DTF 138 I 113, 4A_372/2016, 4A_559/2016, 4C.2/2003, 4P.322/2005
Incarto n. 16.2017.10
Lugano 10 aprile 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 4 aprile 2017 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 )
contro la decisione emessa il 17 marzo 2017 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2014.26 (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 17 gennaio 2014 da
CO 1 (patrocinata dagli avvocati PA 2, ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro del 4 aprile 2011 la ditta RE 1, attiva nel settore delle pulizie, ha assunto dal 1° maggio 2011 CO 1, già “operatrice di pulizie”, come “responsabile dei servizi pulizie ordinarie”. Il contratto, a tempo indeterminato, prevedeva un salario lordo mensile di fr. 3600.– oltre la tredicesima mensilità dal primo giorno di lavoro “solo se il rapporto di lavoro fosse continuato dopo i primi sei mesi”. Il 6 novembre 2012 la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente la cessazione ordinaria del rapporto di lavoro per il 31 gennaio 2013 e il 3 dicembre 2012 l'ha esonerata dall'obbligo di prestare servizio, adducendo un suo comportamento scorretto nei confronti della direzione e dei collaboratori. Il 21 dicembre 2012 la RE 1 ha notificato alla dipendente il licenziamento in tronco, motivato con lo svolgimento di una sua attività lavorativa parallela. CO 1 ha contestato il licenziamento immediato e le motivazioni alla base dello stesso, chiedendo il versamento dello stipendio fino al 31 gennaio 2013, della tredicesima, dell'indennità per vacanze non godute e gli assegni familiari. La datrice di lavoro ha mantenuto la sua posizione, liquidandole le spettanze salariali fino al momento della rescissione immediata.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 17 gennaio 2014 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di complessivi fr. 12 423.05 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2013, corrispondenti a fr. 6050.– lordi a titolo di salari (fr. 5276.15 per salari e tredicesima residui per l'anno 2012 e il mese di gennaio 2013, fr. 346.80 per assegni familiari non versati per l'anno 2012 e il mese gennaio 2013, fr. 427.50 per indennizzo dei festivi lavorati) e a fr. 6372.60 netti a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2014 la convenuta ha proposto di dichiarare la petizione irricevibile o quanto meno di respingerla nel merito. All'udienza del 30 aprile 2014, indetta per il dibattimento, le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Il 25 giugno 2014 l'attrice ha ridotto la sua pretesa salariale a fr. 3486.95. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 30 gennaio 2015 l'attrice ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 9859.55 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2013. Nel suo memoriale del 26 gennaio 2015 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista.
C. Statuendo con sentenza del 17 marzo 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 7996.85 netti oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2012 e ordinandole di regolarizzare i contributi sociali su fr. 2650.05 presso i competenti istituti sociali. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a rifondere all'attrice fr. 1600.– per ripetibili parziali.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 aprile 2017, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione. Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2017 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo. Il 31 ottobre 2018 l'assemblea generale degli azionisti della RE 1 ha deciso di sciogliere la società.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 20 marzo 2017. Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello il 4 aprile 2017, il reclamo in esame è tempestivo.
Il 31 ottobre 2018, come si è detto, gli azionisti della RE 1 hanno deciso lo scioglimento della società. Lo scioglimento non comporta però l'estinzione della società, atteso che quest'ultima durante la liquidazione conserva la personalità giuridica e continua ad esistere. Essa può ancora esercitare diritti e assumere obbligazioni, come pure stare in giudizio (Stäubli, Basler Kommentar, OR II, 5ª edizione n. 1 ad art. 739; Rayroux in: Commentaire Romand, CO II, Basilea 2008, n. 2 ad art. 739).
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto dopo aver rammentato che la rescissione immediata di un contratto di lavoro (art. 337 CO) è possibile soltanto se non sia fondata sugli stessi motivi addotti in una precedente disdetta ordinaria, il datore di lavoro rinunciando definitivamente al diritto di rescindere immediatamente il rapporto di lavoro per le circostanze che hanno fondato il licenziamento ordinario, ha considerato che la convenuta, dopo avere in un primo tempo, il 6 novembre 2012, licenziato la dipendente in via ordinaria, invocando un suo comportamento scorretto verso la direzione e i collaboratori ed averla dispensata dal prestare la sua attività, il 21 dicembre 2012 le ha notificato il licenziamento in tronco adducendo l'avvio di una nuova attività lavorativa da parte della lavoratrice. Per il primo giudice, le altre violazioni fatte valere dalla convenuta nelle sue osservazioni come motivi del licenziamento in tronco sono fatti che “anche qualora si volessero ritenere tutti pienamente comprovati, cosa che si nega, essendo per la maggior parte rimasti allo stadio della pura allegazione, sono senza dubbio riconducibili al periodo in cui l'attrice ancora lavorava e quindi precedenti la disdetta ordinaria del 6 novembre 2012 e il successivo allontanamento dall'azienda del 3 dicembre 2012” e di conseguenza, non possono più essere addotti a motivo del licenziamento in tronco.
