Incarto n. 16.2012.48 16.2012.54
Lugano 11 dicembre 2013/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sui reclami del 22 ottobre 2012 (16.2012.48) presentato dall'
RE 1
e del 12 novembre 2012 (16.2012.54) presentato da
CO 1 e CO 2 (patrocinati dall' PA 1)
contro la sentenza del 12 ottobre 2012 emessa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2012.2 (retribuzione dell'esecutore testamentario) promossa con petizione 10 gennaio 2012 dall'RE 1 nei confronti dell'CO 1 e di CO 2;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con testamento pubblico rogato il 23 settembre 1997 dal notaio RE 1, A__________ A__________ -B__________ (1908), cittadina svizzera, ha istituito suoi eredi E__________ F__________ ed E__________ A__________ designando lo stesso notaio in qualità di esecutore testamentario. In un testamento pubblico rogato il 4 marzo 2006 dal notaio CO 1, A__________ A__________ -B__________ ha revocato la sua precedente disposizione testamentaria, istituendo suo erede universale A__________ F__________ – ora RE 3 – e nominando in qualità di esecutore testamentario lo stesso notaio rogante. Il 18 luglio 2010 A__________ A__________ -B__________ è deceduta a __________, suo ultimo domicilio.
B. Con notifiche sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 30 luglio 2010 e sul Foglio federale di commercio del 2 agosto 2010 l'RE 1 ha preannunciato la pubblicazione del testamento pubblico da lui rogato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Il 30 agosto 2010 il testamento è stato pubblicato e il 2 settembre 2010 il Pretore ha rilasciato all'RE 1 un certificato di esecutore testamentario.
C. L'RE 1, nella sua qualità di esecutore testamentario, ha preso contatto, in particolare, con __________ di , ove la defunta deteneva una relazione bancaria, chiedendo segnatamente i giustificativi delle transazioni effettuate e il blocco del conto, così come di addebitare al suddetto conto in suo favore la somma di fr. 2525.25, corrispondente alla sua parcella notarile del 20 settembre 2010. L'istituto bancario si è rifiutato di soddisfare completamente a tali richieste, prevalendosi di una clausola d'esclusione degli eredi prevista dalle condizioni per conti congiunti applicabili alla citata relazione bancaria, la relazione essendo intestata dal 2006 congiuntamente ad A A__________ -B__________ e a CO 2. Il 28 ottobre 2010 l'esecutore testamentario si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud chiedendo di ordinare a __________ di non dar seguito agli ordini di disposizione relativi al noto conto impartiti da CO 2, di accertare il suo diritto quale esecutore testamentario di essere equamente remunerato per le proprie prestazioni e di poter disporre del conto, così come di ordinare alla banca di dar seguito ad ogni suo ordine. Con decreto supercautelare 29 ottobre 2010, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato il blocco del conto.
D. Nel frattempo, il 22 novembre 2010 l'CO 1 ha pubblicato davanti al medesimo Pretore il testamento da lui rogato e ne ha notificato l'avvenuta pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino del 3 dicembre 2011. Il 10 marzo 2011 il Pretore ha poi rilasciato un certificato ereditario in cui risulta CO 2 quale unico erede di A__________ __________ A__________ -B__________ e il 4 maggio 2011 ha rilasciato un certificato di esecutore testamentario in favore dell'CO 1.
E. Intanto, con decreto cautelare 10 marzo 2011 il Pretore ha revocato il menzionato decreto supercautelare e ha respinto la richiesta di misure cautelari dell'RE 1, accertando, in particolare, la mancanza di legittimazione passiva della convenuta. Il 6 dicembre 2011 il Pretore ha poi stralciato dai ruoli la causa, il nuovo esecutore testamentario non essendo intenzionato a proseguirla.
