Incarto n. 16.2018.27
Lugano 10 settembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 23 maggio 2018 presentato dal
RE 1
contro la decisione emessa il 17 aprile 2018 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, nella causa 26/C/15/PE (contratto di lavoro) promossa con petizione del 5 marzo 2015 da
CO 1 (rappresentata dal RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° febbraio 2009 CO 1 è stata assunta come assistente di studio medico dal dottor RE 1. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario lordo di fr. 3534.50 per tredici mensilità, 42 ore di lavoro alla settimana, così come 4 settimane di vacanza l'anno fino al 10° anno di servizio. Nel mese di marzo 2013 la lavoratrice si è licenziata con effetto immediato e il 13 maggio successivo essa ha chiesto al datore di lavoro il pagamento della tredicesima mensilità per gli anni 2012 e 2013, un'indennità per 7 giorni di vacanze maturate non godute, un'indennità per 80 ore supplementari e fr. 1812.– per le spese di trasferta dal suo domicilio di __________ alla sede dello studio medico di __________. Il 18 giugno 2013 il datore di lavoro ha riconosciuto unicamente di dovere pagare la tredicesima dal 1° febbraio 2012 al 31 marzo 2013. Il 20 dicembre 2013 CO 1 ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano a RE 1 per ottenere fr. 4754.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013, indicando quale causa dell'obbligazione “7 giorni di vacanze 2012/2013; 80 ore supplementari; 3020 km viaggi tra __________ e __________”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, con petizione del 5 marzo 2015 CO 1si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 4754.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013, così come il rigetto definitivo dell'opposizione al citato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 20 aprile 2015 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 3 giugno 2015 l'attrice ha confermato la sua domanda. All'udienza del 20 gennaio 2016, indetta per le prime arringhe, il Giudice di pace ha invitato l'attrice a produrre “tutti i conteggi relativi alle sue pretese”. Il 25 febbraio 2016 CO 1 ha dato seguito alla richiesta aumentando la sua pretesa a fr. 4991.– (fr. 1144.– per 7 giorni di vacanze maturate non godute, fr. 1687.– per 80 ore supplementari e fr. 2160.– per le spese di trasferta). Il 5 aprile 2016 il convenuto ha postulato una volta di più il rigetto della petizione. Alle arringhe finali le parti hanno per finire rinunciato.
C. Statuendo con decisione del 17 aprile 2018 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione condannando il convenuto a versare all'attrice fr. 2831.– più interessi al 5% dal 1° aprile 2013 e rigettando in via definitiva limitatamente a tale importo l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono state poste a carico dello Stato. Il convenuto è stato tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 300.–.
D. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2018 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 6 luglio 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 17 luglio 2018 il reclamante ha mantenuto il suo punto di vista.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione è stata notificata al convenuto al più presto il 28 aprile 2018. Introdotto il 23 maggio 2018 il reclamo è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).
Il reclamante propone l'assunzione di determinate prove (testi e documenti), ma disconosce che in sede di reclamo non sono ammessi nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). L'offerta andava presentata al primo giudice. Al riguardo non occorre dilungarsi.
Il Giudice di pace ha riconosciuto la pretesa di fr. 1144.– dell'attrice per sette giorni di vacanze maturate non godute, rilevando che il datore di lavoro, cui spettava l'onere della prova dell'esecuzione delle vacanze da parte della dipendente, si era limitato a sostenere che l'attrice aveva usufruito di un giorno di vacanza in più rispetto al dovuto senza però dimostrare tale allegazione. Il reclamante ribadisce che secondo i suoi conteggi l'attrice ha usufruito di un giorno di vacanza in più del dovuto.
Ora, come correttamente ricordato dal Giudice di pace, l'onere di provare l'esecuzione o meno dei giorni di vacanza da parte del dipendente incombe al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo, o almeno dovendo disporre, di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 273 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 4A_398/2014 del 21 novembre 2014 consid, 4.2 e 4A_419/2011 del 23 novembre 2011 consid. 5.2; v. anche CCR sentenza 16.2015.1 del 6 dicembre 2016 consid. 5a con riferimenti). In concreto, il convenuto davanti al primo giudice non ha però apportato alcuna prova al riguardo e l'offerta di produrre in questa sede l'agenda dello studio è, come si è detto, inammissibile (sopra consid. 2). Ne segue che su questo punto il reclamo si rivela infondato.
