Incarto n. 16.2015.37
Lugano 2 maggio 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 10 giugno 2015 presentato dall'
RE 1 (ora patrocinato dall' PA 1)
contro la decisione emessa l'8 maggio 2015 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SE.2012.9 (responsabilità del proprietario di un'opera) da lui promossa con petizione del 19 gennaio 2012 nei confronti della
CO 1 (patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 ottobre 2010 RE 1 ha cenato all'agriturismo , gestito dalla ditta individuale __________ di N, situato tra __________ e __________ su fondi appartenenti alla società CO 1. Al termine della serata, alla guida della propria automobile __________, RE 1 nell'uscire in retromarcia dal parcheggio dell'esercizio pubblico ha urtato il cancello automatico (due sportelli) posto all'ingresso della proprietà. L'impatto ha provocato danni sia al veicolo sia al manufatto.
B. Il 21 ottobre 2010 N__________ ha invitato RE 1 a notificare il sinistro alla sua assicurazione responsabilità civile e il 9 novembre 2010 gli ha spedito i preventivi dei costi per i lavori di riparazione del cancello di complessivi fr. 6014.40. Il 18 novembre 2010 RE 1 ha declinato ogni responsabilità e ha chiesto il pagamento di fr. 7793.30 come risarcimento per i danni subìti al proprio veicolo. Le rispettive compagnie assicurative dei protagonisti, ritenendo ognuna che il proprio assicurato non fosse responsabile del sinistro, non hanno versato alcun risarcimento. Il 29 novembre 2011 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l'incasso di fr. 10 000.– oltre interessi al 7% dal 22 novembre 2011, indicando quale titolo di credito “fatture per riparazione cancello danneggiato presso __________ a __________”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 gennaio 2012 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 7793.30 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2010 a titolo di risarcimento del danno. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2012 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha rivendicato un risarcimento per i danni da lei subìti di complessivi fr. 7928.80 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 2010, corrispondente alle fatture della A__________ (fr. 2835.–) e della S__________ (fr. 3888.–), intervenute per la riparazione dell'impianto, alla tassa pagata per l'emissione del PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona (fr. 123.–), alle fatture da lei emesse il 4 agosto 2011 per opere diverse (fr. 982.80) e per spese amministrative (fr. 100.–). Essa ha chiesto altresì il rigetto dell'opposizione del predetto PE per fr. 7928.80 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 2010. Nella replica e risposta riconvenzionale del 20 aprile 2012 RE 1 ha confermato la propria domanda di giudizio e contestato quelle avversarie. Con duplica e replica riconvenzionale del 21 giugno 2012 la CO 1 ha mantenuto la propria posizione. All'udienza dell'8 ottobre 2012, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato a comparire alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 13 gennaio 2015 l'attore ha reiterato la propria domanda e proposto nuovamente di respingere la domanda riconvenzionale. Nel proprio allegato del 12 gennaio 2015 la convenuta ha concluso ulteriormente per il rigetto della petizione e per l'accoglimento della riconvenzione.
