Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.02.2014 16.2012.44

Incarto n. 16.2012.44

Lugano 25 febbraio 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Epiney-Colombo

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 1° ottobre 2012 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 22 agosto 2012 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa OA.2004.22 (mandato) promossa con petizione 25 febbraio 2004 dall'

avv. CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Nel mese di giugno 1995 RE 1 si è rivolto all'avv. __________ G__________ per una consulenza di carattere edilizio e pianificatorio connessa all'edificazione dell’immobile “__________” a . L'incarico è terminato alla fine del 1999. Il 5 gennaio 2002 il legale ha trasmesso una nota professionale di fr. 14 354.50 al cliente, chiedendo il versamento del saldo di fr. 9353.50. Sollecitato senza esito il pagamento di tale mercede, l'8 aprile 2003 il legale ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 9374.20 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2002, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Il 20 febbraio 2004 l'avv. __________ G ha ceduto il proprio credito all'avv. CO 1.

B. Con petizione 25 febbraio 2004 l'avv. CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, per ottenere il pagamento di fr. 9374.20 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2002 e le spese esecutive, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al citato PE. Nella sua risposta del 7 giugno 2004 il convenuto ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto di sospendere il procedimento essendo in procinto di promuovere davanti al Pretore del Distretto di Leventina un'azione di rendiconto nei confronti dell'avv. __________ G__________. La procedura è rimasta sospesa fino al 18 agosto 2010. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 21 giugno 2012 l'attore ha ribadito le sue domande. Nelle sue del 25 giugno 2012 il convenuto ha confermato la sua posizione.

C. Statuendo il 22 agosto 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare fr. 9354.50 oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2012 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese di fr. 627.–, con una tassa di giudizio di fr. 900.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2012 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano ad essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata al convenuto il 30 agosto 2012, sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è ricevibile.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

  2. Il Pretore, ricordato che il rapporto giuridico tra cliente e avvocato è regolato dalle norme sul mandato e che il mandante ha un diritto alla riduzione della mercede nel caso di errata o incompleta esecuzione della prestazione da parte del mandatario, ha in sintesi stabilito che incombeva al convenuto, che si opponeva al pagamento del saldo dell'onorario, dimostrare l'inadempimento del contratto da parte del mandatario. Tanto più che, ha soggiunto, durante il mandato il convenuto non aveva mai sollevato remore in relazione all'operato del legale, lasciando in tal modo intendere di esserne soddisfatto. Il primo giudice ha poi rilevato che “non è dato a comprendersi, invero, né leggendo l'allegato di risposta del convenuto, né facendo riferimento ai tre scritti inviati da RE 1: (…) in cosa consistano concretamente i rimproveri mossi al mandatario, che giustificherebbero una riduzione dell'onorario fatturato”. Egli ha inoltre soggiunto che “non si evince dagli atti la violazione del dovere di diligenza da parte del mandatario, se si eccettua per il mancato rendiconto ex art. 400 CO, sanzionato poi nell'ambito della procedura giudiziaria svoltasi davanti al Pretore di Leventina. Per questa violazione, comunque, il convenuto non può certo pretendere di rifiutare il pagamento del saldo dell'onorario (fr. 9354.50); né del resto RE 1 ha altrimenti quantificato l'ammontare della riduzione che eventualmente si giustificherebbe per tenere in debito conto tale carenza nello svolgimento del mandato”. Infine il Pretore, ritenuto che sull'ammontare della nota professionale in quanto tale, il convenuto non ha eccepito nulla e considerata la pretesa di

fr. 19.70 per le spese di richiamo non provata, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 9354.50.

  1. Preliminarmente si rileva che il reclamante riprende ampi stralci delle sue conclusioni del 25 giugno 2012 e rinvia al suo memoriale conclusivo, considerandolo parte integrante del reclamo. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, dovendo l'atto di reclamo contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 36 ad art. 311; Kurz in: Kurz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber [curatori], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 38 segg. ad art. 321; sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 4). Le argomentazioni tratte dall'allegato conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio impugnato, rendono queste parti del reclamo inammissibili (art. 321 cpv. 1 CPC).

  2. Nella fattispecie l'attività di consulenza giuridica svolta dall'avv. __________ G__________ è indubbiamente stata effettuata nell'ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259, consid. 2.1). Ora, giusta l'art. 8 CC, l'avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito mandato – in concreto pacifica – così come la congruità della sua pretesa. Egli deve inoltre pure dimostrare il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente allorquando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è rovesciato e spetta al mandante dimostrare che l'incarico non è stato adempiuto correttamente. Non modifica per contro questo assunto il fatto che il mandante, quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della prestazione. Di conseguenza, se non manifesta opposizione alla conduzione processuale del suo avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente e sia debitamente informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle bozze di allegato sottopostegli, il mandante non può addossare al mandatario l'onere della prova, ma deve dimostrare lui stesso il carente adempimento del contratto se non intende pagare (integralmente) l'onorario (RtiD II-2007 42c pag. 736; II CCA, sentenza inc. 12.2010.180 del 16 agosto 2012, consid. 3 con rinvio a Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 488-492 e 494 ad art. 394 CO).

