Incarto n. 16.2012.9
Lugano 19 agosto 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 27 gennaio 2012 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 13 dicembre 2011 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa SE.2011.9 (azione negatoria) promossa con petizione 16 agosto 2011 da
CO 1 e CO 2 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e CO 2 sono comproprietari della particella n. __________ RFD di __________ costituita da pascoli e edifici destinati all'agricoltura. Il 1° giugno 2004 essi hanno concesso in affitto tale fondo a RE 1, titolare di un'azienda agricola. Il contratto prevedeva una durata iniziale di nove anni rinnovabile, salvo disdetta, di ulteriori sei anni. In seguito a divergenze sorte in merito alle modalità di utilizzo da parte dell'affittuario delle strutture consegnategli, le parti hanno deciso di porre fine al contratto per l'11 novembre 2012.
B. Il 16 giugno 2011 il Municipio di __________, constatato che un edificio situato sulla particella n. __________ – originariamente adibito a deposito attrezzi e veicoli agricoli – era stato ampliato da RE 1 senza autorizzazione, ha invitato CO 1 e CO 2 a presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Un ricorso di CO 1 e CO 2, contrari all'ampliamento e a sanare la situazione, al Consiglio di Stato è stato respinto con decisione 7 settembre 2011.
C. Nel frattempo, il 16 agosto 2011 CO 1 e CO 2, dopo avere ottenuto l'autorizzazione ad agire, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Vallemaggia di ordinare a RE 1 di rimuovere quanto da lui edificato sulla loro proprietà e di ripristinare lo stabile allo stato originale. Nelle sue osservazioni 7 settembre 2011 il convenuto ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 25 ottobre 2011, indetta per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Terminata l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro posizioni.
D. Statuendo il 13 dicembre 2011 il Pretore ha accolto la petizione e ha obbligato il convenuto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a demolire quando edificato senza permesso sulla proprietà degli istanti. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti un'indennità di fr. 560.–.
E. RE 1 è insorto contro il predetto giudizio con un reclamo (“appello”) del 27 gennaio 2012 postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento. Con decreto 1° febbraio 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 25 febbraio 2012 CO 1 e CO 2 hanno concluso per il rigetto del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in “meno di fr. 10 000.–”, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del reclamo, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 15 dicembre 2011, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorre l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 30 gennaio 2012. Introdotto il 27 gennaio 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
a) Il Pretore, accertato che gli istanti avevano promosso un'azione negatoria sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC, ha constatato che l'edificio posto sulla proprietà degli istanti era stato modificato dal convenuto senza l'autorizzazione dei proprietari. Egli ha così obbligato quest'ultimo a ripristinare la situazione originale.
b) Il reclamante contesta tale conclusione rilevando che “la soluzione attuale, con le capre al riparo, è infatti stata sollecitata anche dall'Ufficio del veterinario cantonale” e che “tutte le modifiche sono comunque sistemate in modo provvisorio”. Egli sostiene inoltre che “non è in alcun modo possibile demolire la costruzione, a causa delle notevoli quantità di neve, che non permettono alcun lavoro fino a primavera” e che “per le capre non ci sarebbe in questo momento nessuna stalla alternativa”. Per questi motivi chiede di autorizzare “la mia copertura della stalla capre, fino alla mia uscita dalla stalla, visto che al proprietario non deriva alcun danno per un smontaggio successivo”.
c) Non vi sono dubbi che il proprietario del fondo può esigere la rimozione delle opere costruite senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza danno sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC). La costruzione su fondi altrui costituisce altresì un'usurpazione ai sensi dell'art. 641 cpv. 2 CC sicché il proprietario può promuovere, in ogni tempo, un'azione negatoria per ottenere la rimozione dei materiali posati sul suo fondo senza la sua autorizzazione (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 13 ad art. 671 CC). E con l'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario può anche ottenere il ripristino della situazione anteriore (DTF 100 II 309 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009 consid.3.3.1; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1981, n. 109 ad art. 641). In linea di principio, ogni ingerenza diretta sulla proprietà è da considerare illecita (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 64 ad art. 641 CC), a meno che l'autore dimostri di agire in conformità alla legge o a un accordo con il proprietario (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 361 n. 1036 segg.).
d) In concreto, il reclamante non contesta di avere apportato delle modifiche all'edificio da lui adibito a stalla per le capre senza l'accordo dei proprietari. Ciò configura indubbiamente un'usurpazione al diritto di proprietà degli istanti, i quali possono così ottenere la rimozione di quanto indebitamente posato (art. 641 e 671 CC). Poco importa che le modifiche apportate siano di carattere “provvisorio”, e che “al proprietario non deriva alcuna conseguenza”, al momento dell'introduzione dell'azione la turbativa essendo ancora persistente. Che poi l'intervento edilizio sia stato sollecitato dall'Ufficio del veterinario è possibile, ma ciò non significa che l'interessato potesse agire senza interpellare i proprietari e ottenere il loro accordo, né che l'intervento fosse così legalmente giustificato. Inoltre, il fatto che l'autorità comunale abbia “accettato la modifica” non significa che gli istanti debbano tollerare modifiche del loro fondo non volute né autorizzate. Quanto alle difficoltà di demolizione “a causa della neve”, infine, ciò non osta alla pronuncia dell'ordine di rimozione delle opere abusive. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamate.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.