Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.09.2015 16.2014.50

Incarto n. 16.2014.50

Lugano 1 settembre 2015/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'8 ottobre 2014 presentato da

RE 1 (VA) (rappresentato dallRA 1 )

contro la decisione emessa l'8 settembre 2014 del Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C12-011 (contratto di lavoro) da lui promossa con petizione del 19 ottobre 2012 nei confronti della

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 );

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. RE 1 ha lavorato dal 1° novembre 2011 per la CO 1 come “tuttofare”, con uno stipendio mensile iniziale di fr. 3500.–, in seguito aumentato a fr. 3800.–. Il 14 marzo 2012 la datrice di lavoro gli ha consegnato la lettera seguente:

“Licenziamento in accordo entrambi

Egregio Signor RE 1,

Dobbiamo purtroppo costatare che dopo diversi colloqui sul svolgimento del suo lavoro è impossibile procedere. L'accordo della sua paga da dipendente qualificato e rendimento da apprendista non ci permette più di avere i maggiori costi al minimo sviluppo. Ci vediamo dunque costretti a rescindere dal contratto con effetto del 31 marzo 2012.

Distinti saluti

[seguono le firme di]

Direzione CO 1 RE 1

PS. Seguirà conteggio”

Ritenendola una disdetta del rapporto di lavoro, il 24 marzo 2012 il dipendente l'ha contestata, sostenendo che il rapporto di lavoro poteva essere disdetto solo con un preavviso di un mese con effetto al 30 aprile 2012. Egli ha inoltre offerto le proprie prestazioni fino a questa data alla datrice di lavoro, la quale non le ha accettate e si è rifiutata di pagargli il salario per il mese di aprile 2012, giacché a suo dire, con lo scritto del 14 marzo 2012, sottoscritto da entrambi, il contratto di lavoro è stato rescisso di comune accordo per la fine di marzo 2012.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 ottobre 2012 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere il pagamento di fr. 3350.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2012 corrispondenti al salario netto per il mese di aprile 2012. All'udienza del 27 novembre 2012, indetta per la discussione, l'attore ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta ha proposto di respingerla. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e alla possibilità di presentare una memoria scritta conclusiva. Statuendo l'8 settembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico dello Stato senza attribuire ripetibili.

C. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'8 ottobre 2014, in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Invitata a formulare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 9 settembre 2014, sicché il reclamo, introdotto l'8 ottobre 2014 è tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

  2. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, accertato che “i testi sentiti confermano che RE 1 fosse a conoscenza del documento, del significato dello stesso e che egli stesso conferma che sul momento ha esitato ma poi l'ha firmato seduta stante”, ha stabilito che “tale accordo di "scioglimento consensuale" del rapporto di lavoro è da considerarsi valido a tutti gli effetti”. Ciò posto, ha respinto la petizione.

  3. Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di essere incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti e di avere erroneamente applicato il diritto, per avere stabilito che vi era un valido accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per il 31 marzo 2012 e per non avere applicato gli art. 335c CO e 48.4 del contratto collettivo di lavoro per i mestieri della carrozzeria, nonché l'art. 341 CO. A suo dire, la lettera di licenziamento del 14 marzo 2014 è stata da lui firmata solo per ricevuta e non in segno di adesione alla decisione di controparte di mettere fine al contratto di lavoro per la fine dello stesso mese. La citata lettera – ha soggiunto – non contiene nessuna reciproca concessione, cosicché non può in alcun modo ritenersi un valido accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro.

  4. Giusta l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta, alle parti è data anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge e in particolare i principi che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede che il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia. Il dipendente può quindi rinunciare a tali diritti con un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede il libero consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un carattere transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (CCR, sentenza inc. 16.2013.27 del 24 giugno 2014, consid. 5a).

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, poi, non è soggetta a forma particolare, e può quindi anche essere orale o per atti concludenti. Per sapere se un accordo del genere è stato concluso occorre interpretare le dichiarazioni delle parti secondo la loro vera e concorde volontà (art. 18 CO; sentenza del Tribunale federale 4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.1). Non essendo possibile stabilire tale reale volontà, oppure se si constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, l'accordo va interpretato secondo il principio dell'affidamento, ovvero ricercando il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (DTF 129 III 122 consid. 2.5). In tal caso, l'accordo deve essere interpretato restrittivamente, una risoluzione convenzionale del rapporto di lavoro è ammessa solo se è accertata senza equivoci la volontà di entrambe le parti di dipartirsi dal contratto (sentenza del Tribunale federale 4A_376/2010 del 30 settembre 2010, consid. 3).

