DTF 138 II 506, 2C_25/2022, 2C_274/2024, 2C_275/2020, 4A_375/2020, + 3 weitere
Incarto n. 13.2024.58 13.2024.59
Lugano 15 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Olgiati e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2021.294 (misure di protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 8 marzo 2021 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 24 settembre 2024 di RE 1 contro la decisione 13 settembre 2024 con cui il Pretore aggiunto ha ridotto a fr. 75.– la rata mensile di partecipazione ai costi legali disposta nel contesto della concessione del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti in matrimonio il 20 agosto 2016 a __________. Dalla loro unione sono nati __________ e __________.
B. Con istanza 8 marzo 2021 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, postulando altresì di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. PA 2 quale patrocinatore. All’udienza 28 aprile 2021 RE 1 ha contestato le pretese di controparte e formulato le proprie richieste, anch’egli postulando il beneficio del gratuito patrocinio con nomina dell’avv. A__________.
Con decisione cautelare 23 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha statuito sui contributi alimentari per i figli. Un esposto 8 ottobre 2021 del convenuto è stato poi contestato dall’istante con osservazioni 21 ottobre 2021. È seguita l’udienza 25 ottobre 2021 di interrogatorio delle parti, in esito alla quale il Pretore aggiunto ha ordinato un ascolto specialistico dei figli in relazione all’esercizio del diritto di visita, e il 4 novembre 2021 la replica scritta dell’istante.
C. Pendente il procedimento, con decisione 21 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha concesso a RE 1 il gratuito patrocinio dell’avv. A__________, assortito di un obbligo di partecipazione ai costi legali con versamenti allo Stato di fr. 250.– mensili.
Il 30 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha negato al convenuto la sostituzione del patrocinatore, confermando il 19 aprile 2022 l’obbligo di partecipazione ai costi legali in ragione di fr. 250.– mensili.
D. All’udienza 15 giugno 2022 le parti hanno raggiunto un accordo nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, accordo che il Pretore aggiunto ha omologato, stralciando quindi la causa dai ruoli per intervenuta transazione. Il primo giudice ha rinunciato al prelievo della tassa di giustizia e ripartito i costi di fr. 5'000.– (fr. 4'900.– di costi peritali e fr. 100.– di spese vive della Pretura) a metà fra le parti riservate le decisioni di gratuito patrocinio già adottate o da adottarsi.
Il 23 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha inoltre ridotto da fr. 250.– a fr. 150.– l’importo delle rate mensili dovute dal convenuto allo Stato a titolo di partecipazione ai costi legali.
E. In data 24 gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale 22 giugno 2022 dell’avv. A__________, a cui ha riconosciuto una remunerazione di fr. 7'485.15 che tiene conto di fr. 6'450.– di onorario (dal 3 gennaio 2021), di fr. 500.– di spese (dal 3 gennaio 2021) e di fr. 535.15 di IVA (7.7% su fr. 6'950.–). Questa decisione non è stata impugnata.
F. Con istanza 10 settembre 2024, lamentando le proprie difficoltà finanziarie, per il tramite dell’avv. PA 1 di __________ il convenuto ha postulato la modifica della decisione di gratuito patrocinio 21 maggio 2021, rispettivamente 23 giugno 2022, nel senso che il beneficio del gratuito patrocinio gli sia riconosciuto senza alcun obbligo di partecipazione ai costi legali.
Con decisione 13 settembre 2024, richiamati i pregressi giudizi 21 maggio 2021 e 23 giugno 2022, il Pretore aggiunto ha ridotto da fr. 150.– a fr. 75.– le rate mensili dovute dal convenuto allo Stato a titolo di partecipazione ai costi legali.
G. Con reclamo 24 settembre 2024 RE 1 chiede che la decisione 13 settembre 2024 emessa dal Pretore aggiunto nell’incarto SO.2021.294 sia annullata e riformata nel senso che gli sia concesso il gratuito patrocinio senza partecipazione ai costi legali. Il reclamante postula di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, inclusi i costi dell’avv. PA 1, anche in sede di reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamata la decisione 21 maggio 2021 con cui aveva concesso il gratuito patrocinio al reclamante e stabilito una sua partecipazione ai costi legali in ragione di fr. 250.–, poi ridotti a fr. 150.– il 23 giugno 2022, ha fissato infine a fr. 75.– il nuovo importo. Con l’istanza 10 settembre 2024 l’interessato ha postulato la modifica delle menzionate pregresse decisioni nel senso di concedergli il gratuito patrocinio senza alcun obbligo di partecipazione ai costi legali. La decisione impugnata riguarda quindi il gratuito patrocinio (parziale: sotto, consid. 3 in fine).
