Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.11.2024 13.2024.61

Incarto n. 13.2024.61

Lugano 21 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2023.24 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 15 settembre 2023 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2

contro

CO 2 patrocinata dall’ PA 3

e ora sul reclamo 27 settembre 2024 di

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro la decisione 17 settembre 2024 con cui il Pretore le ha fatto ordine di produrre dei documenti;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 è una società italiana attiva nel settore lattiero, in particolare nella produzione e nella vendita di prodotti caseari. CO 2 è una società svizzera attiva nel commercio di generi alimentari, logistica e correlate attività, occupatasi fra l’altro della distribuzione sul mercato elvetico di prodotti della società italiana sin dal 2011. RE 1 è una società svizzera attiva nella fabbricazione, importazione e nel commercio di prodotti gastronomici, in particolare di prodotti lattiero-caseari e affini, subentrata nel 2019 a CO 2 nella distribuzione dei prodotti della società italiana sul mercato elvetico.

B. Previa autorizzazione ad agire, con petizione del 15 settembre 2023 CO 1 ha chiesto innanzi la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord la condanna di CO 2 al pagamento di EUR 53'944.82 oltre interessi a titolo di fatture scoperte emesse tra il 3 marzo 2019 e il 10 giugno 2019.

Con risposta 20 novembre 2023 CO 2 ha postulato, per quanto non già inammissibile, la reiezione integrale della petizione, chiedendo con domanda riconvenzionale la condanna di CO 1 al pagamento di EUR 31'902.72 oltre interessi. In via subordinata ha chiesto di porre questa sua pretesa in compensazione a quella principale di CO 1, sicché CO 2 sia condannata a versarle EUR 22'042.10 oltre interessi.

Con replica e risposta riconvenzionale 31 gennaio 2024 CO 1 ha confermato la petizione e chiesto di respingere la domanda riconvenzionale.

I rispettivi punti di vista sono ancora stati ribaditi in sede di duplica e replica riconvenzionale 15 aprile 2024 e di duplica riconvenzionale 10 maggio 2024.

C. All’udienza di dibattimento, tenutasi il 10 giugno 2024, le parti hanno riaffermato le proprie allegazioni e domande di causa, con notifica dei relativi mezzi di prova. Fra questi CO 2 ha chiesto in edizione dall’attrice e da RE 1 la produzione di una serie di documenti dal 15 giugno 2019 ad oggi.

Con decisione 10 giugno 2024, resa a verbale, il Pretore ha - fra l’altro - disposto l’edizione entro 30 giorni da CO 1 di tutte le fatture emesse dal 15 giugno 2019 al 15 giugno 2022 a nome RE 1 con facoltà di CO 1 di secretare le singole quantità di prodotti rispettivamente i prezzi unitari (alfine di salvaguardare il segreto commerciale). Ha inoltre invitato CO 2 a presentare un’istanza di edizione di documenti, segnatamente di fatture, da RE 1 limitata al periodo temporale 15 giugno 2019 al 15 giugno 2022 con facoltà di secretare le singole quantità di prodotti rispettivamente i prezzi unitari (alfine di salvaguardare il segreto commerciale).

D. Con istanza 20 giugno 2024 CO 2 ha chiesto la produzione entro 30 giorni da parte di RE 1 di tutte le fatture di prodotti di CO 1 relative alle forniture a PI 1, PI 2 e PI 3 per il periodo dal 15 giugno 2019 al 15 giugno 2022 con facoltà di RE 1 di secretare le singole quantità di ogni prodotto fornito, rispettivamente il prezzo unitario di ogni prodotto.

Con osservazioni 26 agosto 2024 e scritto 13 settembre 2024 RE 1 si è opposta all’edizione di documenti. In alternativa ha proposto di mettere a disposizione l’importo aggregato del fatturato raggiunto tramite la vendita a PI 1 e PI 2 di prodotti della CO 1, anno per anno ed eventualmente certificato da revisore, rispettivamente l’adozione di provvedimenti giusta l’art. 156 CPC. Ha in ogni caso chiesto un indennizzo stimato tra i fr. 20'000.– e fr. 30'000.–.

