Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.04.2018 16.2015.78

Incarto n. 16.2015.78

Lugano 12 aprile 2018/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 12 novembre 2015 presentato da

RE 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro la decisione emessa il 15 ottobre 2015 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa SE 39/2015 (appalto) promossa con petizione del 6 maggio 2015 da

Z (rappresentata da RA 1 ;

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Il 19 giugno 2013 RE 1 ha incaricato la ditta individuale CO 1, di cui __________ Z__________ è titolare e per la quale RA 1 gode di un diritto di firma individuale, di preparare dei trafiletti da pubblicarsi su giornali e di allestire un sito web per promuovere la propria attività di consulente finanziario internazionale. La ditta ha inviato a RE 1 il 30 ottobre 2013 una fattura di complessivi fr. 777.60 per la progettazione in due stili dell'inserzione “Dubai, New York, Hongkong” (fr. 600.–) e per la versione “web-HTML” della stessa (fr. 120.–), il 15 novembre 2013 una di fr. 798.40 per i costi di pubblicazione dell'inserzione sulla N__________ il 17 novembre 2013 e il 28 novembre 2013 una di fr. 783.45 per quelli di una pubblicazione su __________ del 29 novembre 2013. Su richiesta di RE 1, il 20 dicem­bre 2013, la ditta ha intestato le menzionate fatture alla “S__________., Herrn RE 1, __________, GB __________ __________”. Visto il mancato pagamento delle fatture, il 15 gennaio 2014, la “CO 1” ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l'incasso di complessivi fr. 2360.– più in­te­ressi del 5% dal 15 novembre 2013, indicando quale causa dell'obbligazione “fattura del 30.10.2013, fattura del 15.11.2013”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 6 maggio 2015 la ditta individuale CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 2360.– più interessi al 5% dal 15 novembre 2013, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 2015 il convenuto ha proposto di respingere l'azione, sostenendo di avere conferito il mandato in quanto “legale rappresentante della S__________, __________, GB London, ” e che il codice QR inserito in calce al trafiletto pubblicitario elaborato dall'istante non era leggibile e non rinviava al sito web della S. Replicando il 9 giugno 2015 l'attrice ha mantenuto la sua domanda mentre con duplica del 23 giugno 2015 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere l'azione. All'udienza 9 settembre 2015, indetta per il contraddittorio, le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista.

C. Statuendo il 15 ottobre 2015 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 2360.– più interessi al 5% dal 15 novembre 2013 e rigettando in maniera definitiva l'opposizione al citato PE. Le spese processuali di complessivi fr. 370.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 180.–.

D. Contro il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2015 in cui postula l'annullamento della decisione impugnata con conseguente reiezione della petizione. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2016 la ditta individuale CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 16 ottobre 2015. Introdotto il 12 novembre 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

  2. In concreto, l'azione è stata promossa dalla ditta individuale CO 1, rappresentata da RA 1. Se non che, una ditta individuale è sprovvista della personalità giuridica e della capacità processuale (sentenza del Tribunale federale 6B_701/2016 del 23 maggio 2017 consid. 1 con riferimenti). Solo il suo titolare ha la facoltà di essere parte a un procedimento giudiziario (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 14). Una rettifica della designazione di una parte è ammissibile qualora sia escluso un rischio di confusione (DTF 142 III 787 consid. 3.2.1 con rinvii). Nel caso in esame, la CO 1 è una ditta individuale di cui __________ Z__________ è titolare. RA 1, che ha sottoscritto tutti gli atti processuali, ha dal canto firma individuale e ha agito in qualità di rappresentante della ditta. In tali circostanze __________ Z__________, unica che dispone della capacità processuale, deve figurare in luogo e vece della ditta individuale quale parte al procedimento. Il rubrum dell'incarto va modificato di conseguenza.

