Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.01.2019 16.2016.51

Incarto n. 16.2016.51

Lugano 15 gennaio 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 1° settembre 2016 presentato dalla

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro la decisione emessa il 24 giugno 2016 del Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco, nella causa 0006-2012-O (responsabilità del proprietario dell'opera) promossa con petizione del 2 novembre 2012 nei confronti della

CO 1 (rappresentata dal RA 1),

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Il 18 settembre 2011, verso le ore 18.30, __________ M__________, alla guida di una , appartenente alla società in accomandita semplice RE 1, __________ (), circolando sulla via C__________ a __________ proveniente da __________ è entrato in collisione con l'autovettura condotta da __________ B__________ discendente da sinistra dalla strada del passo del . Nell'impatto entrambe le vetture sono state danneggiate. La compagnia d'assicurazione RC della società ha risarcito il danno di __________ B. Il 31 ottobre 2011 la RE 1, invocando la responsabilità del proprietario dell'opera (art. 58 CO), si è rivolta allo CO 1 per ottenere il risarcimento del danno da lei patito. Il 10 novembre 2011 l'ente pubblico ha negato qualsiasi responsabilità.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 2 novembre 2012 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco chiedendo il pagamento di € 3655.15 oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2011 e di fr. 330.– oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2011 a titolo di risarcimento dei danni (costi di riparazione del veicolo € 6091.50 e costo trasporto del carroattrezzi fr. 550.–, dedotta la quota del 43,33% per tenere conto del rischio di esercizio del veicolo [33.33%] e della colpa concomitante del conducente [10%]). Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 18 giugno 2013, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 24 giugno 2016 il Giudice di pace supplente ha respinto la petizione ponendo le spese processuali di fr. 296.– a carico dell'attrice.

C. Contro la decisione appena citata la PA 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° settembre 2016 in cui ne chiede l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2016 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice l'8 luglio 2016. Il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 9 luglio 2016, è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2016 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha ripreso a decorrere il 16 agosto 2016 e sarebbe scaduto l'8 settembre 2016. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 1° settembre 2016, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

  2. Nella sua decisione il Giudice di pace supplente ha considerato che l'audizione di __________ P__________, direttore lavori del cantiere stradale in via , ha permesso di stabilire che “la segnaletica relativa ai «lavori in corso» è stata posata secondo le norme di sicurezza” e che dalle verifiche fatte in occasioni del sopralluogo del 29 agosto 2013 è risultato che “viaggiando al centro della propria corsia, il cartello «dare precedenza» era visibile a ca. 8 metri prima del cartello dei «lavori in corso»”. Egli ha poi considerato che secondo le norme della legge federale sulla circolazione stradale il conducente deve tenere conto delle condizioni delle strade, prestare la necessaria attenzione e adeguare la velocità alla situazione concreta, in modo particolare alla presenza di un cantiere. Ciò premesso, il primo giudice ha stabilito che nella fattispecie __________ M, considerato il forte temporale, doveva ridurre ancor di più la sua andatura e prestare più attenzione alla segnaletica, in questo modo avrebbe rispettato il diritto di precedenza del veicolo proveniente da sinistra ed evitato l'incidente.

  3. La reclamante rimprovera innanzitutto al Giudice di pace supplente di avere violato l'art. 8 CC per essersi fondato acriticamente sulla testimonianza di __________ P__________ e di avere stabilito che la sua deposizione permetteva di accertare che il cartello «lavori in corso», così come collocato al momento dell'incidente in via C__________, rispettasse le norme di sicurezza. A suo avviso, l'audizione del direttore lavori del cantiere stradale non poteva essere considerata dal primo giudice una prova decisiva per il suo giudizio, sia perché il teste non è un perito e non ha provato quanto da lui affermato sia perché egli ha un interesse nella cau­sa, lo Stato potendo, in caso di accoglimento della petizione, eser­citare regresso contro di lui.

a) Ora, l'attrice nonostante il richiamo all'art. 8 CC, nel reclamo non dimostra che il primo giudice avrebbe ripartito l'onere probatorio in modo non conforme al diritto federale. In realtà, la doglianza riguarda l'apprezzamento da parte del giudice della prova (art. 157 CPC). Se non che, davanti al primo giudice, essa non solo non ha sollevato alcuna obiezione in merito all'audizione di __________ P__________, ma anzi è stata lei a proporre di assumere questa prova (verbale d'udienza del 18 giugno 2013 con rinvio alla petizione, pag. 4). In circostanze del genere, essa non può mettere in dubbio l'attendibilità del testimone senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_344/2012 del 18 settembre 2012 consid. 4.2).

b) Per il resto, si può fors'anche convenire che il giudice non debba “acriticamente” far sua l'opinione di un teste. In concreto, per tacere del fatto che alla domanda posta dal primo giudice (“la segnaletica relativa ai lavori in corso è stata posata secondo le norme di sicurezza”) l'attore non ha reagito, __________ P__________ si è per finire limitato a rispondere "sì il cartello al doc. F [lavori in corso] ha una larghezza di ca. 65 cm/70 cm” (deposizione del 29 agosto 2013, verbale pag. 1 e 2). Invero, non è dato di sapere a quali “norme di sicurezza” la domanda si riferisse. Messa in relazione al citato cartello stradale, nemmeno il reclamante pretende che esso fosse posato a una distanza insufficiente dal cantiere che doveva segnalare. Un'altra questione è di sapere se quel cartello sia stato posato in maniera tale da oscurare il segnale di dare precedenza posto all'incrocio delle due strade. Al riguardo si tornerà in appresso.