Con scritto 13 settembre 2024 CO 2 ha confermato la sua istanza di edizione di documenti da RE 1. Per quanto ritenuta sproporzionata dal Pretore, ha nondimeno indicato di allinearsi alla proposta alternativa formulata da RE 1.

E. Con decisione 17 settembre 2024 il Pretore ha fatto ordine a RE 1 di produrre alla Pretura entro 30 giorni tutte le fatture con oggetto la fornitura di prodotti di CO 1 a PI 1, PI 2 e PI 3 per il periodo dal 15 giugno 2019 al 15 giugno 2022, con facoltà per RE 1 di secretare le singole quantità di ogni prodotto fornito, rispettivamente i prezzi unitari di ogni prodotto. Ha pure reso attenta l’interessata sulle conseguenze previste dall’art. 167 CPC in caso di rifiuto indebito a detto ordine.

F. Con reclamo 27 settembre 2024, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di annullare questa decisione. Fermo restando l’annullamento di questo giudizio, in via subordinata chiede che le sia fatto ordine di rilasciare una dichiarazione che attesti se tutti i prodotti di CO 1 sono stati immessi sul mercato (di PI 2, di PI 1 ed eventualmente di PI 3) e se vi siano prodotti rimasti invenduti. In alternativa che le sia fatto ordine di mettere a disposizione l’importo aggregato del fatturato delle vendite a PI 1 e a PI 2 (ed eventualmente a PI 3) dei prodotti fornitile da CO 1, anno per anno e certificati dal revisore. O ancora, infine, che le sia fatto ordine di mettere a disposizione le fatture dei prodotti di CO 1 ai clienti PI 1, PI 2 e PI 3, le quali saranno suggellate e potranno essere visionate unicamente dall’onorevole Pretore di Mendrisio-Nord.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. L’art. 167 cpv. 3 CPC prevede l’impugnabilità delle decisioni emanate dal giudice nei confronti di un terzo che si rifiuta indebitamente di cooperare. In dottrina è dibattuto il tema a sapere se sia impugnabile solo la decisione che minaccia effettivamente quelle sanzioni - di cui all’elenco previsto art. 167 cpv. 1 CPC - oppure anche quella in cui il giudice si limita a ordinare la cooperazione, rispettivamente una determinata misura probatoria, senza prevedere sanzioni (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 17 ad art. 167; Zaugg/Walt, in: Spühler (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2023, n. 4 ad art. 167; Nussbaumer, in: Petit Commentaire, CPC, 2021, n. 13 ad art. 167; Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 167; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 27 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 37 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 20 seg. ad art. 167). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione (sentenza 5A_384/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1).

Il tema non è determinante ai fini della fattispecie in esame poiché con la decisione impugnata il Pretore ha disposto l’obbligo di cooperare a carico di RE 1 assortito della comminatoria sulle conseguenze di legge previste dall’art. 167 cpv. 1 CPC in caso di rifiuto indebito. E, al riguardo, questa Camera ha già avuto modo di riconoscere l’ammissibilità del reclamo giusta l’art. 167 cpv. 3 CPC (III CCA 13.2017.60 del 23 aprile 2018 consid. 1, 13.2017.61 del 23 aprile 2018 consid. 1; in tal senso anche: OG ZH RE150004-O/U del 19 maggio 2015, in: ius.focus 2018 Nr. 44; KGer LU 1C 19 1 del 5 febbraio 2019, in: ius.focus 2020 Nr. 288; contra: KGer GR ZK1 13 122 del 22 aprile 2014, in: PKG 2014 10).

  1. Il contestato giudizio è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 154 seg. CPC) - censurato essendo l’esistenza e l’estensione dell’obbligo di cooperazione - che, per effetto dell’art. 167 cpv. 3 CPC (sopra, consid. 1), è impugnabile in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 1 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello. Ciò considerato, a prescindere dalla procedura ordinaria, il termine utile determinante è quello di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

2.1 Il giudizio impugnato è giunto nelle mani di RE 1 il 18 settembre 2024. Il gravame 27 settembre 2024 è pervenuto alla cancelleria del Tribunale il successivo lunedì 30 (timbro sulla busta originale d’invio). Per l’art. 142 cpv. 3 CPC esso è tempestivo, quindi ammissibile anche da questo punto di vista.