  3. Il reclamante ribadisce la contestazione sulla propria legittimazione passiva sostenendo di avere conferito il mandato alla controparte quale rap­presentante legale della S__________ con sede a __________.

a) La legittima­zione delle parti – attiva dell'attore, passiva del con­venuto – è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi sta­dio del procedimento (DTF 136 III 367 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 4A_635/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 3.1.2). Difettando tale qualità, l'azione è respinta e non dichiarata irricevibile indi­pendente­mente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa fatta valere (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4). In un'azione basata su un contratto, la legittimazione passiva appartiene alla persona fisica o morale che il contratto obbliga alla pretesa fatta valere (sentenza del Tribunale federale 4A_582/2016 del 6 luglio 2017 consid. 3.2).

b) Secondo l'art. 32 cpv. 1 CO qualora un contratto sia stipulato a nome di una terza persona, che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto passano direttamente al rappresentato. Affinché gli effetti della rappresentanza diretta si verifichino è necessario, oltre alla facoltà di rappresentanza, che il rappresentante agisca, esplicitamente o tacitamente, a nome del rappresentato (DTF 126 III 64 consid. 1b). Egli deve così fare in modo che l'altro contraente capisca che intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. Tale è il caso se il rappresentante si è fatto conoscere come tale, rispettivamente qualora la volontà di fungere da rappresen­tante fosse deducibile dalle circostanze o avrebbe dovuto esserlo per una persona in buona fede (art. 32 cpv. 2 CO). Rimane salva l'eventualità in cui all'altro contraente fosse indifferente con chi stipulava (art. 32 cpv. 2 in fine CO). In caso contrario, il rappresentante è vincolato al contratto a nome proprio (sentenza del Tribunale federale 4A_270/2007 del 19 febbraio 2008 consid. 5.1 con riferimenti). Spetta al rappresentante, nelle cause promosse contro di lui, provare di non avere agito per conto proprio ma in nome del rappresentato (DTF 100 II 211 consid. 8a).

c) Per primo giudice non vi è alcuna prova sul fatto che il convenuto abbia concluso il contratto in qualità di rappresentante della S__________. A suo parere, l'attrice non poteva né doveva inferire dalle circostanze che RE 1 volesse agire in rappresentanza di questa società. In effetti, salvo per l'invito del convenuto all'attrice di trasmettere le fatture alla società londinese, nessun documen­to (dal primo incontro del 19 giugno 2013 all'invio delle fatture del 20 dicembre 2013) permette di sostenere che l'attrice poteva desumere dal comportamento del convenuto che egli agisse in rappresentanza della citata società, la cui esistenza non è stata peraltro neppure provata dal convenuto. Per di più, egli ha soggiunto, anche il fatto che i trafiletti pubblicitari commissionati contenessero una croce svizzera e dovessero essere pubblicati su giornali confederati, così come il fatto che RE 1 risieda a __________ e in questo comune si trovi anche la sede della società anonima H__________ di cui è membro del consiglio di amministrazione, “sono tutti elementi che non avvalorano la tesi della rappresentanza”. Il Giudice di pace ha quindi concluso che in mancanza di elementi che oggettivamente avrebbero potuto essere interpretati dall'attrice come la comunicazione da parte del convenuto di un potere di rappresentanza, l'attrice poteva in buona fede ritenere RE 1 suo partner contrattuale, donde la legittimazione passiva del convenuto.

d) Il reclamante rileva che se in un primo tempo le note allestite dall'attrice erano riferite a richieste generiche, come si evince dal doc. A, in un secondo tempo risultava chiaro che il man­dato non era stato conferito dal convenuto tant'è che il link di contatto rinviava all'indirizzo internet “www.s__________-” e quale nome dell'utente era indicato “swissass” come risulta dal doc. F. Per di più, egli soggiunge, RA 1, al più tardi dal mese di ottobre 2013 quando egli gli ha comunicato che il dominio del sito avrebbe dovuto essere appunto “www.s-__________”, ha saputo che la committente era la società londinese da lui rappresentata. A suo avviso, il rapporto di rappresentanza è stato accettato per atti concludenti, tanto più che la sua esistenza era palese e riconoscibile in base alla buona fede. Egli fa altresì valere che l'annullamento e la sostituzione delle tre fatture poi indirizzate alla società londinese, conferma come l'attrice abbia corretto un'errata fatturazione ammettendo così, senza remore, che la controparte contrattuale fosse in realtà la società. Non si spiega altrimenti, egli epiloga, l'agire dell'attrice, la quale avrebbe semmai dovuto rifiutarsi di modificare l'intestazione delle stesse.

