Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 29.05.2017 16.2016.1

Incarto n. 16.2016.1

Lugano 29 maggio 2017/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 28 dicembre 2015 completato il 5 gennaio 2016 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 23 novembre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 13/B/15/PE (responsabilità civile) promossa con petizione del 25 marzo 2015 nei confronti della

CO 1;

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. La mattina del 26 ottobre 2012 RE 1 si è recata alla CO 1, gestita dall'omonima società anonima, per sottoporsi a vari esami specialistici. A suo dire, prima del primo test, si è tolta gli orecchini d'oro che indossava e li ha messi nella sua borsetta, dove ha in seguito riposto anche la sua catenina d'oro con tre ciondoli e il suo orologio, non potendoli tenere durante i successivi esami. Il pomeriggio dello stesso giorno la paziente ha telefonato al nosocomio per denunciare la sparizione dalla sua borsetta dei gioielli e di fr. 200.– in contanti. Il 29 ottobre 2012 essa ha chiesto un risarcimento per i danni derivatile dal furto subìto di complessivi fr. 1465.– (fr. 490.– per gli orecchini, fr. 775.– per la catenina e i tre ciondoli e fr. 200.– per il contante). Il 13 dicembre 2012 la CO 1, eseguita una verifica interna, ha rifiutato la richiesta di risarcimento. Il 16 gennaio 2013 RE 1 ha sporto denuncia penale per furto contro ignoti. Dopo un infruttuoso scambio di corrispondenza, il 3 settembre 2013 RE 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per ottenere fr. 1465.– più interessi al 5% dal 26 ottobre 2012 e fr. 150.–, indicando quali titoli di credito “Furto 26.10.2012: orecchini d'oro di fr. 490.–, catenina d'oro + 3 ciondoli [di cui] 1 crocifisso, 1 corno e 1 manina a corni fr. 775.– + fr. 200.– in moneta”, rispettivamente “spese”, a cui l'escussa ha interposto opposizione.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 25 marzo 2015 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenerne il pagamento di fr. 1465.– oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2012 quale risarcimento per il furto, di fr. 150.– per spese, di fr. 99.– di spese esecutive e di fr. 34.– per la copia da lei richiesta del rapporto di polizia relativo alla sua denuncia del 16 gennaio 2013, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 18 maggio 2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. In una replica dell'8 luglio 2015 l'attrice ha ribadito il suo punto di vista. Con ordinanza del 21 agosto 2015 il Giudice di pace ha assegnato alle parti un termine fino al 9 settembre 2015 per comunicargli se intendessero essere citate a un'udienza con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine egli avrebbe emanato la decisione sulla base degli atti. Con scritti del 25 agosto 2015 e del 4 settembre 2015 ambedue le parti hanno comunicato di rinunciare all'udienza. Statuendo il 23 novembre 2015 il Giudice di pace ha respinto la petizione senza riscuotere spese processuali e compensando le indennità.

C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 dicembre 2015, completato il 5 gennaio 2016 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la sua petizione. L'atto non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata all'attrice il 24 novembre 2015, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 25 novembre 2015, è rimasto sospeso, contrariamente all'erronea indicazione del Giudice di pace, dal 18 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto sabato 9 gennaio 2016 salvo protrarsi a lunedì 11 gennaio 2016 (art. 142 cpv. 3 CPC). Il reclamo, introdotto il 28 dicembre 2015 e completato il 5 gennaio 2015 (cfr. timbri sulle buste d'intimazione), è dunque ricevibile.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_456/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 5; CCR, sentenza inc. 16.2012.56 del 31 luglio 2013 consid. 5b con riferimenti).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha stabilito che l'omessa predisposizione da parte della CO 1 di “spazi controllati e in piena e totale sicurezza perché i degenti possano spogliarsi e lasciare incustoditi i loro beni durante le visite o gli esami” non costituisce un “atto negligente o imprudente”, giacché negli ospedali e nelle cliniche “è unicamente d'uso avvertire le persone con dei cartelli dove le si avvisa che è esclusa ogni responsabilità della direzione per eventuali furti”. Ciò posto il primo giudice, pur non nutrendo alcun dubbio in merito alla veridicità della versione dei fatti fornita dall'attrice e all'entità del danno da lei subìto (art. 42 CO), ha escluso che alla convenuta si possa ascrivere una responsabilità per atto illecito secondo l'art. 41 CO, donde la reiezione della petizione.

  3. Secondo la reclamante la decisione del primo giudice “è manifestamente inficiata da grave abuso di potere della carica, di gravi vizi formali, viola i diritti delle norme di legge applicabili alla procedura stabiliti dalla legge, l'accertamento dei fatti è manifestamente errato, è discriminatoria, arbitraria e contro il principio della buona fede con disparità ed iniquità di trattamento e disuguaglianza giuridica nel procedimento”. A suo avviso la sentenza viola gli articoli 7, 8, 9, 29 cpv. 1 e 35 della Costituzione federale e gli articoli art. 6 cpv. 2 e 7 cpv. 1 e 2 di quella cantonale. Così argomentando, tuttavia, la reclamante espone delle doglianze del tutto generiche, senza minimamente motivarle (art. 321 cpv. 1 CPC), con la conseguenza che esse sono inammissibili in questa sede e non possono essere esaminate.

