Incarto n. 16.2016.16
Lugano 7 settembre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo 29 febbraio 2016 presentato da
dott. med. dent. RE 1
contro la sentenza del 10 febbraio 2016 emessa dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2015.285 (mandato) promossa con petizione del 28 luglio 2015 nei confronti di
CO 1 (patrocinato dall'avv. ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 23 maggio 2014 CO 1 si è rivolto al dentista RE 1 per dei trattamenti consistiti per finire nella cura della radice di un incisivo e nella posa di un impianto fisso in sostituzione dei denti dell'arcata destra superiore. Il 20 gennaio 2015 il dentista ha trasmesso al cliente la sua nota professionale di complessivi fr. 12 945.70 (n. 2907-01), con un saldo in suo favore di fr. 9945.70. Tale importo è rimasto impagato.
B. Ottenuta il 27 luglio 2015 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.358), con petizione del 28 luglio 2015 RE 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 9945.70 oltre interessi del 5% dal 20 febbraio 2015. All'udienza del 25 agosto 2015, indetta per il dibattimento, il convenuto ha proposto di respingere la petizione. L'istruttoria, cominciata il 19 ottobre 2015, è terminata il 4 dicembre successivo e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limitandosi a memoriali scritti. Nei loro rispettivi memoriali del 7 e del 18 gennaio 2016 le parti hanno riaffermato le loro domande.
C. Statuendo il 10 febbraio 2016 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha obbligato CO 1 a versare all'attore di fr. 7754.75 più interessi del 5% dal 2 aprile 2015. Le spese processuali, di fr. 500.–, sono state poste per fr. 125.– a carico dell'attore e per fr. 375.– a carico convenuto, al quale il primo è stato tenuto a rifondere fr. 350.– per ripetibili ridotte. Il convenuto è stato astretto a rimborsare all'attore fr. 150.– quale quota delle spese giudiziarie della procedura di conciliazione.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2016 in cui chiede di obbligare il convenuto a versargli ulteriori fr. 1252.55. Nelle sue osservazioni del 13 aprile 2016 CO 1 chiede in via principale di dichiarare il reclamo inammissibile e in via subordinata di respingerlo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all'attore l'11 febbraio 2016. Introdotto il 29 febbraio 2016 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo è senz'altro tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo mani-festamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii).
Il Pretore aggiunto, dopo avere qualificato come mandato la relazione contrattuale sorta tra le parti, ha accertato che litigioso era l'ammontare della mercede pretesa dal dentista. Ciò premesso, egli ha in sostanza accertato che l'accordo tra le parti sul costo della cura era stato raggiunto sulla base di due preventivi del 18 giugno 2014 di complessivi fr. 10 754.75 “inerenti la posa di denti fissi e non di una protesi mobile”, come espressamente richiesto dal convenuto. A suo parere, l'accettazione di questi due preventivi da parte del convenuto “è dimostrata dal fatto che egli si è sottoposto alla cura prevista negli stessi, vale a dire l'applicazione dei denti fissi”. Per contro, egli ha soggiunto, le parti non si erano accordate per un compenso forfettario di fr. 5122.55, come sosteneva il convenuto, già per il fatto che il preventivo 13 ottobre 2014 si riferiva all'applicazione di una protesi mobile “rifiutata e dunque non era voluta dal convenuto stesso”.
RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di avere ammesso la sua pretesa limitatamente a fr. 7754.75 trascurando che la somma era relativa alla sola “parte terapeutica” delle sue prestazioni. Egli assevera che in occasione della prima visita del 23 maggio 2014 ha effettuato una terapia conservativa per attenuare il dolore di cui paziente soffriva e ha eseguito altresì un'ortopantomografia per una valutazione generale, il convenuto essendo intenzionato proseguire con la terapia. Tali interventi, quantificati in fr. 504.–, esulavano dal preventivo per la cura definitiva e vanno pertanto riconosciuti. Il reclamante evidenzia anche che durante una visita del 30 maggio 2015 è stata effettuata “una visita approfondita e un'attenta valutazione delle necessità terapeutiche come chiesto dal paziente”, ciò che comporta un costo di fr. 73.05, mentre su richiesta del paziente ha “rimediato all'estetica dell'incisivo centrale 12” per un costo di fr. 297.50. Egli afferma infine che per tre volte il convenuto ha beneficiato dell'intervenuto di un'igienista dentale per un costo di complessivi fr. 378.–. In sintesi, tutte queste prestazioni non erano comprese nei due preventivi ma sono state effettuate come cure d'urgenza.
