Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.06.2017 16.2015.30

Incarto n. 16.2015.30

Lugano 21 giugno 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 29 aprile 2015 presentato da

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro la decisione emessa il 16 marzo 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2014.179 (contratto di telefonia mobile) promossa con petizione del 9 maggio 2014 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Il 6 e il 7 ottobre 2010 la società S__________ ha sottoscritto con RE 1 tre contratti di telefonia mobile: due, denominati “M__________”, per i numeri di cellulare 6 e 2, della durata fissa di 12 rispettivamente di 24 mesi e uno denominato “S” per il numero di cellulare 0, della durata fissa di 24 mesi. Il 19 ottobre 2010 l'azienda di telecomuni­ca­zione, costatato che il cliente, recatosi negli Stati Uniti d'America, aveva generato elevati costi di conversazione (fr. 1681.50), ha bloccato i suoi servizi sulla base dell'art. 10 delle sue Condizioni Generali (CG). Contattata dal cliente, essa lo ha informato che avrebbe riattivato i suoi servizi soltanto se le fosse stato versato un acconto di fr. 1300.–. Il 4 novembre 2010 ha emesso poi una fattura di fr. 1681.50 e il 4 dicembre 2010 una di fr. 244.–, rimaste impagate. Il 16 dicembre 2010 RE 1 le ha rispedito le tre carte SIM ricevute e le ha comunicato di considerare inapplicabili le CG e di ritenere nulli con effetto ex tunc i tre contratti, poiché viziati da errore essenziale consistente nel fatto che non li avrebbe mai sottoscritti qualora fosse stato informato che il servizio di telefonia avrebbe potuto subire un'interruzione. La società telefonica ha emes­so, tra il 4 gennaio e il 4 marzo 2011, altre tre fatture di rispettivamente di fr. 243.15, fr. 243.95 e fr. 243.95, rimaste impagate e l'11 marzo 2011 ha inviato al cliente un ultimo sollecito di pagamento, informandolo che qualora non avesse pagato gli importi richiestigli nelle prime tre fatture inviategli entro il 16 marzo 2011, tale lettera avrebbe avuto valore di disdetta dei contratti. Il 4 aprile 2011 la S__________ ha emesso una fattura di fr. 243.95 e il 14 aprile 2011 ha preteso da RE 1 il pagamento di fr. 2978.50, importo corrispondente ai costi degli abbonamenti dal 4 al 7 aprile 2011 (fr. 30.12), alle tasse amministrative per le disdette anticipate dei tre contratti (fr. 2727.77) e all'IVA all'8% (fr. 220.63).

B. Il 29 ottobre 2010 la S__________ ha ceduto globalmente ogni sua pretesa alla società CO 1, la quale il 13 maggio 2011 ha ceduto a sua volta il proprio credito di fr. 5879.– nei confronti di RE 1 alla società CO 1, che, sollecitatone invano il pagamento, il 22 agosto 2011 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 1__________ dall'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5879.– oltre interessi al 6% dal 4 luglio 2011 a titolo di “7 fatture del 04.11.10 al 14.04.11, Tel.: 2 / Titolo di credito ceduto dalla ditta S ad CO 1 in data 13.05.11”, fr. 705.– per “morosità”, fr. 240.– per “spese varie” e fr. 121.90 per “interessi al 03.07.11", al quale l'escusso ha interposto opposizione.

C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 9 maggio 2014 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 chiedendo di condannarlo al pagamento di fr. 5879.– più interessi al 6% dal 4 luglio 2011 corrispondenti alle sette fatture emesse dal 4 novembre 2010 al 14 aprile 2011 dalla S__________, oltre al pagamento di fr. 121.90 per gli interessi al 6% maturati fino al 3 luglio 2011, fr. 945.– per il “credito secondario (art. 106 CO)”, fr. 73.– per spese di esecuzione e fr. 400.– per quelle legali. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2014 il convenuto ha proposto di respingere l'azione, eccependo la nullità dei tre contratti per errore essenziale e contestando l'erogazione di singole prestazioni oggetto delle fatture emesse nei suoi confronti, così come il credito secondario vantato dalla controparte. Con replica spontanea del 18 agosto 2014 l'attrice ha confermato il suo punto di vista. All'udienza del 3 settembre 2014, indetta per il dibattimento, il convenuto ha nuovamente concluso, sulla scorta di un memoriale di duplica scritto, per la reiezione della petizione.

