Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.12.2018 16.2016.49

Incarto n. 16.2016.49

Lugano 21 dicembre 2018/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 16 agosto 2016 presentato da

e RE 1 (patrocinati dall' PA 1 )

contro la decisione emessa il 2 agosto 2016 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SO.2016.2222 (mandato) pro­mossa con istanza del 12 maggio 2016 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Il 21 ottobre 2009 RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con la società CO 1 un contratto di mandato avente per oggetto la costituzione, la domiciliazione e l'amministrazione della società __________. Il contratto prevedeva un'inden­nità annua forfettaria di € 6500.00. Per le sue prestazioni, il 3 luglio 2015 la CO 1 ha emesso una nota di complessivi € 7589,86 (€ 6500.00 quale indennità forfettaria per il pe­riodo dal 21 ottobre 2012 al 20 ottobre 2013 + € 200.00 quale indennità annua compliance + € 808,96 per prestazioni ammin­istra­tive aggiuntive). La nota, nonostante vari solleciti, è rimasta impagata.

B. Con istanza del 12 maggio 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di € 7589.86 oltre interessi del 5% dal 31 luglio 2015. Invitati a presentare osservazioni scritte, il 3 giugno 2016 i convenuti hanno proposto la reiezione dell'istanza. In una replica spontanea del 22 giugno 2016 l'istante ha ridotto la sua pretesa a € 6500.00. Nella loro duplica spontanea del 28 giugno 2016 i convenuti hanno riconfermato la loro posizione.

C. Statuendo il 2 agosto 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, condannando i convenuti a pagare in solido all'istante

€ 6500.00 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2015. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste per un settimo a carico dell'istante e per sei settimi a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 550.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 16 agosto 2016, nel quale chiedono – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che il giudizio impugnato sia annullato e riformato nel senso di “respingere l'istanza senza entrare nel merito”. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2016 la CO 1 propone di dichiarare il reclamo inammissibile. Con decreto del 26 settembre 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta d'effetto sospensivo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate in materia di tutela dei casi manifesti con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto, sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 4 agosto 2016. Il termine d'impugnazione, iniziato a decorrere l'indomani sarebbe scaduto domenica il 14 agosto 2016 salvo prorogarsi al martedì seguente, il lunedì 15 agosto essendo festivo (Assunzione), in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge canto­nale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Introdotto il 16 agosto 2016 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo è pertanto tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

  2. Il Pretore ha considerato che le obiezioni sollevate dai convenuti sono prive di spessore e non inficiano l'applicabilità dell'art. 257 CPC. A suo avviso, in effetti, essi non hanno presentato alcuna prova documentale per suffragare le loro contestazioni e non hanno neppure dimostrato di avere mai eccepito alcunché riguardo alla nota professionale controversa. Inoltre, a mente del primo giudice, è palese sia che i convenuti hanno conferito mandato all'istante sia che per l'importo a forfait di € 6500.00 “il doc. A costituisce un chiaro riconoscimento di debito”. I convenuti – egli ha soggiunto – nemmeno hanno dimostrato che l'istante non avreb­be eseguito le sue mansioni e “la loro difesa si riduce in sintesi ad un puro parlato, sprovvisto di qualsiasi documento probatorio e contraddetto dai documenti prodotti dall'istante”. Ne ha concluso, il Pretore, che “non è dunque minimamente raggiunto quello spessore qualitativo che escluderebbe l'applicazione della via sommaria ex art. 257 CPC, a profitto di quella ordinaria”, onde l'accoglimento dell'istanza per € 6500.00 oltre accessori.

  3. Per i reclamanti, il Pretore ha erroneamente considerato che la situazione giuridica era chiara e le loro obiezioni potevano essere immediatamente confutate. Essi sostengono che il primo giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'istanza ma avrebbe dovuto dichiararla inam­missibile, perché essi hanno “contestato la validità probatoria del contratto di mandato adducendo il non riconoscimento delle proprie firme apposte sul contratto prodotto dall'attrice”. A loro dire, “un semplice confronto delle firme comparabili tra i vari documenti prodotti dall'attrice avrebbe dovuto, per lo meno, far sorgere il dubbio non solo sull'identità ma anche solo sulla somi­glianza delle firme apposte sul contratto di mandato (doc. A)”. Essi soggiungono che “i documenti apportati dalla parte attrice potrebbero (una volta risolto il più che ragionevole dubbio sull'autenticità delle firme) al limite dimostrare che nell'ottobre del 2009 è stato stipulato un mandato che “prevedeva” determinate prestazioni ma non certo dimostrare che dette prestazioni sono state effettivamente prestate nel periodo tra il 2012 ed il 2013.”

a) La procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante, nei casi mani­festi, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida. Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). I fatti sono “immediatamente compro­vabili” se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte conve­nuta fa valere delle obiezioni o eccezioni motivate e conclu­denti, che non possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la pro­cedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 141 III 23 consid. 3.2; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2017.26 del 29 settembre 2017 consid. 6).

Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di una dottrina e di una giuri­sprudenza invalse, la conseguenza giuridica è senz'altro rav­visabile dall'applicazione della legge e porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o ecce­zioni motivate su cui il giudice non può statuire immediata­mente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valu­tazione di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Comunque sia, il convenuto non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_664/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 4.1; I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 6a; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2017.26 del 29 settembre 2017 consid. 6).

b) Ora, conformemente alla regola generale dell'art. 8 CC, la parte che si prevale di un documento deve provarne l'auten­ticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev'essere sufficientemente motivata (art. 178 CPC). La controparte non può pertanto limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso. Essa deve ad­durre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi cir­ca l'autenticità del contenuto del do­cumento o della firma che esso reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell'au­ten­ticità del documento decada. Se vi riesce, allora incomberà alla parte che si prevale del do­cumento dimostrarne l'autenticità (RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche RtiD II-2013 pag. 814 consid. 5; Dolge in: Ba­sler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 5 segg. ad art. 178 CPC), in caso contrario vi è un'inversione dell'o­ne­re della prova nel senso che spetterà alla contro­parte che contesta l'autenticità dimostrare che il contenuto o la firma del documento è falsa (Müller in: Brun­ner/Gasser/Schwan­der [curatori], Schweizerische Zivil­prozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, art. 178 n. 5 in fine; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2015.26 dell'11 settembre 2017 consid. 6b).

c) Nella fattispecie, i convenuti, pur non contestando di avere conferito un mandato all'istante, né che esso prevedesse un compenso annuale forfettario di € 6500.00, hanno sostenuto, senza addure particolare spiegazione, “di non riconoscere le loro firme apposte” sul contratto generale di mandato del 21 ottobre 2009 prodotto dall'istante (doc. A), salvo evidenziare che “le firme apposte nelle pagine 1,9,11 e 13 del menzionato contratto sono “a prima vista differenti l'una dall'altra” (osservazioni del 3 giugno 2016, pag. 2). Se non che, per tacere del fatto che essi non contestano di avere pagato l'importo forfettario negli anni precedenti sulla base del citato, le loro allegazioni non bastano a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del menzionato contratto e quindi a sovvertire la presunzione di fatto. Certo, ai convenuti non occorreva comprovare la falsità dell'atto, ma in mancanza di una sufficiente contestazione nemmeno si è ripristinato l'onere probatorio a carico dell'istante.

d) Relativamente alle prestazioni svolte dalla mandataria, con il noto contratto generale di mandato, i convenuti le avevano conferito l'incarico di “amministratore” precisandone i compiti nella “specifica C”, di “domiciliazione” precisandone i compiti nella “specifica D”, di “segretariato” precisandone i compiti nella “specifica E” e di contabilità precisandone i compiti nella “specifica F”, il tutto con un'indennità annua di € 6500.00 (doc. A). Ora, con i reclamanti si può concordare che non incombeva loro dimostrare che l'istante non avrebbe eseguito i suoi compiti contrattuali. Resta il fatto che nel caso concreto l'obiezione da loro proposta, secondo cui tra il 21 ottobre 2012 e il 20 ottobre 2013 l'istante non ha adempito al mandato non basta a confutare la liquidità della pretesa della controparte. I reclamanti, infatti, non contestano che dal 2009 al 2012, così come dal 2013 in avanti, l'istante abbia eseguito le prestazioni indicate nelle varie specifiche allegate al contratto, tant'è che essi riconoscono di aver versato la nota indennità (osservazioni del 3 giugno 2016 pag. 2 ad 2). Non appare pertanto verosimile che nel periodo litigioso l'istante non abbia messo a disposizione “la sede statutaria, un recapito postale, un recapito telefax, o un rappresentante locale (specifica D allegata la contratto), né che non abbia conservato i libri sociali, che non abbia organizzato l'assemblea generale o la riunione annuale del Consiglio d'amministrazione o non abbia inoltrato agli uffici pubblici le notifiche annuali (specifica E) e, infine, neppure che non abbia tenuto i libri, non abbia effettuato le registrazioni, non abbia allestito i conti annuali o allestito le dichiarazioni fiscali (specifica F). E siccome per tali prestazioni le parti hanno pattuito un'indennità forfettaria, l'importo di € 6500.00 non dipendeva dal lavoro effettivamente necessario per adempiere al mandato (Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 48 ad art. 394). Ne segue che al Pretore non può essere rimproverato di avere considerato che le obiezioni sollevate dai convenuti non escludevano l'applicazione della procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). Nelle circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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