Nelle sue osservazioni CO 1 afferma che il reclamo è irricevibile per carenza di motivazione. A suo parere l'attore si limita a elencare in modo generico le prestazioni supplementari a quelle indicate nei preventivi del 18 giugno 2014 oltre a tre ‟non meglio contestualizzateˮ sedute dall'igienista, senza quantificare l'importo totale richiesto né sostanziando le allegazioni. Per di più, egli soggiunge, l'attore non spiega perché l'importo rivendicato in seconda sede, di fr. 1252.55, sommato a quanto già riconosciuto dal primo giudice di fr. 7754.75 per complessivi fr. 9007.30, diverge dalla domanda iniziale di petizione di fr. 9945.70. Per l'opponente, inoltre, le domande presentate in questa sede sono nuove, e come tali irricevibili, poiché davanti al Pretore aggiunto l'attore non ha mai preteso che vi fossero delle prestazioni escluse dai preventivi del 18 giugno 2014 né le avrebbe elencate e nemmeno quantificate in dettaglio.
a) Ora, che un reclamo debba essere “motivato” (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC) non fa dubbio. Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale sono quindi insufficienti per motivare un reclamo. La motivazione di un reclamo, che ha esigenze equivalenti a quella di un appello (sentenza del Tribunale federale 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2 con rinvii) dev'essere sufficientemente esplicita per permettere all'autorità di secondo grado di comprenderla facilmente. In un reclamo non basta quindi elencare possibili errori nei quali sarebbe caduto il primo giudice, ma – come sopra esposto (v. consid. 2) – occorre spiegare almeno succintamente in cosa consista l'errata applicazione del diritto e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti e quale conseguenza ne derivi ai fini del giudizio. Un reclamo privo di conclusioni ricevibili – così come un appello – può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii).
b) Nel caso specifico si può desumere dalla motivazione del reclamo, invero succinta, che l'attore persegue il pagamento di parte della nota d'onorario del 20 gennaio 2015 (doc. C) non riconosciuta integralmente in prima sede, elencando dettagliatamente le prestazioni escluse dai preventivi che ritiene che devono essere pagate oltre all'importo fatturato a titolo di preventivo. Certo egli non ha indicato l'importo complessivo rivendicato, ma ai fini della ricevibilità del rimedio, le conclusioni, lette nell'ottica della motivazione e del rispetto del principio della buona fede, permettono una determinazione precisa dell'importo richiesto (fr. 1252.55), seppure questo non sia esposto in modo esplicito. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.
c) Per il resto, già con la petizione l'attore chiedeva il pagamento di fr. 9945.70 riferendosi alla nota professionale n. 2907-01 del 20 gennaio 2015, la quale comprende chiaramente anche le prestazioni del 23 e del 30 maggio 2014 così come le prestazioni dell'igienista. L'azione non verteva pertanto solo sul pagamento dell'importo preventivato il 18 giugno 2014. Per di più, al dibattimento del 25 agosto 2015, l'attore ha confermato di avere effettuato altre prestazioni prima di quelle indicate nei preventivi (verbale pag. 1 in fine). La pretesa del reclamante non è quindi nuova né è fondata su fatti nuovi.
a) Il reclamante, come si è detto, sostiene che l'importo di complessivi fr. 10 754.75 indicato nei preventivi del 18 giugno 2015 si riferiva al costo della ‟sola parte terapeutica dei lavoriˮ, e non includeva “le altre prestazioni, le valutazioni e le diagnosi effettuate il 23 e il 30 maggio 2014, così come l'intervento dell'igienista”, poi riportate nella nota d'onorario del 20 gennaio 2015.