D. Statuendo il 16 marzo 2015 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, obbligando il convenuto a pagare all'attrice fr. 5879.– oltre interessi al 5% dal 4 luglio 2011 e rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr. 550.– e quelle della procedura di conciliazione di fr. 200.– sono state poste per 1/5 a carico dell'attrice e per il restante a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1200.– a titolo di ripetibili ridotte.

E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 aprile 2015, in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni dell'8 giugno 2015 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 18 marzo 2015. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 29 marzo 2015 al 12 aprile 2015 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto venerdì 1° maggio 2015, salvo poi prorogarsi a lunedì 4 maggio 2015 (art. 142 cpv. 3 CPC e art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]). Consegnato alla Posta svizzera il 29 aprile 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_456/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 5; CCR, sentenza inc. 16.2012.56 del 31 luglio 2013 consid. 5b con riferimenti).

  2. Il Pretore ha innanzitutto esaminato l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui i tre contratti da lui conclusi con la S__________ sarebbero nulli con effetto ex tunc poiché viziati da errore essenziale, giacché, non essendogli state fornite le condizioni generali (CG) del contratto, non è stato informato che secondo l'art. 10 CG la menzionata azienda fornitrice di servizi di telecomuni­ca­zione aveva la facoltà di interrompere i propri servizi in qualsiasi momento, possibilità che, se gli fosse stata nota, l'avrebbe indotto a desistere dal sottoscrivere i predetti contratti. Secondo il Pretore, a prescindere dalla questione di sapere se le CG siano state integrate nei contratti, l'errore invocato dal convenuto ha quale oggetto unicamente il contenuto delle CG, che il convenuto non ha ritenuto necessario né richiedere né leggere prima di sottoscrivere gli abbonamenti. Egli non può, in buona fede, invocare l'errore essenziale relativo alla conclusione dei contratti ma solo, eventualmente, l'applicazione della cosiddetta “regola fondata sul carattere inabituale, secondo cui le clausole integrate globalmente nelle CG non sono valide se sono insolite dal punto di vista di chi vi acconsente e se, per il loro oggetto, sono estranee all'affare (DTF 109 II 452 consid. 1a)”.

Per quanto attiene le condizioni generali, il primo giudice – richiamati i principi secondo cui per ritenere le CG integrate in un contratto, chi le utilizza deve offrire all'altro contraente, prima della conclusione del contratto, una ragionevole possibilità di prenderne conoscenza (DTF 139 III 345 consid. 4-6) – ha stabilito che le stesse non possono essere considerate integrate nei contratti “M__________” relativo al numero 6 e “S” relativo al numero 0__________ i quali riportano, alla voce “Documenti contrattuali”, le “Condizioni generali (CG) in vigore (cfr. retro o www.)”, perché l'attrice non ha dimostrato che fossero riportate a retro dei citati contratti e perché il rinvio al menzionato sito internet non può essere ritenuto sufficiente per ammettere un'assunzione globale (la cosiddetta “Globalübernahme”) delle CG. Tantomeno – ha soggiunto il Pretore – le CG possono essere considerate integrate nel contratto denominato “M” relativo al numero telefonico __________2, giacché in esso non figurano nemmeno nella lista dei documenti contrattuali.

Richiamati gli articoli 45 cpv. 1 della legge sulle telecomunicazioni (LCT: RS 784.10) e 81 cpv. 1 della relativa ordinanza sui servizi di telecomunicazioni (OST: RS 784.101.1), il Pretore ha ritenuto che la contestazione della fattura di fr. 1681.50 emessa il 4 novembre 2010 da S__________, essendo stata formulata per la prima volta dal convenuto con le sue osservazioni del 30 giugno 2014, fosse tardiva e che di conseguenza egli dovesse essere condannato a pagare il menzionato importo. Il Pretore ha pure ritenuto giustificata la fatturazione del costo degli abbonamenti fino alla disdetta straordinaria data da S__________ e le tasse pretese a titolo di disdetta anticipata, giacché i contratti prevedevano che, in casi del genere, “il cliente si impegna a corrispondere una tassa amministrativa per un importo complessivo pari ai canoni d'abbonamento fino al temine della durata fissata”. Per contro, egli ha respinto la pretesa di fr. 945.– a titolo di “credito secondario”, dato che le CG su cui essa si fondava sono state da lui ritenute inapplicabili. Ciò posto il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando il convenuto a pagare all'attrice fr. 5879.– oltre interessi al 5% dal 4 luglio 2011 e ha rigettato in maniera definitiva l'opposizione interposta al PE n. 1__________ dell'UE di Lugano limitatamente a questo importo.