a) Secondo l'art. 321c CO le ore svolte oltre il regolare orario di lavoro sono di principio soggette a remunerazione: se le ore supplementari sono ordinate dal datore di lavoro, o se egli è a conoscenza della loro esecuzione, queste devono, infatti, essere sempre remunerate con un congedo di durata almeno equivalente (art. 321c cpv. 2 CO) o in denaro (art. 321c cpv. 3 CO). Incombe al lavoratore l'onere di provare di aver svolto delle ore di lavoro supplementare su ordine del datore di lavoro rispettivamente nel suo interesse, perché le circostanze esigevano un tempo di lavoro maggiore di quello pattuito (art. 8 CC; DTF 129 III 176 consid. 2.4; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 88 ad art. 152). L'onere a carico del lavoratore è più arduo qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua spontanea iniziativa, all'insaputa del datore di lavoro. In una simile evenienza egli deve provare di averne tempestivamente dato comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita o per atti concludenti). In caso contrario si espone al rischio che l'attività da lui svolta non venga riconosciuta come lavoro straordinario.
Ove non sia possibile stabilire l'effettiva prestazione delle ore di lavoro straordinario, così come il numero esatto di ore effettuate, il giudice può stimarle applicando, per analogia, l'art. 42 cpv. 2 CO. L'alleggerimento dell'onere probatorio non conduce al rovesciamento dell'onere della prova: nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e provare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione per cui le ore supplementari sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza (sentenza del Tribunale federale 4A_28/2018 del 12 settembre 2018 consid. 3).
b) Nella fattispecie, l'attrice ha dapprima sostenuto che le 80 ore supplementari erano state svolte a casa di una paziente del medico a __________ (cfr. doc. C, lettera del sindacato VPOD del 13 maggio 2013), salvo poi addurre di avere sempre lavorato 9 ore al giorno anziché 8.24 come previsto contrattualmente e di non avere chiesto il pagamento di “tutte le ore supplementari e/o straordinarie da lei svolte” per non superare l'ammontare delle sue precedenti richieste (cfr. memoriale del 25 febbraio 2016 pag. 1 e 2). A sostegno della propria allegazione, su richiesta del primo giudice, essa ha prodotto copia dei calendari dal 2009 al 2012 (cfr. doc. A-D). Se non che, da tale documentazione, allestita a fini di causa, non si può ragionevolmente dedurre l'esecuzione di ore supplementari. Quanto all'indicazione manoscritta apposta dall'attrice sul calendario 2009 “orari 2009, 8.15 - 17.15 continuato senza uscire dallo studio = 9 ore al giorno tutto l'anno 2009” (doc. A), essa non ha valenza probatoria ma costituisce un'allegazione di parte insufficiente a suffragare la sua tesi. Che poi dal luglio del 2012 l'interessata si sia recata a casa di una paziente non è contestato dal medico, ma che ciò sia avvenuto oltre l'orario di lavoro è lungi dall'essere dimostrato. Né risulta né, a ben vedere, la lavoratrice pretende che il datore di lavoro fosse al corrente delle ore supplementari da lei svolte o che, ove fossero state svolte a sua insaputa, vi sia stata una tempestiva comunicazione allo stesso. Non si può pertanto ritenere che l'attrice abbia addotto e dimostrato circostanze sufficientemente precise da cui poter dedurre l'esecuzione di ore supplementari. Ne segue che il convincimento del Giudice di pace, fondato su proprie supposizioni senza alcun riscontro negli atti, si rivela arbitrario.
Relativamente alla pretesa di fr. 2160.– per le spese di trasferta dal suo domicilio di __________ alla sede dello studio medico di __________, il Giudice di pace l'ha respinta considerando che tale spesa non poteva essere considerata straordinaria “visto che dall'inizio del contratto, ogni mercoledì l'attrice non lavorava nello studio medico del convenuto a __________ ma in quello di __________”. Il reclamante riafferma l'infondatezza della pretesa ma pare dimenticare che la stessa è già stata respinta dal primo giudice. Al riguardo il reclamo si rivela senza interesse.
Visto quanto precede, dandosi una parziale errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, il reclamo si rivela parzialmente fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 1144.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013, data di per sé non contestata dal reclamante, e in tale misura deve essere rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo.
La procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) il reclamante non avendola richiesta, né in primo grado né in questa sede.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta nel senso che RE 1 è condannato a pagare a CO 1 fr. 1144.– più interessi al 5% dal 1° aprile 2013.
L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a tale importo.
Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano indennità.
II. Non si prelevano spese processuali.
III. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.