Il primo giudice, ricordato che il lavoratore intenzionato a mettersi in proprio o a fondare un'impresa concorrente può bensì intraprendere dei preparativi prima della conclusione del contratto ma ove egli inizi a fargli concorrenza e a sottrargli dei dipendenti e/o clienti viola il suo dovere di fedeltà (art. 321a CO)verso il datore di lavoro, ha esaminato se fossero dimostrate le circostanze allegate dalla convenuta per giustificare il licenziamento immediato. Egli ha accertato che l'attrice aveva espresso a un paio di colleghi il desiderio di mettersi in proprio, aveva prospettato a una di loro la possibilità di avviare una società, asserendo di aver salvato i dati dei clienti su di una chiavetta usb e aveva contattato un collaboratore per proporgli dei lavori, ma ha escluso che quando si trovava ancora alle dipendenze della convenuta la dipendente abbia lavorato per un'impresa concorrente, abbia aperto una propria attività e abbia tentato di sottrarre la clientela alla convenuta. Inoltre, egli ha soggiunto, nemmeno era provato che l'attrice abbia preso contatto con altri clienti allo scopo di proporgli le proprie prestazioni. Ne ha concluso, il primo giudice, che l'attrice stesse unicamente pensando di mettersi in proprio e che non siano dati i motivi gravi per giustificare il licenziamento in tronco, a maggior ragione per rendere intollerabile per la convenuta la prosecuzione del contratto di lavoro per un mese ancora.
Ciò premesso, il Pretore aggiunto ha stabilito che l'attrice aveva diritto, in applicazione dell'art. 337c cpv. 1 CO, al pagamento del salario fino al 31 gennaio 2013, oltre al saldo della tredicesima per il 2012 e alla quota di quella per il 2013, per un importo lordo di fr. 5276.15, da cui andavano detratte le usuali trattenute sociali e gli assegni familiari (residuo anno 2012 e gennaio 2013), per un importo netto complessivo di fr. 4946.40. Posto che l'istruttoria aveva altresì dimostrato che l'attrice aveva lavorato domenica 1° gennaio 2012, per circa 6 ore e un'altra domenica, in data non accertata, per una durata di circa 2-3 ore, per il primo giudice “è pertanto equo stimare (art. 42 cpv. 2 CO) che essa abbia effettuato 8 ore di lavoro domenicale” donde il riconoscimento di ulteriori fr. 285.– lordi, per un importo netto di fr. 267.15. Il Pretore aggiunto ha altresì ritenuto equo assegnare all'attrice un'indennità per licenziamento immediato ingiustificato di fr. 5000.–. In definitiva, la convenuta è stata condannata a versare fr. 7996.85 all'attrice.
La reclamante ribadisce di avere rescisso il contratto di lavoro il 6 novembre 2012 a causa delle ripetute violazioni contrattuali della dipendente, la quale utilizzava l'auto aziendale per scopi personali, si rifiutava di presentare il dettaglio delle trasferte giornaliere, aveva un atteggiamento aggressivo e maleducato, caratterizzato da continue falsità e da sfuriate nervose, salvo poi soggiungere che la sua lettera del 6 novembre 2012 era intesa a esortare la dipendente a mutare il suo atteggiamento e a conformarsi alle regole aziendali come si evince dalla frase in essa contenuta “Qualora la situazione dovesse cambiare la presente lettera sarà da considerarsi nulla”. Per tacere del fatto che intitolata “disdetta di lavoro” e preavvisata verbalmente, la dichiarazione non poteva che essere interpretata come la volontà della datrice di lavoro di porre fine al contratto per il 31 gennaio 2013 (doc. D), il fatto di menzionare la possibilità di revoca in caso di cambiamento della situazione era inammissibile (DTF 128 III 131 consid, 2a; sentenza del Tribunale federale 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Per di più, il 3 dicembre successivo, la datrice di lavoro ha confermato la disdetta del contratto di lavoro sempre per il 31 gennaio 2013 (doc. E). A parte ciò, non è dato di vedere, né la reclamante spiega perché la circostanza sarebbe di rilievo ai fini del giudizio. Al riguardo non occorre dilungarsi.
