Incarto n. 16.2016.25
Lugano 7 novembre 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 18 aprile 2016 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 29 marzo 2016 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 113-4 bis/2014 (disconoscimento di debito) da lui promossa con petizione del 15 marzo 2014 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 13 novembre 2012 le CO 1 hanno fatto notificare ad RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 471.60, di fr. 106.10 e di fr. 45.–, indicando quali titoli di credito: “1) __________ vom 11.03.03 B-02/11619 BA __________, __________, 2) Spese d'indagine, 3) Spese d'informazione”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 14 dicembre 2012 le CO 1 hanno chiesto alla Giudice di pace del circolo di Vezia il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RE 1 al citato PE limitatamente a fr. 471.60. A valere quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione l'istante ha prodotto il citato ACB emesso l'11 marzo 2003 dall'UE di __________ di complessivi fr. 471.60 (fr. 237.– per “__________”, fr. 50.– per “Spesen für adm. Umtriebe”, fr. 8.– per “bisherige Betreibungskosten”, fr. 22.70 per gli interessi del 5% maturati su fr. 237.– dal 12 aprile 2001 all'11 marzo 2003, fr. 153.– di spese esecutive). Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2013 il convenuto ha proposto la reiezione della petizione, asserendo che la pretesa dell'istante si basa sui medesimi fatti avvenuti a __________ dal 9 gennaio 2001 al 21 gennaio 2001 per i quali il 5 febbraio 2011 l'istante ha sporto querela penale nei suoi confronti e il 9 febbraio 2001 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto a suo carico un procedimento penale per contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico (art. 51 LTP), conclusosi con un decreto di abbandono (inc. 2001.905/PE/mar), avendo egli pagato il 26 febbraio 2001 l'importo richiestogli di fr. 406.80 direttamente all'istante. Statuendo il 21 febbraio 2014 il Giudice di pace del circolo Vezia ha accolto l'istanza, rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta al citato PE per fr. 471.60. Le spese processuali di fr. 90.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 45.– (inc. 696/2012).
C. Il 15 marzo 2014 RE 1 ha convenuto le CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del menzionato debito. Per dimostrare che l'ACB emesso l'11 marzo 2003 dall'UE di __________ si riferiva alla medesima contravvenzione per cui il 26 febbraio 2001 aveva pagato fr. 406.80, ha chiesto l'edizione da parte dalla convenuta della multa su cui essa fonda la sua pretesa, dell'incarto dell'UE di __________ relativo al citato ACB e di quello del Ministero pubblico del Canton Ticino riguardante la menzionata querela. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2014 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Statuendo il 29 marzo 2016 il Giudice di pace ha respinto la petizione.
D. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2016 postulandone l'annullamento e il rinvio degli atti al Giudice di pace. Invitate a presentare osservazioni al reclamo, le CO 1 sono rimaste silenti. Il 18 ottobre 2016 il reclamante ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo, richiesta che è stata respinta con decreto del 19 ottobre 2016 dal presidente di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 31 marzo 2016. Introdotto il 18 aprile 2016 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione) il reclamo è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore.
Il Giudice di pace ha preso bensì atto che il procedimento penale del 9 febbraio 2001 del Ministero pubblico ticinese aperto nei confronti dell'attore per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico sarebbe stato abbandonato se RE 1 avesse pagato alle CO 1 fr. 406.80 e che l'attore ha prodotto la ricevuta di pagamento di tale somma datata 26 febbraio 2001. Egli ha tuttavia ritenuto che tali prove non consentivano all'attore, gravato dall'onere della prova (art. 8 CC), di dimostrare di avere già saldato quanto dovuto. A suo parere, l'importante differenza tra l'importo di cui l'attore chiede il disconoscimento di debito (fr. 471.60) e quello da lui pagato il 26 febbraio 2001(fr. 406.80) e il fatto che la procedura di incasso, sfociata nell'ACB emesso dall'UE di __________, sia stata avviata il 5 aprile 2002, vale a dire a distanza di più di un anno dalla prima fattispecie, non permettevano di ritenere che si fosse trattato dello stesso caso. Ciò posto, il Giudice di pace ha respinto la petizione.
