Incarto n. 16.2013.38
Lugano 1 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 13 settembre 2013 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro la decisione emessa il 30 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 80-2011 (mandato) promossa con petizione del 22 novembre 2011 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 26 novembre 2009 CO 1 si è iscritto a un seminario organizzato dalla società RE 1, specializzata nella gestione di servizi di consulenza e formazione, quale quality system manager al costo di fr. 9950.–. Non avendo raggiunto un numero sufficiente di iscritti, il corso, inizialmente previsto per il 3 dicembre 2009, è stato poi confermato, il 15 gennaio 2010, per il successivo 26 gennaio. Con e-mail del 20 gennaio 2010 CO 1 ha disdetto il contratto. Il 21 gennaio 2010 l'organizzatrice, preso atto della disdetta e consideratala tardiva, ha manifestato la sua intenzione di ottenere il pagamento di metà della quota di iscrizione (fr. 4974.–), così come previsto dalle condizioni generali del contratto. Il 5 luglio 2010 RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 9950.– oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 2010, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'11 novembre 2011 l'autorizzazione ad agire, con petizione 22 novembre 2011 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento da CO 1 di fr. 4974.– oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 2010. Ricevuta la petizione il Giudice di pace l'ha notificata al convenuto assegnandogli un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni. Nel suo memoriale del 13 dicembre 2011 CO 1 ha proposto di respingere l'azione. Statuendo il 6 marzo 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Un reclamo presentato dall'attrice il 5 aprile 2012 contro tale decisione è stato accolto da questa Camera, che con decisione del 15 giugno 2012 ha accertato la violazione del diritto di essere sentita della reclamante e rinviato gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica, ovvero previa notifica delle osservazioni del convenuto all'attrice e convocazione delle parti al dibattimento (inc. 16.2012.20).
C. Ritornati gli atti al primo giudice, questi ha trasmesso le osservazioni all'attrice, la quale replicando il 16 novembre 2012 ha confermato le sue domande. Duplicando il 20 dicembre 2012 il convenuto ha riaffermato la sua posizione. L'istruttoria è terminata il 30 aprile 2013 e le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi allegati del 2 maggio e del 27 maggio 2013 esse hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 30 luglio 2013 il Giudice di pace, confermate fondamentalmente le medesime motivazioni del precedente giudizio, ha respinto la petizione con l'indicazione che “tassa e spese seguono la soccombenza”.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 13 settembre 2013, nel quale chiede, in via principale, di dichiarare nullo o di annullare il giudizio impugnato con rinvio degli atti al Giudice di pace affinché emani una nuova decisione e, in via subordinata, di riformare lo stesso nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2013 CO 1 si è rimesso al giudizio della Camera per quanto concerne gli aspetti procedurali del rimedio, mentre nel merito ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 5 agosto 2013 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________), durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Il reclamo, introdotto il 13 settembre 2013, è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51 consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234 consid. 4.2 e rinvii).
La reclamante rimprovera al Giudice di pace la violazione del diritto di essere sentita, per la mancata assunzione del teste L__________ da lei richiesto (diritto alla prova) e per non averle trasmesso l'allegato conclusivo del convenuto (diritto alla replica). Si duole inoltre che il primo giudice non abbia adeguatamente motivato la sua decisione concernente la tassa e le spese di giustizia e che non abbia neppure quantificato tali oneri (diritto di ottenere una decisione motivata). Tali censure devono essere esaminate in primo luogo. Il diritto di essere sentito è infatti una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio).
a) Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende segnatamente il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 140 I 102 consid. 3.4). Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla legge (cfr. anche art. 152 cpv. 1 CPC). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare la sua opinione (DTF 136 I 236 consid. 5.4 con rinvii; II CCA sentenza inc. 12.2013.204 del 16 maggio 2014, consid. 3.1 con riferimenti).
b) In concreto il 16 novembre 2012 l'attrice, dopo avere comunicato al Giudice di pace di rinunciare a presentare una replica, ha proposto l'audizione di F__________ e “se del caso” di __________ P__________. Il 24 gennaio 2013 il Giudice di pace ha ammesso l'audizione di F__________ ma ha rifiutato quella di __________ P__________ poiché “superflua anche alla luce del fatto che lo stesso appare parte interessata all'esito del litigio”. La reclamante si duole della mancata assunzione del teste, ma non si confronta con la motivazione del primo giudice, limitandosi a riaffermare la rilevanza (“ha partecipato a diverse discussioni con il convenuto”) ma nulla adduce sul perché lo stesso, organo della società, non avrebbe un interesse nella lite. Sotto questo profilo, la decisione del Giudice di pace sfugge alla critica.
La giurisprudenza riconosce che se una parte riceve un documento senza che le venga assegnato un termine per determinarsi in merito, ha comunque diritto di replicare, purché la sua replica spontanea intervenga con sollecitudine; se non si attiva entro un lasso di tempo ragionevole, essa è considerata avere rinunciato al suo diritto di replica (sentenza del Tribunale federale 4A_680/2012 del 7 marzo 2013, consid. 2.2 con rinvio) e l'autorità può statuire (sentenza del Tribunale federale 4A_63/2014 del 28 maggio 2014, consid. 3 con rinvii).
b) In concreto, terminata il 30 aprile 2013 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale sicché il Giudice di pace ha assegnato loro un termine fino al 31 maggio 2013 per presentare le loro conclusioni. Il convenuto ha presentato il proprio memoriale il 2 maggio 2013, mentre l'attrice l'ha introdotto il 27 maggio 2013. Dagli atti risulta però che tali memoriali non sono stati notificati alle parti, tant'è che sull'esemplare di tali memoriali nel fascicolo della Giudicatura di pace non figura alcun timbro di notificazione né vi è una lettera di trasmissione atti alla controparte. E come per qualsiasi altra presa di posizione, anche i memoriali conclusivi vanno notificati alla controparte (Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012, n. 12 ad art. 232; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 9a ad art. 232; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 33 ad art. 232 CPC). E ciò, a maggior ragione se contengono, come in concreto, nuove allegazioni o prove.
c) Considerato che una tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo, questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2), il reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere sentito. La causa dev'essere rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio, previa notifica alle parti delle rispettive conclusioni.
La fattispecie merita un'ultima chiosa in merito alle tasse e spese, non specificate dal Giudice di pace. Secondo l'art. 105 cpv. 1 CPC le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio. È così evidente che il giudice deve procedere alla quantificazione delle spese, ovvero ne determina l'ammontare, sulla base della Legge sulla tariffa giudiziaria (art. 96 CPC). Ciò permette da un canto al giudice di pace, al quale spettano le spese processuali (art. 4 cpv. 2 LTG), di disporre di un titolo esecutivo per l'eventuale incasso delle medesime e dall'altro alla parte a cui tali spese sono state addebitate di contestare la quantificazione con un reclamo (art. 110 CPC). In concreto quindi, ancorché il giudizio sulle spese e le ripetibili non vada di principio motivato (DTF 139 V 504 consid. 5.1), il primo giudice non poteva esimersi dal fissare l'ammontare delle spese processuali. Certo, nella precedente decisione del 6 marzo 2012 egli aveva quantificato le spese processuali in fr. 250.– ma quella decisione è stata annullata da questa Camera di modo che nell'emanare un nuovo giudizio egli avrebbe dovuto nuovamente ridefinire l'ammontare delle spese processuali.
Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, rimessosi al giudizio di questa Camera sulla questione della violazione del diritto di essere sentito, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
– avv.; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.