Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.06.2025 13.2025.13

Incarto n. 13.2025.13

Lugano 13 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.167 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 31 agosto 2022 da

CON1, A______ patrocinata dall’avv. PA2, L______

contro

RE1, L______ patrocinata dall’avv. PA1, L______

e ora sul reclamo 17 febbraio 2025 di RE1 contro la decisione con cui il Pretore ha statuito in materia di prove;

ritenuto

in fatto: A. CON1 (di seguito: CON1) è una società attiva nel settore delle fondazioni profonde, paratie, pali di grande diametro, perforazione e consolidamento di terreni, geotermia e pozzi.

RE1 (di seguito: RE1), in veste di promotrice, ha edificato un complesso abitativo di tre palazzine denominato “R______ T______ S______” sul fondo part. n. ___ RFD del Comune di V______. L’opera, ultimata e consegnata, presentava molteplici difetti tra cui importanti problemi di infiltrazione di acqua nel locale sotterraneo comune alle tre palazzine.

A fine 2019 RE1 si è rivolta a CON1 affidandole l’esecuzione di opere di impermeabilizzazione, che prevedeva in particolare un sistema di infiltrazione di resine speciali. Tra le parti sono poi sorte divergenze in punto alla realizzazione di queste opere e al pagamento della relativa mercede.

B. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 31 agosto 2022 CON1 ha chiesto la condanna di RE1 al pagamento della somma capitale di fr. 88'072.65 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2020, a saldo della mercede pattuita per l’esecuzione delle menzionate opere.

Con risposta 4 novembre 2022 RE1 si è opposta alla petizione postulandone la reiezione. Contestualmente ha presentato una domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di CON1 al pagamento di fr. 90'543.85 oltre interessi del 5% dal 16 luglio 2020, importo di cui chiede la restituzione in riduzione della mercede dovuta a fronte dell’esecuzione di opere inutili ed inefficaci.

Con replica del 23 gennaio 2023 CON1 ha confermato la sua petizione e ha chiesto di respingere la domanda riconvenzionale.

Con duplica 27 febbraio 2023 RE1, ribadita la sua opposizione alla petizione, ha confermato la sua domanda riconvenzionale.

Con duplica riconvenzionale 30 marzo 2023 CON1 ha infine rinnovato il suo punto di vista espresso il 28 [correttamente: 23] gennaio 2023 con memoriale di replica e risposta alla domanda riconvenzionale.

C. All’udienza delle prime arringhe tenutasi il 6 luglio 2023 le parti hanno riconfermato le proprie antitetiche argomentazioni e richieste di giudizio, oltre a notificare i rispettivi mezzi di prova.

Con decisione 14 luglio 2023, a fronte delle ampie allegazioni e contestazioni delle parti e della tecnicità della tematica litigiosa, il Pretore ha ordinato l’esecuzione di una perizia di comprensione, formulato le relative domande e nominato a perito l’ing. L______ S______ autorizzandolo a procedere con un’ispezione oculare. Ha quindi rinviato la decisione sugli altri mezzi di prova a dopo la consegna del rapporto di comprensione.

Il 29 settembre 2023 è stato rassegnato il referto della perizia di comprensione.

Il 16 ottobre 2023 RE1 ha presentato delle domande spontanee di delucidazione e completamento del referto peritale. Il 26 ottobre 2023 CON1 ha chiesto la reiezione di quest’ultima istanza.

D. Con decisione 3 febbraio 2025 il Pretore ha conferito alla perizia di comprensione valore di perizia giudiziaria quale mezzo di prova sui medesimi punti sottoposti al perito (dispositivo n. 1), con assegnazione al perito di un termine per rispondere ad un altro specifico punto (dispositivo n. 2) e alle parti per esprimersi sui quesiti peritali, proporne modifiche o aggiunte (dispositivo n. 3). Il primo giudice ha respinto altri temi peritali, l’istanza 16 ottobre 2023 di delucidazione e completamento e l’audizione di due testi ritenuta superata dalla perizia giudiziaria. Ha invece ammesso la deposizione delle parti su uno specifico punto e da esperire alla presenza del perito (dispositivo n. 4 e 5).

