Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2013.23

Incarto n. 16.2013.23

Lugano 7 ottobre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 7 maggio 2013 presentato da

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro la decisione emessa il 15 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa n. SE.2013.39 (contratto d'appalto) promossa con petizione 29 gennaio 2013 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. CO 1 ha eseguito diversi lavori di giardinaggio in una proprietà di __________ appartenente a RE 1. Per le sue prestazioni la ditta ha emesso diverse fatture sulle quali è rimasto uno scoperto di fr. 8290.–. Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare il 20 giugno 2012 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire il 18 gennaio 2013, con petizione 29 gennaio 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 di condannare RE 1 al pagamento di fr. 8290.– oltre interessi e accessori, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Invitato il 30 gennaio 2013 a formulare osservazioni alla petizione, il convenuto è rimasto silente. All'udienza di discussione dell'11 aprile 2013, l'attrice, unica comparente, ha ribadito la sua posizione.

C. Statuendo il 15 aprile 2013 il Pretore ha accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 8290.– oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2013 e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 450.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 800.– per ripetibili.

D. Con reclamo 7 maggio 2013 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento. Egli chiede di rinviare gli atti al Pretore, poiché statuisca di nuovo dopo avergli dato la possibilità di esprimersi sulla petizione, convocandolo altresì a un dibattimento. Con decreto dell'8 maggio 2013 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Così invitato, il 28 maggio 2013 il Pretore ha formulato le sue osservazioni al reclamo. CO 1 non ha, dal canto suo, presentato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 16 aprile 2013. Introdotto il 7 maggio 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).

  2. Il reclamante si duole di una violazione dell'art. 137 CPC e del diritto di essere sentito, il Pretore non avendo notificato l'ordinanza del 30 gennaio 2013, con la quale è stato assegnato un termine per le osservazioni, né la citazione al dibattimento dell'11 marzo 2013 all'avv. PA 1, suo rappresentante legale, ciò che gli ha impedito di presentare tempestivamente le osservazioni alla petizione e di partecipare all'udienza. A suo dire, dato che l'avv. PA 1 ha partecipato all'udienza di conciliazione in veste di suo patrocinatore e che a tale titolo è stato indicato nella petizione, non considerarlo suo rappresentante, perché agli atti mancava una procura, costituirebbe un formalismo eccessivo. Qualora il Pretore avesse avuto dei dubbi in merito alla rappresentanza, avrebbe dovuto assegnare un termine per produrre la procura.

  3. L'art. 137 CPC dispone che se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante. La notifica è compiuta solo quando è fatta al rappresentante e non già al rappresentato (sentenza del Tribunale federale 5A_106/2012 del 20 settembre 2012, consid. 5.2; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 e 8 ad art. 137; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 4 e 8 ad art. 137). Quest'ultimo può ritenere che l'atto è stato notificato anche al proprio rappresentante e che quindi non sia tenuto a trasmettergliene una copia (Bohnet in: op. cit., n. 8 ad art. 137). Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto alla sola parte e non al suo rappresentante contrattuale, pur essendogli noto, la notificazione è viziata. Tuttavia, il vizio non genera alcuna conseguenza se, ciò nonostante, l'atto è giunto al rappresentante, perché la parte glielo ha trasmesso e gli è giunto tempestivamente, tanto da non comportare un pregiudizio processuale o una lesione del diritto di potere adeguatamente preparare la propria difesa (o offesa) processuale. In caso contrario, ossia in caso di mancata o tardiva trasmissione, la notificazione irregolare, va considerata inefficace (essendo pregiudizievole per l'interessato), cosicché il giudice dovrà ripeterla (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 576-577).

  4. In concreto, con la petizione l'attrice ha indicato che il convenuto era patrocinato dall'avv. PA 1, il quale era già comparso nella procedura di conciliazione. Sennonché, come confermato dal primo giudice, per una svista la cancelleria della Pretura non ha registrato il nome di quel patrocinatore nel sistema informatico, sicché gli atti sono stati notificati al convenuto personalmente. La notificazione è dunque viziata ai sensi dell'art. 137 CPC, ma va esaminato se ciò ha comportato pregiudizio per la parte. Per stabilire ciò, ci si deve attenere alle regole della buona fede che pongono un limite all'invocazione di un vizio di forma (DTF 132 I 253, consid. 6 con riferimenti).

a) Nella fattispecie risulta che RE 1 ha ritirato il 4 febbraio 2013 il plico raccomandato notificatogli dalla Pretura contenente la petizione e il termine per presentare le osservazioni. Il 16 marzo 2013 egli ha poi ricevuto la citazione al dibattimento dell'11 aprile 2013. Il reclamante sostiene di non avere trasmesso i citati documenti al proprio legale nella convinzione che quest'ultimo li avesse anch'egli ricevuti e che quindi si sarebbe occupato della sua difesa. A suo dire, la mattina del 15 aprile 2013 egli ha telefonato all'avv. Cereghetti per avere notizie in merito alla vertenza, informandolo dell'avvio della causa, della ricezione di documenti dalla Pretura, di essere stato per diverso tempo all'estero e di un'udi- enza prevista nei giorni successivi. L'avv. PA 1, informatosi presso la Pretura la mattina stessa, ha poi saputo che il dibattimento si era già tenuto l'11 aprile precedente.

b) Ora, è vero che al momento dell'avvio della causa, l'avv. PA 1 non aveva trasmesso al Pretore alcuna procura, ma ciò non toglie il fatto che l'attrice aveva designato quel legale come patrocinatore del convenuto. E, come in tutti i casi analoghi, anche in questo caso gli atti avrebbero dovuto essere stati notificati al rappresentante designato, tanto più che, come ammette il Pretore, solo per una svista della propria cancelleria il nominativo del legale non è stato inserito nel sistema informatico. Il convenuto poteva quindi legittimamente ritenere che gli atti giudiziari, ancorché non riportassero alcuna rappresentanza, fossero stati notificati anche al proprio patrocinatore e non vi fosse pertanto necessità di trasmetterglieli. Non vi sono poi motivi che inducono a dubitare della versione fornita dal reclamante non essendo pensabile che l'avv. PA 1, pur in possesso degli atti giudiziari notificati al proprio cliente, abbia aspettato l'emanazione della decisione finale per palesarsi e sollevare il vizio procedurale.

c) Ciò posto, la notificazione degli atti direttamente al convenuto ha impedito a quest'ultimo di difendersi adeguatamente nella procedura, ciò che configura una lesione del diritto di essere sentito. In tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al Pretore, affinché emani un nuovo giudizio, previa notificazione al rappresentante del convenuto di un nuovo termine per formulare osservazioni e riconvocazione delle parti all'udienza di discussione (art. 245 cpv. 2 CPC).

  1. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, che non ha formulato osservazioni al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione a:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_004
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_004, 16.2013.23
Entscheidungsdatum
07.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026