Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 29.04.2019 16.2017.28

Incarto n. 16.2017.28

Lugano 29 aprile 2019/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'11 settembre 2017 presentato da

RE 1 (rappresentata dalla RA 1 )

contro la decisione emessa il 13 luglio 2017 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa 02/2017 (risarcimento danni) promossa con petizione del 6 dicembre 2016 nei confronti della

CO 1 (patrocinata dall' PA 1 ),

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. All'inizio del mese di febbraio del 2016 RE 1 ha stipulato con la CO 1 un'assicurazione casco totale della sua automobile Subaru G3X Justy. Il 16 febbraio 2016 l'assicurata ha annunciato alla compagnia assicurativa un sinistro avvenuto l'8 febbraio 2016, verso le ore 18.00 nel parcheggio del supermercato Migros ad , che ha causato il danneggiamento della fiancata sinistra della sua vettura. Ricevute le foto del veicolo danneggiato e una perizia del 9 febbraio 2016 allestita da un proprio esperto, che quantificava i costi di riparazione in fr. 4313.76, tra il 25 febbraio e il 7 marzo 2016 la compagnia assicurativa ha chiesto a RE 1 di indicarle quali fossero i danni che intendeva fare valere come conseguenza del sinistro da lei annunciato. L'assicurata ha risposto che intendeva far valere tutti i danni e ha trasmesso alla compagnia assicurativa una fattura di fr. 4313.76 emessa il 3 marzo 2016 dalla Carrozzeria, di cui il marito __________ __________ è amministratore unico. Il 18 marzo 2016 la compagnia assicurativa, dopo aver segnalato all'assicurata che sulla fiancata sinistra della vettura erano state riscontrate striature incompatibili con un'unica collisione, le ha comunicato il diniego di qualsiasi prestazione assicurativa e la rescissione del contratto di assicurazione sulla base dell'art. 40 LCA. Invitata più volte a rivedere tale posizione, il 13 maggio 2016 la compagnia d'assicurazione ha confermato il suo punto di vista ribadendo che il danno alla parte anteriore del veicolo non poteva essere attribuito a una collisione contro un muro.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 6 dicembre 2016 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere il pagamento di fr. 4313.76 quale rimborso della riparazione al suo veicolo a seguito del sinistro dell'8 febbraio 2016, e di fr. 50.– per le spese processuali della procedura di conciliazione. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2017 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 3 aprile 2017 e duplica del 19 maggio 2017 le parti hanno riaffermato le rispettive domande. Statuendo il 13 luglio 2017 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 200.– di ripetibili.

C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 settembre 2017, in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Il reclamo non è stato comunicato alla CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al più presto all'attrice il 14 luglio 2017. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15 agosto 2017 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 14 settembre 2017. Introdotto l'11 settembre 2017 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in esame è pertanto tem­pestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

  2. Il Giudice di pace ha accertato che l'attrice aveva fatto riparare i danni al suo veicolo prima di una presa di posizione definitiva della compagnia assicurativa, quest'ultima avendo più volte chiesto precise indicazioni sulla tipologia dei danni visibili sul veicolo. A suo avviso, la richiesta di approfondimenti sulla dinamica del sinistro formulata dalla convenuta doveva essere interpretata “come un segnale di alcune perplessità riscontrate dal perito sui danni annunciati in riferimento alla dinamica del sinistro” anche perché la convenuta non contestava tanto il sinistro ma l'integralità dei danni non riconducibili a un solo evento. Il primo giudice ha poi ritenuto “pertinente quanto espresso dalla convenuta con lettera del 18.03.2016 (doc. 8) e il rapporto del perito (doc. 10 – doc. 11)”, mentre l'attrice, che ha sempre confermato quanto annunciato con il sinistro, non “si è mai chinata sulle motivazioni tecniche del perito relative alla tipologia dei danni riscontrati sul veicolo”. Egli ha altresì considerato che la pretesa dell'attrice, formulata nella sua replica, di vedersi riconoscere perlomeno il danno riconducibile al sinistro dell'8 febbraio 2016 “poteva eventualmente essere discussa in fase conciliativa”. In definitiva, per il Giudice di pace, è “evidente che l'attrice, visto le perplessità sollevate dalla convenuta dopo l'annuncio del sinistro, avrebbe dovuto attendere la presa di posizione dell'assicurazione prima di procedere alla riparazione del danno cancellando così i segni dello sfregamento che avrebbero permesso alle parti di ricostruire la dinamica dell'accaduto”, anche perché “le argomentazioni tecniche del perito, presentate con le osservazioni dalla convenuta, riferite ai danni sono chiare ed espresse in modo competente, ciò che non lo è per quelle segnalate dall'attrice”. Donde la reiezione della petizione.

