Incarto n. 16.2013.49
Lugano 22 maggio 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 22 novembre 2013 presentato da
RE 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro la decisione emessa il 23 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Sessa nella causa n. 07-2013 (contratto di lavoro) promossa con petizione del 16 gennaio 2013 da
CO 1 () (rappresentato dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 23 ottobre 2006 CO 1 è stato assunto dalla RE 1 come “operaio alle macchine” per un salario orario di fr. 17.–, oltre indennità per giorni festivi, vacanze e tredicesima. Il rapporto contrattuale tra le parti era retto da un contratto collettivo aziendale di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro con il sindacato RA 1. Nel 2011 la RE 1 ha proposto ai suoi dipendenti frontalieri il versamento dello stipendio in Euro. Malgrado l'opposizione del sindacato, il 30 agosto 2011 la datrice di lavoro ha proposto e fatto sottoscrivere a PA 1, come ad altri dipendenti frontalieri, il seguente accordo concernente “il pagamento in valuta euro del salario”:
“Con la presente, in conformità alla Legge sul lavoro ed in deroga agli attuali e vigenti contratti in essere con la Scrivente, accetto e concordo con RE 1 di ricevere il pagamento del salario in valuta Euro, al cambio convenuto di € 1.42. Sono stato messo al corrente che tutte le altre condizioni contrattuali restano invariate. Questo accordo valido dalla data di sottoscrizione e retroattivo per la mensilità di riferimento. È possibile, da ambo le parti per la fine di un mese e con preavviso di mesi tre, revocare il presente accordo; altresì in caso il Consiglio Federale o Istituzione paritaria definisca un cambio fisso delle valute, a partire il mese successivo il cambio sarà adeguato.”
Con e-mail 31 agosto 2011 e con lettera 28 settembre 2011 il sindacato RA 1 ha contestato la citata convenzione e ha chiesto alla RE 1 di ritornare a pagare il salario in franchi svizzeri così come di rifondere ai dipendenti “quanto arbitrariamente trattenuto” a seguito del pagamento del salario in valuta Euro al cambio fisso di € 1.42. Il 31 ottobre 2012 il rapporto di lavoro tra la RE 1 e CO 1 è cessato.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 16 gennaio 2013 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Sessa per ottenere il pagamento di fr. 2657.70 netti oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012, importo corrispondente alla differenza tra il salario netto versato da settembre 2011 ad agosto 2012 calcolato al cambio fisso di € 1.42 e quello calcolato al tasso di cambio medio mensile. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2013 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Il Giudice di pace ha congiunto la causa per l'istruttoria con quelle promosse da altri due ex dipendenti contro la medesima RE 1 (incarti 08-09/2013). All'udienza del 24 aprile 2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Acquisiti agli atti i verbali relativi all'audizione testimoniale dell'amministratore della società e di vari dipendenti sentiti nell'ambito di due cause per fatti analoghi pendenti davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, alla successiva udienza del 16 ottobre 2013 le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
C. Statuendo il 23 ottobre 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato la RE 1 a pagare a CO 1 fr. 2657.70 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2012. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2013 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere la petizione. Nella sua risposta del 2 dicembre 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 24 ottobre 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha iniziato a decorrere il 25 ottobre 2013 e sarebbe scaduto sabato 23 novembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 25 novembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 22 novembre 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accolto la petizione, considerando che: “il cambio medio Euro - CHF nel corso del 2011 si è situato attorno al 1.2307, con una punta minima al 01.08.2011 di 1.1165; per contrastare la continua discesa del corso a più riprese gli ambienti economici e politici, avevano richiesto l'intervento della Banca Nazionale Svizzera (BNS) a sostegno della nostra valuta, notizia ampiamente ripresa dai mezzi di comunicazione. In