Incarto n. 16.2011.20
Lugano 14 maggio 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 29 marzo 2011 presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 14 marzo 2011 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 98/06 (contratto di viaggio) promossa con istanza 8 settembre 2006 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 2006 RE 1 si è recato nell'agenzia di viaggi che si trova all'interno della stazione ferroviaria di __________ intenzionato a prenotare una vacanza a __________ per la famiglia. Una dipendente dell'agenzia, sulla base di un catalogo allestito da CO 1, gli ha proposto un soggiorno all'albergo __________ per un costo di fr. 2228.–, con il pernottamento gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni. Il 30 marzo successivo la dipendente dell'agenzia, ha comunicato al cliente che “il catalogo riportava per l'hotel __________ un'offerta errata, giacché i bambini di età inferiore a 12 anni devono pagare”, e ha così rettificato il prezzo dell'offerta in fr. 3174.–. RE 1 ha rinunciato alla prenotazione e ha organizzato individualmente il viaggio assumendosene il relativo costo nella misura di fr. 4310.–.
B. Il 30 aprile 2006 RE 1 ha sporto querela penale nei confronti della CO 1 per violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale. Il 7 giugno 2006 il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere non ritenendo l'errore contenuto nel catalogo “un'indicazione fallace o adescante di prezzo, attuata al solo scopo di attirare la clientela presso l'agenzia di viaggio querelata, rispettivamente di indurla in errore”.
C. Con istanza 8 settembre 2006 RE 1 ha poi convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1806.60 oltre accessori, corrispondenti alla differenza tra il costo della vacanza inizialmente indicato e quello effettivamente sopportato.
All'udienza del 12 dicembre 2006, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la sua domanda mentre la convenuta, assente, si è lasciata precludere. Statuendo il 9 dicembre 2009 il Giudice di pace supplente ha respinto l'istanza. Adita con ricorso per cassazione del 28 dicembre 2009 da RE 1 questa Camera con sentenza del 16 novembre 2010 ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio (inc. 16.2010.3).
D. Conformemente alle indicazioni della sentenza di rinvio, il giudice di pace supplente ha convocato le parti all'udienza del 23 febbraio 2011 alla quale è comparso solo l'istante che si è riconfermato nella sua istanza. Statuendo il 14 marzo 2011 il giudice di pace supplente, escluso il perfezionamento di un contratto tra le parti, ha nuovamente respinto l'istanza.
E. Con reclamo del 29 marzo 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. In uno scritto del 20 aprile 2011 CO 1 ha ribadito la propria versione dei fatti.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata il 14 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è ricevibile.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).
Il primo giudice, richiamato il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico, ha respinto l'istanza negando in sostanza la legittimazione passiva della convenuta, il carattere vincolante delle condizioni generali contenute nel catalogo pubblicitario così come una responsabilità della convenuta in difetto del perfezionamento di un contratto. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale non ritenendo provata la conclusione di un contratto tra le parti e la violazione del medesimo da parte della convenuta che non ha saputo far fronte agli impegni assunti in relazione alla proposta di viaggio formulata all'istante e da questi accettata. Egli sostiene di aver provato tutte le premesse della responsabilità della convenuta e quindi il fondamento della sua pretesa. Il reclamante rimprovera altresì al primo giudice di essersi pronunciato sulla legittimazione passiva della convenuta, da questa neppure contestata, tanto più che essa è data poiché l'agenzia di __________ ha agito quale intermediaria e/o ausiliaria della convenuta.
a) La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona e che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati (v. DTF 136 III 367 consid. 2.1) 1a; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 66 pag. 229 seg.). Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale l'istante deve procedere per far valere la pretesa. Sapere se l'azione sia correttamente orientata è una questione di diritto federale che il giudice deve esaminare d'ufficio e liberamente (DTF 136 III 367 consid. 2.1). Sotto questo profilo, quindi, nulla può essere rimproverato al primo giudice per avere esaminato la questione.
b) Ora, che per organizzare il proprio soggiorno a __________ l'istante si sia rivolto all'Agenzia viaggi __________ a __________ che gli ha proposto un viaggio “tutto compreso” sulla base di un catalogo allestito dalla convenuta è indubbio. È pertanto a ragione che il primo giudice si è interrogato sull'effettiva legittimazione passiva della convenuta con cui l'istante non ha condotto alcuna trattativa, tantomeno per il tramite dell'agenzia di __________, che non ha mai preteso agire quale rappresentante della convenuta, ma che si è limitata a vendere il viaggio “tutto compreso” proposto da quest'ultima (cfr. art. 2 cpv. 2 Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso”). Sia come sia, la questione può rimanere per finire indecisa poiché, come si vedrà in appresso, l'accertamento del primo giudice secondo cui l'istante non ha dimostrato una qualsiasi responsabilità a carico della convenuta rispettivamente dell'eventuale sua rappresentante resiste alla critica.