La reclamante ritiene di avere dimostrato le violazioni contrattuali della dipendente e in particolare l'atteggiamento aggressivo e maleducato della stessa, come confermato da __________ R__________ __________ Ru__________ e __________ M__________. Se non che, il Pretore aggiunto, pur ritenendo non provati “il continuo proferire di falsità, le reazioni isteriche, la divulgazione ai collaboratori d'informazioni false e confidenziali, l'utilizzo dell'auto aziendale per scopi personali e senza la necessaria autorizzazione, la presa di vacanze in momenti inopportuni, il rifiuto di presentare il dettaglio delle trasferte giornaliere, l'imprecisa registrazione delle ore di lavoro e la mancata consegna alle operatrici del materiale per le pulizie, registrato però come consegnato”, ha rilevato che questi fatti, “anche qualora si volessero ritenere tutti pienamente comprovati […] sono senza dubbio riconducibile al periodo in cui la qui attrice ancora lavorava e quindi precedenti la disdetta ordinaria del 6 novembre 2012 e il successivo allontanamento dall'azienda del 3 dicembre 2012” e che “di conseguenza non possono più essere addotti a motivo del licenziamento in tronco”. La reclamante non si confronta con questa argomentazione né tanto meno dimostra che la stessa sarebbe manifestamente errata. Al riguardo il reclamo sfugge così a ulteriore disamina.
La reclamante sostiene di avere saputo unicamente dopo il 3 dicembre 2012 che la dipendente già nei mesi di luglio e agosto del 2012 aveva contattato alcuni suoi clienti per informarli della sua intenzione di mettersi in proprio, che la medesima aveva copiato su di una chiavetta usb dei files contenenti dati dei suoi clienti e che aveva tentato di sottrarle suoi dipendenti. A suo avviso queste circostanze, che hanno definitivamente compromesso la fiducia già logorata nei confronti della lavoratrice, giustificano il licenziamento immediato notificato il 21 dicembre 2012. Per, di più, essa soggiunge, qualora dopo il 3 dicembre 2012 non avesse saputo dell'esistenza di queste nuove circostante atte a giustificare il licenziamento con effetto immediato, avrebbe atteso la decorrenza del termine della disdetta ordinaria del contratto. La conclusione del Pretore aggiunto sarebbe pertanto errata.
a) Ora, a prescindere dal fatto che davanti al primo giudice la reclamante non ha specificato quando ha saputo dell'esistenza di questi fatti e che pertanto ci si potrebbe persino domandare se la notifica del licenziamento immediato sia tempestiva (sentenza del Tribunale federale 4A_559/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 4.1 con riferimento a DTF 138 I 113 consid. 6.3.2), quand'anche si ritenesse che essa abbia scoperto solo dopo il 3 dicembre 2012 l'intenzione dell'attrice di mettersi in proprio, ciò non è di ausilio alla sua tesi.
b) Come ricordato dal Pretore aggiunto, prima della fine del rapporto di lavoro, nulla impedisce a un lavoratore di intraprendere dei preparativi in vista di mettersi per conto proprio, fermo restando che l'obbligo di fedeltà gli vieta di iniziare a fare concorrenza al suo datore di lavoro, di reclutare suoi dipendenti o di sottrargli della clientela prima della fine del contratto (DTF 138 III 74 consid. 2.3.5). Premesso ciò, è senz'altro vero che l'attrice ha contattato __________ M__________, dipendente della convenuta, esternandole l'eventualità di lavorare in futuro per lei. Tuttavia, per assurgere a grave violazione del dovere di fedeltà, e giustificare un licenziamento in tronco, non basta una mera proposta ma occorre una certa insistenza (sentenza del Tribunale federale 4C.2/2003 del 25 marzo 2003 consid. 6.1). Ciò non è preteso in concreto. Quanto a __________ A__________, egli ha riferito di essere stato contattato dopo che l'attrice aveva cessato di lavorare per la convenuta (deposizione del 1° ottobre 2014, verbali pag. 2).
c) La reclamante ritiene “insostenibile e arbitraria” la considerazione del Pretore aggiunto secondo cui si potrebbe ipotizzare che la controparte detenesse legittimamente la chiavetta usb contenente dati dei suoi clienti. Essa non indica però un solo motivo per cui sarebbe manifestamente errata la conclusione del primo giudice secondo cui non si è lamentata “dell'eventuale sottrazione dei dati in quanto tale […] bensì del fatto che avrebbe mostrato la chiavetta usb ad alcuni clienti con l'intenzione di accaparrarseli, circostanza che non ha trovato conferma” (decisione, pag. 5, consid. 8.1.1). Insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), pure al riguardo il reclamo risulta irricevibile.