  1. Il reclamante rimprovera al Pretore di non avere accertato che la riconsegna da lui effettuata il 16 dicembre 2010 delle tre SIM card alla S__________ costituisce una rescissione contrattuale unilaterale con effetto ex nunc, omissione che a suo avviso rappresenta un accertamento dei fatti manifestamente errato. Ora, davanti al primo giudice il convenuto ha sempre e solo sostenuto che i contratti “sono da considerarsi nulli con effetto ex tunc poiché viziati da errore essenziale (art. 24 CO)” (osservazioni del 20 giugno 2014, pag. 4 e duplica del 3 settembre 2014, pag. 4). Pertanto l'allegazione secondo cui con la sua lettera del 16 dicembre 2010 egli non solo avrebbe invalidato i contratti per vizio del consenso, ma li avrebbe anche rescissi, non sollevata in prima istanza, è irricevibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). A ogni modo, quand'anche la censura potesse essere esaminata, essa non gioverebbe al reclamante. In effetti, nei tre contratti da lui sottoscritti è indicato chiaramente che in caso di rescissione prima del termine di durata fissa, “il cliente si impegna a corrispondere una tassa amministrativa per un importo complessivo pari ai canoni d'abbonamento fino al termine della durata fissata”, sicché quand'anche si ammettesse che i tre contratti siano stati da lui disdetti anticipatamente il 16 dicembre 2010, egli dovrebbe comunque pagare tutti i canoni previsti dai tre contratti fino al loro termine. Su questo punto il reclamo non merita altra disamina.

  2. Il reclamante si duole del fatto che il Pretore, benché abbia considerato le CG non fossero state integrate ai tre contratti di telefonia mobile da lui conclusi con la S__________, non abbia accertato che la sospensione dei servizi telefonici avvenuta il 19 ottobre 2010, essendo fondata su delle CG inapplicabili, era ingiustificata, ciò che ha costituito una grave inadempienza contrattuale da parte della S__________. Se non che, per tacere del fatto che dalla sua doglianza non trae alcuna conseguenza dal profilo giuridico, il convenuto aveva sostenuto davanti al primo giudice che l'interruzione dei servizi di telefonia era ingiustificata e gli aveva causato innumerevoli disagi, ma non che essa rappresentava anche un grave inadempimento contrattuale ciò che rende la censura irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC). Peraltro, in una procedura ordinaria retta dal principio attitatorio (art. 55 CPC) come quella in esame, spetta alle parti – non al giudice – il compito di allegare e provare i fatti sui quali fondano le loro pretese. Il giudice deve, di principio, limitarsi a prendere atto delle allegazioni delle parti e decidere, sulla base delle richieste che le parti stesse hanno formulato, esaminando unicamente quanto esse gli hanno messo a disposizione. Ciò che esclude che, in concreto, il Pretore potesse esaminare d'ufficio se l'interruzione dei servizi di telefonia costituisse una grave violazione contrattuale, né tantomeno se la stessa potesse giustificare un'eventuale risoluzione dei contratti o un'eventuale pretesa di risarcimento danni verso la S__________. Al riguardo non occorre pertanto dilungarsi.

