Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.09.2024 13.2024.51

Incarto n. 13.2024.51

Lugano 9 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2023.155 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data 12 luglio 2023 da

CO 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

RE 1

ritenuto

in fatto: A. Con petizione - non motivata - 12 luglio 2023 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio in essere tra lui e RE 1 nonché la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.

Con osservazioni 25 settembre 2023 RE 1 ha chiesto una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio rispetto a quanto postulato dal marito.

B. Con ordinanza 29 luglio 2024 il Pretore ha deciso in merito alle prove.

Tra l’altro, ha assegnato a ciascuna parte un termine per versare l’importo di fr. 2'000.- a valere quale anticipo delle spese per le prove peritali chieste da entrambe le parti.

C. Con reclamo 12 agosto 2024 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendo quanto segue:

  • l’ex marito sia tenuto a pagare tutti gli onorari e le spese processuali da questo momento in poi …

  • il tribunale deve consentire alla moglie di scegliere un avvocato, a carico del marito …

  • non ammettere le prove presentate dal marito … consentire la testimonianza e l’ammissione di prove da parte del dottor __________ …

  • ammettere la prova del rapporto di polizia del giugno 2014

  • consentire l’ammissione della valutazione dei genitori della dott.ssa __________

  • consentire la foto delle prove dei bambini e degli abusi fisici subiti nel 2019 e nel 2020.

Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove e assegnato un termine alle parti per versare l’anticipo delle spese è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 31 luglio 2024. Rimesso alla posta il 12 agosto il reclamo risulta tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo punto di vista, ammissibile.

  1. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

  2. L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

3.1 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3.2 Nel caso in esame la reclamante non solo non ha reso verosimile ma neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

  1. L’impugnabilità della decisione sull’anticipazione delle spese processuali è esplicitamente prevista all’art. 103 CPC. Il reclamo contro il punto 11 del dispositivo della decisione 29 luglio 2024 è quindi possibile a prescindere dall’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile. Limitatamente a quest’aspetto il gravame è quindi ricevibile.

4.1 La reclamante chiede che la controparte sia tenuta “a pagare tutti gli onorari e le spese processuali da questo momento in poi”. Se non che, in merito alla ripartizione delle spese essa non porta argomenti validi per procedere diversamente da quanto fatto con la decisione impugnata. Essa sostiene invero di non disporre dei mezzi necessari per far fronte alle spese. Se non che, questo non è un motivo per porre le spese integralmente a carico della controparte. La reclamante ha però la possibilità di inoltrare al Pretore una richiesta di provvigione ad litem, rispettivamente, qualora questa non fosse ottenibile, un’istanza di gratuito patrocinio (art. 119 CPC), dimostrando che adempie i requisiti di legge - esatti dall’art. 117 CPC - per ottenerli. Anche su questo punto il reclamo si rivela inammissibile.

  1. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

  2. Il presente reclamo, palesemente inammissibile, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 agosto 2024 di RE 1 è inammissibile.

  1. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

  2. Notificazione (unitamente al reclamo 12 agosto 2024 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

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