Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.01.2015 16.2014.64

Incarto n. 16.2014.64

Lugano 14 gennaio 2015/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 24 novembre 2014 presentato da

RE 1

contro la decisione cautelare emessa il 12 novembre 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa n. SO.2014.4523 (azione di accertamento dell'inesistenza del debito a norma dell'art. 85a LEF con domanda di sospensione provvisoria dell'esecuzione) da lei promossa con petizione del 22 ottobre 2014 nei confronti di

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, notificato l'11 ottobre 2013, CO 1 ha escusso la moglie RE 1, dalla quale vive separato, per l'incasso di fr. 7050.– oltre interessi e spese. Avendo l'escussa interposto opposizione, con istanza 14 gennaio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. All'udienza del 14 marzo 2014 la convenuta ha concluso per la reiezione dell'istanza dichiarando di porre in compensazione un proprio credito verso il marito per contributi alimentari arretrati. Con decisione 14 marzo 2014 il Pretore, respinta l'eccezione di compensazione in mancanza di decisione passata in giudicato che fissasse gli importi a lei dovuti dal marito, ha parzialmente accolto l'istanza e ha rigettato l'opposizione interposta in via definitiva limitatamente a fr. 5250.– (inc. SO.2014.171).

B. Il 16 ottobre 2014 l'UE di Lugano ha trasmesso a la comunicazione della domanda di realizzazione dei beni compresi nell'esecuzione n. __________ formulata il medesimo giorno da CO 1. Con petizione 22 ottobre 2014 essa ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito fondata sull'art. 85a LEF per ottenere che, sospesa provvisoriamente l'esecuzione nei suoi confronti, sia accertata l'inesistenza del credito di fr. 5250.– e che in tale misura sia annullata l'esecuzione stessa. A suo dire, il debito in questione è stato estinto tramite compensazione con un proprio credito di fr. 16 829.70 di cui all'esecuzione n. __________ nei confronti del marito. Con ordinanza 24 ottobre 2014, intimata il 27 ottobre 2014, il Pretore ha assegnato a CO 1 un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2014 il convenuto ha concluso per il rigetto dell'istanza. Statuendo il 12 novembre 2014 il Pretore ha respinto la domanda di sospensione provvisoria dell'esecuzione.

C. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un appello (recte: reclamo) del 24 novembre 2014 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di accogliere la sua richiesta di restituzione dei termini e di assunzione di nuove prove, di riformare il giudizio nel senso di concedere l'effetto sospensivo in base all'art. 85a LEF, di accertare l'inesistenza del debito di fr. 5250.– e di annullare l'esecuzione n. __________, così come la vendita dei beni annunciata con la comunicazione della domanda di realizzazione del 16 ottobre 2014. Con decisione 2 dicembre 2014 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo richiesto. Nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF) ha indole cautelare (Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 2 in fine e 19 ad art. 85a con richiami di dottrina). Ove il valore litigioso sia inferiore a fr. 10 000.–, le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante reclamo entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 14 novembre 2014, di modo che il reclamo, introdotto il 24 novembre 2014 è tempestivo e rientra nella competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 e, a contrario, lett. e n. 1 LOG). L'errata indicazione del mezzo di impugnazione non ha così comportato pregiudizio alle parti.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51 consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234 consid. 4.2 e rinvii).

  2. La reclamante postula “la restituzione dei termini” per poter produrre determinate prove. Se non che, nella procedura di reclamo non sono ammesse, salvo eccezione che qui non soccorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, per tacere del fatto che non è dato di capire quale termine non sia stato osservato, la documentazione allegata al reclamo e non presentata davanti al primo giudice è irricevibile.

  3. Nella decisione impugnata il Pretore, richiamate l'ordinanza del 24 ottobre 2014 e le osservazioni formulate il 10 novembre 2014 dal convenuto, ha considerato che “l'istanza in questione non appare “molto verosimilmente fondata” come invece richiesto dall'art. 85a LEF, non essendo ovviamente tale il solo doc. D”, ovvero la dichiarazione di compensazione del 10 aprile 2014 dell'escussa. Ciò posto, il primo giudice ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione.