F. Per le sue prestazioni, l'RE 1 ha emesso una parcella notarile di complessivi fr. 2525.25, che è stata pagata, e il 15 marzo 2011 una nota professionale di fr. 7285.45 per l'attività svolta dopo il 20 settembre 2010, che è invece stata contestata dall'CO 1. Dopo avere ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 10 gennaio 2012 l'RE 1 ha convenuto l'CO 1 e CO 2 davanti al medesimo Pretore chiedendo il pagamento di fr. 8685.45 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2011 su fr. 7285.45 e dal 10 gennaio 2012 su fr. 1400.–, corrispondenti alla sua retribuzione quale esecutore testamentario (fr. 7285.45), alle spese processuali della procedura di conciliazione (fr. 400.–) e alle ripetibili attribuite a __________ con il decreto 6 dicembre 2011 (fr. 1000.–). In un secondo tempo l'attore ha ridotto la sua richiesta a fr. 7535.45 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2011 al 13 febbraio 2012 su fr. 8685.45 e dal 13 febbraio 2012 su fr. 7535.45. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2012 i convenuti hanno chiesto il rigetto della petizione in ordine e nel merito. All'udienza del 2 luglio 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande.
G. Statuendo il 12 ottobre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha condannato i convenuti a pagare in solido all'attore fr. 3707.80 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2011 su fr. 2007.80, dal 23 dicembre 2011 su fr. 2707.80 e dal 31 gennaio 2012 su fr. 3707.80, stabilito che “CO 1 risponderà del debito (…) con i soli attivi successori della defunta…”. La tassa di giustizia di fr. 300.–, le spese e gli oneri processuali della procedura di conciliazione sono stati posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro la decisione appena citata l'RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2012 in cui chiede la riforma della decisione, nel senso di accogliere la petizione. Il 12 novembre 2012 anche l'CO 1 e CO 2 si sono aggravati contro al decisione del Pretore, chiedendo di respingere integralmente la petizione. Con decreti del 23 ottobre e 14 novembre 2012 il presidente di questa Camera ha respinto le richieste di effetto sospensivo contestuali ai reclami. Nelle loro rispettive osservazioni del 20 novembre e dell'11 dicembre 2012 le parti hanno postulato la reiezione del reclamo avversario.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è pervenuta alle parti il 15 ottobre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 16 ottobre 2012 e sarebbe scaduto il 14 novembre 2012. Introdotti il 22 ottobre e il 12 novembre 2012 i reclami sono entrambi tempestivi.
Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
I. Sul reclamo del 12 novembre 2012 presentato dai convenuti (inc. 16.2012.54)
L'accoglimento del reclamo dei convenuti renderebbe senza oggetto il parallelo reclamo dell'attore. Giovi pertanto esaminarlo preventivamente.
L'attore ritiene il reclamo irricevibile, poiché l'atto non indica espressamente per ogni censura se le critiche alla decisione del Pretore riguardino questioni di fatto o di diritto. Il che è in parte vero. Resta il fatto che le contestazioni sono chiare e possono essere esaminate da questa Camera. Sulla questione non occorre dilungarsi, tanto meno se si pensa che, come si vedrà in appresso, il reclamo è destinato all'insuccesso.
a) I convenuti rimproverano il Pretore di avere respinto la loro tesi secondo cui nessun costo generato dall'azione introdotta dall'attore nei confronti di __________ poteva essere posto a capo della successione, poiché tale azione sarebbe stata sin dall'inizio destituita d'ogni fondamento e non avrebbe mai dovuto essere promossa. Essi ritengono arbitrario e profondamente illogico, il fatto che il Pretore abbia ammesso la validità di una clausola d'esclusione degli eredi e che l'azione dell'attore “non aveva a ben vedere possibilità di esito favorevole”, salvo poi ritenere che l'agire dell'attore non fosse contrario ai suoi obblighi di diligenza. A loro parere l'attore ha sbagliato azione e ritengono che quella introdotta fosse del tutto fuori luogo anche in base a una valutazione dei costi e dei benefici. A loro dire, “l'inutilità dell'azione non solo poteva essere rilevata dopo un semplice esame del quadro legale, ma avrebbe comunque dovuto essere ravvisata anche a fronte del fatto che essa non appariva come il mezzo appropriato cui far capo in quella specifica situazione. La sentenza impugnata, tuttavia, non spende parola alcuna in proposito, incorrendo così in arbitrio.”
