Incarto n. 16.2015.61
Lugano 15 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'11 settembre 2015 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 17 agosto 2015 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa n. C14-008 (contratto d'appalto) da lei promossa con petizione del 14 novembre 2014 nei confronti del
CO 1 (rappresentato dal Municipio);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 19 giugno 2013 la società K__________ di , così richiesta, ha trasmesso al CO 1 un preventivo di fr. 2400.– più IVA per “la riprogettazione di un volantino promozionale del P e per la sua stampa in 10 000 esemplari”. Il 25 giugno 2013 l'ente pubblico ha confermato “la fornitura di 10 000 flyers per il P__________ per fr. 2400.– + IVA” salvo aggiungere “come condizione dovranno essere ceduti i diritti d'autore al Municipio di ”. La K, ha chiesto spiegazioni su quest'ultima pretesa, senza ottenere risposta. Sollecitata dall'ente pubblico a fornire i prospetti, il 14 aprile 2014 la K__________ ha comunicato che li avrebbe consegnati “non appena fosse stata approvata la bozza di stampa da lei preparata” informando l'autorità che a causa del tempo trascorso i costi della stampa erano aumentati e riservandosi “di comunicare il costo attuale una volta ricevuta l'approvazione della bozza e di andare in stampa solo previo adeguamento della vostra delibera”. Il 16 aprile 2014 l'ente pubblico le ha comunicato alcune modifiche da apportare alla bozza di stampa e chiesto di inviargli “il preventivo di stampa e i costi per concedere i diritti d'autore del __________ al Municipio”. La società ha nuovamente richiesto, senza però ottenere risposta, che cosa intendesse l'ente pubblico per “cessione dei diritti di autore sui __________” e il 17 aprile 2014 essa gli ha comunicato l'aggiornamento dell'offerta di fr. 2829.60 (fr. 2620.– più IVA) dovuti all'aumento dei costi di stampa.
Il 29 aprile 2014 il CO 1 ha comunicato alla K__________ di avere deciso di incaricare un'altra ditta della fornitura di prospetti promozionali del P__________. Il 12 maggio 2014 la K__________ ha trasmesso all'ente pubblico una fattura di fr. 1836.– (fr. 1700.– più IVA) per il lavoro di elaborazione grafica del nuovo flyer, esclusi i costi di stampa. Alle richieste di spiegazioni del Comune sulle ore impiegate, la società si è rifiutata di rispondere e il 3 luglio 2014 l'ente pubblico le ha comunicato di essere disposto a riconoscerle un'indennità di fr. 700.–. La proposta è stata rifiutata e il 17 luglio successivo la K__________ ha invitato l'ente pubblico a pagare complessivi fr. 2964.60 (“capitale dovuto” fr. 2829.60, “interessi maturati ad oggi” fr. 34.98, “indennità art. 41 CO” fr. 100.–) entro dieci giorni. Il 31 luglio 2014 il Municipio ha contestato la richiesta di un risarcimento, ha ritirato la sua offerta e ha proposto di versare fr. 220.–. Il 4 agosto 2014 la società ha risposto di ritenere di avere diritto all'intera somma richiesta e, considerati gli interessi maturati (fr. 42.44), ha chiesto il pagamento di fr. 2972.05 entro dieci giorni. Nulla avendo ottenuto, il 27 agosto 2014 la K__________ ha fatto notificare al CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2829.60 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2014 e di fr. 100.–, indicando quali titoli di credito: “1) l'offerta del 19.06.2013 (aggiornata dal 17.04.2014) e rel. conferma Sig. __________ del 25.06.2013 per fornitura flyer P__________” e “2), indennità art. 41 CO”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con “istanza di rigetto dell'opposizione” (recte petizione) del 14 novembre 2014 RE 1, alla quale la K__________ aveva ceduto la sua pretesa, ha convenuto il CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere il pagamento di fr. 2829.60 più interessi al 5% dal 18 aprile 2014 e fr. 100.– a titolo di indennità ai sensi dell'art. 41 CO, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza dell'11 dicembre 2014, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'azione sulla scorta di un memoriale scritto. In una replica spontanea del giorno successivo l'attrice ha confermato il suo punto di vista.