  3. In concreto, il Pretore ha constatato che durante lo svolgimento del mandato il cliente non ha sollevato contestazioni sull'operato del legale. Il reclamante sostiene di non essersi lamentato prima perché “credevo che l'avv. G__________ avesse interrotto gli interventi per sovraccarico”. Ciò non dimostra lontanamente che l'accertamento del Pretore sia manifestamente errato, tanto meno se si pensa che il reclamante nemmeno pretende che nelle lettere inviate all’attore e all’avv. __________ G__________ abbia in qualche modo contestato le prestazioni di quest’ultimo. Ritenendo che in circostanze del genere spettava al convenuto dimostrare la carente esecuzione del mandato, il Pretore non ha erroneamente applicato il diritto.

  4. RE 1, in sintesi, ribadisce di non poter sostanziare le sue critiche all'operato dell'avv. G__________ poiché deve “prima capire quello che in realtà lui stesso ha fatto”. E al riguardo egli sostiene che il “resoconto di mandato” del 22 novembre 2010 redatto dal legale “risulta d'acchito completamente carente rispetto a quanto ordinato dal giudice”.

a) Ora, che al termine del mandato l'avvocato debba informare in maniera esatta e comprensibile il suo cliente sullo svolgimento dell'incarico è indubbio (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 1124 n. 2828). Quanto al rendiconto, esso deve essere sufficiente e comprensibile dovendo contenere tutte le informazioni necessarie, ovvero rilevanti per la posizione giuridica del mandatario e quelle che gli permetterebbero di far valere i suoi diritti, cioè di dare istruzioni, di revocare il mandato o di postulare un eventuale risarcimento del danno (Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 1124 n. 2829; II CCA, sentenza inc. 12.2006.40 del 12 marzo 2007, consid. 6 con rinvio a Fellmann, op. cit., n. 19 seg. e 27 segg. ad art. 400 CO).

b) Nella fattispecie, l'avv. __________ G__________ ha rilasciato, in esito a un'azione promossa da RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina, il rendiconto della sua attività. Il documento, dopo una premessa introduttiva, è suddiviso in tre sezioni: assunzione del mandato, modalità di esecuzione del mandato e dettagli sul mandato. Nella prima il legale ha esposto le modalità di assunzione del mandato e i motivi per cui il cliente si è rivolto a lui. Nella seconda, egli ha indicato lo scopo e le finalità del mandato così come l'attitudine del cliente. Nella terza, infine, il legale ha esposto i motivi dei contatti con terze persone (ing. __________, avv. __________, pianificatore __________, funzionari della sezione dell'agricoltura e l’avv. __________), ha poi indicato di avere redatto un parere e di avere consigliato al cliente di presentare una mozione in Consiglio comunale e ha rilevato di avere frequentemente rilasciato pareri su proposte, motivazioni o interpretazioni discusse dal cliente con i suoi vari patrocinatori (doc. M).

c) Il rendiconto in questione, assieme alla specifica delle prestazioni (doc. 2), è tutto sommato sufficientemente dettagliato, giacché contiene le necessarie informazioni sullo svolgimento del mandato. Esso permette al mandante di comprendere il contenuto dei vari incontri con terze persone e i consigli dati. Certo sul contenuto dei colloqui con il cliente il rapporto può fors'anche apparire scarno con riferimento all'enormità di conversazioni telefoniche intercorse tra avvocato e cliente. D'altro canto non va dimenticato che l'interlocutore era il convenuto medesimo, il quale non può seriamente pretendere di ritrovare nel rendiconto l'intero contenuto dei contatti con il suo consulente giuridico. Al punto che una richiesta di rendiconto può finanche apparire abusiva ove tenda a ottenere informazioni già in possesso del mandante o che questi sarebbe in grado di procurarsi consultando i propri documenti (sentenza del Tribunale federale 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 4.3.1).

d) Visto quanto precede, il convenuto disponeva degli elementi sufficienti per mostrare lui stesso il carente adempimento del contratto. In realtà, salvo la critica sulla trasformazione di un'interpellanza in una mozione – sulla quale si ritornerà in appresso – egli nulla ha allegato. In definitiva, tutto si ignora sui rimproveri mossi al legale sicché una volta di più la conclusione del primo giudice, secondo cui non vi era alcuna prova sulla carente esecuzione del mandato, ovvero di una violazione del dovere di diligenza da parte dell'avvocato, resiste alla critica.

  1. a) Il reclamante indica poi quali danni che gli avrebbe causato il legale, “lavori bloccati, causa della sua passività. Egli non ha concretizzato quello che lui aveva analizzato con il pertinente referto giuridico del 19.7.1996” e il fatto che “mi ha consigliato male, allorquando mi ha fatto cambiare un'interpellanza del 26.10.1998 in mozione del 20.11.1998”. Ora, tali argomentazioni, del tutto generiche, sono manifestamente insufficienti per fondare una pretesa nei confronti del mandatario. Né egli si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui non era dato di capire che cosa – sia con un'interpellanza che con una mozione – il convenuto intendesse ottenere, dopo che era già stata ordinata la demolizione di una parte dell'immobile “__________”.

b) Il reclamante asserisce di dover “supporre che la fattura è

un'improvvisazione dell'avv. CO 1, come per esempio i fr. 2800.–, fatturati il 28.11.1998 per “colloqui cl, esame doc. redaz. Parziale risp.” In quanto quel sabato era, come detto, una visita spontanea (…) incontro spontaneo che durava ca. 1 ora, per cui i fr. 2800.– non possono certamente essere giustificati.” Ora, tale contestazione, non sollevata davanti al primo giudice, è tardiva, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Per di più, il reclamante nemmeno pretende che l'accertamento del primo giudice secondo cui sull'ammontare dell'onorario il convenuto nulla aveva eccepito, sia manifestamente errato. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

  1. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.

  2. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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