1.1 Giusta l’art. 121 CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). Inoltre, la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
Il giudizio impugnato è pervenuto al reclamante il 16 settembre 2024. Spedito con invio raccomandato 24 settembre 2024 e giunto l’indomani alla cancelleria del tribunale, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2 Giova altresì rilevare che l’istanza 10 settembre 2024 indica quale oggetto l’incarto SO.2021.294, incarto questo a cui si riferisce pure la richiesta di giudizio del reclamo. Sicché, nella misura in cui sembra voler riferire quella stessa istanza - tesa a modificare la decisione di gratuito patrocinio nel senso di cancellarne la partecipazione ai costi legali - all’incarto n. DM.2023.166, per quanto non dovuta ad una mera errata scritturazione, il reclamo è a priori inammissibile.
2.1 Con decisione 21 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha statuito che a RE 1 “è concesso il gratuito patrocinio dell’avv. A__________, ritenuto che l’istante parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 250.– ciascuna”. Il primo giudice ha applicato gli art. 117 segg. CPC, richiamando pure il messaggio n. 6407 del 12 ottobre 2010 relativo alla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio. Il 15 giugno 2022 il procedimento di misure a protezione dell’unione coniugale è poi stato stralciato a seguito dell’accordo intervento tra le parti. Non è stata prelevata la tassa di giustizia, mentre i costi di fr. 5'000.- sono stati ripartiti a metà fra le parti “riservate le decisioni già adottate o da adottarsi in materia di gratuito patrocinio”. Su richiesta di RE 1, il 23 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha ridotto la sua partecipazione mensile a fr. 150.–. Il 24 gennaio 2023 ha infine tassato la nota professionale dell’avvocato fissando un compenso di fr. 7'485.15 totali (dispositivo n. 1 e 2) e ribadito l’obbligo di rifusione nel tenore di cui all’art. 123 CPC (dispositivo n. 3). Con la decisione del 13 settembre 2024 qui impugnata il Pretore aggiunto ha ridotto a fr. 75.– mensili la partecipazione ai costi legali in capo al convenuto.
2.2 Afferma il reclamante di avere chiarito con l’istanza 10 settembre 2024 di non essere più in grado di versare la sua partecipazione ai costi legali di fr. 150.– mensili, segnatamente a causa dell’avvenuto pignoramento del suo salario da parte dell’Ufficio di esecuzione di __________ fino a concorrenza della totale eccedenza calcolata per rapporto al minimo vitale riconosciutogli, che però non includeva la partecipazione a quei costi legali. L’art. 123 CPC sancisce un obbligo di rifusione nella misura in cui il beneficiario del gratuito patrocinio è in grado di farlo, capacità questa che dipende dalla sua attuale situazione finanziaria. La partecipazione mensile di fr. 75.– non è conforme alle regole sul gratuito patrocinio, motivo per cui la decisione del Pretore aggiunto viola gli art. 117 segg. CPC e costituisce un manifestamente errato accertamento dei fatti. Non avendo poi il Pretore aggiunto motivato la decisione malgrado si sia scostato dalla richiesta di cui all’istanza 10 settembre 2024, il reclamante lamenta pure una violazione dell’art. 53 cpv. 1 CPC.
“Il menzionato messaggio alla Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG – RL 178.300) evoca in effetti la facoltà per l’autorità di concedere in parte il gratuito patrocinio esigendo nel contempo che la parte beneficiaria contribuisca ai costi legali, e questo nell’intento di responsabilizzarla senza metterla in eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e con esplicito richiamo del messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593, 6674), vi si menziona a titolo di esempio il “versamento di una franchigia” posta a carico dell’interessato limitatamente all’importo che questi si può assumere, mentre l’eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n. 6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674 ). Si prospetta poi un sistema di partecipazione ai costi legali che “consiste nel domandare al richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la durata della procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale dell’importo anticipato”, applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407, pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l’autorità concedente non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini e modalità del contributo così richiestole. E di ciò deve dar ragione la decisione di gratuito patrocinio.”