C. Statuendo il 22 dicembre 2014 il Giudice di pace, considerando in sintesi che l'attrice non potesse prevalersi dell'autorizzazione ad agire rilasciata alla K__________ ma dovesse ricominciare la causa dalla conciliazione, ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico dell'attrice. Adita dall'attrice, questa Camera con decisione dell'11 maggio 2015, stabilito che essa non dovesse ripetere il tentativo di conciliazione, ha annullato il giudizio impugnato e ha rinviato gli atti al primo giudice per una nuova decisione (inc. 16.2015.7).
D. Ripristinata la litispendenza, con decisione del 17 agosto 2015 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 settembre 2015 in cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio impugnato e la riforma dello stesso nel senso di accogliere la petizione o, quanto meno in via subordinata, di condannare la controparte a pagarle fr. 2400.– più IVA così come un indennizzo per “rescissione senza motivo del contratto” da parte del convenuto, da stabilirsi dal giudice. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2015 il CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'attrice il 18 agosto 2015. Il reclamo, introdotto l'11 settembre 2015, è pertanto tempestivo.
Al reclamo RE 1 allega 40 documenti. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). In realtà si tratta della documentazione già compresa nel fascicolo processuale del primo giudice sicché al riguardo non occorre dilungarsi.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo dev'essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha dapprima considerato tardive le osservazioni scritte del 12 dicembre 2014 dell'attrice poiché presentate dopo la chiusura del dibattimento. In seguito, dopo avere precisato che l'esecuzione di servizi fotografici è retta di principio dalle norme sul contratto d'appalto e manifestato dubbi sulla validità della cessione, valida a suo parere unicamente in relazione alla pretesa di fr. 1836.–, corrispondente all'importo fatturato il 12 maggio 2014 dalla cedente, ha ritenuto che la condizione posta dall'ente pubblico della cessione dei diritti d'autore sui volantini promozionali realizzati dalla K__________ costituiva un elemento essenziale del contratto. Per il primo giudice, siccome sulla questione le parti non si erano accordate, tra le stesse non era sorto alcun contratto, ciò che rendeva superfluo stabilire quale fosse il contenuto del contratto, così come le conseguenze di eventuali inadempienze contrattuali. A maggior ragione – egli ha soggiunto – “dal momento che l'attrice [recte la K__________] aveva dichiarato espressamente di rinunciarvi e di limitarsi a chiedere la remunerazione per il lavoro svolto”. Il Giudice di pace ha poi constatato che, in mancanza di indicazioni sul numero di ore di lavoro e del loro costo, nemmeno era possibile fissare un'indennità e che neppure potevano essere considerate le due offerte transattive formulate dall'ente pubblico, perché entrambe erano state rifiutate. Infine, il primo giudice, accertata la mancanza dei presupposti, ha respinto la pretesa di ottenere un indennizzo di fr. 100.– sulla base dell'art. 41 CO.
La reclamante si duole anzitutto che per il primo giudice la cessione di credito sia valida soltanto per fr. 1836.–. Ora, a prescindere che la validità di una cessione non implica l'esistenza del credito ceduto, giacché anche i crediti oggetto di contestazione possono essere ceduti, una cessione è valida per l'intero credito ceduto scritto nella stessa (art. 165 CO). Nella fattispecie, la cessione è quindi valida per l'intero credito ceduto dalla K__________ indicato nella cessione di credito del 3 novembre 2014, vale a dire per “fr. 2829.60 più interessi di mora al 5% e spese come da PE n. 1708994” dell'Ufficio esecuzione di Lugano. Su questo punto il reclamo è pertanto fondato.
La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere considerato inammissibile la sua replica spontanea del 12 dicembre 2014. A suo avviso, tale allegato era ricevibile poiché all'udienza del giorno precedente il Giudice di pace non aveva impedito al convenuto di interromperla continuamente e non le aveva dunque consentito di replicare oralmente. Ora, in concreto, l'attrice ha sottoscritto senza riserve il verbale d'udienza dell'11 dicembre 2014, dal quale risulta che ella ha replicato, tant'è che si è riconfermata nell'istanza e relativa documentazione. Ne segue che ella non poteva pretendere, una volta chiusa l'udienza, di presentare un memoriale in cui ridiscute le osservazioni avversarie. Avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, avrebbe dovuto segnalarle al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (CCR, sentenza inc. 16.2012.26 del 16 luglio 2012; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16 ad art. 235; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 235). Ciò premesso, le sole affermazioni della reclamante non bastano manifestamente per insinuare seri dubbi sull'esattezza del verbale. Sulla questione non occorre dilungarsi.
