Incarto n. 13.2024.63
Lugano 17 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.3 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 17 gennaio 2018 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
PI 1 patrocinata dall’ PA 3
e ora sul reclamo 7ottobre 2024 di RE 1 contro la decisione 25 settembre 2024 con cui il Pretore ha statuito sui quesiti e controquesiti di completamento e di delucidazione del referto peritale;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 si è sottoposto in data 8 marzo 2012 presso __________ all’impianto di protesi totale dell’anca sinistra, modello “__________”, prodotta da RE 1, società svizzera che si occupa di ricerca, sviluppo, produzione e commercio di impianti medici.
Un esame radiologico svolto presso il pronto soccorso __________ effettuato il 12 settembre 2013 ha accertato la rottura della protesi.
Il 17 settembre 2013 __________ ha quindi proceduto alla sostituzione della protesi.
B. Previa autorizzazione ad agire, con petizione 17 gennaio 2018 CO 1 ha chiesto innanzi al Pretore di Mendrisio-Sud la condanna di RE 1 e di PI 1 al pagamento di fr. ………… oltre interessi (da quantificare in corso di causa), ritenuto un valore litigioso minimo provvisorio di fr. 1'426'825.15 oltre accessori.
Con risposta 8 maggio 2018 PI 1 ha chiesto di respingere la petizione.
Con risposta 18 maggio 2018 RE 1 ha altresì chiesto di respingere la petizione, contestando poi con osservazioni 22 giugno 2018 la tesi difensiva sostenuta da PI 1.
Con replica 6 novembre 2018 l’attore ha ribadito la sua pretesa, aumentando a fr. 1'476'836.18 oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2013 il valore litigioso minimo provvisorio.
Hanno quindi confermato il loro punto di vista PI 1 con duplica 20 febbraio 2019 e RE 1 con duplica 26 febbraio 2019, quest’ultima denunciando la lite a PI 1. Con osservazioni 1° marzo 2019 RE 1 ha preso poi posizione sulla duplica di PI 1.
C. All’udienza delle prime arringhe del 29 aprile 2019 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato i mezzi di prova. Con decisione resa a verbale il Pretore ha deciso sulle prove, ammettendo fra l’altro la perizia medica intesa ad esaminare sotto vari aspetti la rottura della protesi.
Con decisione 5 ottobre 2020 il Pretore ha definito poi i quesiti peritali e nominato il collegio peritale nelle persone dei prof. __________, dr. __________ e dr. med. __________, i quali hanno rassegnato il referto peritale il 31 agosto 2023.
D. RE 1 il 7 novembre 2023 e l’attore il 13 febbraio 2024 hanno chiesto il completamento e/o delucidazione peritale scritta formulando ciascuna le proprie domande.
E. Con decisione del 25 settembre 2024 il Pretore - per quanto qui di interesse - ha incaricato il citato collegio peritale di completare in forma scritta il loro referto peritale autorizzando i periti a raccogliere presso RE 1 o terzi la documentazione riferita alla progettazione della protesi __________ (dispositivo n. 1), ha statuito sui quesiti proposti da RE 1 (dispositivo n. 1.1 e 1.2) e sui controquesiti dell’attore (dispositivo n. 1.3), nonché sui quesiti dell’attore (dispositivo n. 1.4, 1.3 [correttamente 1.5] e 1.4 [correttamente n. 1.6]), ha assegnato un termine di 30 giorni al collegio peritale per trasmettere un preventivo delle spese di completamento della perizia (dispositivo n. 5) e ne ha posto l’anticipo per 9/10 a carico dell’attore e per 1/10 a carico di RE 1 (dispositivo n. 8).