  4. Nella misura in cui la reclamante chiede di accogliere l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a cpv. 1 LEF), il reclamo è prematuro. Il Pretore, infatti, non ha ancora statuito nel merito della sua azione di accertamento dell'inesistenza del debito, ma si è pronunciato unicamente sulla sua istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF).

  5. La reclamante rimprovera il Pretore di avere statuito senza averle dato la possibilità di replicare alle osservazioni 10 novembre 2014 del convenuto senza indire il dibattimento. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2).

a) Giusta l'art. 85a cpv. 2 n. 1 LEF nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione, il tribunale può, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, pronunciare la sospensione provvisoria dell'esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione, sia molto verosimilmente fondata. La domanda è “molto verosimilmente fondata” quando le possibilità di successo del debitore appaiono con evidenza maggiori di quelle del creditore. Se la domanda appare invece manifestamente infondata o palesa scopi dilatori, la sospensione non può essere concessa. Trattandosi di un rimedio estremo, il debitore deve contare su un esame rigoroso dei requisiti posti dalla norma federale (sentenza del Tribunale federale 4A_123/ 2009 del 22 settembre 2009, consid. 5.2 con riferimenti).

b) Dal punto di vista procedurale, la sospensione provvisoria dell'esecuzione disciplinata dall'art. 85a cpv. 2 LEF è una misura cautelare (DTF 125 III 440 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 4A_471/2012 del 4 marzo 2013 consid. 2.1) e soggiace quindi alla procedura sommaria degli art. 252 segg. CPC. Ora, l'art. 253 CPC dispone che se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. Nell'ambito della procedura di sospensione provvisoria dell'esecuzione il diritto di essere sentito può quindi esercitarsi oralmente o per iscritto (Bodmer/Bangert, op. cit., n. 19 ad art. 85a LEF).

c) Nella fattispecie, il Pretore, ricevute il 10 novembre 2014 le osservazioni del convenuto, le ha intimate all'istante l'11 novembre 2014 e ha emesso la sua decisione il giorno seguente. Se non che, così agendo, egli ha privato l'attrice della possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni del convenuto in virtù del suo diritto di replica, che deriva dall'art. 6 n. 1 CEDU e dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 139 I 189 consid. 3.1 e 3.2). Il diritto di essere sentito comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni presa di posizione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito (diritto di replica), indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti nuovi e che si presti concretamente a influire sul giudizio. Prima di emanare la sua decisione, il tribunale deve pertanto notificare alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1 con rinvii). Ancorché relativizzato, il diritto di replica vale anche per la procedura provvisionale (DTF 139 I 189). Ciò premesso, l'autorità non può pertanto statuire prima di sapere se la parte abbia rinunciato al suo diritto di replica (DTF 137 I 199 consid. 2.6; sentenza del Tribunale federale 5D_112/2013 del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3).

d) In concreto, decidendo il giorno dopo l'intimazione delle osservazioni, il Pretore non poteva presumere che l'attrice

avesse implicitamente rinunciato ad avvalersi del suo diritto di esprimersi (DTF 133 I 105 consid. 4.8; sentenza 1B_427/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2-3.4 e 4.1). Il reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere sentito, ricordato il differente potere di esame che compete a questa Camera, in particolare riguardo all'accertamento dei fatti. La causa dev'essere rinviata al Pretore per nuovo giudizio, dopo che avrà concesso all'attrice la facoltà di replicare, a meno che la stessa vi rinunci. Quanto alla richiesta di indire un dibattimento, il Pretore ha invero segnalato la facoltà per le parti di “convocarlo” su richiesta di una di esse (ordinanza del 24 ottobre 2014), ma non è chiaro quando esse avrebbero potuto esercitare tale facoltà, ovvero prima che il convenuto formulasse le sue osservazioni scritte o dopo. Si versasse in quest'ultima evenienza, il tutto è stato vanificato con l'emanazione della decisione. In queste condizioni, le ulteriori censure ricorsuali, non devono essere esaminate.

  1. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza alla reclamante, la quale agendo da sola non è incorsa in dispendi di tempo ed esborsi apprezzabili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore affinché procedura nel senso dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;

– Ufficio esecuzione del distretto di Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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