D. Statuendo l'8 maggio 2015 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e posto le spese processuali di complessivi fr. 800.– a carico dell'attore tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili. Egli ha accolto invece la domanda riconvenzionale, obbligando RE 1 a versare alla CO 1 fr. 7928.80 oltre interessi del 5% dal 18 ottobre 2010. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico di RE 1 tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– di ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2015 nel quale chiede l'annullamento della decisione impugnata con conseguente accoglimento della petizione e rigetto della domanda riconvenzione. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2015 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore l'11 maggio 2015, sicché il reclamo introdotto il 10 giugno 2015 è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
Il Pretore aggiunto, rammentati i presupposti della responsabilità del proprietario dell'opera (art. 58 CO), ha ritenuto pacifiche la qualifica quale opera della chiusura automatica danneggiata e il fatto che la convenuta ne fosse la proprietaria. Egli ha altresì ritenuto non litigiose l'esistenza e la quantificazione dei danni, le parti avendo dichiarato di rinunciare a sollevare contestazioni al riguardo. In merito al carattere difettoso dell'opera – elemento rimasto controverso – il primo giudice ha in particolare spiegato che un'opera si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente per un uso conforme al suo scopo e alla sua funzione e che pertanto occorre valutare se siano state adottate dal proprietario le misure di prudenza volte all'eliminazione dei rischi derivanti dal suo normale utilizzo. Ha soggiunto che il proprietario ha però il diritto di attendersi da parte del terzo un comportamento ragionevole e un grado medio di attenzione e può segnatamente attendersi che ogni conducente rispetti l'obbligo di guidare con prudenza e adattare il proprio comportamento alle condizioni concrete, motivo per cui non è tenuto a rispondere di danni dovuti a un incidente stradale se il conducente avesse potuto evitarlo con una guida prudente e ragionevole. Ciò premesso, egli ha accertato che la convenuta ha dotato il cancello di fotocellule e ha posto un cartello con l'indicazione stop con la scritta “fermarsi qui per aprire il cancello” a distanza di sicurezza di modo da evitare che gli utenti fossero urtati dalle ante durante l'apertura. Ne ha concluso che la convenuta ha adottato le misure necessarie a prevenire il malfunzionamento del cancello e ha quindi assolto il suo dovere di sicurezza. Per contro – a mente del Pretore aggiunto – l'attore scegliendo di percorrere la discesa posta verso l'uscita in retromarcia, anziché nel normale senso di marcia, ciò che gli avrebbe consentito di vedere l'eventuale chiusura del cancello e di frenare per evitare l'impatto, si è assunto il rischio del proprio comportamento. Ritenuto inoltre che l'interessato non aveva provato un difetto delle fotocellule, il primo giudice ha accolto la petizione.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Pretore aggiunto l'ha accolta, ritenendo adempiute le condizioni previste dall'art. 58 LCStr per ammettere un obbligo risarcitorio senza che l'attore avesse fornito alcuna prova liberatoria ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 LCStr, non avendo dimostrato che il sinistro fosse dovuto al malfunzionamento del cancello.
Il reclamante sostiene che il primo giudice, nel considerare che la convenuta aveva assolto il suo dovere di sicurezza consistente nell'adottare le misure necessarie a prevenire il malfunzionamento del cancello, perché lo ha dotato di fotocellule e ha posto un cartello di attenzione a distanza di sicurezza “di modo di consentire agli utenti di non venire urtati dalle ante durante l'apertura”, si è dipartito da un accertamento dei fatti manifestamente errato, dato che l'urto non è avvenuto quando il cancello si stava aprendo, ma quando si stava chiudendo. Se non che, in nessun passaggio della decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che il sinistro si era verificato nella fase di apertura del cancello. Anzi, egli ha ritenuto che l'evento era successo durante la fase di chiusura dei due sportelli, tant'è che ha rimproverato all'attore di essersi assunto il rischio del verificarsi del sinistro, giacché aveva guidato in retromarcia anziché nel normale senso di marcia, che “gli avrebbe permesso di vedere l'eventuale chiusura del cancello e rallentare o frenare al fine di evitare l'impatto”. Del resto, se il primo giudice fosse partito dal presupposto che il sinistro si era verificato a causa del fatto che l'attore avesse tentato di oltrepassare il cancello senza attendere la sua completa apertura, sarebbe stato persino superfluo esaminare, come egli ha fatto, la contestata difettosità del cancello, giacché in tale ipotesi la colpa dell'attore sarebbe stata comunque talmente grave da interrompere il nesso di causalità tra l'allegata difettosità dell'opera e il danno da lui subìto (sentenza del Tribunale federale 4A_469/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 3). Al proposito il reclamo è quindi infondato.
