Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 02.06.2015 16.2014.22

Incarto n. 16.2014.22

Lugano 2 giugno 2015/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 26 maggio 2014 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro la decisione emessa il 10 aprile 2014 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa inc. 200/13/SE (compravendita) promossa con istanza del 7 febbraio 2013 da

CO 1 CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2,);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 12 giugno 2012 RE 1 ha concluso con la ditta CO 1 un contratto per l'acquisto di un letto elettrico “” con materasso “" al prezzo di fr. 12 000.–, sul quale ha versato un acconto di fr. 1000.–. Il 7 agosto 2012 la merce è stata consegnata all'acquirente, la quale, dopo la sua verifica, ha chiesto alla venditrice di poterla restituire e sostituire, perché non corrispondente alle caratteristiche da lei richieste. Il 22 agosto 2012 la venditrice ha ripreso il letto e il materasso, mentre la cliente ha versato fr. 2000.– quale acconto per l'acquisto di un letto di marca __________ con materasso __________ il cui prezzo concordato era di fr. 10 095.–. Il 27 settembre 2012 la venditrice ha inviato all'acquirente una fattura di complessivi fr. 13 000.–, corrispondenti a fr. 10 095.– per il prezzo della merce acquistata e a fr. 2905.– quale penale per il “cambio e ritorno alla fabbrica” della precedente ordinazione. RE 1 si è opposta al pagamento della penale e, considerati gli acconti di fr. 3000.–, ha versato alla venditrice, l'11 dicembre 2012, fr. 7095.–.

B. Il 3 gennaio 2013 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 2905.– oltre interessi al 5% dall'11 dicembre 2012 indicando quale titolo di credito “Fattura no. __________ del 27.09.2012 per fornitura letto e materasso. Importo fattura fr. 13 000.–, ./. acconto fr. 3000.–, ./. acconto fr. 7095.–, a saldo fr. 2905.– ”, a cui l'escussa ha interposto opposizione.

C. Con istanza del 7 febbraio 2013 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Capriasca per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2905.– oltre interessi al 5% dall'11 dicembre 2012, fr. 73.– per le spese del precetto esecutivo e fr. 14.50 per la tassa d'incasso, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al menzionato PE. L'8 febbraio 2013 il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni e nel contempo ha citato le parti al dibattimento per il 27 febbraio 2013. Il 15 febbraio 2013 RE 1 ha comunicato al Giudice di pace di non poter presenziare all'“udienza di conciliazione” per motivi di salute e ne ha chiesto il rinvio. In accoglimento della suddetta istanza, con ordinanza del 20 febbraio 2013 il Giudice di pace ha ricitato le parti per il 10 aprile 2013. Nella sua risposta del 22 febbraio 2013 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. In una replica spontanea datata 20 marzo 2013 l'istante ha ribadito la sua domanda.

All'udienza del 10 aprile 2013 le parti non hanno raggiunto un accordo e il Giudice di pace ha comunicato loro che le avrebbe convocate a una seconda udienza oppure avrebbe proceduto all'emanazione di una decisione previa richiesta di ulteriore documentazione. L'istante, così invitata dal primo giudice, il 22 maggio 2013 ha prodotto una serie di giustificativi tra cui le fatture della ditta __________ fornitrice della merce da lei acquistata e rivenduta alla convenuta.

D. Con decisione del 21 marzo 2014, motivata il 10 aprile successivo su richiesta della convenuta, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza e condannato la convenuta a versare all'istante fr. 2500.–. Non sono state prelevate spese, né assegnate indennità.

E. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 26 maggio 2014 per ottenere che la decisione impugnata sia annullata e l'istanza introdotta dalla controparte sia dichiarata irricevibile per carenza del presupposto processuale della conciliazione previa. Nelle sue osservazioni del 28 luglio 2014 CO 1 si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera, chiedendo che ove la decisione fosse annullata la procedura esperita davanti al primo giudice fosse considerata un tentativo di conciliazione fallito e le fosse rilasciata l'autorizzazione ad agire.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 14 aprile 2014, durante le ferie giudiziarie (dal 13 aprile 2014 al 27 aprile 2014; art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), sicché il reclamo, consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 26 maggio 2014 è tempestivo.

  1. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace dopo avere esposto lo svolgimento dei fatti, ha rilevato che solamente dopo la ricezione del secondo richiamo di pagamento del 20 novembre 2012 la convenuta ha contestato il pagamento della penale di fr. 2905.–, “importo inserito sia nella conferma d'ordine del 22 agosto 2012 sia nella fattura 27 settembre 2012”, donde la condanna della convenuta a versare all'istante fr. 2500.–.

  2. La reclamante sostiene che il Giudice di pace non ha chiesto documentazione né convocato le parti a una seconda udienza, sebbene nel verbale di udienza del 10 aprile 2013 è stato verbalizzato che avrebbe proceduto in tal modo. Ora, in realtà, dagli atti risulta che con ordinanza del 15 maggio 2013 il primo giudice ha chiesto all'istante di produrre in copia “le ricevute di tutti gli acconti versati dalla signora RE 1” e “la fattura emessa dalla ditta fornitrice del materasso e ricevuta dall'avvenuto pagamento”. Un'altra questione è la mancata notifica alla convenuta dei documenti prodotti il 22 maggio 2013 dall'istante, la quale non ha così potuto esprimersi al riguardo. Ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentito che comporterebbe, già per questo solo fatto, l'annullamento della decisione impugnata (DTF 138 I 485 consid. 2.1; 137 I 197 consid. 2.3.2).

