Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.04.2015 16.2013.21

Incarto n. 16.2013.21

Lugano 14 aprile 2015/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 29 aprile 2013 presentato da

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro la sentenza emessa il 20 marzo 2013 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2010.203 (contratto di carta di credito) promossa con istanza 27 luglio 2010 dalla

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 6 giugno 2007 CO 1 ha rilasciato una carta di credito aziendale “P__________” alla società C__________ AG e a RE 1 destinata a essere utilizzata da quest'ultimo, all'epoca vicepresidente del suo consiglio di amministrazione. La predetta carta di credito è poi stata successivamente sostituita con un'altra denominata “C__________”. Il 20 maggio 2009, CO 1, preso atto come C__________ AG fosse diventata insolvente, ha diffidato RE 1 a pagare nella sua qualità di debitore solidale lo scoperto derivante dall'utilizzo della carta di credito aziendale di fr. 7431.90, compresi fr. 216.90 quali interessi già maturati. Non avendo ottenuto alcun pagamento, il 6 agosto 2009 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Soletta, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Il 29 ottobre 2009 l'Amtsgerichtspräsident di Soletta-Lebern ha pronunciato, in applicazione dell'art. 731b CO, lo scioglimento di C__________ AG e ne ha ordinato la liquidazione secondo le norme applicabili al fallimento.

B. Il 27 luglio 2010 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7431.90 oltre interessi del 15% su fr. 7215.– dal 31 maggio 2009, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 27 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale del giudice adito e la mancanza di legittimazione passiva. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nei loro rispettivi allegati del 14 maggio e del 21 maggio 2012 le parti hanno riconfermato le loro posizioni.

C. Statuendo il 20 marzo 2013 il Pretore aggiunto ha condannato il convenuto a versare all'istante fr. 7431.90 oltre interessi al 15% dal 31 maggio 2009 su fr. 7215.– e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.

D. Contro il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 aprile 2013 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 29 aprile 2013 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nella sua risposta del 7 giugno 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le decisioni emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 – come quella in esame – sono pertanto impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 21 marzo 2013. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), ha ripreso a decorrere l'8 aprile 2013 e sarebbe scaduto lunedì 6 maggio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 29 aprile 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

  2. Il Pretore aggiunto ha dapprima accertato la sua competenza territoriale, rilevando che il contratto stipulato tra le parti non rientrava nel novero di quelli conclusi con consumatori ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 vLForo e che la proroga di foro contenuta nelle condizioni generali era conforme all'art. 9 vLForo. Al riguardo egli ha considerato che al convenuto non dovessero essere spiegate le condizioni generali allegate al contratto concernente il rilascio della carta di credito aziendale, poiché lo stesso apponendo la sua firma sul formulario aveva dichiarato di “avere ricevuto, letto, compreso e accettato” le medesime. Il primo giudice ha poi respinto l'“eccezione” di carenza di legittimazione passiva, stabilendo che con il rilascio di una nuova carta di credito aziendale non si era creato un nuovo contratto tra la banca e l'azienda, giacché la sostituzione aveva riguardato unicamente il supporto plastico della stessa.

Il Pretore aggiunto ha così accertato che la C__________ AG aveva concluso con la CO 1 un contratto di carta di credito aziendale accettandone le relative condizioni generali. Egli ha altresì appurato che a questo contratto si era aggiunto un accordo tra l'istituto bancario e RE 1 in virtù del quale il cliente, oltre ad avere anch'egli accettato le condizioni generali del contratto principale aveva, quale titolare della carta di credito in questione, il diritto di usarla impegnandosi nei confronti della banca, solidalmente con l'azienda, a onorare le obbligazioni sorte dall'uso della medesima. Ciò premesso, il primo giudice preso atto che lo scoperto di fr. 7431.90, indicato sull'estratto conto mensile trasmesso il 15 maggio 2009 da CO 1 a C__________ AG, era rimasto incontestato, ha stabilito che l'azienda aveva tacitamente riconosciuto il debito nei confronti della banca. Egli ha pertanto ammesso la responsabilità solidale del convenuto, obbligandolo a versare all'istituto bancario fr. 7431.90 oltre interessi al 15%, tasso indicato nelle condizioni generali.