b) Il Pretore, ricordato che con decreto cautelare del 10 marzo 2011 aveva respinto le misure cautelari chieste dall'attore poiché l'azione da lui promossa contro la banca non aveva alcuna verosimile possibilità di esito favorevole, ha tuttavia riconosciuto all'attore il diritto a un'equa retribuzione in relazione alla citata procedura, ritenendo che “la questione si appalesasse particolarmente spinosa, nel senso che (…) la problematica giuridica in rassegna risulta non certo di elementare soluzione e pure la dottrina in materia presenta diverse sfumature”. In tali circostanze, ha soggiunto il primo giudice, “la procedura avviata dall'attore, seppur sfociata in un insuccesso (anche se per completezza è importante sottolineare come, a seguito dello stralcio della lite, non si sia mai giunti ad un giudizio definitivo di merito, ma ci si sia limitati ad una decisione cautelare in verosimiglianza, con tutti gli aspetti specifici che ciò comporta), non può, a mente di chi scrive, essere considerata particolarmente scriteriata o temeraria”.
Egli ha poi sottolineato che “soltanto a seguito di tale procedura alcuni documenti bancari in precedenza negati dall'istituto di credito e dunque sconosciuti all'esecutore testamentario, siano stati prodotti da __________ (in particolare doc. Y)”. Per il Pretore inoltre, “nonostante gli obblighi di diligenza accresciuta imposti all'esecutore testamentario in possesso di conoscenze specifiche in ambito giuridico, all'attore non può essere rimproverata una particolare negligenza o manchevolezza nell'esecuzione del proprio mandato. In altri termini, stante l'oggettiva situazione di poca chiarezza che era venuta a crearsi, l'agire dell'RE 1 non può essere considerato carente in diligenza, ed anzi va detto che il medesimo ha sempre operato con l'intento di salvaguardare gli interessi di quelli che, a sua conoscenza, erano i legittimi eredi della testatrice. Nemmeno può essere rimproverato all'esecutore testamentario di non aver interpellato in precedenza gli eredi della defunta, considerato che quelli a lui conosciuti erano irrintracciabili (cfr. doc. D), mentre CO 2 non era, a ben vedere, allora ancora conosciuto dall'attore. D'altro canto l'urgenza del provvedimento giustificava altresì un solerte agire.”
c) In concreto, non si tratta di sapere se l'azione promossa dall'attore nei confronti di __________ fosse fondata o meno, ma sapere se per l'attività svolta come esecutore testamentario l'attore abbia diritto a un equo compenso secondo l'art. 517 cpv. 3 CC. Ciò premesso, i criteri per l'ammontare di un tale compenso sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che il mandatario ha di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita e che la pretesa relativa alla remunerazione è esigibile anche in caso di cattiva esecuzione del mandato (DTF 124 III 423, consid. 3b, 3c e 4a). Così, una completa soppressione dell'indennità si giustifica unicamente solo qualora la prestazione risulti completamente inutilizzabile, come in caso di totale inadempienza contrattuale (DTF loc. cit.; sentenza del Tribunale federale 4C.274/2004 del 18 novembre 2004, consid. 5.3).