e) Così argomentando, il reclamante ribadisce la sua versione dei fatti ma non spiega perché quella accertata dal primo giudice sarebbe manifestamente insostenibile, tanto più che sul rimprovero mosso dal Giudice di pace di non aver dimostrato l'esistenza di una società con sede a __________ l'interessato è rimasto del tutto silente. Egli, in particolare, non contesta che in occasione della conclusione del contratto non ha dichiarato di agire in nome della S__________ e non indica alcuna circostanza che avrebbe dovuto far capire alla controparte – a quel momento – che egli agiva in realtà per conto di una terza persona. Né il fatto che in un secondo tempo, nell'autunno del 2013, sia stato indicato il nome dell'utente in “s__________” e quello del sito internet in “www.s__________-__________.info”, permetteva di dedurre l'esistenza di una società con sede a __________; né tanto meno che RE 1 fosse un mero rappresentante della medesima. Inoltre, fino al dicembre del 2013, tutta la corrispondenza, comprese le fatture, è stata trasmessa a RE 1 senza che questi sollevasse obbiezioni. Solo dopo il richiamo di pagamento del 18 dicembre 2013 quest'ultimo ha chiesto di intestare le fatture alla società, ma ciò non basta per ritenere in buona fede che già al momento della conclusione del contratto egli abbia fatto capire a RA 1 della sua volontà di fungere da rappresen­tante e che questi l'abbia capita. In siffatte circostanze, la conclusione del primo giudice non può ritenersi errata. Ne segue che, su questo punto, il reclamo si rivela destituito di fondamento.

  1. Il reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto tardiva la segnalazione dei difetti dell'opera.

a) Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono, in sostanza, all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che, se è assodata proceduralmente l'intempestività, il giudice non può ignorare una simile circostanza, nemmeno nel caso in cui l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (II CCA, sentenza inc. 12.2015.227 del 13 marzo 2017 consid. 8.2 con rinvii).

I diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore anche il risarcimento del danno (cpv. 1), oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (cpv. 2). Il committente è, di principio, vincolato alla scelta di uno dei mezzi di difesa previsti dalla norma tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore, trattandosi di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311 consid. 3; v. anche Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, n. 1581, 1688 e 1835).

b) Il Giudice di pace ha accertato che il convenuto non aveva tempestivamente notificato i difetti dopo la consegna dell'opera avvenuta il 21 ottobre 2013 per il sito web e i documenti digitali e il 13 novembre, 29 novembre e 9 dicembre 2013 per le inserzioni sui giornali. A suo parere, il committente ha addotto la difficoltà di lettura (scansione) del codice QR collocato in calce dell'inserzione unicamente nel corso del presente procedimento. Premesso ciò, egli ha respinto l'eccezione sollevata dal convenuto. In realtà, come evidenzia il reclamante, nella replica del 9 giugno 2015 l'attrice ha confermato che nell'inserzione apparsa il 17 novembre 2013 sulla N__________ il codice QR era troppo piccolo per potere essere letto correttamente (pag. 3). Se non che lo stesso reclamante ammette che RA 1 ha subito provveduto a correggere tale difetto, tant'è che senza contestazioni l'inserzione è stata correttamente pubblicata il 29 novembre 2013. Quanto a difetti di connessione, che incombeva al committente dimostrare (Gauch, op. cit., n. 1507), tutto si ignora.

Perché, in tali circostanze, l'attrice non avrebbe diritto ad alcuna mercede, il reclamante non spiega né è dato di capire, tanto meno ove si pensi che successivamente alla correzione dell'inserzione non risulta esservi stata alcuna contestazione. Tanto più che, proprio per tenere conto della problematica relativa alle dimensioni del codice QR, l'attrice ha ottenuto dal quotidiano un ribasso per le future inserzioni, del quale però, senza contestazioni da parte del convenuto, ne ha usufruito direttamente quest'ultimo (petizione, pag. 3). Ne segue che, quanto meno nel risultato, anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica. Ciò posto, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, l'attrice essendosi difeso da solo senza pretende di avere affrontato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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