  1. Il reclamante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ribadendo che la clausola di proroga di foro prevista al punto 9 delle condizioni generali, scritta in caratteri microscopici e non particolarmente evidenziata e sulla quale la banca non ha attirato la sua attenzione, non era da lui conosciuta. Egli rimprovera al Pretore aggiunto di non avere considerato che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale la validità di una clausola di proroga di foro presuppone che sia bene evidenziata e che la parte che rinuncia al proprio giudice naturale sia resa attenta alla stessa, non bastando la sottoscrizione delle condizioni generali.

a) Secondo l'art. 406 CPC la validità di una proroga di foro si determina in base al diritto in vigore al momento in cui fu pattuita. E in concreto, non è contestato che un contratto di carta di credito aziendale – come quello in esame – non è un contratto concluso con consumatori ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 vLForo poiché non ha per oggetto prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare di un consumatore, ma attiene a un'attività professionale o commerciale (DTF 132 III 268 consid. 2.2.2; CCC, sentenza inc. 16.2002.24 del 3 luglio 2002 con rinvio a Gross in: Müller/Wirth [curatori], Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz, Zurigo 2001, n. 181 ad art. 22 LForo).

b) Premesso ciò, per il Tribunale federale la validità di una rinuncia al foro di domicilio del convenuto, presuppone che la controparte possa ritenere, in buona fede, che costui, accettando il contratto, abbia pure accettato la clausola di proroga di foro. In particolare la clausola di proroga del foro deve essere chiara e univoca e ove si trovi nelle condizioni generali prestampate, essa deve essere evidenziata e collocata in un posto ben visibile (DTF 128 I 277 consid. 2.3 con rinvii). Trattandosi di un destinatario esperto in affari e con cognizioni giuridiche, la sua controparte può in principio ritenere che ha consapevolmente rinunciato al giudice del suo domicilio quando la clausola di proroga di foro è posta in evidenza e il suo senso è chiaro.

Nel caso in cui la parte sia inesperta negli affari e priva di cognizione giuridiche, la validità di una rinuncia al foro di domicilio è subordinata alla condizione che la parte sia resa specialmente attenta sulla clausola di proroga di foro e le sia spiegato il suo significato, anche quando la stessa è formu-lata in modo chiaro e posta in rilievo rispetto alle altre disposizioni contrattuali (v. anche DTF 104 Ia 278 consid. 4). Per ammettere la validità di una clausola di proroga di foro, non è tuttavia necessario provare un'esperienza particolare negli affari o in diritto. Quando la clausola è posta in evidenza e il suo senso è chiaro, è sufficiente – in applicazione del principio dell'affidamento – anche l'esperienza di un partner contrattuale mediamente formato (DTF 109 Ia 55 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale del 4A_247/2013, consid. 2).

c) Nella fattispecie, le condizioni generali contengono la seguente proroga di foro (ultimo paragrafo del punto 9):

“(…) Erfüllungsort, Betreibungsort für die Inhaber und die Firmen mit ausländischem Wohnsitz bzw. ihres Sitzes und ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Lugano. (…)”

Ora, tale clausola è chiara e univoca. Certo essa è scritta con un carattere di stampa e un'interlinea ridotti, ma tali sono le caratteristiche redazionali di tutte le altre clausole delle condizioni generali. Per di più, queste sono redatte interamente su un solo foglio, la clausola è evidenziata in grassetto ed è posta in basso a destra immediatamente sopra lo spazio previsto per le firme. RE 1, poi, ha firmato il modulo di richiesta della carta di credito aziendale sia come rappresentante della società, insieme a __________ T__________, sia come titolare della carta (doc. C, pag. 2 e 4). Egli ha altresì apposto la sua firma sui moduli di richiesta della carta (doc. C, pag. 2 e 4) dichiarando di avere ricevuto, letto e compreso e accettato le condizioni generali (punto 2). In tali circostanze, tenuto conto che nemmeno il convenuto pretende di essere persona inesperta negli affari, non vi erano ragioni che imponessero una spiegazione e un avvertimento previo della rinuncia al foro del proprio domicilio contenuta nelle note condizioni generali. Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo cui la proroga del foro era validamente pattuita, non può dirsi errata.