F. Con reclamo 7 ottobre 2024 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la menzionata decisione sia riformata nel senso di annullare il dispositivo n. 1 nella misura in cui autorizza il collegio peritale a raccogliere i documenti relativi alla progettazione della protesi presso la reclamante e presso terzi. Chiede inoltre lo stralcio delle domande n. 2a, 2b, 4c, 5e, 8a e 8b proposte dall’attore con conseguente modifica dei dispositivi n. 1.4, 1.3 (correttamente 1.5) e 1.4 (correttamente 1.6). In via subordinata chiede che i dispositivi n. 1, 1.4, 1.3 (correttamente 1.5) e 1.4 (correttamente 1.6) siano annullati e l’incarto rinviato al Pretore per nuovo giudizio.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata con cui il Pretore ha evaso le istanze di delucidazione e completamento presentate da RE 1 e dall’attore è una decisione ordinatoria processuale in materia di prove ai sensi dei combinati art. 124 CPC e 154 CPC resa in applicazione dell’art. 187 cpv. 4 CPC. Per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 26 settembre 2024. Spedito lunedì 7 ottobre 2024, il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
Giova anzitutto precisare e definire l’esatto oggetto del gravame. In concreto, la reclamante impugna la decisione nella misura in cui sono stati ammessi i quesiti di delucidazione e di completamento dell’attore n. 2a, 2b, 4c, 5e, 8a, 8b che vertono sulla progettazione della protesi __________. Essa impugna altresì la contestuale autorizzazione data dal primo giudice ai periti di procedere alla preventiva raccolta presso RE 1 o terzi della documentazione riferita appunto alla relativa progettazione della protesi.
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
3.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
Il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso. In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile è quindi solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza delle prove negate o non correttamente assunte. In quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le domande di causa e, se necessario, i motivi per i quali non ha ritenuto di assumere eventuali prove.
3.3 Può invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità (sentenze del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Brunner/Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad art. 319; Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 319; Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).
Il rischio di un pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2).
4.1 In concreto il presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va qui riconosciuto. La decisione impugnata autorizza già i periti a rivolgersi direttamente alla reclamante o a terzi per raccogliere, laddove necessari, i documenti di progettazione della protesi __________, con particolare riferimento al difetto eventuale di progettazione, per poi poter rispondere alle contestate domande di delucidazione e di completamento. Motivo per cui, accedendo al relativo rapporto sussiste il concreto rischio a che la controparte possa visionare i documenti così ottenuti a suo supporto e che, a mente della reclamante, interpellano appunto il segreto commerciale e di fabbricazione. Sicché, a quel momento, non sarà possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione delle informazioni in essi contenute e tornare indietro eliminando la conoscenza così acquisita conseguente la raccolta del materiale considerato indispensabile ai fini peritali (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2 con riferimento all’edizione di documenti bancari). Riguardo ai citati segreti - invocabili sia da persone fisiche che giuridiche - giova poi riferirsi al concetto sancito dall’art. 162 CP che identifica il segreto di fabbricazione per rapporto alle informazioni sulle questioni tecniche, quali ad esempio natura e metodo del processo di produzione e sviluppo del prodotto, e il segreto commerciale per rapporto a quelle sulla vendita e la situazione finanziaria dell’azienda inclusa l’acquisizione di licenze per determinati processi produttivi (Niggli/Hagenstein, in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ed., 2019, n. 5, 18, 19 e 57 ad art. 162 con rinvii). La reclamante aveva d’altra parte già sollevato il tema per rapporto ai documenti di progettazione, subordinandone, per quanto necessario ai fini istruttori, la produzione a “modalità da definirsi nel rispetto di tale segreto” (cfr. anche act. VIII: verbale 29 aprile 2019, pag. 1 con rinvii; act. III: risposta, n. 50 pag. 20; act. VI: duplica, n. 31 pag. 10) e divenuta attuale a dipendenza delle specifiche domande di delucidazione e di completamento concernenti la progettazione. In tal senso ne deriva che è da ritenere adempiuto il presupposto di ammissibilità del reclamo.
4.2 È quindi da entrare nel merito degli argomenti sollevati dalla reclamante.