d) Ora, per l'art. 518 cpv. 1 e 2 CC, l'esecutore testamentario ha l'obbligo di fare rispettare la volontà del defunto ed è in particolare incaricato di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati. Tra i primi compiti dell'esecutore testamentario vi è quello di accertare la consistenza dell'asse successorio e redigere un inventario (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 547 n. 1173a). Nulla quindi gli impedisce di rivolgersi a terzi, anche a istituti bancari, per ottenere le necessarie informazioni. Ciò premesso, come accertato dal Pretore, al momento dell'avvio della procedura giudiziaria nei confronti di , l'attore ignorava l'esistenza del secondo testamento con cui era stato designato un altro erede e un altro esecutore testamentario, ma era a conoscenza dell'esistenza di una relazione bancaria presso __________ cointestata a A A__________ -B__________ e A__________ F__________ (ora CO 2), della movimentazione del 13 gennaio 2006 (doc. Q) e della ricevuta di prelevamento di fr. 50 000.– da parte di A__________ F__________ dell'8 maggio 2006. Egli si è così rivolto all'istituto bancario per ottenere il blocco della relazione e la documentazione costitutiva della relazione, ma si è visto opporre un rifiuto dalla banca, la quale si è prevalsa di una clausola d'esclusione degli eredi prevista dalle condizioni dei conti congiunti applicabili alla relazione bancaria in questione.
e) Ora, è vero che per finire l'azione promossa contro __________ non ha sortito alcunché, ma sulla base degli elementi a disposizione dell'esecutore testamentario si può ritenere che, quanto meno all'inizio, egli abbia svolto la sua funzione in buona fede secondo le norme generalmente ammesse per il ramo d'attività in questione, comportandosi come si poteva ragionevolmente pretendere da un esecutore testamentario al beneficio di una normale esperienza. Non gli si può pertanto rimproverare una mancanza di diligenza tale da comportare un'inadempienza contrattuale. Certo, la liceità di una clausola di esclusione degli eredi è stata ammessa dal Tribunale federale (DTF 94 II 172, consid. 4b; 4C.114/2006 del 30 agosto 2006, consid. 3.3.2), tant'è che gli eredi non possono chiedere il blocco della relazione né informazioni di movimenti successivi al decesso di un contitolare del conto (Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurigo 2008, pag. 343). Ma la sua liceità è tuttora fortemente criticata in dottrina (Bretton-Chevallier, Notter, La banque face aux demandes de renseignements des héritiers – Aspects contractuels, successoraux et de droit International privé, Not@lex2011 pag. 128 e seg.), essenzialmente in ragione di una possibile violazione delle quote legittime (Wolf, Les ayants droit au compte-joint après le décès d'un titulaire, SJ 1974 pag. 232 con riferimenti; Aubert, Terracina, Responsabilité des banques suisses à l'égard des hérities, RSJ 92/1996 pag. 145, nota 449 con rinvii; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, Ginevra 2000, pag. 459 seg.; v. anche Frigerio, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 pag. 181).
f) Ciò posto la fattispecie, non poteva dirsi un caso “assai semplice e limpido”, presentava degli aspetti che meritavano approfondimenti fattuali e giuridici, così come l'adozione di misure urgenti, tanto più che al momento dell'avvio della causa l'attore non disponeva ancora della documentazione bancaria sottoscritta il 13 gennaio 2006 da A__________ A__________ -B__________ (doc. Y), ma soltanto del “Documento di base relazione di conto / deposito” del 13 ottobre 2006 esclusivamente sottoscritto da A__________ F__________ (ora CO 2), nella doppia veste di contitolare del conto e di curatore A__________ A__________ -B__________ (doc. R) . E che una persona quasi centenaria messa sotto curatela per incapacità di provvedere personalmente alla propria sostanza (art. 393 n. 2 vCC), costituisca un conto congiunto con il proprio curatore appena designato il quale sottoscrive la documentazione bancaria per sé e per la curatela non appare una circostanza usuale. Ne discende che in siffatte circostanze, l'applicazione del diritto da parte del Pretore, non appare errata e il reclamo su questo punto deve essere respinto.