b) Dagli atti risulta che il primo preventivo del 18 giugno 2014 riguardava la ‟cura radice dente 11ˮ (doc. C, 4° foglio) mentre il secondo, sempre del 18 giugno 2014, il ‟ponte sopra destraˮ, segnatamente i denti 11-17 (doc. C, 5° foglio). Dalla nota professionale del 20 gennaio 2015 risulta però che il 23 maggio 2014, in occasione della prima visita il dentista, dopo la “consultazione”, è intervenuto sul dente 44 effettuando ‟applicazione diga, 4 o più dentiˮ, ‟mordenzatura dello smaltoˮ ‟condizionamento della dentinaˮ ‟composito 2 superfici, su premolareˮ e ‟ulteriore composito, 1 superficieˮ, ha effettuato una radiografia del dente n. 12 e eseguito una ortopantomografia (doc. C, 1° foglio). Trattandosi chiaramente di prestazioni effettuate prima dell'allestimento dei due preventivi senza per altro essere in relazione con le cure poi oggetto degli stessi non è dato di vedere perché non andrebbero riconosciute. Il convenuto, per altro, non ha contestato l'esecuzione e la correttezza dell'intervento, limitandosi a lamentare la mancanza di un avviso della commissione di vigilanza sanitaria “dal quale si evinca che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e che l'importo fatturato sia congruo” (verbale del 25 agosto 2015, pag. 3), dimenticando che tale commissione verifica piuttosto competenze di natura disciplinare verificando unicamente se l'operatore sanitario è incorso in un errore o una violazione dei diritti del paziente ma non è competente per dirimere controversie di tipo finanziario (risarcimento dei danni o contestazioni sull'onorario). Quanto alla congruità dell'onorario, a fronte di una nota professionale dettagliata, non basta una generica contestazione per imporre a un mandatario di dimostrare il costo di qualsiasi prestazione da lui svolta.
Relativamente al costo dell'ortopantomografia al fine di una valutazione generale, il paziente essendo ‟intenzionato a continuare i lavoriˮ, si tratta di una radiografia panoramica delle arcate dentarie che permette di avere un quadro generale dello stato della dentatura e di capire così quale sia il trattamento da seguire. Non si può pertanto ritenere che tale esame si riferisse alle sole cure oggetto dei preventivi anche perché quel giorno il dentista ha proceduto alla cura di un dente. Ne segue che la pretesa riferita alle prestazioni svolte il 23 maggio 2014, non comprese nei preventivi vanno ammesse per complessivi fr. 504.–.
c) Per quel che riguarda le prestazioni eseguite il 30 maggio 2014, il dentista sostiene che la visita era improntata alla valutazione delle necessità terapeutiche del paziente e rileva altresì di avere rimediato “all'estetica dell'incisivo centrale n. 12” per fr. 297.50. Che tale intervento sul dente n. 12 sia stato effettuato non è contestato e, una volta di più, la prestazione esula dal lavoro relativo dell'impianto dentario fisso di cui ai preventivi. Non vi sono ragioni per non riconoscere i costi dell'intervento, tanto più che il lavoro è stato compiuto prima dell'allestimento del preventivo.
d) Più delicata è la questione di sapere se i costi della visita approfondita e dell'attenta valutazione delle necessità terapeutiche, specificatamente effettuate ai fini di diagnosi per poter stilare un preventivo e dare inizio alle cure sono escluse dai preventivi. Ora, nell'ambito dell'appalto, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che di regola un appaltatore non può esigere un compenso per la redazione di un preventivo, nemmeno ove veda affidare ad altri l'esecuzione dell'opera, salvo che la stesura del documento gli abbia richiesto uno studio preliminare ben più ampio di quanto sarebbe stato necessario per presentare una semplice offerta (DTF 119 II 43 consid. 2b). Tale è il caso, in particolare, ove il preventivo abbia implicato l'elaborazione di un progetto dettagliato, di rilevante portata tecnica, oppure ove i dati contenuti nel preventivo potessero essere usati dal committente a fini personali oppure il richiedente ne potesse trarre vantaggio (DTF 119 II 44 consid. 2d). Principi del genere possono senz'altro essere applicati, per analogia, al contratto di mandato in esame (v. RtiD II-2006 pag. 11 consid. 7).