  1. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. La reclamante sostiene anzitutto che l’istanza di edizione di documenti non era stata correttamente formulata, mancando l’indicazione dell’oggetto della causa e i motivi del suo coinvolgimento, ciò che le avrebbe impedito di esprimersi compiutamente in merito. Essa rimprovera al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti, e meglio del diritto di essere sentito del terzo, nella misura in cui egli ha ritenuto che essa ha comunque potuto esprimersi sulla domanda di edizione. Avesse saputo che l’edizione era dettata dalla necessità di provare la fedeltà delle clienti PI 1 e PI 2 ai prodotti di CO 1, e i benefici che quest’ultima continuava a trarne, avrebbe potuto argomentare con cognizione di causa la sua opposizione ed esporre possibili alternative, più proporzionali e anche meno onerose.

4.1 Il Pretore ha riconosciuto che l’istanza di edizione non menzionava i motivi posti alla base della richiesta di edizione di documenti, precisando però che tale circostanza non aveva impedito a RE 1 di formulare le proprie debite osservazioni. Gli argomenti della reclamante non inficiano tale assunto.

4.2 I terzi di cui è richiesta la collaborazione devono essere coinvolti affinché possano esprimersi e, se del caso, opporsi nei casi previsti dagli art. 165 seg. CPC, in particolare invocando la tutela di propri interessi degni di protezione (art. 156 CPC) e di segreti di cui sono titolari (art. 165-166 CPC) (Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 160). E siccome deve sapere quale è la ragione del suo coinvolgimento, allo stesso va analogicamente applicato l’art. 133, indicandogli l’oggetto della causa e le parti, la qualità nella quale è coinvolto, le ragioni del suo coinvolgimento, con le informazioni previste dall’art. 161 (Trezzini, op. cit., n. 33 ad art. 160). Per contro, non spetta al terzo valutare la necessità e pertinenza di un mezzo di prova, rispettivamente l’estensione e i termini entro cui quel mezzo di prova deve essere assunto, temi questi che sono e restano di competenza del giudice (art. 150 e 152 CPC). Entro questo perimento si inserisce appunto la censura della reclamante, visto che lega la difficoltà a proporre validi argomenti per opporsi all’edizione di cui è richiesta in quanto all’oscuro dei bisogni di prova di CO 2 e/o CO 1, ossia provare unicamente la fedeltà di PI 1, PI 2 e PI 3 ai prodotti di CO 1. Ma all’evidenza questo non interpella la tutela degli art. 156 CPC e 165-166 CPC. Nello specifico, già nel contesto dell’udienza 10 giugno 2024 e alla presenza delle parti, il Pretore ha esaminato e ponderato le rispettive necessità di prova, ammettendo l’edizione di documenti dalla reclamante. E di ciò dà atto l’istanza 20 giugno 2024 (pag. 2 in alto). A fronte poi delle subordinate opzioni da lei avanzate in esito anche alle discussioni con CO 2 tese ad un tentativo di accordo sulla produzione dei documenti (osservazioni 26 agosto 2024 e scritto 13 settembre 2024), non si vede come l’interessata possa seriamente sostenere di essere stata impedita dal formulare alternative (cfr. anche sotto, consid. 8.2 e 8.3). Su questo punto il reclamo va respinto.

  1. La reclamante afferma che non esistono sue fatture concernenti la fornitura di prodotti a PI 3 perché a questa quei prodotti sarebbero forniti unicamente dalla stessa CO 2. Trattandosi di documenti in possesso della sola CO 2, incombeva soltanto a quest’ultima l’onere e obbligo legale di produrli in causa senza potersi avvalere di uno strumento quale l’edizione di documenti da terzi, che andava così respinta. Di qui l’accertamento manifestamente errato dei fatti insieme all’errata applicazione del diritto che imputa al Pretore.