Laddove l’autorità concedente impone una partecipazione ai costi legali a carico del beneficiario vi è una concessione solo parziale del gratuito patrocinio (Messaggio n. 6407, pag. 3).
3.1 Ora, il Pretore aggiunto non indica nella decisione impugnata i motivi per i quali ha ridotto da fr. 150.- a fr. 75.- la partecipazione ai costi legali a carico del reclamante. L’assenza di motivazione e la violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 53 cpv. 1 CPC e 29 cpv. 2 Cost. che ne deriva (III CCA 13.2022.65/66 del 13 gennaio 2023 consid. 5.2), non torna tuttavia utile a quest’ultimo, come si dirà nel seguito.
3.2 In concreto il reclamante è stato posto al beneficio del gratuito patrocinio parziale (sopra, consid. 1 e 3 in fine). L’istanza di riduzione della partecipazione ai costi legali del 10 settembre 2024 è stata presentata dal reclamante a distanza di oltre 2 anni dallo stralcio della procedura (15 giugno 2022) e di circa 20 mesi dalla decisione di tassazione della nota professionale del suo avvocato (24 gennaio 2023: sopra, consid. 2.1). All’origine di quest’istanza vi è poi la decisione di pignoramento del salario del 13 giugno 2024 (doc. A), circostanza realizzatasi anche questa successivamente.
3.2.1 Fatti e mezzi di prova nuovi posteriori alla decisione di gratuito patrocinio (“echte Nova”) legittimano di per sé l’inoltro di una nuova domanda (sentenza TF 4A_375/2020 del 23 settembre 2020 consid. 3.1, con rinvio a 5A_430/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.4). Ma per il principio di non retroattività, il gratuito patrocinio ha effetto dal momento della sua richiesta (“ex nunc”) - con riserva dei casi eccezionali (art. 119 cpv. 4 CPC)
3.2.2 Volendosi assimilare l’istanza 10 settembre 2024 del reclamante a una nuova domanda di gratuito patrocinio, nel senso che ne chiede il riconoscimento per la parte sin lì negata corrispondente alla partecipazione ai costi legali impostagli dal Pretore aggiunto, a sostegno della quale ha allegato e documentato il successivo peggioramento della sua situazione finanziaria, va rilevato che tale fatto nuovo si è verificato a causa giudiziaria oramai conclusa. Non può quindi giustificare un cambiamento della pregressa decisione con cui quel gratuito patrocinio gli era stato - parzialmente - concesso, giacché quella causa non può più obiettivamente ingenerare dei costi giudiziari. A fronte di un procedimento già chiuso e definito non vi è quindi alcun margine per ritornare sulle modalità di concessione del gratuito patrocinio di cui alle decisioni 21 maggio 2021 e 23 giugno 2022. E ancor meno per il reclamante di pretenderne una modifica.
4.1 L’art. 123 CPC stabilisce che la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione di quanto anticipato dal Cantone appena sia in grado di farlo (cpv. 1), pretesa questa che si prescrive in dieci anni - soggetti a sospensione e/o interruzione (Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 123) - dalla chiusura del procedimento (cpv. 2). Pur riguardando un processo civile, tanto le spese giudiziarie quanto la remunerazione riconosciuta al patrocinatore d’ufficio costituiscono delle pretese di diritto pubblico, rispettivamente sono attinenti a una relazione di diritto pubblico. La pretesa di rifusione giusta l’art. 123 CPC è quindi una pretesa di diritto pubblico dello Stato nei confronti della parte che ha beneficiato del gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 123 con rinvio a DTF 138 II 506 consid. 1).
4.2 Il CPC non precisa quale sia l’autorità tenuta a disporre la rifusione e a provvedere all’incasso dei relativi importi, sicché la designazione resta di competenza cantonale (FF 2006 6593, 6677). Spetta quindi al Cantone realizzare un meccanismo di recupero e monitorare gli sviluppi finanziari delle parti che hanno ottenuto il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 123; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 1067).