  3. La reclamante si duole della violazione del principio di celerità, osservando che tra l'udienza del 10 aprile 2013 e l'emanazione della decisione avvenuta il 21 marzo 2014 non è stato intrapreso nessun atto procedurale. Ora, per tacere del fatto che l'interessata non trae alcuna conseguenza da questa contestazione e che la stessa non ha mai sollecitato il Giudice di pace, il ritardo dell'autorità non incide sull'esito della decisione (abilita se mai all'ottenimento di un'indennità per torto morale: v. sentenza del Tribunale federale 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 4.3). La questione non merita quindi ulteriore disamina.

  4. La reclamante sostiene che l'attrice non ha allegato alcuna autorizzazione ad agire alla propria istanza, sicché erroneamente il Giudice di pace ha trattato l'istanza con la procedura semplificata ai sensi degli art. 243 e segg. CPC, senza esperire preliminarmente l'obbligatorio tentativo di conciliazione. A suo dire, in assenza di una valida autorizzazione ad agire, l'istanza doveva essere dichiarata irricevibile. L'interessata soggiunge che all'udienza del 10 aprile 2013 il primo giudice ha agito in veste di autorità giudicante, avendo indicato di volere procedere all'emanazione di una decisione, previa richiesta di ulteriore documentazione e eventuale convocazione di una seconda udienza. A suo parere, infine, il Giudice di pace nemmeno avrebbe potuto emanare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC, l'istante avendo promosso un'azione di valore superiore a fr. 2000.–.

a) Per l'art. 197 CPC la procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti ad un'autorità di conciliazione. L'art. 198 CPC elenca i casi in cui la procedura di conciliazione non ha luogo. L'elenco delle eccezioni all'obbligo di conciliazione di tale articolo è esaustivo, ciò che, di principio, limita la possibilità di estendere per analogia il campo di applicazione della norma (sentenza del Tribunale federale 4A_413/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 5 con rinvii). L'autorizzazione ad agire, rilasciata in seguito al fallimento della conciliazione, poi, rappresentava una condizione di ricevibilità della petizione, a cui doveva essere allegata (art. 221 cpv. 2 lett. b e 244 cpv. 3 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto procedurale civile svizzero, Lugano 2011, art. 209 pag. 939).

b) Nella fattispecie, con la petizione del 7 febbraio 2013 CO 1 ha introdotto un'azione creditoria, tendente all'accertamento del suo credito e alla condanna della convenuta al pagamento di una determinata somma di denaro, così come, una volta accertato il suo credito, la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione. L'azione, nondimeno, non rientrava pacificamente nel novero dell'eccezioni contemplate all'art. 198 CPC né adempiva le condizioni di esonero previste dagli art. 199 (rinuncia delle parti) e 213 (mediazione) CPC. Essa doveva essere preceduta obbligatoriamente da una conciliazione. Nella misura in cui ciò non è avvenuto, la decisione impugnata deve essere annullata.

c) Premesso ciò, si pone la questione di sapere se, ad ogni modo, quanto meno l'istanza del 7 febbraio 2013 possa essere considerata un'istanza di conciliazione e se l'udienza del 10 aprile 2013 possa essere considerata come udienza di conciliazione. Ora, non può seriamente essere revocato in dubbio che nell'indicare la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso l'istanza in questione rispecchia le ridotte esigenze poste dall'art. 202 cpv. 1 CPC (Trezzini, op. cit., pag. 923 e seg.). Quanto all'udienza del 10 aprile 2013 il relativo verbale riporta quanto segue:

“Dopo discussione, preso atto che la proposta formulata dall'istante di saldare lo scoperto dovuto versando un importo di fr. 2500.– non è stata accettata dalla controparte che dichiara di versare, a saldo di ogni e qualsiasi pretesa, il 50% dell'importo richiesto.

Considerato che le parti non hanno raggiunto un accordo il Giudice di pace, prima di eventualmente riconvocare una ulteriore udienza, richiederà alle parti la presentazione di ulteriore documentazione in modo da poter procedere ad una decisione.”

Ora, dal citato verbale si può ragionevolmente desumere che in un primo tempo il primo giudice ha tentato una conciliazione per risolvere il contenzioso. Certo, in un secondo tempo egli ha menzionato l'intenzione di emanare una decisione, ma trattandosi di una lite con un valore superiore a fr. 2000.– egli non poteva statuire ai sensi dell'art. 212 CPC. Nelle circostanze descritte non vi sono ragioni per ritenere che egli non abbia svolto quei compiti richiesti all'autorità di conciliazione. Ammettere che non si sia svolto un tentativo di conciliazione costituirebbe un formalismo eccessivo, tanto più che nemmeno la reclamante pretende che una nuova conciliazione potrebbe avere un esito positivo. Ciò posto, in accoglimento del reclamo la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto ritornato al Giudice di pace, affinché rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire.

  1. La sentenza impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere motivate, ovvero indicare i motivi che hanno indotto il Giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro e porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, così come all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (cfr. DTF 139 IV 183 consid. 2.2 con riferimenti). In questo senso, il Giudice di pace non può limitarsi a riassumere i fatti alla base della fattispecie, ma deve indicare perché una parte deve essere condannata a versare una determinata somma di denaro all'altra parte.

  2. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né si giustifica assegnare ripetibili, la reclamante ottenendo bensì l'annullamento della decisione impugnata ma non l'irricevibilità della petizione, mentre l'opponente si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Giudice di pace affinché proceda nel senso dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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