E. Con reclamo 17 febbraio 2025, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE1 chiede la riforma di questa decisione nel senso di ammettere la sua istanza di delucidazione e di completamento del referto peritale, di ammettere tutte le perizie da lei richieste con fissazione di un termine di 15 giorni alle parti per formulare i relativi quesiti peritali, di ammettere - senza limiti - le audizioni dei testi e le deposizioni delle parti e il richiamo dell’incarto da altra Pretura. In via subordinata la reclamante chiede l’annullamento della decisione impugnata con rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio.

La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decisione presidenziale datata 8 maggio 2025.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore statuisce in materia di prove rappresenta una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dei combinati art. 124 CPC e 154 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato, notificato il 4 febbraio 2025, è pervenuto l’indomani 5 febbraio alla reclamante (estratto tracciamento degli invii). Per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il gravame spedito con invio raccomandato lunedì 17 febbraio 2025 è tempestivo e pertanto, da questo punto di vista, ammissibile.

  1. In sede di reclamo, per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC, non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.

Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che tale divieto vale sempre, ma che se ne dà motivo la decisione impugnata medesima l’ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova va nondimeno riconosciuta, giacché diversamente le argomentazioni invocabili innanzi l’ultima istanza cantonale sarebbero più limitate rispetto a quelle proponibili in sede federale per effetto dell’art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 145 III 422 consid. 5.2, DTF 139 III 466 consid. 3.4; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler, Kommentar zum ZPO, 4a ed., 2025, n. 4a ad art. 326; Steininger, in: Brunner/Schwander/Vischer, ZPO Kommentar, DIKE, 2025, n. 2 ad art. 326). In tal senso sono in particolare ammissibili nuovi elementi di fatto e prove determinanti per la ricevibilità del ricorso o che consentono di constatare che il ricorso è diventato privo d’oggetto (sentenza del Tribunale federale 1C_181/2023 del 14 settembre 2023 consid. 1; Freiburghaus/Afheldt, loc. cit.).

Ciò posto sono in linea di massima da ritenere ammissibili - limitatamente alla presente procedura - i nuovi documenti doc. 26, 27 e 28 che la reclamante produce con il gravame a sostegno dell’esistenza del presupposto del rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (sotto, consid. 4, 4.1. 4.2. 4.3 e 4.4), condizione necessaria per determinarne la ricevibilità.

  1. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Borella, in: Trezzini/Molo, Commentario pratico al CPC, IIIa ed., 2025, n. 26 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

3.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

Il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso. In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile è quindi solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza delle prove negate o non correttamente assunte. In quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le domande di causa e, se necessario, i motivi per i quali non ha ritenuto di assumere eventuali prove.

3.3 Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Il legislatore ha concretizzato e esteso il diritto di essere sentito costituzionalmente garantito riconoscendo alle parti il diritto di partecipare all’amministrazione della perizia giudiziaria e ad essere in tal senso consultate (cfr. ad esempio 183 cpv. 1, 183 cpv. 3, 185 cpv. 2, 187 cpv. 4 CPC), fermo restando però che non necessariamente una lesione di questi diritti si traduce poi in una lesione del diritto costituzionalmente garantito (Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 4a ed., 2025, n. 36, 37 e 38 ad art. 183; III CCA 13.2023.98 13 marzo 2024 consid. 3.3 e 4, 13.2021.62 6 dicembre 2021 consid. 2.3.1, consid. 4 e consid. 6).

  1. A mente della reclamante il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile è dato dall’impossibilità di procedere con gli interventi di riparazione dell’immobile per porre rimedio alle opere difettose eseguite dall’attrice. Rileva che le perizie richieste, e negate dal Pretore, erano appunto volte a determinare la difettosità di questo operato. E che a monte, per preservare il compimento di questi accertamenti peritali, s’imponeva di mantenere intatto lo stato attuale nell’attesa di poter poi censurare la mancata assunzione di dette prove mediante appello contro la decisione finale. Tuttavia, a fronte del grave e importante deterioramento dello stato dell’immobile che ne conseguiva, il posticipo ad oltranza di questi interventi riparatori alfine di salvaguardare il proprio diritto alla prova e alla proprietà sfociava in un pregiudizio difficilmente riparabile. Bastava considerare che la decisione impugnata era stata emessa ben 570 giorni dopo la prima ordinanza sulle prove datata 14 luglio 2023 e ben 493 giorni dal referto peritale di comprensione.