  4. RE 1 rimprovera il primo giudice di non avere menzionato il fatto che all'udienza di conciliazione del 3 dicembre 2014 la convenuta le ha sottoposto una proposta conciliativa, da lei rifiutata, consistente nel versarle fr. 500.–. A suo avviso, con la citata proposta la controparte “ha praticamente riconosciuto il risarcimento del furto”. Se non che, a prescindere dal fatto che per garantire la natura confidenziale della procedura di conciliazione, l'art. 205 cpv. 1 CPC vieta l'utilizzo delle dichiarazioni delle parti nella susseguente procedura decisionale e non ne consente nemmeno la loro verbalizzazione, dalla proposta conciliativa formulata dalla convenuta in quella sede non è possibile dedurre alcun suo riconoscimento di responsabilità già per il fatto che essa ha premesso che la sua offerta non implicava alcuna sua ammissione di responsabilità (“esclusa ogni ammissione di responsabilità”). Sulla questione non occorre pertanto dilungarsi.

  5. La reclamante critica il primo giudice per avere considerato che “la procedura ebbe alcuni risvolti particolari e strani ma che esulano dalla presente causa” e non avere invece ritenuto determinanti per il giudizio i fatti da lei descritti verificatisi nel corso degli esami a cui si è sottoposta il 26 ottobre 2012. In particolare, si duole del fatto che il Giudice di pace non si sia neppure domandato il motivo per cui “un signore è entrato senza bussare nella cabina dove si stava togliendo i vestiti prima di sottoporsi all'esame radiografico del torace” né abbia concluso che quello sconosciuto era entrato per rubare. Ora, per quanto riguarda i fatti, il Giudice di pace ha accertato di “non avere dubbi su quanto sostenuto dalla Signora RE 1”. Egli non ha quindi respinto la petizione perché l'attrice non aveva provato i fatti da lei allegati, ma perché ha escluso l'applicazione dell'art. 41 CO. Anche su questo punto non occorre attardarsi.

  6. RE 1 rimprovera al primo giudice di non avere ammesso l'ap­pli­cazione degli art. 41 e 42 CO. A suo avviso, la convenuta deve risarcire il danno da lei subìto perché esso è avvenuto all'interno della clinica da lei gestita, che è un luogo non accessibile a tutti, ma solo al suo personale. Inoltre, la controparte ha omesso di indicarle un luogo sicuro dove potere lasciare i suoi gioielli, tantomeno le ha messo a disposizione una cassetta di sicurezza.

a) Ora, secondo l'art. 41 cpv. 1 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri, sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. L'onere della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova di un atto illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (CCR sentenza inc. 16.2012.4 del 15 novembre 2012 consid. 3a con riferimento). Illecito è così ogni comportamento che risulta contrario a un dovere legale generale, sia perché viola, in assenza di un motivo giustificativo, un diritto assoluto del danneggiato, sia perché disattende una norma legale (scritta o no) posta a tutela del bene giuridico leso (DTF 141 III 534 consid. 3.1 con rinvii). Un'omissione può costituire un atto illecito soltanto se sussiste un dovere giuridico di agire (DTF 130 III 195 consid. 2.2; 126 III 114 consid. 2a/aa).

b) Nella fattispecie la reclamante non indica alcuna norma che prevede un obbligo legale per la struttura ospedaliera di sorvegliare i beni lasciati dai pazienti nel locale spogliatoio né di predisporre in ogni reparto della clinica degli armadietti in cui i pazienti possono riporre sotto chiave i loro oggetti personali durante gli esami clinici. Né consta che la CO 1 avesse un obbligo di custodia degli oggetti personali di valore durante tali esami. E essa nemmeno può essere ritenuta responsabile per furti avvenuti da parte di persone estranee alla struttura stessa, l'appellante pretendendo che non fossero state garantite le procedure minime per la salvaguardia degli accessi ai locali da parte di sconosciuti. Nelle circostanze descritte non è possibile pertanto ravvisare alcun atto illecito. L'assenza di tale presupposto rende superfluo pronunciarsi sugli ulteriori requisiti per riconoscere una responsabilità aquiliana, segnatamente il danno e il nesso di causalità.

c) Né, per avventura, è ravvisabile una responsabilità del padrone di azienda ai sensi dell'art. 55 CO. A prescindere dal fatto che non è stato provato che il furto sia opera di un dipendente della convenuta, una tale responsabilità presuppone che l'atto illecito avvenga mentre questo compie il suo lavoro e non semplicemente in occasione del suo lavoro. Per un furto commesso sul posto di lavoro da un dipendente, non sussiste alcuna responsabilità del datore di lavoro, ma la responsabilità del danno che ne consegue può attribuirsi soltanto al lavoratore ai sensi dell'art. 41 CO (Werro, La responsabilité civile, 2a edizione, pag. 120 n. 457).

  1. La reclamante lamenta il fatto che la decisione impugnata non contenga tutte le domande di giudizio da lei formulate. Ora, è vero che il Giudice di pace ha omesso di indicare che l'attrice, oltre alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento di fr. 1465.– più interessi al 5% dal 26 ottobre 2012 e di rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo, aveva altresì chiesto “fr. 150.– per spese, fr. 73.– per precetto esecutivo, fr. 26.– per le spese per i tre recapiti speciali e fr. 34.– per la copia della denuncia sporta”. Resta il fatto che la reiezione della domanda volta a ottenere il risarcimento del danno patito comporta anche la reiezione delle sue ulteriori domande concernenti le spese da lei assunte, che non hanno portata propria. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

  2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d'indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 200.– sono a carico della reclamante.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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