Il reclamante lamenta il fatto che il primo giudice non ha considerato l'audizione di E__________. A suo avviso se il Pretore aggiunto non avesse omesso di considerare tale testimonianza, avrebbe accertato che il cancello si è chiuso in maniera repentina e che non è stato il suo veicolo a cozzare contro cancello, ma il contrario. Ora, il primo giudice ha bensì valutato la prova in questione, ma ha per finire ritenuto che la versione dell'attore non avesse trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste, la quale aveva in realtà riferito di non avere nemmeno visto che il cancello si stava chiudendo (“non mi sono accorta del momento di chiusura del cancello se non quando è venuto addosso all'auto”, commissione rogatoria del 21 maggio 2013, risposta n. 6). Non è così dato di capire come essa avrebbe potuto specificare la velocità di chiusura del cancello, né tantomeno essere certa che al momento all'impatto le due ante si stessero muovendo e non si fossero bloccate per effetto delle fotocellule (cfr. sotto consid. 6b). Inoltre, la teste stessa, dopo avere riferito di avere verificato che il cancello fosse aperto e di essere poi risalita sull'auto dell'attore, ha dichiarato che “mentre l'auto stava attraversando il cancello quest'ultimo ha iniziato a chiudersi finendo sull'auto”. Per tacere del fatto che se le ante si fossero chiuse al passaggio del veicolo i danni si sarebbero verificati lungo le fiancate del veicolo e non al paraurti posteriori, l'affermazione dell'interessata non conferma certo la repentinità della chiusura del cancello. Per di più E__________, sentita nuovamente il 22 settembre 2014, ha dichiarato che “quando l'automobile si è mossa dall'inizio della rampa a cancello aperto, si è avvicinata al cancello ed il cancello si stava richiudendo in fase di passaggio, ovvero era a metà della sua traiettoria” (commissione rogatoria del 22 settembre 2014, risposta a controdomanda n. 6). Non si può dire quindi che il primo giudice abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza della deposizione in questione.
Quanto al fatto che in realtà sarebbe stato il cancello ad andare a sbattere contro il veicolo, essa appare del tutto illogica, giacché le ante del cancello si aprono verso l'interno della proprietà e dunque in fase di apertura si avvicinano al veicolo in uscita, mentre in fase di chiusura se ne allontanano. Ne discende che, a prescindere dalla questione delle rispettive responsabilità delle parti nel sinistro, l'accertamento del primo giudice secondo cui sia stato l'attore con il suo veicolo ad avvicinarsi troppo al cancello semichiuso e ad urtarlo non può ritenersi manifestamente errato. Al riguardo il reclamo si rivela infondato.
a) Giusta l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. Per stabilire l'esistenza di un difetto occorre riferirsi allo scopo a cui è destinata l'opera: questa è difettosa se non offre una sicurezza sufficiente per l'uso a cui è destinata. Un'opera è, infatti, considerata difettosa quando essa non garantisce una sicurezza sufficiente per l'uso alla quale è destinata (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2015 del 17 marzo 2016 consid. 3.1.1 con rinvio a DTF 130 III 741 consid. 1.3). La prova di un difetto di manutenzione o di un vizio di costruzione incombe a colui che invoca l'art. 58 CO, ricordato che essa non risulta dal solo fatto che un'opera sia all'origine di un incidente (sentenza del Tribunale federale 4A_81/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4 con rinvii).