Ora che nei preventivi non figurano le diagnosi e valutazioni preliminari all'allestimento dei detti preventivi è vero. Sta di fatto che secondo gli usi e in buona fede in un preventivo devono essere intesi compresi anche i costi di allestimento dello stesso. Per di più il reclamante si limita ad addurre generiche valutazioni e diagnosi senza pretendere che i preventivi in esame abbiano richiesto uno studio di eccezionale ampiezza. Il tutto senza dimenticare che, per finire, l'incarico è stato conferito e le cure sono state prestate. Ne segue che per le valutazioni e diagnosi per l'allestimento dei preventivi il dentista non può ragionevolmente esigere compensi supplementari. Non appare perciò manifestamente insostenibile ritenere, come implicitamente ha fatto il Pretore aggiunto, che i preventivi effettuati dal dentista comprendessero anche le valutazioni e diagnosi improntate all'allestimento del preventivo. La pretesa secondo cui i costi di valutazioni e diagnosi possano essere fatturati oltre ai detti preventivi cade perciò nel vuoto.
e) Quanto alle prestazioni dell'igienista, dalla nota professionale risultano tre interventi (il 30 maggio 2014 di fr. 126.–, il 15 luglio 2014 per fr. 151.20 e il 20 gennaio 2015 per fr. 151.20). Le prestazioni dell'igienista svolte contestualmente e ai fini del lavoro svolto dal dentista tra il 15 luglio 2014 e il 20 gennaio 2015 non possono definirsi straordinarie o imprevedibili. Né il dentista pretende che tale prestazione sia stata richiesta successivamente dal paziente. Nell'allestire il preventivo l'attore non poteva disconoscere la necessità di tale intervento e il paziente non poteva, in buona fede, prevederne il costo aggiuntivo. Il reclamante non può ora pretendere di ottenere la rifusione da parte del cliente.
Diverso è l'intervento del 30 maggio 2014, effettuato prima dell'allestimento del preventivo e dell'inizio delle cure (giugno 2014), la prestazione, così come quelle di quel giorno, esula dal preventivo sicché, una volta di più non vi sono ragioni per disconoscere il costo di fr. 126.–. In definitiva il reclamo va parzialmente accolto e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata va riformata nel senso che la pretesa di RE 1 va ammessa per ulteriori fr. 927.50 oltre a quanto già riconosciuto dal Pretore aggiunto.
Il reclamante chiede che infine che il convenuto “copra in toto le tasse di giustizia e considerato che è solo ed esclusivamente per la sua condotta che è stata intentata tale causa”. Così argomentando egli disconosce che le spese giudiziarie sono ripatite secondo l'esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). In concreto, l'azione è stata solo parzialmente accolta sicché l'attore non può dirsi interamente vittorioso. Non soccorrono le premesse per addebitare al convenuto l'integralità degli oneri processuali.
Le spese processuali del reclamo seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attore ottiene l'aumento dell'onorario ma non nella misura richiesta. Si giustifica di addebitare un quarto degli oneri al reclamante e il resto all'opponente. Quanto alle ripetibili, l'esito dell'appello ne giustificherebbe l'addebito a CO
Davanti a questa Camera tuttavia RE 1 ha proceduto da sé, senza far capo a un patrocinatore. Né ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Egli va chiamato perciò a rifondere alla controparte un quarto delle spese ripetibili da lei incontrate, calcolate secondo la tariffa applicabile a un legale di fiducia (DTF 140 III 169 consid. 2.3 in fine).
Il pronunciato odierno impone anche di riformare il giudizio sugli oneri processuali di prima sede, apparendo equo ridurre il grado di soccombenza dell'attore da un quarto a un ottavo e di ridurre in tale senso l'indennità per ripetibili ridotte a carico di lui fissata dal Pretore aggiunto.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è obbligato a versare a RE 1 l'importo di fr. 8682.25, oltre interessi del 5% dal 2 aprile 2015.
Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'attore, rimangono a suo carico per un ottavo e sono poste per sette ottavi a carico del convenuto. L'attore rifonderà alla controparte fr. 75.– per ripetibili ridotte. Il convenuto rimborserà all'attore fr. 180.– per parte delle spese giudiziarie relative alla procedura di conciliazione.
Le spese processuali del reclamo di fr. 150.– sono poste per un quarto a carico di RE 1 e per tre quarti a carico di CO 1. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 100.– per ripetibili ridotte.
Notificazione a:
– dott. med. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.