Il primo giudice ha nondimeno precisato che l’argomento non era un motivo per respingere l’istanza di edizione di documenti, in quanto la reclamante poteva poi indicare di quali fatture non disponeva al momento di rispondere all’ordine di edizione. E l’interessata non pretende nemmeno il contrario. D’altra parte non è certo di pertinenza della reclamante - oltretutto nel ruolo di terzo - giudicare se e in che misura CO 2 dovesse o potesse personalmente assolvere al proprio onere della prova. Ancor meno se lo abbia poi effettivamente assolto con i documenti prodotti a sostegno di quanto allegato e rivendicato nella causa giudiziaria di cui è parte, fermo restando che sarebbe comunque lei a sopportare le conseguenze di eventuali lacune al riguardo. Su questo punto la censura di accertamento manifestamente errato dei fatti e di errata applicazione del diritto sollevata dalla reclamante sfiora quindi i limiti della temerarietà.

  1. La reclamante rimprovera al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti per non aver ammesso un rapporto di concorrenza diretto fra lei e CO 2, che sarebbe evidente visto che quest’ultima offre prodotti simili, se non addirittura uguali, o comunque sostitutivi all’interno dello stesso mercato. Rileva in particolare che CO 2 potrebbe rifornirsi dei prodotti di CO 1 presso altra società per poi rivenderli a PI 1 e PI 2. Ma l’argomentazione risulta una volta ancora pretestuosa.

Nello specifico il Pretore ha giudicato irrilevante l’assunto della reclamante secondo cui CO 2 è una sua società concorrente. Questo perché CO 1 faceva oramai capo alla reclamante, e non riforniva più dei suoi prodotti CO 2 da quando i rapporti commerciali si erano interrotti. Non vi era così alcun rapporto di concorrenza tra la reclamante e CO 2 rispetto ai prodotti di CO 1, prodotti che erano al centro delle fatture da produrre in edizione. Questa conclusione merita conferma. In effetti, la reclamante non contesta di essere la diretta fornitrice di articoli di provenienza CO 1 per i due clienti PI 1 e PI 2. Sostiene invero la reclamante che CO 2 potrebbe rifornirsi dei prodotti di CO 1 presso altra società, per poi rivenderli a PI 1 e PI 2, ma trattasi di una mera ipotesi, insufficiente per far apparire manifestamente errato l’accertamento del Pretore.

  1. La reclamante lamenta un manifestamente errato accertamento dei fatti in punto alla domanda di indennizzo. Stima in almeno fr. 20'000.– il costo presumibile per evadere la richiesta di edizione di documenti laddove il lavoro venisse svolto all’interno dell’azienda, sottolineando però di non disporre al momento di risorse per darvi seguito, segnatamente per estrapolare le fatture e segretarne le parti. Mentre che nell’ipotesi di un aiuto esterno, lei avrebbe anche dovuto avere il tempo necessario per trovare una persona idoneo all’incarico e da assumere. Rileva che le fatture da produrre erano decine di migliaia - PI 2 esigeva ad esempio ordini separati per ogni singolo negozio (100 in tutto il territorio svizzero) - e andavano ricercate nel sistema informatico, esaminate una ad una, stampate, oscurate, fotocopiate e prodotte. Ciò avrebbe richiesto l’impiego di una persona a tempo pieno per diverse settimane (se non mesi), oltretutto in un momento già particolare della sua attività commerciale. Il dispendio di risorse e di mezzi economici complessivo (considerati circa fr. 30'000.–) era quindi sproporzionato già solo rispetto al valore di causa, potendosi in alternativa optare per un’informazione fornita tramite deposizione e/o conferma scritta. Il giudizio impugnato nulla indicava sulla somma di indennizzo richiesto, mentre le parti non avevano sollevato opposizioni, sicché confermata l’edizione di documenti la reclamante avrebbe presentato la corrispondente fattura.

Il Pretore non ha ritenuto sufficiente per respingere l’istanza di edizione l’argomento sollevato dalla reclamante in punto al costo per evaderla, ritenuto che il diritto ad un adeguato indennizzo era sancito dal CPC a cui rinviava. Anche tale conclusione non può che essere confermata. In effetti l’art. 160 cpv. 3 CPC prevede il diritto ad un adeguato indennizzo per il terzo tenuto a cooperare all’assunzione delle prove, fra cui rientra la produzione di documenti (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC). Da ritenere vi è poi che, pur comprendendo le spese vive, il dispendio di tempo e la perdita di guadagno, esso non si traduce in una mera logica matematica, bensì di adeguatezza funzionale ad un giudizio di equità che tenga conto di tutte le particolarità del caso concreto (Trezzini, op. cit., n. 85 e 86 ad art. 160). Ciò posto, nello specifico il Pretore non si è ancora determinato sul tema, sicché da questo punto di vista ogni considerazione della reclamante risulta prematura. Giova per il resto rilevare che - per quanto si è detto - un qualsiasi apprezzamento non può che essere contestualizzato (anche) per rapporto a quello che di fatto sarà realmente prodotto e trasmesso. Mal si vede invece come l’assenza di opposizioni delle parti possa a priori dare adito - come pare di comprendere - ad una sorta di diritto acquisito per la reclamante in punto alla qui preannunciata cifra. Sprovvisto di ogni pertinenza, il gravame non può che essere respinto.