  3. Secondo il reclamante “la sentenza impugnata che riconosce il credito per le fatture scoperte e per la tassa della disdetta anticipata misconosce clamorosamente il diritto di una parte contrattuale (in questo caso il consumatore) di rescindere un contratto di durata” e “non valuta le conseguenze giuridiche di una rescissione contrattuale unilaterale”. Così argomentando il convenuto parte tuttavia dall'errata premessa secondo cui il Pretore avrebbe riconosciuto che egli ha rescisso i tre contratti, avendo a suo avviso accertato che “la rescissione contrattuale avvenuta il 16 dicembre 2010 (doc. 4) avrebbe effetto ex nunc”. ll primo giudice ha, infatti, stabilito che i tre contratti sono stati disdetti il 7 aprile 2011 dalla S__________ (decisione, pag. 5). Non si disconosce il fatto, che il Pretore, nell'esporre i motivi per cui ha ritenuto tardiva la contestazione del convenuto relativa alla fattura del 4 novembre 2010 emessa dalla S__________, ha pure affermato che “non giustifica la mancanza di una reazione più celere del convenuto il fatto che egli avesse contestato la validità dei contratti già nel mese di dicembre 2010 stante che, trattandosi di contratti di durata, la notifica del vizio avrebbe provocato unicamente una loro rescissione straordinaria ex nunc (DTF 129 III 320 seg.), ciò che non avrebbe impedito all'attrice di pretendere comunque il pagamento delle prestazioni fornite fino a quel momento”. In quest'ultima frase, egli non ha però riconosciuto che i tre contratti sarebbero stati disdetti il 16 dicembre 2010 a opera del convenuto. Su questo punto il reclamo si appalesa dunque infondato.

  4. Per il reclamante, il fatto che il Pretore abbia stabilito che i contratti hanno continuato a sussistere fino al mese di aprile 2010, rappresenta un chiaro abuso di diritto. Ora, che il manifesto abuso di un proprio diritto non sia protetto dalla legge è indubbio (art. 2 cpv. 2 CC). Resta il fatto che, in concreto, il reclamante non spiega in che cosa consiste tale abuso, in particolare non indica alcun istituto giuridico che sarebbe stato utilizzato a un fine diverso di quello per cui è stato creato, né un diritto esercitato dalla controparte senza scopo oppure nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato, tenuto conto degli interessi in gioco (sentenza CCR inc. 16.2014.9 del 19 agosto 2015 consid. 6a con riferimento a DTF 137 III 625 consid. 4.3 con riferimenti). In simili circostanze non è necessario addentrarsi nell'esame delle condizioni alle quali la giurisprudenza subordina l'ammissione di un abuso di diritto. Anche questa censura, in effetti, non essendo minimamente sostanziata, si avvera inammissibile per carente motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

  5. Il reclamante lamenta la violazione dell'art. 8 CC, sostenendo che l'attrice non ha dimostrato il credito da lei vantato, nonostante egli lo abbia integralmente contestato. Ora, l'art. 8 CC definisce la ripartizione dell'onere probatorio, in particolare pone le conseguenze dell'assenza della prova di un fatto, ma non prescrive quali prove debbano essere assunte né come debbano essere apprezzate (DTF 138 III 359 consid. 6.3; sentenza 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 5.1). Una violazione dell'art. 8 CC è ad esempio concepibile allorché il giudice impone ad una parte di provare un fatto la cui prova deve essere fornita dalla parte avversaria, oppure quando egli esenta una parte dal fornire la prova che invece dovrebbe portare (sentenza del Tribunale federale 5C.78/2002 del 30 maggio 2001, consid. 5). In concreto, il Pretore ha correttamente gravato l'attrice dell'onere della prova delle circostanze di fatto poste alla base della sua decisione. In realtà, la doglianza del reclamante riguarda però l'apprezzamento da parte del primo giudice delle prove fornite dall'attrice (art. 157 CPC). Nella misura in cui la critica è la decisione impugnata di ritenere provata una circostanza di fatto sulla base degli elementi istruttori figuranti in atti, ciò non riguarda la questione dell'onere della prova (DTF 137 III 282 consid. 3). Il richiamo all'art. 8 CC è dunque inconferente. Peraltro il reclamante non si confronta nemmeno di scorcio, venendo meno ancora una volta al proprio obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con i motivi che hanno spinto il primo giudice a ritenere provate le prestazioni fornite da S__________ indicate nelle sue fatture e dovuti gli importi da lei richiesti. Ne segue che anche su questo punto il giudizio impugnato resiste alla critica.

  6. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 550.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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