Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2016 16.2015.28

Incarto n. 16.2015.28

Lugano 28 novembre 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 27 aprile 2015 presentato dalla

RE 1

contro la decisione emessa il 26 marzo 2015 dal Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa 03/2015 (contratto informatico) promossa con istanza del 21 gennaio 2015 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Il 13 ottobre 2014 la società RE 1, attiva nel settore della vendita e dell'assistenza informatica, ha trasmesso a CO 1 una fattura di complessivi fr. 324.–, corrispondente a due ore e mezza di lavoro alla tariffa oraria di fr. 120.– più IVA all'8%, per l'intervento eseguito sul suo computer portatile come descritto nel rapporto di lavoro sottoscritto dalla cliente (sostituzione del sistema operativo Windows 8 con Windows 7 Professional e l'istallazione di un antivirus). Il 24 ottobre 2014 CO 1 ha contestato la fattura, asserendo di avere chiesto unicamente l'istallazione dell'antivirus. Il 3 novembre 2014 la ditta, pur negando di avere eseguito prestazioni non richieste dalla cliente, ha ridotto la propria mercede a fr. 129.60 (IVA compresa). Il 17 novembre 2014 CO 1 ha chiesto alla controparte di annullare la menzionata fattura, il suo intervento avendo compromesso il funzionamento del PC e di risarcirle il costo da lei pagato per la riparazione eseguita dalla ditta __________ di __________ ammontante a fr. 410.–. Il 15 dicembre 2014 la RE 1 si è opposta alle richieste della cliente, la quale il 18 dicembre 2014 ha ribadito la sua richiesta, precisando di richiedere l'importo rivendicato quale risarcimento del danno.

B. Con istanza del 21 gennaio 2015 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo della Magliasina di convocare la RE 1 per un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento di fr. 410.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2014. All'udienza dell'11 febbraio 2015 le parti non hanno raggiunto un'intesa. L'istante ha così chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia, mentre la convenuta vi si è opposta, contestando gli asseriti difetti e sollevando l'eccezione di notifica tardiva degli stessi. Statuendo il 26 marzo 2015 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a versare all'istante fr. 410.– più interessi al 5% dal 1° dicembre 2014. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 60.–.

C. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2015, postulandone – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza o, quanto meno, l'annullamento dello stesso con rinvio della causa al Giudice di pace. Con decreto del 28 aprile 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 27 marzo 2015, sicché il reclamo, introdotto il 27 aprile 2015, è tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace dopo aver accertato che al contratto sorto tra le parti si applicavano le norma sul mandato (art. 394 e segg. CO), ha ritenuto che i difetti di funzionamento del personal computer constatati dall'istante erano stati causati dall'esecuzione negligente del mandato da parte della convenuta. Ne ha concluso che la convenuta doveva rispondere del danno cagionato all'istante in applicazione dell'art. 321e cpv. 1 CO, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 398 cpv. 1 CO.

  3. La reclamante contesta la qualifica del contratto operata dal primo giudice sostenendo che il rapporto contrattuale sorto tra le parti è retto dalle norme sull'appalto, applicabili anche in presenza di un'opera immateriale così come sostiene la dottrina.

a) La qualifica giuridica di un contratto è una questione di diritto (DTF 131 III 219 consid. 3). Il giudice determina liberamente, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, la natura del contratto secondo la sua configurazione oggettiva senza essere vincolato dalla qualifica, anche concordante, data dalle parti o la sua denominazione (sentenza del Tribunale federale 4A_21/2015 dell'8 marzo 2016, consid. 3 con riferimenti).

In presenza di un litigio sull'interpretazione di un contratto, il giudice deve adoperarsi per determinare la vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva, art. 18 cpv. 1 CO). In assenza di accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se questa non può essere stabilita, il giudice procede all'interpretazione delle loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (interpretazione oggettiva), con il risultato che a una parte può essere imputato il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 138 III 666 consid. 4.2.1 con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2014.184 del 26 febbraio 2016, consid. 7.1).

b) Il contratto informatico è un contratto innominato che può presentare elementi della compravendita, della locazione, dell'appalto, del mandato, e della licenza (Chaix in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 45 ad art. 363; Barbey, Les contrat informatiques in: SJ 1987 299). Il regime applicabile a un contratto informatico deve quindi essere determinato secondo le circostanze del caso concreto (DTF 124 III 456 consid. 4b/bb).