b) Il Pretore, premesso che l'attore è avvocato e notaio di professione e che l'asse ereditario era esiguo, che la fattispecie poteva considerarsi di media complessità, ha ritenuto congruo, un onorario orario di fr. 200.–. Egli, poi, in mancanza di una specifica, ha determinato il dispendio orario in 7 ore “(studio della fattispecie e scambio di scritti con __________ [1.5 ore], predisposizione dell'allegato di causa [4 ore], preparazione e partecipazione all'udienza [1.5 ore]) necessarie alla trattazione della fattispecie sino al 3 dicembre 2011”, al quale ha aggiunto le spese per trasferte (fr. 15.–), postali, telefoniche, fax e e-mail (fr. 20.– ) e per scritturazioni e fotocopie (fr. 100.–), così come gli esborsi di complessivi fr. 2050.–. In definitiva egli ha stabilito un equo compenso di fr. 1512.– (IVA inclusa) a titolo di onorario, fr. 145.80 (IVA inclusa) a titolo di spese e fr. 2050.– quale rifusione degli esborsi sopportati, per un totale di fr. 3707.80.
c) I criteri per la determinazione dell'equo compenso sulla base dell'art. 517 cpv. 3 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo giovi ricordare che qualora le parti non riescano ad accordarsi in merito al compenso è compito del giudice fissarlo in funzione del caso concreto tenendo conto di tutte le circostanze (art. 4 CC; Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine, 2009, RJL Band/N. 44, pag. 208). Ora, è vero che spetta all'esecutore testamentario, che reclama il suo onorario, provare l'adeguatezza dell'importo reclamato per l'opera fornita, e al riguardo non è sufficiente che invochi le difficoltà del caso concreto ma deve fornire una fattura dettagliata delle sue attività (Schlaeppi, op. cit., pag. 211). Resta il fatto che, in concreto, l'attore ha prodotto il resoconto della sua attività trasmesso all'CO 1 (doc. EE), la nota professionale sulla quale figurano per sommi capi le sue prestazioni (doc. GG), così come gli scritti e gli allegati di causa redatti nell'ambito della sua attività di esecutore testamentario. Sulla base di queste indicazioni, non contestate come tali dai reclamanti, non appare arbitrario l'apprezzamento del Pretore, davanti al quale si è per altro svolta l'azione giudiziaria contro __________, per il quale il dispendio orario per l'attività svolta dall'esecutore testamentario tra il 20 settembre e il 3 dicembre 2010 “ovvero lo scambio di alcuni scritti preliminari volti ad una soluzione extragiudiziale con la banca e successivi al 20 settembre 2010 (doc. S, T e U), la predisposizione dell'iniziativa processuale e la partecipazione ad un'udienza di discussione cautelare” ammonta a 7 ore. E tale dispendio, pacificamente non fissato sulla base dell'art. 42 CO, non è contestato come tale dai reclamanti. Anche su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.
b) Secondo quanto accertato dal Pretore, l'azione creditoria introdotta dall'attore contro i convenuti era rivolta contro l'CO 1, in quanto nuovo esecutore testamentario. Il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'CO 1, dopo aver stabilito che quest'ultimo, in qualità di esecutore testamentario, disponeva della facoltà di resistere nella causa creditoria concernente la successione, partecipando al procedimento a suo nome e per suo conto e rispondendo della pretesa con i soli beni successori.
c) Ora, davanti al Pretore i convenuti hanno chiesto che l'azione diretta nei confronti dell'CO 1 fosse respinta per carenza di legittimazione passiva, richiamandosi a una sentenza del Tribunale federale concernente la legittimazione dell'esecutore testamentario (v. osservazioni 30 aprile 2012 pag. 2 e 3). Essi non hanno così mai preteso che l'CO 1 fosse stato convenuto in causa direttamente e non per la sua veste di esecutore testamentario, ma anche in quanto persona fisica. Certo, l'attore, nel suo reclamo pretende di avere convenuto l'interessato “all'appoggio dell'art. 41 CO” (pag. 6), ma tale impostazione giuridica è stata fermamente contestata dallo stesso CO 1 nelle osservazioni al reclamo (pag. 4). Dolersi in simili circostanze del fatto che il Pretore abbia stabilito che l'CO 1 è stato convenuto in causa unicamente nella sua veste di nuovo esecutore testamentario e abbia ripartito le spese e assegnato le ripetibili nei suoi confronti, considerando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'CO 1 interamente respinta, non è quindi serio. Al proposito il reclamo non merita altra disamina. Ciò posto il reclamo dei convenuti deve essere respinto.