Per la reclamante, l'opinione del primo giudice secondo cui nessun contratto si è perfezionato tra la K__________ e il CO 1 è errata.
a) Un contratto è perfezionato quando i contraenti hanno manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali (art. 1 CO), fermo restando che se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari (art. 2 cpv. 1 CO). Ciò è il caso se essi si sono accordati sia sui punti oggettivamente essenziali, ovvero quelli che costituiscono il contenuto minimo ma indispensabile del contratto, sia sugli eventuali punti soggettivamente essenziali, ovvero su questioni secondarie da un punto di vista oggettivo ma che, per una o entrambe le parti, costituiscono nondimeno un aspetto determinante per la conclusione del contratto (Kramer/Schmidlin in: Berner Kommentar, 1986, n. 7 segg. ad art. 2 CO; Zellweger-Gut-knecht/Bucher in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 2 CO). Il mancato accordo sugli altri punti secondari riservati, come pure su quelli non riservati non compromette per contro il perfezionamento del contratto, ritenuto che in tal caso il giudice deciderà sui medesimi secondo la natura del negozio (art. 2 cpv. 2 CO).
b) In concreto, il 19 giugno 2013 W__________ ha comunicato al Municipio di __________ che il costo complessivo per 10 000 volantini “incluso progetto grafico e assistenza alla stampa” era di fr. 2400.– più IVA (doc. 2). Il 25 giugno successivo M__________, segretario comunale, gli ha confermato “la fornitura di 10 000 flyers per il P__________ per fr. 2400.– + IVA”, aggiungendo che “come condizione dovranno essere ceduti i diritti d'autore al Municipio di ” (doc. 3). Alla richiesta formulata lo stesso giorno da W di sapere “cosa si intende per diritto d'autore” (doc. 4) e ad analoghe successive richieste, l'ente pubblico non ha mai risposto. Senza incorrere in arbitrio, il primo giudice poteva ritenere che su questo punto le parti non avessero raggiunto un accordo.
Resta il fatto che, dal fascicolo processuale non si evince che per le parti la cessione dei diritti d'autore dovesse essere considerata un punto essenziale del loro contratto, tant'è vero che, nonostante la mancata intesa su tale aspetto, esse hanno iniziato ad adempiere l'accordo iniziale. Da un lato, in effetti, l'ente pubblico ha trasmesso alla K__________ i nuovi elementi da inserire nel volantino (doc. 5) tant'è che nel mese di aprile 2014 esso ha sollecitato la fornitura degli stessi (doc. 8). D'altro lato la K__________ ha allestito la bozza di stampa e l'ha inviata alla controparte per approvazione (doc. 8). Nelle circostanze descritte si può ritemere che, quanto meno per atti concludenti, le parti hanno concluso un contratto, il quale soggiace alle norme dell'appalto (art. 363 segg. CO).
c) Premesso ciò, dagli atti risulta nondimeno che il 29 aprile 2014 il CO 1 ha comunicato alla K__________ di rifiutare la proposta di quest'ultima di aumentare il prezzo dell'appalto e l'ha informata avere deliberato la fornitura dei prospetti pubblicitari del P__________ a un'altra ditta. Considerato che a quel momento l'opera non era ancora terminata ma che il committente non ha fatto valere violazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale manifestazione di volontà non può che essere interpretata alla stregua di una rescissione del contratto, ammissibile in ogni momento, ai sensi dell'art. 377 CO. Da quell'istante il contratto d'appalto cessa e si trasforma in una relazione contrattuale di liquidazione, nella quale il committente deve remunerare il lavoro già fatto e indennizzare completamente l'appaltatore. L'ammontare della remunerazione si determina sulla base del prezzo contrattuale, o, in difetto di pattuizione alcuna, sulla scorta dell'art. 374 CO, ovvero secondo i costi effettivi (Gauch, Der Werkvertrag, 5a edizione, pag. 210 n. 528 segg.; Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 11 ad art. 377; Chaix, Commentaire Romand CO I, 2a edizione, n. 10 ad art. 377). L'onere di provare l'esistenza e l'ammontare della pretesa fondata sull'art. 377 CO spetta all'appaltatore (art. 8 CC; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).