  1. Il reclamante ripropone la sua contestazione secondo cui la petizione dev'essere respinta per mancanza di legittimazione passiva, perché l'importo di cui la controparte chiede il pagamento non deriva dall'utilizzo della carta “P__________” da lui richiesta con il formulario del 6 giugno 2007, ma da un'altra carta di credito aziendale per la quale non ha sottoscritto alcun contratto. A suo parere, soggiunge, se l'opinione del primo giudice fosse corretta non si comprenderebbe il motivo per cui si sarebbe dovuto anche mutare l'emittente della carta. Se non che, così argomentando, il reclamante trascura il fatto che il primo giudice ha accertato che la sostituzione della prima carta di credito rilasciatagli con un'altra denominata “C__________” è stata causata dalla fine della collaborazione tra l'istante e P__________ AG e che né lui né l'azienda “hanno presentato alcuna nuova richiesta di carta di credito e, dunque, non è stato concluso alcun nuovo contratto”. L'interessato, inoltre, nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore aggiunto secondo cui il convenuto, benché l'onere della prova fosse a suo carico, non è stato in grado di dimostrare quanto da lui asserito, vale a dire che la carta di credito aziendale su cui si fonda la pretesa dell'istante sia stata rilasciata in virtù di un nuovo contratto concluso con C__________ AG. Per di più, il reclamante non nega di avere ricevuto lo scritto del 17 luglio 2007 inviatogli dalla controparte (fascicolo edizione documenti, doc. B), con il quale la banca non solo lo ha informato della fine della sua collaborazione con P__________ AG e del previsto invio di una nuova carta di credito aziendale denominata “C__________”, ma gli ha pure spiegato che l'adozione della nuova carta non avrebbe comportato cambiamenti rispetto a quanto pattuito per la “P__________”. Su questo punto la decisione impugnata sfugge dunque alla critica.

  2. Il reclamante lamenta il fatto che il Pretore aggiunto non abbia considerato che egli ha sempre utilizzato la carta di credito per questioni professionali, come impiegato della ditta e mai per motivi privati. L'opponente sostiene invece che RE 1 non ha dimostrato di avere chiesto e utilizzato la carta di credito in veste di dipendente di C__________ AG, sottolineando che non ha nemmeno indicato nel formulario di richiesta della carta la funzione da lui ricoperta in seno all'azienda.

a) La qualificazione della posizione giuridica dei membri del consiglio d'amministrazione di una società anonima è controversa (DTF 130 III 213 consid. 2.1; 128 III 131, consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 4A_452/2013 del 31 marzo 2014, consid. 7.2). Determinante è sapere se il membro della persona giuridica riceve delle istruzioni. In questo caso, si tratta di una relazione giuridica derivante al tempo stesso dal contratto di lavoro e dal diritto delle società, mentre nel caso contrario viene piuttosto ammessa l'esistenza di un contratto innominato simile al mandato (DTF 125 III 78 consid. 4; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 4 in fine ad. art. 319 CO).