  3. La reclamante riafferma che l'urto avvenuto l'8 febbraio 2016 contro un muretto concavo ha danneggiato tutta la fiancata del veicolo causando un danno di fr. 4376.76. Al riguardo essa contesta di non essersi confrontata con le motivazioni del perito assicurativo facendo valere che – come da lei già esposto nella sua replica del 31 marzo 2017 – le conclusioni peritali confermano indirettamente la dinamica del sinistro da lei fornita. In effetti per l'esperto il danno “è stato provocato dallo sfregamento di una pietra o simile contro la carrozzeria”, ovvero lo stesso materiale con cui è costituito il muro contro il quale ha urtato con il suo veicolo. Se non che, così argomentando, anziché esprimersi sulle differenti tipologie di danni riscontrate dall'esperto, essa si limita a estrapolare una frase dal suo contesto, denaturandone il senso. In proposito l'esperto si è così espresso (cfr. doc. 10):

“Il veicolo effettivamente presenta un danno da collisione nella metà fianco posteriore sinistra, il resto del danneggiamento (parte anteriore) invece non può essere attribuito allo stesso sinistro per i seguenti motivi:

  1. Il danneggiamento da collisione è avvenuto 2 settimane prima della mia visita (così dichiara il riparatore), nella parte anteriore del veicolo sono ancora presenti i trucioli della lacca che solo sfiorandoli con le dita quest'ultimi vengono via, se il veicolo avesse circolato non ne avrei trovati!

  2. L'andamento dei danni sul parafango anteriore e sulle calotte delle ruote non possono essere stati provocati da una collisione per via del loro andamento e della loro conformazione. Infatti, guardando il dettaglio del parafango anteriore si può notare come il danneggiamento segua la linea della carrozzeria come se il “muro” abbia cambiato due volte d'altezza al passaggio del veicolo, inoltre le calotte non presentano i soliti danneggiamenti a forma ellittica tipici di quando il danno viene provocato con la ruota in movimento.

  3. Non vi è alcuna similitudine con il danneggiamento nella parte posteriore.

Il danno alla parte anteriore non può in nessuna maniera essere attribuibile ad una collisione! Il danno deve essere stato provocato dallo sfregamento di una pietra o simili contro la carrozzeria.”

Per l'esperto, quindi, i danni riscontrati al veicolo non sono riconducibili solo a un urto contro un muretto, poiché solo quelli nella parte posteriore della fiancata possono essere attribuiti a un tale evento, mentre quelli nella parte anteriore devono essere stati provocati dallo sfregamento di una pietra o di un oggetto simile contro la carrozzeria del veicolo non in movimento. Ne segue che, per quanto riguarda in danni nella parte anteriore del veicolo, la dinamica del sinistro fornito dalla reclamante non trova riscontro agli atti. Ne segue che le conclusioni del Giudice di pace, che ha fatto proprie quelle dell'esperto, non possono dirsi manifestamente errate. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