Ora, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l'accertamento del primo giudice secondo cui nessun contratto è stato perfezionato tra le parti, non è manifestamente errato. Infatti, l'istante non ha subito confermato l'offerta del 20 marzo 2006 (doc. B), volendone discutere con la famiglia (cfr. istanza punto 2), ma solo il 30 marzo successivo. Sennonché, in quell'occasione e prima che venisse formalizzato l'accordo, all'istante è stato comunicato il cambiamento del prezzo che egli non ha accettato rinunciando a qualsiasi prenotazione presso la convenuta, e quindi alla conclusione del contratto, come concluso senza incorrere in arbitrio dal primo giudice.
a) La responsabilità per culpa in contrahendo trova il proprio fondamento nel principio dell'affidamento sancito dall'art. 2 CC e concerne il comportamento delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto, trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo loro doveri reciproci, come quello, in generale, di agire in conformità alle regole della buona fede (DTF 125 III 86). L'avvio delle negoziazioni instaura infatti una relazione giuridica fra gli interlocutori, che impone loro dei reciproci doveri. Così, ogni parte è tenuta a negoziare seriamente conformemente alle sue autentiche intenzioni ed è pure tenuta a informare l'altro, quantomeno sulle circostanze che possono influenzare la sua decisione di concludere il contratto, o di perfezionarlo a determinate condizioni (sentenza del Tribunale federale 4C.152/2001 del 29 ottobre 2001 consid. 3a in: SJ 2002 I pag. 164). Il dovere di comportarsi con serietà implica quello di non impegnarsi, né di continuare le trattative se non si ha l'intenzione di concludere il contratto (DTF 77 II 137 consid. 2a; Kramer in: Berner Kommentar, n. 12 ad art. 22 CO; Thévenoz in: Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 27 ad art. 97 CO).
b) Resta inteso che ogni parte ha di principio il diritto di mettere fine alle trattative senza dare spiegazioni. La possibilità di imputare a una parte una responsabilità precontrattuale a causa della fine dei negoziati ha dunque carattere eccezionale. Il comportamento contrario alle norme della buona fede non consiste tanto nell’avere interrotto la negoziazione ma di avere continuato a lasciato credere all'altra parte di voler stipulare il contratto o di non avere fugato tale illusione tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 4C.152/2001, loc. cit.). Affinché sia data la responsabilità di una parte a questo titolo, occorre che questa abbia agito in modo contrario alle regole della buona fede, che la controparte abbia subito un danno e che sia dato un nesso causale tra il danno e il comportamento in questione (DTF 121 III 356 consid. 6d). Incombe alla parte lesa dimostrare tali presupposti (Piotet, La culpa in contrahendo aujourd'hui in: SJZ 1981 pag. 241).
c) In concreto l'istante non ha dimostrato a carico della convenuta un comportamento contrario alle regole della buona fede, in particolare che questa gli avrebbe fornito intenzionalmente o “à la légère” un'informazione inesatta, l'errore contenuto nel suo catalogo con riferimento al soggiorno gratuito dei bambini di età inferiore ai 12 anni all'albergo __________ di __________, essendo stato tempestivamente rettificato, prima comunque che l'istante confermasse la sua prenotazione.
d) Per di più, nell'ambito della responsabilità precontrattuale alla parte danneggiata può unicamente essere risarcito l'interesse negativo, ovvero il rimborso delle spese affrontate in vista della conclusione e dell'adempimento del contratto che non è poi stato concluso (DTF 105 II 75 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4C.399/2005 del 10 maggio 2006 consid. 5.1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ª edizione, pag. 204, n. 966; Thévenoz, op. cit., n. 28 e 35 ad art. 97 CO). In altre parole, la parte danneggiata dev'essere posta nella situazione in cui si troverebbe qualora le trattative non fossero mai avvenute. Nella fattispecie, la pretesa dell'istante, riferita alla differenza tra quanto effettivamente pagato per la vacanza a __________ e quanto inizialmente proposto dall'agenzia viaggi di __________ sulla base del catalogo della convenuta, non corrisponde manifestamente all'interesse negativo sicché nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Ne discende che non ravvisando nella decisione impugnata né un'errata applicazione del diritto né un accertamento manifestamente errato dei fatti, il reclamo deve essere respinto.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.