4.1 Ora, a sostegno del rischio di pregiudizio difficilmente riparabile la reclamante richiama in particolare i doc. 13, 16 e 24 già agli atti, oltre i doc. 26, 27 e 28 prodotti con il gravame (sopra, consid. 2). Ma invano. L’interessata non tenta anzitutto nemmeno di situare temporalmente la documentazione fotografica prodotta quale doc. 13, che non reca alcuna data. Si volesse ritenere, nella migliore delle ipotesi, che risalga all’anno 2022 in quanto prodotta con il memoriale di risposta 4 novembre 2022 e domanda riconvenzionale, attesterebbe comunque un periodo non attuale. Con riferimento al doc. 16 occorre d’altro canto rilevare che trattasi di un rapporto di constatazione datato 5 maggio 2020 fatto allestire su mandato della reclamante e teso ad accertare quella che era la situazione esistente prima dell’intervento dell’attrice. Ma nemmeno le riproduzioni fotografiche in annesso al doc. 27 soccorrono la reclamante, quand’anche palesino l’esistenza di innegabili criticità. Ammesso e non concesso che si riferiscano tutte all’anno 2023 in cui peraltro è stata eseguita la perizia di comprensione (sopra, consid. C), una volta di più non v’è chi non veda che difficilmente queste immagini possono confortare l’esistenza di un deterioramento concreto ed attuale a tal punto grave, importante ed inesorabile da rendere verosimile il presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile necessario ai fini della ricevibilità di un reclamo proposto il 17 febbraio 2025.

4.2 Sostiene in aggiunta la reclamante che l’impossibilità di eseguire i necessari interventi riparatori sull’immobile concretizzava e rendeva altresì attuale il rischio di azioni giudiziarie a suo carico da parte dei comproprietari che avevano acquistato delle unità PPP e/o inquilini che avevano preso in locazione delle unità PPP, azioni queste mirate all’ottenimento di un risarcimento danni. L’impossibilità di procedere a quei lavori pregiudicava finanche in senso negativo il valore dell’immobile, poiché riduceva sensibilmente ogni possibilità di vendita futura di unità PPP o una loro offerta in locazione. Tutti effetti questi che una sentenza finale a lei favorevole, e meglio nel senso di una condanna della controparte alla restituzione della mercede pagata in eccesso e rivendicata in via riconvenzionale, non avrebbe di certo mai potuto compensare. Anche sotto questo profilo era così da ammettere l’esistenza del presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

4.3 Se non che, a differenza di quanto reputa la reclamante, i documenti che lei identifica a comprova della sua tesi - in particolare i doc. 13, 16 e 24 già agli atti e dei doc. 26, 27 e 28 prodotti con il gravame - non sono affatto indicativi del preteso pregiudizio difficilmente riparabile così manifestato. Certo, per quanto qui di interesse, il doc. 24 attesta dell’esistenza di rimostranze da parte di condomini che risalgono al 2023. E sempre in riferimento all’anno 2023 ulteriori segnalazioni sono comprovate dal nuovo doc. 27 annesso al gravame. Nondimeno, diversamente da quanto ipotizza la reclamante, queste circostanze non sembrano avere ostacolato la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione. Basti considerare che - fino a prova contraria - dal doc. 26 risulta a ben vedere la sottoscrizione di due nuovi rapporti locativi con inizio il 1° ottobre 2023 e il 1° maggio 2023. Mentre che con il verbale dell’assemblea condominiale tenutasi il 3 ottobre 2024 e allegato al gravame quale doc. 28 viene unicamente documentato un aggiornamento stringato ai partecipati in punto alla causa giudiziaria.

4.4 Tutto ciò considerato, in assenza del presupposto fondamentale del reclamo, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. Diventa pertanto inutile disquisire oltre sulle censure di merito sollevate dalla reclamante, fra cui quella rivolta alla limitazione data alla deposizione delle parti, al diniego delle audizioni di testi e al diniego del richiamo d’incarto.

