Incarto n. 16.2013.8
Lugano 7 aprile 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 18 febbraio 2013 presentato da
RE 1 (rappresentata dall'avv. RA 1 )
contro la decisione emessa il 17 gennaio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 12/2012 (responsabilità del detentore: risarcimento danni) promossa con petizione del 4 dicembre 2012 dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 14 aprile 2012, verso le 09.15, è avvenuto un incidente della circolazione stradale in Via L__________ ad __________ tra una __________ condotta da V__________ B__________, assicurata con polizza casco totale alla CO 1, e una __________ guidata dall'impiegato __________ R__________ C__________, entrambe circolanti in retromarcia. Il danno al veicolo di V__________ B__________ di fr. 5802.05 è stato risarcito dalla sua compagnia d'assicurazioni, previa deduzione della franchigia di fr. 500.–, in ragione di fr. 5302.05. L'8 giugno 2012 la CO 1 ha chiesto in via di regresso alla RE 1, detentrice dell'autovettura condotta da R__________ C__________, il pagamento di fr. 5802.05, di cui fr. 500.– per conto della propria assicurata. RE 1, considerando i due conducenti corresponsabili in egual misura dell'incidente, ha versato fr. 2406.– (metà di quanto preteso, dedotta la metà del costo di fr. 989.85 per la riparazione del danno subìto al proprio veicolo).
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 4 dicembre 2012 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3396.05 oltre interessi al 5% dall'8 giugno 2012. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Statuendo il 17 gennaio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 3396.05 oltre interessi al 5% dall'8 giugno 2012, oltre a fr. 200.– per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione. La tassa di giustizia di fr. 250.– è stata posta a carico della convenuta.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 febbraio 2013 in cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio impugnato con il rinvio della causa al Giudice di pace per una nuova decisione e in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 18 gennaio 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 19 gennaio 2013 e sarebbe scaduto domenica 17 febbraio 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 18 febbraio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), il reclamo in esame è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
Il Giudice di pace ha accolto l'istanza accertando che al momento del sinistro la vettura guidata da V__________ B__________ “procedeva in normale retromarcia lungo la strada privata”, mentre quella appartenente alla convenuta “lasciava il posteggio in retromarcia per immettersi sulla strada privata”. Egli ha così dedotto che “l'autista della vettura della RE 1 avrebbe dovuto accertarsi che la strada fosse libera”, tanto più che “la vettura della signora B__________ circolava alla destra del veicolo della controparte”.
La reclamante contesta che al momento del sinistro V__________ B__________ stesse procedendo in normale retromarcia lungo la strada privata, mentre R__________ C__________ stesse lasciando il posteggio in retromarcia per immettersi sulla medesima. A suo avviso, l'accertamento della dinamica dell'incidente operato dal Giudice di pace sarebbe manifestamente errato, perché compiuto completamente in favore dell'attrice, non tenendo conto dei riscontri documentali e del fatto che le allegazioni dall'attrice erano contestate. Per di più, soggiunge, l'attrice, a cui spettava l'onere probatorio ai sensi dell'art. 8 CC, non ha provato la propria versione dei fatti. Essa rimprovera inoltre al primo giudice di avere accertato in maniera manifestamente errata le responsabilità delle parti nel sinistro. A suo avviso “la collisione è da imputare alla colpa esclusiva dell'assicurata della resistente, giacché ha agito in violazione degli art. 31 cpv. 1 e 34 LCStr, 17 cpv. 1 e 7 ONC.” A titolo sussidiario, asserisce “che le colpe dei due protagonisti si equivalgono, ragione per la quale in presenza di colpe concomitanti si opera la riduzione a metà del risarcimento dei danni materiali.”