4.2.1 L’autorità competente ai sensi dell’art. 123 CPC può così essere un’autorità giudiziaria o amministrativa, fermo restando che in assenza di norme specifiche è da ritenere che la competenza materiale e funzionale spetti all’autorità che si è pronunciata sulla domanda di gratuito patrocinio (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 1073; Bühler, op. cit. n. 23 segg. ad art. 123). Inoltre, laddove l’obbligo di rifusione andasse formalizzato seguendo la via amministrativa, l’autorità preposta sarà tenuta ad emanare una decisione impugnabile (Jent-Sørensen/Weber, Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO, in: SJZ 114/2018 pag. 465, 468; Bühler, op. cit. n. 24b ad art. 123). La legittimazione attiva per promuovere il procedimento di rifusione appartiene al Cantone, rappresentato dall’autorità competente definita dal diritto cantonale, mentre la legittimazione passiva tocca alla parte che del gratuito patrocinio ha beneficiato (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 1075 e 1078; Bühler, op. cit., n. 25 e 29 ad art. 123).
4.2.2 Nel Cantone Ticino l’art. 6 cpv. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) del 15 marzo 2011 [RL 178.300] - applicabile con riserva delle leggi speciali (art. 1 cpv. 2 LAG) - prescrive che la decisione di rifusione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega e che contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni (Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 123). Per quanto riguarda invece la sua messa in esecuzione, questa è retta dal Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 19 settembre 2012 [RL 178.320] (Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 123), promulgato dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art. 11 LAG, regolamento che con i suoi combinati art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 attribuisce all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative – che fa parte del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - la competenza tanto ad incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati a titolo di assistenza giudiziaria quanto a decidere la rifusione degli importi assunti dallo Stato.
Inoltre, trattandosi di una pretesa di diritto pubblico (sopra, consid. 4.1), nella misura in cui la rifusione è ordinata in una procedura indipendente, contro la decisione cantonale di ultima istanza è proponibile il rimedio applicabile alla via ricorsuale prescritta dal diritto pubblico, ovvero il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (combinati art. 82 lett. a LTF e 86 cpv. 1 lett. d LTF) (Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 123; DTF 138 II 506 consid. 1; sentenza TF 2C_274/2024 del 12 giugno 2024 consid. 2.1 con riferimenti, 2C_25/2022 del 23 ottobre 2023 consid. 1.1).
4.3 Il concetto di “essere in grado di farlo” giusta l’art. 123 CPC presuppone che vi sia stato un miglioramento rispetto alla situazione economica posta alla base della concessione del gratuito patrocinio, motivo per cui il raffronto andrà fatto basandosi sugli stessi parametri di calcolo dell’indigenza validi per la concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 litt. a CPC, fermo restando che la rifusione - ancorché (eventualmente) rateizzata nel tempo - potrà entrare in considerazione laddove vi sia un’eccedenza (Trezzini, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 123). Il concetto di risorse sufficienti sarà così valutato tenendo conto delle circostanze specifiche e non forzatamente limitandosi al minimo vitale valido secondo il diritto esecutivo (sentenza TF 2C_275/2020 dell’8 luglio 2020, VD CPF 18 dicembre 2017/275 consid. II.c), pubbl. in: JdT 2018 III pag. 29, 31 seg.).
4.3.1 In una prima fase - dopo la chiusura del procedimento - sarà da valutare se vi sia stato un miglioramento nella situazione economica del beneficiario. Informazioni circa le probabilità di successo di un’eventuale incasso della pretesa di rifusione potranno ad esempio essere desunte dalla decisione di merito, o l’autorità competente potrà sollecitare il beneficiario a fornire i dovuti ragguagli o ancora, laddove il beneficiario non desse seguito a questo suo invito, spetterà all’autorità medesima attivarsi per quanto possibile alfine di chiarire di moto proprio il contesto finanziario dell’interessato (Jent-Sørensen/Weber, Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO, in: SJZ 114/2018 pag. 465, 466 seg. n. 2, 3, 4, 5 e 6). Dandosi i presupposti, tale modo di procedere potrà sfociare in un’intesa o accomodamento tra autorità competente e beneficiario in punto alle modalità di restituzione - ad esempio è appunto ipotizzabile un pagamento rateale - dell’importo anticipato dal Cantone a titolo di gratuito patrocinio. Non dovesse essere questo il caso, l’autorità competente dovrà avviare la procedura formale di rifusione dei relativi importi, e sfruttare l’obbligo informativo della parte e il suo impegno di svincolo di terzi dal segreto d’ufficio e fiscale (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 123; art. 5 cpv. 2 LAG, certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (aggiornamento settembre 2016), n. 5 “ulteriori informazioni”; Jent-Sørensen/Weber, op. cit., in: SJZ 114/2018 pag. 465, 467 n. 6), in difetto di cui potrà essere ritenuta la capacità di rifusione dell’interessato (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 1061).