  1. A mero titolo aggiuntivo, qualche riflessione s’impone nondimeno rispetto al contestato tema della perizia di comprensione. In merito la reclamante contesta la possibilità di attribuire a posteriori valore probatorio ad una perizia di comprensione ordinata d’ufficio dal Pretore, rilevando come ciò non sia desumibile dalla sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell’8 marzo 2023 a cui il giudice aveva rinviato. In sostanza l’interessata reputa siffatta eventualità lesiva del suo diritto alla prova e del suo diritto di essere sentito, visto che una perizia giudiziaria con valore probatorio non poteva essere ordinata d’ufficio dal giudice, che non le era stato dato modo di formulare i relativi quesiti, che il referto peritale era superficiale, impreciso nonché laconico, e che la sua istanza di delucidazione e chiarimento era stata respinta.

5.1 Ora, vero è che la citata decisione del Tribunale federale non accenna ad una trasformazione a posteriori di una perizia di comprensione in perizia giudiziaria con valore di prova. Ma è altrettanto vero che nemmeno la esclude. Nel caso concreto, a fronte delle risultanze della perizia di comprensione il Pretore ha individuato e confermato quelli che erano i temi controversi e giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Ed egli ha così circoscritto quelli che, a suo modo di vedere, dovevano essere i quesiti peritali determinanti ai fini della perizia giudiziaria con validità di prova. Ha segnatamente conferito valore di domande ai seguenti punti su cui il perito era chiamato a rispondere, e meglio: 1) se dai documenti prodotti agli atti risulta quale era l’oggetto dell’intervento richiesto alla parte attrice, 2) se la committente ha successivamente richiesto alla parte attrice delle nuove lavorazioni, 3) se quanto eseguito dalla parte attrice corrisponde all’intervento richiestole di eseguire, ciò con particolare riferimento all’altezza fino a cui eseguire le iniezioni e, infine, 4) di accertare la correttezza o meno del saldo di mercede richiesto per rapporto alle opere eseguite. E, sotto questo profilo, giova fino a prova contraria rammentare che al giudice compete - fra l’altro - tanto la direzione del procedimento (art. 124 CPC), quanto la decisione sui mezzi di prova pertinenti e da assumere (art. 152 CPC) e pure la formulazione dei quesiti peritali (art. 185 cpv. 1 CPC). Non solo. In applicazione dell’art. 185 CPC il Pretore ha altresì assegnato alle parti un termine per esprimersi sui quesiti peritali così determinati, dando loro modo di proporre modifiche o aggiunte sicché esse hanno la possibilità di chiedere approfondimenti su quegli specifici punti. Già per questo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito e del diritto alla prova risulta sprovvista di ogni fondamento.

5.2 D’altro canto le perizie giudiziarie chieste dalla reclamante avevano per sua stessa ammissione quale finalità “la dimostrazione della difettosità dell’operato eseguito […] e della non accettazione dell’opera” (reclamo, pag. 11 n. 16). Motivo per cui risulta finanche pretestuoso il rimprovero mosso al Pretore di avere ordinato d’ufficio la qui contestata perizia giudiziaria. Altra questione è quella legata all’estensione data a questa prova - per quanto non coincida con tutti i temi peritali postulati dalla reclamante - e che, dandosi il caso, andrà tuttavia valutata e censurata con la decisione finale. Alla luce di queste considerazioni, la reclamante può forse non condividere le particolari modalità seguite dal primo giudice per adottare le domande peritali. Ma a questo stadio della causa e fino a prova contraria tale modo di procedere, quand’anche insolito e inusuale, non può essere ritenuto a priori lesivo del CPC.

  1. Le spese processuali, stabilite giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia è stabilita giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e l’art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–), ed è qui fissata in fr. 600.–. Non si pone la questione delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni al reclamo.

  2. Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 febbraio 2025 di RE1 è inammissibile.

  1. Le spese processuali, fissate in fr. 600.– sono poste a carico della reclamante.

  2. Notificazione (unitamente al reclamo 17 febbraio 2025 alla controparte):

  • avv. PA1, G______ P______, Via S______ B______ , L_____;
  • avv. PA2, A______ Sagl, P______ C______ , L_____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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