  1. La reclamante ribadisce che la strada presentava un difetto visto che la segnaletica posta prima dell'intersezione tra via C__________ e via __________ non era sufficientemente visibile e che lo CO 1, proprietario della strada, è tenuto al risarcirle il danno da lei subìto sulla base dell'art. 58 CO. A suo parere, se il Giudice di pace avesse accertato i fatti correttamente, avrebbe stabilito che la responsabilità dell'incidente è da attribuire, in modo preponderante, all'ente pubblico, lo scontro essendosi verificato poiché il cartello «Dare precedenza» era nascosto da quello «Lavori» e la linea di attesa era talmente sbiadita da non essere visibile. Essa critica, inoltre, il primo giudice per avere stabilito che l'incidente si è verificato a causa della velocità non adeguata alla situazione senza essersi confrontato con la situazione concreta, segnatamente con il fatto che __________ M__________ guidava a una velocità di poco inferiore ai 30 km/h e che a causa del cartello «Lavori» il segnale di «Dare precedenza» poteva essere scorto unicamente 8 metri prima dal punto in cui detto segnale era posto. A suo avviso, il segnale «Dare precedenza» non poteva essere visto a una distanza di due/tre metri perché la sua visuale era coperta dal tetto del suo veicolo e che pertanto esso era visibile solo per un tratto di strada di 5/6 metri.

a) Giusta l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Anche lo Stato incorre nella responsabilità di diritto privato per le opere di sua spettanza adibite a scopi di utilità comune, in modo particolare per le strade aperte al traffico anche se attribuite al demanio pubblico. Per stabilire l'esistenza di un difetto occorre riferirsi allo scopo a cui è destinata l'opera: questa è difettosa se non offre una sicurezza sufficiente per l'uso a cui è destinata. La mancanza di una segnale stradale laddove la posa è prescritta può costituire un difetto dell'opera (sentenza del Tribunale federale 4A_479/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 6.1 con rinvii). La prova di un difetto di manutenzione o di un vizio di costruzione incombe a colui che invoca l'art. 58 CO, ricordato che essa non risulta dal solo fatto che un'opera sia all'origine di un incidente (sentenza del Tribunale federale 4A_81/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4; II CCA sentenza inc. 12.2009.125 del 25 ottobre 2010 consid. 3).

b) Nella fattispecie, è pacifico che alla fine della via C__________, all'intersezione con via __________, era stato posato un cartello «Dare precedenza». Di norma tale segnale è collocato sul margine destro della carreggiata, poco prima delle intersezioni (art. 36 cpv. 4 OSStr) ed è completato dalla linea di attesa (serie di triangolini bianchi disposti trasversalmente rispetto alla carreggiata) che indica il luogo dove i veicoli devono eventualmente fermarsi al segnale «Dare precedenza» per dare la precedenza (art. 75 cpv. 3 OSStr). È pacifico che tale segnalazione obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina. È altresì indubbio che prima del citato cartello era stato posato un cartello «Lavori» affisso a tre stagge di sbarramento verticali bianche e rosse (doc. F).

Il reclamante sostiene invero che la visibilità del cartello «Dare precedenza» fosse ostacolata da quello «Lavori» al punto che il primo era visibile solo negli ultimi 8 metri (o meglio 8 metri prima del punto in cui detto segnale era posato). Ora, per tacere del fatto che per lo stesso attore tra i due cartelli vi era una distanza di circa 10/15 metri (petizione, pag. 3), tale allegazione non basta manifestamente per ritenere arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, l'accertamento del primo giudice secondo cui, sulla scorta delle risultanze del sopralluogo, “viaggiando al centro della corsia, il cartello «Dare precedenza» era visibile a ca. 8 m prima del cartello «Lavori in corso»” (cfr. verbale del 29 agosto 2013, pag. 2). Visto quanto precede, proveniendo da via C__________, il cartello «Dare precedenza» era visibilie pertanto a una distanza minina di 18 m (8 metri prima +10 metri dopo il cartello «Lavori»).

c) Non si disconosce che al momento dell'incidente imperversava un forte temporale che poteva limitare la visuale (cfr. anche deposizione di __________ B__________ del 24 settembre 2014, verbali pag. 1). Ma proprio a causa di queste condizioni, un conducente deve adattare la velocità (art. 32 cpv. 1 LCStr). Certo, è possibile che __________ M__________ viaggiasse a meno di 30 km/h, ciò che gli sarebbe stato per altro imposto dalla presenza del cartello «Lavori». Resta il fatto che, anche seguendo i calcoli del reclamante, egli aveva almeno due secondi di tempo per scorgere il cartello «Dare precedenza». Tale lasso di tempo gli avrebbe permesso di fermarsi all'intersezione, tanto più che questa poteva essere presunta dalla presenza di cartelli di direzione (Bellinzona e Locarno). Inoltre, l'interessato non ha dimostrato, come gli incombeva vista la chiara contestazione della convenuta (risposta, pag. 2 in alto), che la segnaletica orizzontale (i triangolini bianchi disposti trasversalmente rispetto alla carreggiata) fosse “sbiadita”. Nelle circostanze descritte la conclusione del primo giudice, secondo cui l'incidente era imputabile al conducente e non a un difetto di segnaletica stradale non è erronea. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto, deve pertanto essere respinto.

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, lo CO 1 avendo fatto capo a propri servizi.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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