L'opera esente da difetti è quella che è stata costruita e equipaggiata in modo tale da garantire la sicurezza dei suoi utilizzatori. Il proprietario non è tenuto a rimediare a tutti i pericoli immaginabili, ma soltanto a quelli che scaturiscono da un uso conforme dell'opera. Peraltro, il proprietario non è tenuto a prevenire i rischi che ognuno può evitare con un minimo di attenzione (sentenza del Tribunale federale 4A_463/2015 del 17 marzo 2016 consid. 3.1.1). Un altro limite al dovere di prevenzione del proprietario è costituito dalla ragionevolezza delle misure da adottare. Occorre così esaminare se le misure di sicurezza o l'eliminazione del vizio siano tecnicamente fattibili e se i costi necessari siano ragionevoli rispetto agli interessi degli utenti e allo scopo dell'opera (DTF 130 III 742 consid. 1.3).
b) Nella fattispecie, contrariamente all'assunto del reclamante, il fatto che gli sportelli del cancello automatico che si stavano chiudendo non si siano spalancati al momento del passaggio dell'autovettura non costituisce per nulla la prova che le fotocellule non funzionassero. Come spiegato dal tecnico della A__________, “dall'interno l'apertura del cancello veniva dettata dal posizionamento del veicolo in uscita su di una pedana induttiva” ed erano inoltre presenti due fotocellule che “impedivano la chiusura del cancello nella misura in cui vi era una vettura nell'arco di transito del cancello medesimo” (deposizione di M__________ del 23 gennaio 2013, verbali pag. 10). In altre parole, quando un ostacolo s'interpone tra le due fotocellule, la loro funzione non è quella di azionare il movimento di apertura, ma di bloccare ogni movimento del cancello (cfr. anche le risultanze del sopralluogo del 21 novembre 2012, verbali pag. 3). Al riguardo il reclamo è infondato.
c) Per quanto riguarda invece le misure di sicurezza, il reclamante rileva che il cartello posto all'inizio della discesa che avvertiva gli automobilisti di fermarsi fino alla completa apertura del cancello non poteva nel caso concreto essere di alcun aiuto, giacché da esso non è possibile dedurre che il cancello potrebbe chiudersi improvvisamente al momento del transito. Il citato cartello, oltre a raffigurare il disegno del segnale di "STOP" nella sua forma ottagonale rossa con la scritta bianca, riporta la scritta “fermarsi qui per aprire il cancello” (fotografia doc. 4) e si trova all'altezza della pedana induttiva che garantisce non solo che il cancello si apra ma anche che resti aperto per tutto il tempo che un veicolo si trova su di essa (cfr. le risultanze del sopralluogo del 21 novembre 2012, verbali pag. 4). Se non che il reclamante ha ammesso di avere oltrepassato tale pedana (cfr. interrogatorio dell'attore del 21 novembre 2012, verbali pag. 4). Fosse rimasto fermo su quel punto, il cancello si sarebbe aperto ed egli avrebbe avuto tutto il tempo per far controllare la situazione e far risalire la passeggera sul veicolo, il cancello rimanendo sempre aperto. Per altro, come si è detto (sopra consid. 5) nulla dimostra che il cancello si sia chiuso repentinamente. Su questo punto il reclamo è dunque destinato all'insuccesso.
d) Quanto alla censura secondo cui la convenuta non ha provato che il buon funzionamento delle fotocellule sia stato oggetto di revisione e/o di controllo, l'argomento, oltre che nuovo e dunque irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), non è pertinente giacché spettava all'attore dimostrare l'esistenza di un difetto di manutenzione o un vizio della costruzione. Ciò che non è il caso in concreto. Nel caso in cui è il difetto sia provato, il proprietario può solo negare il difetto e la causalità adeguata allegando un uso non conforme allo scopo dell'opera (DTF 139 III 276 consid. 2.1) o un difetto minore che non avrebbe causato alcun incidente se il danneggiato avesse avuto un comportamento ragionevole e fatto prova dell'attenzione che si poteva attendersi da lui (DTF 130 III 571 consid. 4.4; Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, pag. 746, n. 99). Anche al riguardo il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
e) Per di più, nella fattispecie, per quanto concerne il funzionamento del cancello, va rilevato che dal sopralluogo è emerso che la pedana induttiva si trova al termine della parte in salita del viale d'entrata, vale a dire all'altezza del cartello di stop con la scritta “fermarsi qui per aprire il cancello” e le fotocellule sono a 2.20 metri dalla linea del cancello chiuso. L'ispezione oculare ha permesso anche di accertare che le ante del cancello impiegano 30 secondi per aprirsi completamente. Se non vi sono ostacoli tra le fotocellule e non vi è una vettura ferma sulla pedana induttiva il cancello si richiude dopo 50/60 secondi, mentre se un veicolo è posizionato sulla pedana induttiva o vi è un ostacolo tra le fotocellule il cancello rimane aperto. Invece se una vettura si sposta dalla pedana induttiva dopo 50/60 secondi il cancello si richiude (verbale di sopralluogo del 21 novembre 2012, pag. 3).
