Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.11.2012 16.2012.3

Incarto n. 16.2012.3

Lugano 9 novembre 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 10 gennaio 2012 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro la sentenza emessa il 25 novembre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2010.337 (mandato) promossa con istanza 21 dicembre 2010 nei confronti di

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 );

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. La società CO 1, società immobiliare proprietaria di stabili e infrastrutture varie, ha affidato alla RE 1 la gestione esclusiva di tutti i suoi contratti di assicurazione sulla base di un contratto di mandato sottoscritto il 25/26marzo 2008. II punto n. 6 delle “Modalità operative”, parte integrante al contratto, prevedeva che “qualora, senza colpa del broker, il mandato è revocato dalla mandante prima del termine di tre anni a decorrere dal suo inizio, la mandante riconosce espressamente di dovere al broker un indennizzo di fr. 7500.–”. In seguito alla disdetta del contratto, notificata dalla CO 1 il 15 aprile 2010, con scritto 11 maggio 2010 RE 1 ha chiesto alla mandante il pagamento di fr. 7500.–. CO 1 non ha dato alcun seguito alla richiesta eccependo la nullità della clausola contrattuale.

B. Con istanza del 21 dicembre 2010 RI 1 ha convenuto CO 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7500.– oltre interessi del 5% dal 15 aprile 2010. All'udienza del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, la clausola sulla quale la controparte basa la sua pretesa essendo nulla poiché contraria all'art. 404 cpv. 1 CO.

C. Statuendo il 25 novembre 2011 il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo il quale il contratto di mandato può essere disdetto in ogni momento e accertato che la clausola in questione limitava tale diritto di revoca, l'ha ritenuta nulla e ha quindi respinto l'istanza.

D. Con reclamo del 10 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo nulla la clausola che si limita a pattuire un risarcimento danni in caso di disdetta del contratto di mandato nei primi tre anni senza colpa del mandatario, ovvero in caso di disdetta intempestiva. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 25 novembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

  2. Il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo cui un contratto di mandato può di principio essere disdetto in ogni momento dalle parti senza indicazione dei motivi e senza che detto diritto di revoca possa essere escluso o limitato contrattualmente, ha considerato nulla la clausola pattuita dalle parti che prevede il pagamento di un indennizzo di fr. 7500.– in caso di revoca del contratto nei primi tre anni dalla sua conclusione. A suo parere, tale clausola costituiva una pena convenzionale lesiva del diritto di revoca del mandante essendo prevista per qualsiasi revoca del mandato e non solo in caso di revoca intempestiva. La reclamante contesta tale conclusione e sostiene che tale clausola si limita a stabilire un risarcimento del danno in caso di disdetta del contratto in un periodo limitato di tre anni e senza colpa della mandataria, ovvero in caso di disdetta intempestiva.

  3. Per quel che riguarda il diritto delle parti di revocare in ogni tempo un mandato ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CO, esso è di natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid. 2a), segnatamente dalla pattuizione di un'eventuale pena convenzionale (Tercier/ Favre/Conus in: Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 5293 pag. 795; Gautschi in: Berner Kommentar, n. 10d e 10e ad art. 404 CO; Weber in: Basler Kommentar 4ª edizione, n. 13 ad art. 404 CO). È vero che tale giurisprudenza è stata criticata da una parte della dottrina, segnatamente in merito alla sua applicabilità ai contratti misti che comprendono il mandato ma non sono contraddistinti da uno specifico rapporto di fiducia (cfr. Engel, Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 508 seg.; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5294 pag. 795 e n. 5301 pag. 797; Weber, op. cit., n. 10 ad art. 404 CO), che alcuni tribunali cantonali non la applicano e che è stata finanche messa in discussione dal Tribunale federale delle assicurazioni (v. DTF 120 V 299). Resta il fatto che ancora recentemente il Tribunale federale, dopo avere tenuto conto di tali posizioni non ha ritenuto di scostarsi dalla propria chiara e costante giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale federale 4A_437/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.6 e 4A­_141/2011 del 6 luglio 2011 consid. 1.3). Al riguardo la conclusione del primo giudice è conforme al diritto.

  4. Opina la reclamante che il fatto per la mandante di aver disdetto il mandato nei primi tre anni e senza alcun valido motivo, equivale a una disdetta intempestiva che come tale fa insorgere il diritto a un risarcimento danni ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO. In questo senso la clausola controversa si limita a stabilire preventivamente una “forfetizzazione del danno patito”.

a) Ora, l'obbligo di risarcimento di cui all'art. 404 cpv. 2 CO presuppone una disdetta intempestiva, condizione che si realizza quando il mandante notifica la disdetta senza che il mandatario gli abbia fornito un valido motivo per farlo, e quando la conclusione anticipata del contratto causa al mandatario un danno particolare proprio a dipendenza del momento in cui interviene e delle misure adottate in vista dell'esecuzione del contratto ma non per la perdita guadagno attesa dal mandatario (DTF 106 II 160 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 4A_155/2012 del 14 maggio 2012, consid. 3, Tercier, op. cit., n. 5307 pag. 798; Weber, op. cit., n. 16 e 17ad art. 404 CO). Se queste due condizioni sono realizzate, il mandante deve risarcire al mandatario il danno subito, ovvero le spese inutilmente assunte in vista dell'esecuzione del mandato (Tercier, op. cit., n. 5308 pag. 798). Trattandosi come in concreto di valutare la portata di una clausola che fissa un indennizzo in maniera preventiva, essa è valida solo se la disdetta avviene in tempo inopportuno e se l'ammontare fissato è in relazione con il danno che deve essere riparato (cfr. DTF 109 II 462), caso contrario si tratta di una pena convenzionale che limita il diritto di disdetta e che è quindi nulla (Tercier, op. cit., n. 5312 pag. 799; Weber, op. cit., n. 18 ad art. 404 CO).

b) Nella fattispecie, la reclamante si limita ad addurre il carattere intempestivo della disdetta siccome avvenuta nei primi tre anni e senza che la mandante le abbia mosso un qualsiasi addebito. Sennonché, come visto, simile argomentazione non basta a dimostrare che la disdetta della mandante sia intervenuta in un momento a lei sfavorevole e tale da averle cagionato un pregiudizio economico particolare (Weber, op. cit., n. 16 ad art. 404 CO) con conseguente obbligo per la mandante di risarcirle il danno, inteso quale pagamento delle spese sostenute in previsione del contratto e risarcimento del mancato guadagno (Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Ciò premesso, non avendo la mandataria fornito nessun elemento a comprova del carattere intempestivo della disdetta, la stessa non può appellarsi alla clausola contrattuale in questione. Che in simile clausola vi potesse essere una componente di copertura del danno in caso di disdetta nei primi tre anni è possibile, ma in concreto essa costituisce, in maniera preponderante, un mezzo per limitare il diritto di revoca in ogni tempo garantito dall'art. 404 cpv. 1 CO. In questo senso la conclusione del primo giudice che ha accertato la nullità della clausola e quindi l'infondatezza della pretesa risarcitoria della reclamante, non può essere considerata errata e il reclamo deve quindi essere respinto.

  1. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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