Ora, l’interessata non considera quanto premesso dal primo giudice. Questi ha in effetti precisato che tra i mezzi di prova ammessi all’udienza 29 aprile 2019 figurava anche la produzione da parte della reclamante di “tutti gli atti relativi alla progettazione delle protesi in questione”, che allora si era precisato che tali atti sarebbero stati nondimeno verificati a dipendenza degli accertamenti dei periti, che a quel momento “il tema della progettazione della protesi in parola era già oggetto dei quesiti peritali originari atti a stabilire le cause della rottura” e che pertanto “non si tratta di nuova tematica” (decisione impugnata, ad II pag. 4). E con tali argomenti la reclamante non si confronta in modo critico e puntuale, limitandosi a ben vedere a semplicemente contrapporvi una propria diversa lettura. Basti per il resto aggiungere che se, come la stessa reclamante rileva, il referto peritale 31 agosto 2023 rispondeva davvero in modo esaustivo ai quesiti peritali formulati dalle parti, l’interessata avrebbe a sua volta e di riflesso quantomeno dovuto giustificare la pertinenza delle sue domande di delucidazione e completamento che il Pretore ha, pur parzialmente, comunque ammesso (act. XLV: richiesta 7 novembre 2023; decisione impugnata, pag . 3 ad I e pag. 17 dispositivo n. 1.1). La censura, priva di ogni fondamento, va respinta.
6.1 Risulta dagli atti che nella sua richiesta di delucidazione e completamento della perizia 13 febbraio 2024 e ancora nelle osservazioni 5 settembre 2024 l’attore si è diffuso lungamente in merito alla necessità di accedere anche ai documenti della progettazione della protesi (act. XVII pag. 1 seg.; act. XLVIIe pag. 2). La reclamante, con le sue osservazioni e controdomande 4 giugno 2024 e poi 19 settembre 2024 non ha evocato l’esistenza di segreti commerciali né postulato l’adozione di provvedimenti giusta l’art. 156 CPC, ciò che già è sufficiente per escludere un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’applicazione errata del diritto. L’interessata non può ora sostenere la sproporzione e inutilità di quei documenti e con essi delle contestate domande di delucidazione e completamento, rivendicando a tutela del proprio segreto commerciale e di fabbricazione l’annullamento della relativa autorizzazione a raccoglierli conferita ai periti e degli stessi quesiti, per il solo fatto che il Pretore non ha ordinato misure in tal senso. Il reclamo è quindi infondato e va respinto.
6.2 Ancora si aggiunga che la reclamante non è comunque preclusa dal postulare l’adozione di adeguati provvedimenti giusta l’art. 156 CPC, laddove si concretizzasse la necessità di effettivamente tutelare il suo interesse degno di protezione. Va però ricordato al proposito che il perito rientra in senso ampio nella categoria dei funzionari giusta l’art. 110 cpv. 3 CP (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 8 ad art. 184) e, proprio perché esercita una funzione al servizio del pubblico, è tenuto al segreto d’ufficio in base all’art. 320 CP (art. 184 cpv. 2 CPC; Schmid/ Baumgartner, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 184 con riferimento). Tale segreto mira a garantire sia una messa in atto agevole dell’amministrazione della giustizia sia - appunto - a proteggere, nell’interesse delle parti coinvolte in un procedimento, quelle informazioni che richiedono segretezza (Schmid/Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 184 con riferimento).
Le spese processuali, stabilite giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia è stabilita giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e l’art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–), ed è qui fissata in fr. 800.–. Non si pone la questione delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni al reclamo.
L’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo, che ad ogni modo sarebbe stata respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole a fronte di censure manifestamente infondate.
Il reclamo, manifestamente infondato e che non pone questioni di principio, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 ottobre 2024 di RE 1 va respinto.
La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 800.–, sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 7 ottobre 2024 alle controparti):
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.