Secondo l'art. 61 cpv. 2 LCStr, applicabile nei casi in cui un incidente della circolazione ha causato solo danni materiali, un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto. Per ottenere la riparazione del danno materiale la parte lesa deve provare, segnatamente, che questo è stato cagionato dalla colpa del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile (cfr. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4ª edizione, pag. 291 n. 677; Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, n. 2.1 e 2.3 ad art. 61). In caso di concorso di colpe dei detentori si applica per analogia l'art. 44 cpv. 1 CO (Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, n. 1258) e pertanto il detentore che intende prevalersi di una colpa concomitante della controparte deve provarla (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ª edizione, pag. 346 n. 895). Ciò premesso, in concreto, spettava quindi all'attrice dimostrare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal conducente del veicolo della convenuta, ovvero nel fatto per quest'ultimo di essersi immesso in Via L__________ uscendo da un parcheggio senza dare la precedenza alla vettura guidata da V__________ B__________, mentre era compito della convenuta dimostrare la colpa (concomitante o esclusiva) della controparte.
a) Nel reclamo la convenuta afferma che “entrambi i veicoli circolavano in retromarcia, il proprio sulla strada privata dopo essere uscito da un parcheggio, quello della signora B__________ mentre usciva dal proprio posteggio e andava ad urtare il veicolo della RE 1” (reclamo pag. 4) e asserisce di avere sempre sostenuto che il proprio veicolo “già si trovava sulla strada privata, per quanto proveniente precedentemente da un parcheggio, circostanza tuttavia priva di significato ai fini di causa essendo la manovra di uscita dal parcheggio già conclusa”. A suo dire la sua versione sarebbe dimostrata dalla conformazione dei danni al paraurti e alla fiancata della vettura __________ (reclamo pag. 6). La reclamante asserisce inoltre che V__________ B__________ “ha eseguito la retromarcia senza assicurarsi di non mettere in pericolo un altro utente della strada (art. 17 cpv. 1 ONC) e non ha saputo costantemente padroneggiare il proprio veicolo come invece imposto dall'art. 31 cpv. 1 LCStr”, “ha effettuato la manovra di retromarcia senza tenere la destra, senza prestare sufficiente attenzione al traffico proveniente in senso inverso e senza l'aiuto di nessuno” (reclamo pag. 8).
b) Sennonché, davanti al primo giudice, l'interessata non ha mai contestato che il sinistro fosse avvenuto mentre la __________ guidata dal suo dipendente stava uscendo da un posteggio. Nella petizione l'attrice aveva infatti asserito che al momento del sinistro, V__________ B__________ “percorreva in retromarcia una strada privata che serve 5 case d'abitazione di Via L__________ a , tra la quale quella in cui abita (Via L 142). Improvvisamente da uno stallo di posteggio della casa di Via L__________ 136 usciva, pure in retromarcia, il veicolo de “RE 1” targato TI __________ guidato dal signor R__________ C__________, che andava a collidere con il veicolo della nostra assicurata”. A suo dire V__________ B__________ beneficiava della precedenza ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 ONC. Dal canto suo la convenuta si era limitata a sostenere nelle sue osservazioni che la sua “decisione di ripartizione al 50% (…) teneva correttamente conto delle circostanze e delle colpe dei due automobilisti, che uscivano entrambi in retromarcia dal loro posteggio”. A suo avviso nessuno dei due conducenti beneficiava della precedenza.
c) In tali circostanze, le allegazioni secondo cui al momento del sinistro la manovra di uscita dal parcheggio fosse già conclusa e che sarebbe stata la vettura assicurata dall'attrice a entrare in collisione con il proprio veicolo sono nuove e come tali inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC). Anche le affermazioni secondo cui V__________ B__________ avrebbe eseguito la retromarcia senza assicurarsi di non mettere in pericolo un altro utente della strada, non abbia saputo costantemente padroneggiare il proprio veicolo, non circolasse a destra e non abbia prestato sufficiente attenzione al traffico in senso inverso, sono nuove e pertanto irricevibili.