data 06 settembre 2011 la BNS ha fissato il cambio a 1.20 e nei giorni successivi, la soglia di oscillazione si è situata tra 1.2074 e 1.2181; il cambio di 1.42, proposto e fatto sottoscrivere al dipendente è manifestamente sproporzionato rispetto alle quotazioni di quei giorni e a sfavore del dipendente, anche alla luce delle preannunciate intenzioni della BNS, tra l'altro indirettamente citate nell'accordo. Ne consegue in modo evidente che detta sproporzione, si configura come un riportare sul lavoratore il rischio di impresa ed una sua partecipazione al risultato negativo, in questo caso di cambio, prassi non ammissibile e per certi versi discriminatoria rispetto a chi percepiva il salario in CHF; l'aspetto del rischio cambio (quindi rischio impresa) emerge in modo molto chiaro anche dalla testimonianza del Sig. L__________, proprietario della RE 1, “questo lo si desume dal fatto che esportavamo il 70% delle nostre merci nella comunità Europea con listini a 1.45 di tasso cambio… ciò nonostante ci siamo ritrovati ad una carenza importante di fondi in franchi Svizzeri. Questione che ci induceva ad attingere alla provvista di euro perdendo il 35% del valore venduto” (verbale di udienza Pretura 11.09.2013); il potere di acquisto del dipendente frontaliero della RE 1, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, è palesemente stato intaccato con l'applicazione del pagamento in Euro ad un cambio del 1.42. Se fosse rimasto in CHF, agli uffici cambi avrebbe potuto usufruire di un cambio di conversione molto più favorevole ed alla quotazione del giorno; dato per scontato che l'accordo sia stato firmato liberamente dal dipendente, è pur vero che una certa pressione psicologica indiretta ci sia stata, sotto forma di sudditanza del dipendente rispetto al datore di lavoro (rischio perdita posto di lavoro), come emerge anche dalle testimonianze rese (verbali di udienza in pretura 11.09.2013-05.07.2013-29.05.2013)”.
La reclamante censura la violazione del principio della libertà contrattuale (art. 1 CO) in relazione alla fissazione del salario (art. 322 CO), asserendo che, contrariamente a quanto stabilito erroneamente dal primo giudice, l'accordo concernente il pagamento del salario in Euro, non è stato da lei “proposto e fatto sottoscrivere” al lavoratore, ma è stato pattuito liberamente di comune accordo. A suo avviso, “anche se si valutasse la fattispecie dal punto di vista dell'eventuale legittimità della modalità di pagamento, che in effetti configura una diminuzione del salario se si considerasse la valuta Euro al corso del mercato, l'accordo sarebbe pienamente valido” e non violerebbe l'art. 341 cpv. 1 CO, perché “riguarda solo i versamenti futuri, ovvero successivi al suo perfezionamento”.
a) L'art. 322 cpv. 1 CO prevede che il datore di lavoro paghi al lavoratore il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La remunerazione del lavoratore è retta dal principio della libertà contrattuale (art. 1 e 19 CO) nel senso che le parti possono liberamente stabilire l'importo del salario. Questa libertà può tuttavia essere limitata da prescrizioni di diritto pubblico o da clausole salariali di un contratto normale di lavoro (CNL) o di un contratto collettivo di lavoro (CCL). In particolare, se il rapporto di lavoro è assoggettato a un contratto collettivo, che prevede una retribuzione minima obbligatoria superiore all'importo figurante nel contratto individuale di lavoro, tale retribuzione sostituisce il salario pattuito tra le parti (Danthe in: Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, ad. art. 322 consid. 12-14; DTF 122 III 112, consid. 4b). L'art. 357 cpv. 2 CO prevede infatti la nullità degli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati da un contratto collettivo che derogano a disposizioni imperative del medesimo – quali quelle che stabiliscono i salari minimi – salvo il caso in cui siano più favorevoli al lavoratore (CCC, sentenza inc. 16.2002.76 del 7 aprile 2003, consid. 5 con riferimenti; Bruchez in: Commentaire du contrat de travail, op. cit., ad. art. 357 consid. 20). Giusta l'art. 341 cpv.1 CO il lavoratore non può inoltre rinunciare validamente ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 456 seg.; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ª edizione, n. 2 ad art. 341 CO). La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 7 ad art. 341 CO; II CCA, sentenza inc. 12.2011.178 del 24 ottobre 2011, consid. 4c).