II. Sul reclamo del 22 ottobre 2012 presentato dall'attore (inc. 16.2012.48)
Gli opponenti ritengono irricevibile il reclamo dell'attore poiché, in sintesi, sarebbe di carattere appellatorio e si limiterebbe a contrapporre la propria opinione a quella del primo giudice. La questione non merita particolare disamina già per il fatto che, come si vedrà in appresso, anche il reclamo in questione è destinato all'insuccesso.
a) L'attore sostiene di avere diritto ad un'equa retribuzione per l'attività da lui svolta in qualità di esecutore testamentario fino al 15 marzo 2011, censurando il fatto che il Pretore abbia limitato al 3 dicembre 2010 il suo diritto ad un compenso. Ciò che, a suo parere, costituisce un'applicazione errata degli articoli 517 e 518 CC.
b) Il Pretore, rammentato che “(…) nell'ambito della causa OA.2010.94, in concomitanza con l'udienza di contradditorio del 3 dicembre 2010 richiesta a seguito del decreto supercautelare 29 ottobre 2010, avveniva la pubblicazione sul FUCT dell'avvenuta pubblicazione del testamento pubblico 4 marzo 2006 di A__________ __________ A__________ -B__________ steso dall'CO 1 (doc. 7)”, ha considerato che “stante l'effetto di pubblicità conferito al FUCT, perlomeno da tale data l'attore avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di un ulteriore testamento, successivo a quello da egli redatto. Ciò avrebbe dovuto portarlo ad interrompere il proprio operato, o almeno a sospenderlo nell'attesa di un chiarimento della situazione.” Pertanto a mente del primo giudice “(…) gli atti compiuti dall'attore successivamente a tale data non possono essere ritenuti giustificati, e questo richiamato l'obbligo di diligenza accresciuta a cui deve conformarsi un esecutore testamentario con particolari conoscenze, considerato che in specie si è confrontati con un avvocato e notaio, il quale è certamente tenuto a compulsare tempestivamente le pubblicazioni del FUCT e a reagire come di dovere a fronte della notizia della successiva pubblicazione di un testamento della de cujus che a suo tempo gli aveva conferito l'incarico. Per queste ragioni l'agire dell'esecutore testamentario è suscettibile di retribuzione soltanto sino al 3 dicembre 2010, considerato che la tenuta dell'udienza il giorno medesimo, avvenuta la mattina, per motivi di equità, merita di essere inglobata, non essendovi oggettivamente un sufficiente tempo per richiederne l'annullamento o il rinvio.”
c) Ora, è vero, come sostenuto dall'attore, che “un testamento successivo non basta per revocare d'ufficio uno precedente” e che “il notaio che dispone di un testamento deve occuparsi solo della relativa pubblicazione, non dell'eventuale esistenza e del contenuto di testamenti successivi”. Sennonché da un esecutore testamentario al beneficio di una normale esperienza si può ragionevolmente pretendere che egli consulti regolarmente il Foglio ufficiale del Cantone Ticino e che dopo avere appreso dell'avvenuta pubblicazione di un secondo testamento della testatrice, sospenda la sua attività di esecutore testamentario e chiarisca la situazione. Certo, è indubbio che anche l'CO 1 ha tardato nella pubblicazione del testamento da lui steso e non ha avvertito l'attore già al momento della notifica sul Foglio ufficiale del 30 luglio 2010 (doc. G) dell'esistenza di un secondo testamento che annullava quello da lui rogato. Ma ciò nulla muta alla mancata diligenza da parte del reclamante. L'apprezzamento del Pretore, che ha limitato l'equo compenso all'attività svolta dall'esecutore testamentario tra il 20 settembre e il 3 dicembre 2010 non appare errata e resiste alla critica.