d) Sia come sia, secondo la descrizione del sinistro, figurante nell'avviso del 14 aprile 2012, fornita dal dipendente della reclamante, risulta che quest'ultimo “dopo aver servito la bucalettere in Via L__________ (strada Privata)”, ha “eseguito la manovra di retromarcia per riprendere il giro di distribuzione” e “proprio in quel mentre giungeva, anch'essa in retromarcia, la vettura TI __________ guidata dalla signora V__________ B__________ (inquilina di Via V__________ 142) prima di accorgerci reciprocamente uno dell'arrivo dell'altro ci siamo speronati” (doc. 6, pag. 2). Lo schizzo della dinamica dell'incidente annesso al menzionato avviso di sinistro, illustra che la vettura di V__________ B__________ già si trovava sulla carreggiata, circolava in retromarcia in direzione dell'uscita della strada privata e proveniva da destra rispetto al veicolo della RE 1, il quale, procedendo in senso inverso, stava uscendo a marcia indietro da un posteggio perpendicolare alla strada (doc. 6, pag. 2).
Dalla perizia eseguita sulla , commissionata dall'attrice a R G__________, emerge che il sinistro ne ha comportato un “impatto sul posteriore lato destro con ammaccatura parafango posteriore, fascione e rottura posteriore”, ciò che è confermato dalla documentazione fotografica allegata (doc. 1). In concreto, il fatto che l'autovettura sia stata danneggiata all'angolo destro posteriore e al parafango posteriore destro, ovvero nella parte che avvolge la ruota posteriore destra, non è un elemento che avvalora la versione della reclamante, ma anzi comprova il fatto che al momento del sinistro il conducente del veicolo della RE 1 non aveva ultimato la manovra di uscita dal posteggio e che era disposto di traverso verso sinistra rispetto all'altra. Ne consegue che la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal primo giudice, il quale ha stabilito che la collisione è avvenuta mentre la vettura assicurata dall'attrice circolava in normale retromarcia lungo la strada privata e il veicolo della convenuta stava uscendo a marcia indietro da un posteggio, non appare arbitraria, ovvero in urto manifesto con il materiale probatorio, considerato nel suo complesso, ed è quindi vincolante per questa Corte.
b) Ancorché il diritto di precedenza non sia assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancor più quella della circolazione impongono un certo rigore nell'ammettere deroghe alle regole sulla precedenza (DTF 93 IV 32; 91 IV 12, consid.1; Bussy/Rus-coni, op. cit., n. 3.4.2 ad art. 36 LCStr). Secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (DTF 129 IV 285, consid. 2.2.1; 125 IV 87, consid. 2b). Di conseguenza, riservato quest'ultimo caso, chi beneficia della precedenza non è tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; II CCA, sentenza inc. 11.1999.13 del 6 settembre 1999, consid. 2.1). Da parte sua, il conducente senza precedenza, oltre a poter supporre che, in difetto di segni contrari, l'utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione, è tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. Egli deve così, in primo luogo dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni dalle quali potrebbe sopraggiungere un veicolo prioritario e non deve venir meno a quest'accresciuta attenzione durante l'esecuzione della manovra d'immissione sul campo stradale (DTF 85 IV 146; cfr. CCC, sentenze inc. 16.1995.154 del 29 agosto 1996, consid. 6; 16.1995.123 del 21 maggio 1996, consid. 6).
c) Nella fattispecie, tenuto conto dei fatti accertati senza arbitrio dal primo giudice, il conducente del veicolo della RE 1, non accertandosi che la strada fosse libera, non ha rispettato l'obbligo per chi s'immette su una strada principale o secondaria uscendo da un posteggio di dare precedenza a tutti i veicoli che circolano su tali strade (art. 15 cpv. 3 ONC). In tali circostanze, la conclusione del primo giudice, secondo cui la causa esclusiva della collisione era addebitabile al conducente del veicolo di proprietà della convenuta, ovvero che l'attrice aveva apportato la prova della colpevolezza della convenuta, non può ritenersi errata. La stessa conclusione si impone per l'assenza di responsabilità da parte della conducente della vettura assicurata, la convenuta non avendo dimostrato un comportamento scorretto da parte di quest'ultima. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.