  1. Nella fattispecie, come si è visto, il 14 marzo 2012 è indubbio che le parti abbiano sottoscritto il seguente accordo:

“Licenziamento in accordo entrambi

Egregio Signor RE 1,

Dobbiamo purtroppo costatare che dopo diversi colloqui sul svolgimento del suo lavoro è impossibile procedere. L'accordo della sua paga da dipendente qualificato e rendimento da apprendista non ci permette più di avere i maggiori costi al minimo sviluppo. Ci vediamo dunque costretti a rescindere dal contratto con effetto del 31 marzo 2012” (doc. D).

Ora, relativamente alla volontà delle parti tutto si ignora, esse divergendo sulla natura della cessazione del rapporto di lavoro. Quanto all'interpretazione oggettiva, il tenore dell'accordo è tutt'altro che chiaro, se solo si pon mente che salvo il riferimento a un “accordo entrambi”, il datore di lavoro ha intitolato lo scritto “licenziamento”, ha mosso rimproveri al lavoratore “dobbiamo constatare che dopo diversi colloqui sullo svolgimento del suo lavoro è impossibile procedere” e ha concluso con “ci vediamo costretti a rescindere dal contratto” (doc. D). La circostanza che il dipendente abbia sottoscritto tale documento non permette, per ciò solo, di ammettere una risoluzione convenzionale già per il fatto che l'atto gli è stato consegnato come “raccomandata a mano”. La volontà del lavoratore di dipartirsi dal contatto non può pertanto dirsi univoca, tanto più che qualche giorno dopo la sottoscrizione del documento RE 1 si è rivolto al datore di lavoro offrendo le proprie prestazioni per il periodo di disdetta ordinario (doc. E).

Per di più, nulla è dato di sapere sulle reciproche concessioni, ovvero sull'esistenza di una transazione ai sensi della giurisprudenza poc'anzi citata. Al contrario, ove il datore di lavoro rescinda unilateralmente il contratto e le parti si accordino simultaneamente o posteriormente sulle sole modalità della fine del contratto, l'art. 336c CO rimane applicabile (sentenza del Tribunale federale 4C.37/2005 del 17 giugno 2005, consid. 2.2 con riferimenti). Ne discende che l'accertamento del primo giudice, secondo cui le parti hanno concluso un valido accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro risulta manifestamente errato.

  1. a) Visto quanto precede, il reclamo è provvisto di fondamento e deve essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, ove la risoluzione convenzionale sia inefficace, le parti vanno poste nella situazione in cui si sarebbero trovate se non avessero concluso un tale accordo (sentenza del Tribunale federale 4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.2 con numerosi riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2013.27 del 24 giugno 2014, consid. 6a) e chiedersi se il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui non fosse stato concluso alcun accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro, avrebbe rescisso il contratto osservando i termini di disdetta prescritti o con effetto immediato. A seconda della risposta, il lavoratore potrà o rivendicare il diritto al pagamento del salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, eventualmente prolungato in applicazione dell'art. 336c CO, o chiedere i danni e un'indennità sulla base dell'art. 337c cpv. 1 e 3 CO. Spetta al lavoratore che sostiene che in tal caso il datore di lavoro avrebbe deciso di licenziarlo con effetto immediato di fornirne la prova (loc. cit.). Nella fattispecie, nemmeno il reclamante sostiene che la convenuta l'avrebbe licenziato in tronco, tant'è che rivendica il pagamento del salario per la durata della regolare disdetta.

b) Premesso ciò, in concreto, il termine contrattuale di preavviso è di un mese, sicché il lavoratore ha diritto allo stipendio del mese di aprile 2012. L'importo indicato dall'attore non è stato contestato dalla convenuta nella sua entità. Gli interessi di mora richiesti dal 1° maggio 2012 sono giustificati, il debitore essendo in mora per legge dalla data per la quale le pretese salariali dell'attore erano esigibili (art. 102 cpv. 2 e 339 cpv. 1 CO; CCC, sentenza inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA, sentenza inc. 12.2009.115 del 27 giugno 2011, consid. 13). Ne segue che in accoglimento della petizione, la convenuta è obbligata al pagamento in favore dell'attore di fr. 3350.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2012.

  1. La procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto all'indennità di inconvenienza v'è da chiedersi se soccorrono le premesse (“in casi motivati”: art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sia come sia, nella procedura davanti a questa Camera, la convenuta, che non ha reagito al reclamo, non può considerarsi, soccombente (v. DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), mentre per la procedura davanti al primo giudice manca qualsiasi dimostrazione dei “costi rilevanti” (DTF 134 I 198 consid. 6.3; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 388).

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

La petizione è accolta. Di conseguenza, la CO 1 è obbligata a pagare a RE 1 fr. 3350.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2012.

II. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità.

III. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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