  1. La reclamante rimprovera al primo giudice di non avere ritenuto inapplicabile l'art. 40 LCA. A suo avviso, il fatto di essersi da subito resa disponibile a fare visionare il suo veicolo al perito della compagnia d'assicurazioni non costituisce un comportamento di chi tenta di ingannare la stessa. Per di più, essa soggiunge, quand'anche si ammettesse una sua grave negligenza, ciò non sarebbe ancora sufficiente per dedurre una sua intenzione fraudolenta e legittimare la compagnia d'assicurazione a recedere dal contratto.

a) L'art. 40 LCA prevede che l'assicuratore non è vincolato dal contratto se l'assicurato o il suo rappresentante, nell'intento di indurlo in errore, ha dichiarato in modo inesatto o ha taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore. Affinché le condizioni oggettive dell'art. 40 LCA siano soddisfatte è necessario che la dissimulazione oppure la dichiarazione inesatta dei fatti sia obbiettivamente idonea a influenzare l'esistenza o la portata della prestazione assicurativa cosicché l'assicuratore, in base a una corretta esposizione dei fatti, avrebbe potuto rifiutarla o limitarla (sentenze del Tribunale federale 4A_680/2014 del 29 aprile 2015 consid. 4.3 e 4A_382/2014 del 3 marzo 2015 consid. 5.1; v. anche Nef in: Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, n. 16 ad art. 40 LCA). Dal profilo soggettivo, invece, occorre che il richiedente abbia avuto l'intenzione di fornire indicazioni errate o incomplete allo scopo di trarne un vantaggio economico (Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40 LCA; Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, ad art. 40 LCA, pag. 298). Non è invero necessario che il richiedente crei un vero e proprio inganno, ma è sufficiente che egli sia a conoscenza del fatto che l'assicuratore si stia sbagliando e ne sfrutti l'errore (sentenza del Tribunale federale 4A_20/2018 del 29 maggio 2018 consid. 3.1 e 4A_382/2014 del 3 marzo 2015 consid. 5.1; v. anche Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40).

b) Incombe all'assicurato provare l'esistenza di un contratto assicurativo, del sinistro e dell'ammontare della pretesa (art. 8 CC e 39 LCA). L'assicuratore deve provare i fatti che gli permettono di ridurre o di rifiutare la prestazione contrattuale (perché il sinistro è stato cagionato per colpa, art. 14 LCA) oppure di ritenersi non vincolato al contratto (per frode nelle giustificazioni, art. 40 LCA; sentenza del Tribunale federale 4A_211/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 3.1 con riferimento a DTF 130 III 321 consid. 3.1; cfr. anche II CCA, sentenza inc. 12.2017.64 del 17 ottobre 2018 consid. 4.2).

c) Ai fini dell'applicazione dell'art. 40 LCA decisivo è la questione di sapere se la dichiarazione della reclamante sullo stato del veicolo fosse costitutiva di una frode (sentenza del Tribunale federale 4A_17/2011 del 14 marzo 2011, consid. 2 con riferimento). E l'intenzione fraudolenta può senz'altro essere ammessa in presenza di dichiarazioni erronee, a meno che le stesse siano state fornite per errore, distrazione o disattenzione (Nef, op. cit., n. 23 e 64 ad art. art. 40 LCA; CCR, sentenza inc. 16.2012.39 del 21 ottobre 2013 consid. 8c). In concreto, RE 1 di fronte alle perplessità espresse dalla compagnia d'assicurazione sull'esistenza di danni non compatibili con il sinistro dell'8 febbraio 2016 ha sempre pervicacemente sostenuto la propria tesi sull'unicità del danno. Non è pertanto arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, ritenere che al momento delle sue dichiarazioni essa non fosse in errore o le abbia rilasciate per disattenzione. Nelle circostanze descritte, la convenuta ha dimostrato che in relazione al sinistro denunciato l'assicurata ha fornito dichiarazioni non veritiere, ragione per cui la conclusione del Giudice di pace, che ha ammesso le premesse dell'art. 40 LCA, non può dirsi erronea in diritto. Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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