4.3.2 Per procedere all’incasso diretto tramite esecuzione forzata è indispensabile disporre di un valido titolo di rigetto definitivo, ovvero di una decisione definitiva ed esecutiva (art. 80 cpv. 1 e cpv. 2 cifra 2 LEF) dove l’autorità competente determini, motivandolo di conseguenza, se il beneficiario dispone di una sostanza o di un reddito sufficienti per finanziare (interamente o parzialmente) il saldo dovuto (sentenza TF 5A_150/2018 del 7 agosto 2018 consid. 2.1 e 2.2 con riferimenti; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 123; Jent-Sørensen/Weber, op. cit., in: SJZ 114/2018 pag. 465, 467 n. 6). Questo perché il giudice del rigetto definitivo dell’opposizione non può essere chiamato a discutere la realizzazione della condizione posta all’art. 123 CPC perché, stante il suo potere di cognizione limitato, egli deve statuire alla luce di un titolo liquido senza potere ricostruire l’estensione dell’obbligazione del debitore (sentenza TF 5A_150/2018 del 7 agosto 2018 consid. 2.3; Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 123). E la condizione sospensiva dell’art. 123 CPC (“sia in grado di farlo”: sopra consid. 4.3; sentenza del TF 5A_150/2018 del 7 agosto 2018 consid. 2.1) sarebbe realizzata unicamente se il creditore riuscisse a provarla con documenti immediatamente disponibili, o se il debitore la riconoscesse senza riserve o se fosse notoria (CEF 14.2021.149 del 6 maggio 2022 consid. 4.3.2 che rinvia a DTF 143 III 568 consid. 4.2.2; CEF 14.2014.196 del 23 gennaio 2015 consid. 6.3).
Gioverà ancora rilevare che la decisione di tassazione della nota d’onorario del patrocinatore, del 24 gennaio 2023, si limita a rammentare l’obbligo generale di rifusione giusta l’art. 123 CPC (dispositivo n. 3), mentre l’aspetto della reale e concreta rifusione deve essere valutato ad opera dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative in ossequio ai precetti di cui si è detto (sopra, consid. 4.3 segg.). La decisione qui impugnata non rispetta all’evidenza i menzionati principi. In primo luogo perché pronunciata dal Pretore aggiunto che non era competente per decidere, e inoltre perché si limita a disporre che “le rate mensili di partecipazione ai costi legali a carico di RE 1 versati allo Stato sono ridotte a fr. 75.– ciascuna” senza accenno alcuno ai principi dell’art. 123 CPC e ai parametri che lo hanno indotto a tale conclusione.
In definitiva, per i motivi esposti (sopra, consid. 3, 4 e 5), la decisione 13 settembre 2024 va annullata, rispettivamente è nulla. L’esito odierno non comporta tuttavia la vittoria del reclamante. L’istanza 10 settembre 2024 era infatti ab ovo inidonea ad ottenere la soppressione dell’obbligo di restituzione ritenuto che la Pretura non era in concreto (più) competente a statuire sulla questione sicché la medesima andava comunque dichiarata irricevibile. Non è tuttavia il caso di rinviare l’incarto al primo giudice affinché dichiari irricevibile l’istanza, potendolo decidere la scrivente Camera (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
Stante l’esito del gravame, la richiesta di beneficiare del gratuito patrocinio in sede di reclamo dev’essere respinta ritenuto che, comunque sia, l’iniziativa del reclamante era sin dall’inizio destinata all’insuccesso.
La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 Ill 470 consid. 6). Le spese processuali andrebbero quindi poste a carico del reclamante ma, eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 settembre 2024 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1 La decisione 13 settembre 2024 nell’inc. n. SO.2021.294 della Pretura del Distretto di Bellinzona, nella misura in cui non è nulla, è annullata.
1.2 L’istanza 10 settembre 2024 nell’inc. n. SO.2021.294 di RE 1 è inammissibile.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Bellinzona;
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di una decisione finale in materia di gratuito patrocinio che si riconduce ad una vertenza civile, ai fini del valore litigioso è determinante il presumibile costo del processo (v. sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 1) nello specifico inferiore a fr. 30'000.–. In tal caso contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).