d) Nella fattispecie, dopo la comunicazione dell'ente pubblico di non volersi più avvalere della prestazione della K__________, questa ha emesso, il 12 maggio 2014, una fattura di fr. 1836.– (fr. 1700.– più IVA) per il lavoro di elaborazione grafica del nuovo flyer esclusi i costi di stampa (doc. 10), specificando di essersi limitata a fatturare “il lavoro fin qui svolto su vostre indicazione con la sola esclusione dei costi di stampa” (doc. 9). L'ente pubblico ha invero più volte chiesto alla società di specificare le ore impiegate per integrare nel volantino i nuovi elementi (doc. 11, 12 e 13), ma la ditta si è pervicacemente rifiutata di quantificare le ore di lavoro svolte sostenendo che la richiesta era fuori luogo poiché la mercede era stata pattuita “a corpo” (doc. 11 e 12).
e) Dagli atti risulta che per la riprogettazione del volantino promozionale sul P__________ e per la sua stampa in
10 000 esemplari, il 19 giugno 2013 la K__________ ha trasmesso all'ente pubblico un preventivo di fr. 2400.– più IVA (doc. 2) e che il 25 giugno 2013 il Comune, per il tramite del proprio segretario comunale, ha confermato “la fornitura di 10 000 flyers per il P__________ per fr. 2400.– + IVA” (doc. 3). Le parti si erano così accordate su un prezzo forfettario (art. 373 cpv. 1 CO: sulla nozione: Gauch, op. cit., pag. 369 n. 900), tant'è che per lo stesso convenuto si trattava di un “tetto massimo” (osservazioni dell'11 dicembre 2014), ragione per cui, di principio, il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto (art. 373 cpv. 3 CO).
Trattandosi della mercede per il lavoro svolto in virtù dell'art. 377 CO, una quantificazione secondo le ore non entrava pertanto in considerazione, le parti avendo come si è detto, pattuito una mercede a corpo. In tal caso, il committente deve versare la parte di mercede contrattuale corrispondente alla proporzione tra la prestazione parziale e il valore di quella intera (sentenza del Tribunale federale 4A_152/2009 del 29 giugno 2009 consid. 2.5; Gauch, op. cit., pag. 213 n. 538). In concreto, è incontestato che la K__________ è stata incaricata della riprogettazione di un volantino promozionale del P__________ e della sua stampa in 10 000 esemplari. È altresì palese che, dopo l'allestimento delle bozze del volantino promozionale da parte della ditta, l'ente pubblico ha receduto dal contratto, sicché l'incarico è stato eseguito solo a metà. Non essendo chiaro se la prestazione di carattere artistico-intellettuale fosse prevalente rispetto alla stampa dei volantini, ma tenuto conto delle circostanze del caso, in particolare delle modalità e delle tempistiche con cui è stato rescisso il contratto poi affidato a un altro studio, così come del fatto che il committente ha fornito diversi elementi (nuovo logo, testi, riferimenti: doc. 3), un importo di fr. 1296.–, IVA compresa, appare senz'altro proporzionato a quanto svolto e a quanto ancora restava da svolgere per rispetto ai fr. 2400.– più IVA pattuiti. Non si giustifica per contro di riconoscere le ulteriori pretese, segnatamente il risarcimento danni sulla base dell'art. 41 CO, per nulla comprovato, o un indennizzo per “rescissione senza motivo del contratto”, nemmeno quantificato. Quanto agli interessi, essi decorrono dal 26 maggio 2014, data delle prima interpellazione (doc. 11).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1.1 L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 1296.– più interessi del 5% dal 26 maggio 2014.
II. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste per 3/5 a carico della reclamante e per 2/5 a carico del CO 1.
III. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.