  1. Il Pretore ha ancora indicato che i nomi delle clienti PI 1 e PI 2, oggetto dell’istanza di edizione di documenti, erano già conosciuti dalle parti e ammessi dalla reclamante. Altrettanto valeva per i nomi dei prodotti, visto che la reclamante aveva ammesso di fornire loro gli articoli della marca CO 1. Inoltre l’interessata aveva facoltà di secretare la quantità di ognuno di quei prodotti e il relativo prezzo unitario. Veniva così mantenuta segreta la formazione del prezzo ai clienti della grande distribuzione salvaguardando in modo sufficiente gli interessi commerciali della reclamante, non preponderanti rispetto all’interesse di CO 2 ad ottenere i documenti per dimostrare i fatti su cui fondava la pretesa giusta l’art. 418u CO.

8.1 La reclamante si duole di un accertamento manifestamente errato dei fatti, poiché la produzione delle fatture rivela dei segreti commerciali rispetto a specifiche delle filiali PI 1 e PI 2, tipologia di prodotti, calcolo del prezzo e margini conseguiti. Più precisamente in base a quei documenti CO 2 viene a conoscenza di quali filiali e/o negozi lei era da decenni fornitrice, per ognuna di esse di tutti gli specifici prodotti loro distribuiti che non si limitavano a quelli provenienti da CO 1, e, eventualmente, pure degli importi delle singole fatture.

Ma invano. La reclamante non contesta che l’identità di PI 1 e PI 2 quali sue clienti della grande distribuzione siano già note alle parti. E non tenta nemmeno di spiegare l’aggravante che ne deriverebbe da un ulteriore distinguo per negozio o filiale fra queste clienti. D’altro canto l’edizione di documenti ordinata dal Pretore dispone la produzione di “tutte le fatture con oggetto la fornitura di prodotti di CO 1 a PI 1, PI 2 e PI 3 per il periodo dal 15 giugno 2019 al 15 giugno 2022” con facoltà per la reclamante di “secretare le singole quantità di ogni prodotto fornito, rispettivamente i prezzi unitari di ogni prodotto”. Mal si vede che da ciò si possa dedurre che quell’informazione si estenda anche a prodotti che non siano di CO 1, e a clienti della grande distribuzione che non siano PI 1, PI 2 e PI 3. La facoltà di secretare riconosciuta entro certi limiti dal Pretore a tutela degli interessi commerciali della reclamante per rapporto ai prodotti di CO 1, non comporta in effetti e giocoforza un obbligo di divulgazione incondizionato e senza restrizioni rispetto ad ogni altro prodotto che non sia di CO 1. L’ipotesi contraria che lascia sottintendere la reclamante non costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti.

8.2 Invero la reclamante imputa al Pretore anche un’errata applicazione del diritto. Rileva che il primo giudice aveva assegnato un termine per giungere ad un accordo tra lei e CO 2 in punto all’evasione dell’edizione di documenti nel senso di mettere a disposizione l’importo aggregato anno per anno del fatturato delle vendite a PI 2 e a PI 1 dei prodotti a marca __________ di CO 1, in luogo di produrre tutte le singole fatture. A suo modo di vedere questo indicava che anche per il Pretore l’opzione limitata al dato aggregato era sufficiente e idonea a valutare insieme alle altre prove assunte la fedeltà della clientela a quei prodotti specifici e la continuazione del beneficio che ne continuava a derivare anche dopo l’interruzione dei rapporti commerciali tra le parti in causa. In tal senso pertanto l’istanza risultava non necessaria e sproporzionata, quindi lesiva dell’art. 156 CPC.