c) In concreto, per l'istante l'incarico dato alla convenuta si riferiva unicamente all'installazione sul proprio PC di un antivirus. In realtà, dal rapporto di lavoro del 7 ottobre 2014 si evince che la ditta ha in particolare salvato i dati dell'utente, eliminato il sistema operativo Windows 8 e ha installato la versione 7 Professional (doc. 2). Sottoscritto senza riserva della cliente, tale rapporto rende attendibile la prestazione, in specie per quanto si riferisce al tempo impiegato e al materiale, e vale quale ratifica degli interventi effettuati dalla convenuta. Premesso ciò, la convenuta non si è limitata alla sola messa a disposizione di un programma standard, destinato a un'utenza generica, prestazione che avrebbe potuto apparentarsi a una vendita, l'installazione in tal caso essendo puramente accessoria rispetto alla prestazione principale (II CCA, sentenza 12.2006.100 del 25 maggio 2007, consid. 8), ma oltre all'installazione di Windows 7 Professional ha proceduto al salvataggio dei dati, alla formattazione e alla copiatura nel PC dei dati precedentemente salvati, alla ricerca e all'installazione di “drivers della macchina”, così come all'istallazione di un antivirus. In tali circostanze le prestazioni della convenuta si apparentano a quelle dell'appalto con la conseguenza che i diritti di garanzia dell'istante sono retti per analogia dalle norme di questo contratto (art. 367 segg. CO). Ne segue che il Giudice di pace, nel ritenere che la convenuta ha fornito unicamente una prestazione di servizio in vista di un risultato determinato senza tuttavia impegnarsi a raggiungerlo e che al contratto si applicano le norme sul mandato, ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo è pertanto fondato.

  1. I diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Le disposizioni sui difetti dell'opera costituiscono una regolamentazione esaustiva della questione, con la conseguenza che un concorso con l'art. 97 CO è escluso; vale a dire che il committente non può, al posto dei diritti alternativi concessigli dall'art. 368 CO, sostenere che vi è stato inadempimento del contratto e prevalersi dell'art. 97 CO (DTF 136 III 273 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4C.34/2005 del 18 agosto 2005 consid. 4.2.2; Chaix, op. cit., n. 66 ad art. 368 CO).

Ora, per l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalare all'appaltatore i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono, in sostanza, all'approvazione tacita dell'opera, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha, in altre parole, la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, n. 2160). L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente (art. 8 CC; DTF 118 II 147 consid. 3a; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.), il quale deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che, se è assodata proceduralmente l'intempestività, il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l'appaltatore non se ne prevalga (Gauch, op. cit., n. 2174; II CCA sentenza inc. 12.2012.73 del 12 agosto 2013, consid. 3 con riferimenti).

  1. In concreto, nella sua istanza CO 1 nemmeno ha allegato di avere notificato alla controparte eventuali difetti di funzionamento del suo PC. All'udienza dell'11 febbraio 2015 essa ha prodotto un resoconto della vicenda da cui traspare che il 9 ottobre 2014 si è recata al negozio della convenuta, perché con il proprio computer portatile non riusciva più a connettersi a Internet e a utilizzare la stampante, che il 13 ottobre 2014 essa ha avvisato la convenuta che non avrebbe pagato nulla fin tanto che il suo PC non funzionava e che l'intervento di un'ora eseguito il 15 ottobre 2014 dalla convenuta non aveva dato alcun risultato, “per cui [la convenuta] mi consigliava di rivolgermi alla __________ perché c'era il segnale troppo debole (tutto falso) […] purtroppo il PC era manomesso irrimediabilmente […]”. Dagli atti risulta altresì che il 24 ottobre 2014 l'Associazione __________ si è rivolta alla convenuta contestandole i lavori eseguiti e contestando la fattura poiché “prima dell'intervento non richiesto, il computer funzionava pure meglio” (doc. 5).

Se non che il committente deve comunicare i difetti riscontrati, manifestando la propria volontà di non considerare l'opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l'appaltatore. Per essere valida, una notifica deve essere motivata e indicare esattamente i difetti riscontrati. Formulazioni del tutto generiche non sono sufficienti (Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367). Nella fattispecie non vi è alcun elemento che permetta di concludere che l'istante abbia segnalato in qualche maniera alla convenuta quali fossero i difetti riscontrati al PC. Non si disconosce che la notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare e può essere orale (DTF 107 II 172, consid. 1a; Gauch, op. cit., n. 2146; Chaix, op. cit., n. 28 art. 367). Resta il fatto che le affermazioni dell'istante, contestate dalla convenuta, non sono supportate da alcuna prova e sono rimaste semplici allegazioni di parte che, fossero anche plausibili, non sono sufficienti a dimostrare il fatto addotto. L'istante non ha pertanto dimostrato di avere segnalato tempestivamente l'esistenza degli asseriti difetti alla convenuta.

La convenuta ha invero ammesso di essersi recata al domicilio dell'istante per “riconfigurare la stampante e la rete wireless” (doc. 6). Tale intervento va però distinto dal lavoro precedente, nemmeno l'istante pretendendo che le prestazioni di cui era stata incaricata la convenuta implicassero l'allacciamento della stampante e alla rete wireless, tanto più che i lavori descritti nel rapporto di lavoro del 7 ottobre 2014 sono stati svolti nel negozio di __________ della convenuta.

  1. Visto quanto precede il reclamo dev'essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione dev'essere respinta.

  2. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e sono poste, per entrambe le sedi, a carico dell'istante.

La reclamante, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto solo a un'indennità per inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale presuppone che la stesura del memoriale abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno, ciò che non è il caso in concreto. Non si giustifica neppure assegnarle un'indennità in prima sede, nessuna domanda in tal senso essendo stata da lei formulata davanti al primo giudice.

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

  1. L'istanza è respinta.

Le spese processuali di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico.

II. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico di CO 1.

III. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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