Incarto n. 16.2016.55
Lugano 15 febbraio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'8 settembre 2016 presentato da
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 22 agosto 2016 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2015.42 (contratto di lavoro) promossa con petizione del 5 ottobre 2015 nei confronti di
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato dal 1° febbraio 1998 a fine febbraio del 2015 assistente di cura a tempo pieno alla CO 1 di __________ gestita dall'omonima Fondazione. Egli percepiva un salario mensile fisso e un'indennità per lavoro festivo.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 5 ottobre 2015 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 5472.– oltre interessi per pretese salariali non percepite negli anni 2010-2015 (fr. 1813.– quale indennità per lavoro festivo per i periodi di vacanza, fr. 1984.50 quale indennità per lavoro festivo per i periodi di malattia, fr. 1066.50 quale salario supplementare relativo alla tredicesima e fr. 608.– pari agli interessi al 5% su fr. 4864.– dal 2010 al 2015). Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, il Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA) escludendo la possibilità di riconoscere il pagamento di indennità notturne e festive nei periodi di assenza per malattia, infortunio e vacanza. Replicando il 20 gennaio 2016 l'attore ha invocato la nullità della clausola del citato regolamento. In una duplica del 15 febbraio 2016 la convenuta ha confermato il proprio punto di vista. All'udienza del 14 marzo 2016, indetta per le prime arringhe, le parti hanno ribadito le loro domande e hanno offerto prove. Esperita l'istruttoria, alle arringhe finali del 12 luglio 2016 le parti hanno mantenuto le loro posizioni sulla scorta di memoriali scritti.
C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2016 il Pretore, dopo avere accertato il valore litigioso in fr. 4864.– e la conseguente sua incompetenza per materia, ha dichiarato inammissibile (“respinto in ordine”) la petizione. Non sono state prelevate spese ma l'attore è stato tenuto a rifondere alla convenuta fr. 900.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'8 settembre 2016 in cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché statuisca nel merito della vertenza e in via subordinata quanto meno di compensare le ripetibili. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 29 agosto 2016. Introdotto l'8 settembre 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Pretore, ricordato che il giudice deve esaminare i presupposti processuali d'ufficio e in ogni stadio di causa, ha esaminato la propria competenza per materia rammentando che per l'art. 31 cpv. 1 lett. a LOG le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– ricadono sotto la competenza del Giudice di pace. Premesso ciò, egli ha accertato che la pretesa dell'attore, di complessivi fr. 5472.–, era composta da un lato di pretese salariali per fr. 4864.– e dall'altro di interessi di mora per fr. 608.–. Se non che, a suo avviso, nella determinazione del valore litigioso gli interessi, indipendentemente dal fatto che siano capitalizzati e sommati alla pretesa in capitale rivendicata, non sono computati. Ciò posto, il primo giudice ha fissato il valore litigioso in fr. 4864.– ragione per cui si è dichiarato incompetente per materia a trattare l'azione promossa da RE 1.
Il reclamante, che non contesta il valore litigioso determinato dal Pretore, rimprovera a quest'ultimo di non aver immediatamente verificato la propria competenza per materia, ciò che avrebbe evitato lo svolgimento dell'intero procedimento, tanto più che al riguardo l'istruttoria “non è servita a nulla”. A suo avviso, in tali circostanze il Pretore avrebbe dovuto statuire nel merito della vertenza così come suggerisce la dottrina. Egli sostiene infine che una decisione emessa da un giudice incompetente per materia è nulla unicamente qualora l'incompetenza del giudice adito sia manifesta e che nessuna eccezione di incompetenza è stata sollevata dalla convenuta.
a) Un'azione giudiziaria deve essere promossa davanti al tribunale competente per materia. Come per altri presupposti processuali, tale competenza dev'essere esaminata d'ufficio dal giudice e non solo su eccezione di parte (art. 60 CPC). La competenza per materia è sottratta dalla disponibilità delle parti, le quali non possono sottoporre la loro vertenza a un tribunale diverso da quello stabilito dalla legge salvo che la stessa preveda altrimenti (DTF 138 III 477 consid. 3.1 con rinvii). Una decisione emessa da un giudice incompetente per materia è affetta da un vizio grave e può comportare la nullità (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3; v. 139 III 276 consid. 2.1). Per tale motivo, l'autorità cantonale superiore deve verificare d'ufficio la competenza materiale dell'autorità precedente quantunque nessuna parte l'abbia messa in discussione (sentenze del Tribunale federale 4A_488/2014 consid. 3.1 e 4A_77/2018 del 7 maggio 2018 consid. 6).
b) In concreto, con il reclamante si può senz'altro convenire che, trattandosi di determinare il valore litigioso, la questione della competenza del giudice adito avrebbe potuto essere chiarita al più presto, sin dalla litispendenza della causa, quantunque non esistano norme specifiche al riguardo (DTF 140 III 165 consid. 4.2.4). Se non che, il mancato iniziale approfondimento della propria competenza per materia, oltre a non esonerare il Pretore dall'esaminarla nel giudizio finale, non genera una competenza per materia che non sarebbe altrimenti data, né costituisce “un'accettazione tacita legale” (DTF 140 III 366 consid. 2.4 in fine; v. anche Bohnet in: Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 3 ad art. 60).
c) Visto quanto precede, accertato un valore litigioso inferiore a fr. 5000.– e quindi che la controversia ricadeva sotto la competenze esclusiva del Giudice di pace (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), al Pretore non può essere mosso alcun rimprovero per essersi dichiarato incompetente. Che per motivi di celerità il giudice non limiti il procedimento all'esame del presupposto ma prosegua nel procedimento e nella decisione finale affronti sia la questione del presupposto processuale sia il merito dell'azione è possibile (come sostiene p. es. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 20a ad art. 60). Ciò non significa tuttavia che in caso di irricevibilità dell'azione per mancanza di un presupposto l'azione possa essere accolta nel merito da un giudice incompetente per materia. Poco importa infine sapere se un'eventuale decisione emessa nel merito dal Pretore sarebbe stata nulla o meno, giacché l'accertamento della mancanza del presupposto processuale della competenza per materia imponeva al primo giudice di dichiarare la petizione inammissibile e non di statuire nel merito. Su questo punto il reclamo deve pertanto essere respinto.
In concreto, il reclamante, che non contesta la sua soccombenza, non spiega perché la convenuta, rappresentata da una patrocinatrice, non avrebbero diritto all'indennità per ripetibili dovute alla parte vittoriosa (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si disconosce che, come si è detto, ove si fosse accertato preliminarmente il valore litigioso, si sarebbe evitata l'istruttoria con una sensibile riduzione dei costi. Così non è stato e alla convenuta nulla può essere rimproverato per essersi difesa anche nel merito della causa. Essa ha diritto così alla rifusione delle spese legali sostenute per l'intero procedimento. Tutt'al più, dandosi ragione d'equità le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC). In mancanza di specifiche norme cantonali lo Stato non può invece essere chiamato al pagamento di ripetibili (Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 107; Tappy in: Code de procédure civile, op. cit., n. 34 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 ad art. 107).
Quanto all'ammontare delle stesse, dandosi un valore litigioso di fr. 4864.–, l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede un'indennità compresa tra il 15 e il 25% del valore litigioso, ossia tra fr. 729.60 e fr. 1216.–. All'atto pratico, l'indennità di fr. 900.– corrisponde all'applicazione dell'aliquota di poco superiore al minimo, alle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e alI'IVA (8%). Considerato che la patrocinatrice della convenuta ha dovuto redigere tre allegati e partecipare a quattro udienze non si può ritenere che l'indennità riconosciuta sia eccessiva.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.