Nondimeno, la logica del ragionamento così proposto non è solo di difficile comprensione ma persino fuorviante. Anzitutto è stata la reclamante medesima a formulare la proposta di limitare la produzione al relativo importo aggregato per anno del fatturato riferibile ai prodotti della CO 1 distribuito a PI 1 e PI 2. Salvo poi, in esito alle discussioni intervenute tra lei e CO 2 nel termine assegnato dal Pretore, ritrattarla con scritto 13 settembre 2024 definendola finanche inaccettabile. A ben vedere quindi, quella non era nemmeno più un’ipotesi da considerare. Ma a prescindere da ciò, confermando con la decisione impugnata la richiesta di cui all’istanza 20 giugno 2024, già discussa alla presenza delle parti nel corso dell’udienza 10 giugno 2024, il Pretore di fatto l’ha giudicata necessaria e proporzionale ancora e anche alla luce dell’opposizione della reclamante. Motivo per cui, così come proposto, l’argomento sollevato dalla reclamante risulta poco serio e non conforta certo la pretesa lesione dell’art. 156 CPC.

8.3 A mente della reclamante l’istanza di edizione di CO 2 era comunque sproporzionata e non necessaria, e quindi lesiva dell’art. 156 CPC, poiché volta a dimostrare la fedeltà e il beneficio tratto dalla clientela, laddove la reclamante si era dichiarata pronta a confermare se era lei ad immettere i prodotti di CO 1 nel mercato PI 2, PI 1 e semmai PI 3, e a precisare se vi erano stati degli invenduti.

Tuttavia, già si è detto che spetta al giudice e non al terzo valutare la necessità e pertinenza di un mezzo di prova, rispettivamente l’estensione e i termini entro cui quel mezzo di prova deve essere assunto (sopra, consid. 4.2). La semplice opinione contraria del terzo non ha, da questo punto di vista, rilevanza alcuna. Si aggiunga che un’alternativa non basta certo a rendere sproporzionata ed inutile una richiesta. Pertanto anche sotto questo profilo la critica della reclamante non evidenza un’errata applicazione dell’art. 156 CPC.

8.4 Ancora si duole la reclamante di un’applicazione errata del diritto, segnatamente dell’art. 156 CPC, in quanto la facoltà datale dal Pretore di secretare i prezzi unitari e la quantità dei prodotti erano delle misure insufficienti per salvaguardare i suoi interessi commerciali. Le parti potevano in effetti estrarre i prezzi delle singole fatture, le filiali e i negozi di PI 1 e PI 2 serviti, i singoli prodotti a questi venduti e, a fronte delle fatture prodotte da CO 1, CO 2 poteva conoscere “il marginale, dato essenziale per l’andamento e lo sviluppo delle imprese”.

Ma, al riguardo, l’interessata contesta invano la ponderazione degli interessi operata dal Pretore riconducendola alle critiche di accertamento manifestamente errato dei fatti di cui già si è detto e che per gli indicati motivi non trovano qui accoglimento (sopra, consid. 4, 5 e 6). Parimenti dicasi laddove, a sostegno di questa sua tesi, gli rimprovera di non avere osservato i principi di necessità e proporzionalità (sopra, consid. 8.1, 8.2, 8.3). Esclusa una lesione dell’art. 156 CPC, diventa di conseguenza inutile disquisire oltre sui provvedimenti alternativi (es. suggellamento dei documenti) suggeriti dalla reclamante, e pure sulla pretesa lesione del diritto di essere sentito per non averli, il Pretore, vagliati e motivati.

  1. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia è stabilita in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e dell’art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa è fissata in fr. 500.–. Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.

  2. L’emanazione del presente giudizio rende priva d’interesse la domanda di effetto sospensivo che, a fronte di un ordine di edizione di documenti già assortiti della facoltà di secretazione e di un reclamo che non presentava probabilità di esito favorevole, sarebbe comunque stata respinta.

  3. Il presente giudizio, che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene emanato da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 settembre 2024 di RE 1 è respinto.

  1. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

  2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 27 settembre 2024 alle controparti):

  • ;
  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

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