d) La reclamante adduce che, così come emerge dalla lettera del 24 gennaio 2013 da lei inviata alla sua cliente __________ B__________ (doc. 2), quest'ultima il 5 gennaio 2013 le ha comunicato telefonicamente di volere annullare il suo contratto d'abbonamento con effetto immediato per poterlo passare a CO 1. Così argomentando, essa non si confronta però, un'altra volta, con la motivazione del primo giudice secondo cui “il doc. 2, costituisce un documento di parte, privo di portata probatoria, mancando del sostegno della testimonianza della cliente che avrebbe deciso di lasciare la convenuta per CO 1, o della sola disdetta scritta del relativo abbonamento o, ancor meno, della ricevuta dell'invio del doc. 2. Allo stesso modo non vi è riscontro che la qui attrice abbia preso contatto con altri clienti allo scopo di proporgli le proprie prestazioni in alternativa a RE1” (decisione, pag. 5, consid. 8.1.1). Anche su questo punto, il reclamo è quindi destinato all'insuccesso. Ne segue che la decisione del Pretore aggiunto di non ritenere giustificati i motivi addotti dalla convenuta per licenziare in tronco l'attrice resiste alla critica.
Priva di fondamento è altresì la censura secondo cui non si giustifica di assegnare all'attrice un'indennità per licenziamento ingiustificato giacché nel comportamento dell'attrice non si ravvisa “una concolpa esclusiva tale da escludere ogni responsabilità della reclamante per il licenziamento”.
La reclamante ribadisce che, in base ad accordi verbali, l'attrice si era impegnata, con “una certa flessibilità”, a lavorare se necessario anche durante i fine settimana e a indicare la sua presenza in azienda attraverso un piano di organizzazione settimanale del lavoro, che, nonostante le sue richieste, non le avrebbe mai consegnato, di modo che essa non potrebbe rivendicare alcun indennizzo per ore straordinarie. A suo avviso, l'attrice non ha, ad ogni modo, provato che le ore da lei eseguite la domenica costituissero ore di lavoro straordinario e pertanto, nella denegata ipotesi in cui fosse ammesso il diritto a un'indennità per lavoro domenicale, le andrebbe riconosciuto unicamente il supplemento salariale del 50% per un totale di fr. 95.– lordi [8 ore x ( fr. 23.75 x 0.5)]. Se non che, una volta di più, l'interessata non si confronta nemmeno di scorcio con l'argomentazione del Pretore aggiunto secondo cui le sue allegazioni “sono rimaste indimostrate, sia in merito alla flessibilità dell'orario, che in merito al di lei obbligo di allestire un piano di lavoro. Nemmeno vi è traccia che, negli oltre due anni di impiego, la qui convenuta sia intervenuta verso la dipendente per ottenere la presentazione del programma settimanale. In ogni caso è dovere del datore di lavoro e quindi di tenere un controllo degli orari e dei giorni di libero dei dipendenti e verificare e pretendere le eventuali compensazioni delle ore straordinarie effettuate. Ciò che nel caso non è avvenuto, risultando la convenuta del tutto sguarnita al riguardo” (decisione, pag. 6, n. 10.1). Carente di motivazione, anche a proposito il reclamo vede così la sua sorte segnata.
Da ultimo, la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere fatto decorrere gli interessi di mora dal 22 dicembre 2012, sia perché l'attrice li aveva chiesti solo dal 1° febbraio 2013, sia perché degli interessi di mora su eventuali pretese salariali giunte a scadenza il 31 gennaio 2013 non possono essere fatti decorrere dal mese precedente l'esigibilità. In concreto è vero che, contrariamente alla richiesta dell'attrice, che aveva chiesto di far decorrere gli interessi dal 1° febbraio 2013, il Pretore aggiunto li ha fatti decorrere dal 22 dicembre 2012 “all'indomani della cessazione del rapporto di lavoro”. È altresì indubbio che per l'art. 58 cpv. 1 CPC il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte. Resta il fatto che la decisione del Pretore aggiunto non può ritenersi errata, il giudice non violando tale principio ove riconosca degli interessi che decorrono da una data anteriore quando l'importo complessivo riconosciuto, come in concreto, è inferiore a quello preteso (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 22 ad art. 58 e Haldy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 4 ad art. 58 con riferimento a sentenza del Tribunale federale 4P.322/2005 del 27 marzo 2006 consid. 3.2.2 in RSPC 2006 pag. 253). Anche al riguardo, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
Nelle circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è ricevibile dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). CO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – e .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.