Il reclamante rimprovera al primo giudice la violazione del suo diritto alla prova garantito dall'art. 8 CC, per non avergli concesso di dimostrare che il pagamento da lui effettuato il 26 febbraio 2001 ha per oggetto gli stessi fatti su cui si basa la procedura esecutiva sfociata nel noto ACB, ciò che intendeva provare con il richiamo dei documenti relativi alla multa su cui la controparte fonda la propria pretesa, dell'incarto dell'UE di __________ relativo all'ACB n. __________ e di quello del Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. 2001.905/PE/mar). Le tre richieste di prova essendo state ignorate dal Giudice di pace senza motivazione, egli lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito.
a) L'art. 8 CC conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare quanto allega, sempre che si tratti di allegazioni giuridicamente rilevanti e che le prove siano state notificate tempestivamente nelle forme prescritte (DTF 134 I 148 consid. 5.3). Tale diritto è concretizzato all'art. 152 cpv. 1 CPC per il quale ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Ciò non toglie che il giudice possa rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 140 I 299 consid. 6.3.1 con riferimenti). Se intende rifiutare le prove offerte, l'autorità deve però spiegare i motivi per cui esse risultano inidonee o superflue (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii sentenza del Tribunale federale 5P.181/2002 del 1° luglio 2002 consid. 4b con rinvio a DTF 119 Ib 505 consid. 5b/bb con riferimenti; CCR sentenza inc. 16.2014.34 del 5 aprile 2016, consid. 4a).
b) In concreto, a sostegno delle proprie allegazioni RE 1 aveva postulato nella petizione del 15 marzo 2014 l'edizione di documenti dalla controparte e il richiamo degli incarti dell'UE di __________ e del Ministero Pubblico di Bellinzona. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2014 la convenuta non si era opposta alla richiesta di prove, limitandosi a osservare di “archiviare elettronicamente i documenti per dieci anni, dopodiché essi non sono più visibili”, ciò che comportava l'impossibilità di fornire i dettagli del pagamento di fr. 406.80. Dal canto suo, il Giudice di pace non ha indetto alcuna udienza e ha deciso direttamente sulla base degli atti.
c) Ora, per tacere del fatto che nella procedura semplificata il giudice deve di principio tenere un'udienza (art. 245 CPC; DTF 140 III 450 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale federale 4A_627/2015 del 9 giugno 2016 consid. 2.2), in concreto il Giudice di pace non ha statuito sulle prove offerte dall'attore in un'ordinanza sulle prove (art. 154 CPC), ma nemmeno nella decisione finale. I mezzi di prova offerti dall'attore, peraltro non contestati dalla controparte, non potevano essere ignorati dal primo giudice. Certo, come si è detto, egli può rifiutare l'assunzione delle prove offerte ove ritenga siano irrilevanti ai fini del giudizio (sopra a), ma ciò va motivato. Ne segue che, sorvolando sulle prove offerte, egli ha commesso un diniego formale di giustizia. Il che impone di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice, perché indica il dibattimento, statuisca sulle prove offerte e, dopo avere esperito l'eventuale istruttoria, emetta un nuovo giudizio.
La sentenza impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che nell'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) spetta di principio al creditore che vi è convenuto dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC), giacché l'inversione dei ruoli processuali non comporta il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore e attore. Incombe quindi al creditore procedente di documentare l'origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un riconoscimento di debito. Spetta invece all'attore (escusso) di provare l'inesistenza o l'inesigibilità del debito contestato. Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, se essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta. Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (DTF 131 III 268 consid. 3.1 con riferimenti; 130 III 295 consid. 5.3.1 e II CCA sentenza inc. 12.2012.127 del 14 febbraio 2014, consid. 7). Sta di fatto che un attestato di carenza beni non costituisce un riconoscimento di debito nel senso tecnico del termine ma solo un indizio dell'esistenza della pretesa, di modo che il fatto di possederne uno non dà al suo detentore il diritto di ottenere un'inversione del principio secondo cui compete al creditore provare il suo credito (sentenza del Tribunale federale 4A_565/2011 dell'8 febbraio 2012 consid. 3.3 con riferimento a DTF 130 III 285 consid. 5.3.1).
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri processuali. Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'opponente non avendo presentato osservazioni e non potendo pertanto essere ritenuta soccombente.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.