b) Ora, è vero che, nella sua petizione l'attore ha segnalato tra le basi legali applicabili alla fattispecie indicate prima delle domande di causa pure gli articoli 41 e segg. CO (v. petizione pag. 9). Sennonché, nei considerandi del citato allegato, l'attore non ha mai preteso un risarcimento di un danno da lui patito da parte dell'CO 1 e neppure asserito che quest'ultimo avesse commesso un atto illecito, limitandosi a sostenere che “(…) tutte le prestazioni del qui attore, effettuate espressamente nella sua qualità di esecutore testamentario, non sarebbero avvenute se solo i convenuti fossero comparsi all'udienza del 30 agosto 2010 per dichiarare e documentare le rispettive qualità di presunto erede unico risp. unico esecutore testamentario della de cuius. L'CO 1 avrebbe potuto – e dovuto – approfittare dell'occasione per procedere – come di regola accade per collegialità ed economia di procedura – alla formale pubblicazione del testamento presso di lui depositato in quella stessa udienza (…). Comunque i convenuti avrebbero dovuto immediatamente annunciarsi come poi fatto con il tardivo e generico doc. DD” (v. petizione pag. 8). Non incombeva pertanto al Pretore applicare una norma di legge se il relativo stato di fatto non è addotto o comprovato (sentenza del Tribunale federale 5A_330/2013 del 24 settembre 2013, consid. 3.3 in fine con richiamo a DTF 115 II 465, consid. 1). La pretesa formulata in questa sede, per altro senza comprovarne i presupposti, è finanche irricevibile.
b) Ora, come ricordato pertinentemente dal Pretore, nella determinazione dell'equo compenso, eventuali tariffe di categoria costituiscono semplici riferimenti agli usi locali e non vincolano il giudice: in effetti il compenso deve risultare “equo” – ovvero oggettivamente proporzionato alle prestazioni fornite nel caso specifico – alla luce di tutti i fattori enunciati dalla norma (cfr. Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 30 ad art. 517; I CCA, sentenza inc. 11.2008.160 dell'11 marzo 2013, consid. 1). Se l'esecutore testamentario compie delle attività professionali che non fanno parte dei suoi obblighi normali (per esempio, intraprende, in quanto avvocato, un processo per la successione o procura delle opportunità di vendita di immobili della successione), ha diritto ad un'indennità distinta (Jermann, Honoraire et obligation de l'exécuteur testamentarie de rendre compte, Trex 2009, pag. 169; Künzle, Der Willensvollestrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, Zurigo 2000, pag. 326).
c) In concreto, il reclamante si limita a contrapporre la sua valutazione agli accertamenti del Pretore senza spiegare in che cosa consisterebbe l'arbitrio. Per di più, egli non ha mai indicato il suo reale dispendio orario, che costituisce comunque sia solo un parametro per il calcolo dell'equo compenso, mentre l'accenno solo in questa sede è irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Né egli ha mai esposto la tariffa oraria da lui applicata. Ciò premesso, considerando tutte le circostanze del caso concreto, in particolare l'ampiezza e la complessità dell'attività svolta dall'attore, le sue qualifiche professionali, il valore della successione, l'indennità oraria stabilita dal Pretore di fr. 200.– non può dirsi il risultato di un eccesso o di un abuso del suo potere d'apprezzamento. Ciò posto, la conclusione del primo giudice secondo cui come equo compenso, l'attore ha diritto a complessivi fr. 3707.80, sfugge a qualsiasi critica. Ne discende che il reclamo dell'attore deve essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo dell'RE 1 è respinto.
Le spese processuali di tale reclamo di fr. 500.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alle controparti fr. 400.– per ripetibili.
Il reclamo del 12 novembre 2012 dell'CO 1 e di CO 2 è respinto.
Le spese processuali di tale reclamo di fr. 400.– sono poste in solido a carico dei convenuti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– per ripetibili.
Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.