b) Secondo l'art. 323b cpv. 1 CO il pagamento del salario deve avvenire in moneta legale, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso. La possibilità di derogare al pagamento del salario in franchi svizzeri è stata introdotta in occasione della revisione del 1971, in quanto il pagamento del salario in moneta estera era auspicabile in determinate situazioni, come nel caso dei contratti stipulati con frontalieri o con lavoratori impiegati all'estero (messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1967, FF 1969 II 177, 267-268). Il versamento del salario in valuta estera non esenta dall'obbligo di rispettare i salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro o nei contratti collettivi di lavoro (cfr. Comunicato del Consiglio federale del 16 settembre 2011 relativo alle mozioni dei consiglieri nazionali Corrado Pardini (11.3534) e Meinrado Robbiani (11.3608); Hänni in: Perspectives et risques de nouveautés juridiques 2011/2012, Droit du travail et de la prévoyance, L'employeur à l'ère du franc fort, pag. 137 e 138).
c) Per quanto concerne i lavoratori stranieri in Svizzera, l'art. 22 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 141.20) dispone che uno straniero può essere ammesso per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. Secondo l'art. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), in conformità delle disposizioni degli Allegati I, II e III, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. L'art. 4 ALC dispone inoltre che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 ALC e conformemente alle disposizioni dell'Allegato I ALC. L'art. 7 cpv. 1 lett. a ALC ribadisce questo concetto che è a sua volta esplicitato all'art. 9 cpv. 1 Allegato I ALC, secondo cui il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. Il divieto di discriminazione riguarda sia la discriminazione diretta che quella indiretta, ossia ogni differenziazione esplicitamente basata sulla nazionalità così come qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, a seguito dell'applicazione di altri criteri di distinzione, porta di fatto al medesimo risultato senza che ciò sia giustificato da circostanze oggettive (DTF 130 I 26, consid. 3.2; Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra 2010, n. 61 e segg. ad art. 2 ALC, con riferimenti; Tribunale cantonale amministrativo, sentenza inc. 52.2010.436 del 2 luglio 2012, consid. 4.1).
D'altronde non è tanto il pagamento in Euro a essere in discussione, ma il tasso di cambio applicato dal datore di lavoro. Per tacere del fatto che il pagamento del salario in un altra moneta andrebbe fatto al corso del giorno della scadenza e non sulla base di una media decennale, non spetta al lavoratore – ma al datore di lavoro – sopportare il rischio d'esercizio dell'impresa dovuto alla variazione dei cambi della moneta (art. 324 CO). Poco importa pertanto che la crisi dell'azienda fosse dovuta al fatto che a un certo punto essa si è trovata con “una carenza importante di fondi in franchi svizzeri. Questione che ci induceva ad attingere alla provvista di Euro perdendo il 35% del valore del venduto” (deposizione di__________ L__________ dell'11 settembre 2013). Per di più, la reclamante non pretende che per far fronte alla crisi anche con i lavoratori indigeni si sia proceduto a una riduzione del salario. Applicata ai soli lavoratori frontalieri italiani, la misura configura una violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 2 ALC ed è pertanto nulla (art. 9 cpv. 4 Annesso I ACL; Danthe in: op. cit., ad. art. 323b consid. 9). E al riguardo, poco importa che per la reclamante i lavoratori frontalieri sono stati messi nella situazione che era la loro alla stipulazione del contratto. Nelle circostanze descritte il reclamo, destituito di fondamento, deve essere respinto.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. –
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.