b) In concreto, davanti al primo giudice, il reclamante si è limitato a asserire di avere sempre “utilizzato la carta di credito per questioni professionali, come impiegato della ditta e mai per motivi privati” e che “la carta di credito è stata utilizzata solo per le spese derivanti dal lavoro” (verbale di discussione del 27 settembre 2010, memoriale di risposta allegato, pag. 3). Il fatto che il convenuto, vicepresidente del consiglio di amministrazione della C__________ AG fin dalla sua costituzione, fosse un dipendente rimane tuttavia una semplice allegazione di parte, non suffragata da alcuna prova. Niente agli atti permette infatti di ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro tra RE 1 e C__________ AG, in particolare dagli atti non si evince la presenza di un rapporto di subordinazione tra i due. Non essendo dimostrato che il convenuto fosse un dipendente, non trova dunque applicazione la giurisprudenza del Tribunale federale, di cui peraltro il reclamante non si avvale, secondo cui è nulla siccome contraria all'art. 327a cpv. 3 CO una clausola che rende responsabile per lo scoperto risultante dall'utilizzato di una carta di credito aziendale non solo l'azienda ma anche il dipendente a cui la carta di credito è messa a disposizione (DTF 124 III 305; RtiD II-2005 pag. 738; II CCA, sentenza inc. 12.2014.59 del 18 giugno 2014, consid. 6).

  1. Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere considerato come la banca non gli abbia fornito le spiegazioni concernenti la nuova carta di credito da lui richieste con i suoi scritti del 3 giugno 2009 e del 1° marzo 2010. In concreto, per tacere del fatto che l'interessato nemmeno specifica quali informazioni non gli sarebbero state fornite e che dalle sue due lettere non risultano particolari richieste di delucidazioni, egli non trae alcuna conclusione dalla sua asserzione. Non essendo l'asserita mancanza di informazioni uno dei motivi per cui il reclamante chiede l'annullamento della decisione impugnata, sulla questione non giova attardarsi.

  2. Il reclamante sostiene di essere stato informato per la prima volta nel maggio 2009 dei problemi relativi al pagamento degli importi derivanti dall'utilizzo della carta aziendale e di essere chiamato alla cassa come “debitore solidale”. Queste circostanze, oltre a apparire dubbie già per il fatto che egli era il vicepresidente del consiglio di amministrazione della società e che in seno della stessa si occupava della contabilità (cfr. deposizioni di __________ A__________ del 20 maggio 2011, verbali pag. 2 e di __________ T__________ del 27 ottobre 2011, verbali pag. 2), non sono suffragate da alcuna prova o riscontro oggettivo. Comunque sia, nemmeno il reclamante pretende che il fatto di non avere saputo delle menzionate difficoltà prima di maggio 2009 possa costituire un motivo di annullamento della decisione impugnata. In proposito non occorre perciò dilungarsi.

  3. Il reclamante rimprovera il primo giudice di non avere considerato che nessuno ha mai attirato la sua attenzione sul fatto che lui e C__________ AG dovessero rispondere solidalmente nei confronti dell'istante per le obbligazioni derivanti dall'utilizzo della carta di credito aziendale e di non avere mai accettato di essere condebitore con l'azienda. Ora, è vero che il Pretore aggiunto non si è espressamente diffuso su questa contestazione del convenuto. Resta il fatto che egli ha accertato come il formulario sottoscritto il 6 giugno 2007 dal convenuto a titolo personale e in veste di titolare della carta di credito aziendale riportasse la dichiarazione con cui egli, quale titolare della carta di credito, affermava di “avere ricevuto, letto, compreso e accettato integralmente le CG per la carta di credito aziendale e di obbligarsi solidalmente con C__________ AG ad adempiere tutte le obbligazioni derivanti dall'uso della carta di credito”, così come il fatto che “il punto 1 delle CG ribadisce che il titolare della carta di credito e l'azienda rispondono solidalmente verso la banca, ossia ognuno singolarmente e per l'intero debito, per il pagamento della tassa annuale e di tutte le obbligazioni derivanti dall'uso della carta di credito”.

Premesso ciò, è evidente che per il primo giudice le menzionate CG costituivano parte integrante del contratto di carta di credito aziendale, ciò che il reclamante del resto non nega. In tali circostanze, le condizioni generali, salvo per quanto concerne eventuali clausole insolite, sono opponibili al convenuto indipendentemente dal fatto che non sia stato reso attento ad esse né con spiegazioni né con particolari accorgimenti grafici che le evidenziassero. La contestata norma delle stesse (punto