L'istruttoria ha permesso di accertare che l'attore ha lasciato il posteggio in retromarcia e, siccome aveva difficoltà a vedere a tergo, ha chiesto a E__________ di scendere dal veicolo e controllare che il cancello posto alla fine del viale d'accesso si fosse aperto completamente (memoriale conclusivo del 13 gennaio 2015, pag. 4 e 6). Egli però non si è fermato con l'auto sulla pedana induttiva all'altezza del cartello di stop per attendere il ritorno della passeggera, ciò che avrebbe garantito che il cancello, una volta apertosi, lo rimanesse e non iniziasse a richiudersi dopo 50/60 secondi. In effetti, egli ha dichiarato che “già sulla pendenza, quindi dopo aver oltrepassato la placca, mi sono fermato e quando la signora che era con me mi ha detto che il cancello era aperto l'ho fatta salire in auto. Quando sono ripartito in retromarcia ho subìto sentito un forte colpo” (verbali del 21 novembre 2012, pag. 4). Nelle circostanze descritte, non appare manifestamente errato ritenere che il sinistro non sia dovuto a una difettosità del cancello ma al fatto che l'operazione di verifica dell'apertura e la risalita della passeggera sull'auto sia stata superiore al tempo di apertura dell'impianto, il quale dopo 50/60 secondi ha iniziato a richiudersi, per poi bloccarsi quando il veicolo dell'attore ha raggiunto la linea delle fotocellule.
Per quanto riguarda invece il comportamento alla guida del reclamante, sulla base dei fatti accertati dal primo giudice non appare giuridicamente errato rimproverare all'attore di non avere prestato l'attenzione dovuta dalle circostanze concrete. Per tacere del fatto che la retromarcia deve essere effettuata a passo d'uomo (art. 17 cpv. 2 ONC), se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra deve essere eseguita con l'aiuto di un'altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo (art. 17 cpv. 1 ONC). Nella fattispecie la manovra di uscita è stata effettuata “di notte e in retromarcia” e se ciò, come sostiene l'attore, non gli consentiva di avere “la concreta possibilità di vedere la chiusura del cancello” (conclusioni del 13 gennaio 2015, pag. 6), a maggior ragione egli avrebbe dovuto usare la prudenza imposta dalle circostanze e farsi aiutare da una terza persona per l'intero tragitto. Il tutto senza dimenticare che per F__________ “non era una serata nebbiosa, era una normale sera dove si vedeva bene” (deposizione del 23 gennaio 2013, verbali pag. 11) e che vi sono due coppie di lampioni che illuminano il cartello di stop e il cancello (doc. 4).
Il reclamante rimprovera infine al Pretore aggiunto di avere accolto la domanda riconvenzionale per non avere ritenuto che l'improvvisa chiusura del cancello costituiva un'imprevedibile circostanza che lo liberava dalla responsabilità di cui all'art. 58 cpv. 1 e 59 LCStr. Con questa censura tuttavia il reclamante parte dal presupposto che il sinistro non sia dovuto al suo comportamento alla guida, ma esclusivamente alla difettosità del cancello, ciò che però, come si è visto, non è il caso in concreto. Ne segue che anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
Nelle circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 850.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili.
Notificazione a:
–; –
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.