  1. è pertanto applicabile al reclamante, tanto più che nella clausola sono evidenziate in grassetto le parole “haften solidarisch”. Anche sotto questo profilo il reclamo è destinato quindi all'insuccesso.
  1. Il reclamante ribadisce che la controparte non ha provato lo scoperto e di non averlo mai riconosciuto.

a) In concerto, agli atti figura l'estratto conto del 16 febbraio 2009 prodotto dall'istante dal quale risulta che nel periodo dal 22 gennaio al 5 febbraio 2009, con la carta di credito __________ n. __________ in possesso al reclamante sono stati effettuati alla Banca __________ di __________ sette prelievi per un totale di fr. 7175.– (doc. E). I successivi estratti conto agli atti, datati rispettivamente 16 marzo 2009 (doc. E), 15 aprile 2009 (doc. E) e 15 maggio 2009 (doc. D), riportano il medesimo importo scoperto maggiorato dagli interessi e dalle spese nel frattempo maturati. Secondo il Pretore aggiunto, inoltre, in virtù del punto 4 delle condizioni generali i conteggi dovevano essere inviati solo all'azienda e in assenza di una loro contestazione entro 30 giorni, essi valevano come approvati. E, siccome l'estratto conto mensile di fr. 7431.90 inviato il 15 maggio 2009 dall'istante a C__________ AG non è ritornato come non recapitato o rifiutato né è stato contestato nel menzionato termine, il primo giudice ha concluso che l'azienda ha tacitamente riconosciuto il suo corrispondente debito nei confronti della banca, debito di cui il convenuto deve rispondere in via solidale giusta gli art. 143 e segg. CO.

b) Il reclamante non si confronta con tale argomentazione, limitandosi a ribadire la sua opinione secondo cui il comportamento di C__________ AG non può essergli opposto. Quanto alla circostanza reiterata dal convenuto secondo cui la prima comunicazione della controparte da lui ricevuta risalirebbe al 20 luglio 2009 e che in precedenza la banca non avrebbe avuto alcun contatto con lui, oltre a non essere suffragata da nessun riscontro e quindi a costituire pura allegazione di parte, essa è smentita dal fatto che il 3 giugno 2009 egli ha risposto alla lettera del 20 maggio 2009 inviatagli dall'istituto bancario (doc. 4). Per di più, appare dubbio che l'interessato non abbia ricevuto gli estratti conto, ove appena si pensi che tutti gli estratti agli atti risultano essere stati inviati alla sua attenzione (“C__________ AG, Hernn RE 1”) e che l'indirizzo della società C__________ AG () coincide con il suo recapito. Irrilevante ai fini del giudizio appare poi il fatto che il reclamante ribadisca di non essere stato più attivo per la società dal mese di aprile 2009, giacché il fatto che egli non era più attivo in seno a C AG dal mese di aprile 2009 e che da metà maggio 2009 non fosse più un dirigente della stessa, non lo esonera dall'obbligo di pagare i debiti da lui contratti in precedenza.

  1. Il reclamante rimprovera infine il Pretore aggiunto di non avere esaminato la sua contestazione relativa al tasso degli interessi di mora, a suo dire del tutto esorbitante e ingiustificato. Ora, che il primo giudice si sia limitato a asserire che “gli interessi di ritardo del 15%, previsti al punto 5 delle CG, sono dovuti dalla data e sulla somma indicate dall'istante e rimaste incontestate” e non abbia quindi esaminato la censura sollevata dal convenuto è indubbio, ma ciò poco giova. Il tasso di interessi concordato in concreto dalle parti, pari al 15%, non viola infatti il diritto federale e in particolare la giurisprudenza del Tribunale federale che sanziona con la nullità la pattuizione di un saggio d'interesse superiore al 18% siccome contrario ai buoni costumi (DTF 93 II 191 consid. b; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_69/2014 del 28 aprile 2014, consid. 6.3.2). Anche su questo punto il reclamo si rivela quindi destituito di fondamento.

  2. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare all'opponente, che ha agito per il tramite del proprio servizio giuridico, un'indennità d'inconvenienza, non avendo la stessa motivato conformemente all'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 800.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– avv.; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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