Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.04.2024 13.2024.1

Incarto n. 13.2024.1

Lugano 8 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.7 e n. OR.2021.16 (procedura ordinaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promosse con petizioni 24 agosto 2020 e 28 giugno 2021 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 8 gennaio 2024 di RE 1 contro la decisione 21 dicembre 2023 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assunzione di documenti formulata dal perito giudiziario;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto d’appalto del 24 gennaio 2016 (recte: 2017) CO 1, in veste di committente rappresentato dal progettista arch. __________ di __________ Sagl di , ha affidato ad RE 1 l’esecuzione delle opere di capomastro in relazione all’edificazione e alla completa ristrutturazione degli stabili denominati “”, di cui ai fondi n. __________ e __________ RFD del Comune di __________.

Iniziati i lavori a marzo 2017, poi conclusi il 6 dicembre 2019, il 24 febbraio 2020 RE 1 ha sottoposto al committente la liquidazione e la fattura finale che, tenuto conto degli acconti già versati, attestava un saldo a suo favore e ancora da pagare a titolo di mercede di fr. 186'300.–, importo contestato dal committente.

B. Su istanza 16 marzo 2020 di RE 1, il 4 maggio 2020 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha ordinato l’annotazione di un’ipoteca legale provvisoria per imprenditori ed artigiani di fr. 149'300.– oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2020 a carico del fondo n. __________ RFD di __________ e di fr. 37'000.– oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2020 a carico del fondo n. __________ RFD di __________.

Il 24 agosto 2020 (inc. n. OR.2020.7) RE 1 ha avviato l’azione tesa all’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva per imprenditori e artigiani per l’importo di fr. 149'300.– oltre accessori a carico del fondo n. __________ RFD di __________ e di fr. 37'000.– oltre accessori a carico del fondo n. __________ RFD di __________. Con risposta 7 giugno 2021 CO 1 ne ha chiesto la reiezione. Nel successivo scambio di allegati 17 agosto 2021 e 18 ottobre 2021 le parti hanno confermato il loro antitetico punto di vista.

C. Con petizione 28 giugno 2021 (inc. n. OR.2021.16) RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 209'772.45 oltre interessi al 5% su fr. 186'300.– (saldo della mercede) dal 13 marzo 2020 e interessi al 5% su fr. 23'472.45 (sconti non riconosciuti) dal 24 agosto 2020.

CO 1 ha chiesto la reiezione della petizione con risposta 7 settembre 2021. Le rispettive richieste di giudizio sono state ribadite da RE 1 con replica 2 novembre 2021 e da CO 1 con duplica 24 gennaio 2022.

D. L’udienza delle prime arringhe si è tenuta il 16 febbraio 2022. Il Pretore, d’accordo le parti, ha congiunto gli incarti n. OR.2020.7 e OR.2021.16 in applicazione dell’art. 125 CPC. Le parti hanno poi confermato le rispettive domande e allegazioni e notificato i propri mezzi di prova che, in assenza di opposizioni, il Pretore ha ammesso integralmente. Tra queste anche la perizia giudiziaria chiesta da entrambe.

E. L’attrice ha presentato i suoi quesiti peritali il 28 dicembre 2022, seguiti il 13 marzo 2023 dalle opposizioni del convenuto e il 16 maggio 2023 ancora dalle osservazioni dell’attrice.

Dal canto suo il convenuto ha formulato il suo quesito peritale il 13 marzo 2023, seguito il 16 maggio 2023 dall’opposizione dell’attrice e ancora il 16 giugno 2023 dalle osservazioni del convenuto.

F. Il 5 settembre 2023 il Pretore ha deciso sui quesiti peritali, che ha poi trasmesso al designando perito giudiziario arch. __________. Il 17 ottobre 2023 il designando perito ha trasmesso la sua proposta di onorario, rilevando la necessità di disporre dei piani esecutivi, o esecutivo provvisori che erano stati consegnati dall’attrice per la stesura dell’offerta, in modo da rispondere a parte dei citati quesiti.

Il 31 ottobre 2023 l’attrice ha postulato l’accoglimento da parte del Pretore della richiesta di accesso alla documentazione come richiesto dal designando perito. Con osservazioni 2 novembre 2023 il convenuto vi si è opposto.

G. Con decisione 21 dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza 17 ottobre 2023 del designando perito, assegnandogli un termine scadente il 15 gennaio 2023 per trasmettere un preventivo aggiornato alla luce della mancata acquisizione della documentazione da lui richiesta.

H. Con reclamo 8 gennaio 2024, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora di riformare quest’ultima decisione nel senso di accogliere la richiesta del designando perito. In via subordinata ne chiede l’annullamento e il rinvio al Pretore per nuovo giudizio.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha negato al designando perito l’autorizzazione ad accedere ai piani esecutivi o esecutivi provvisori da lui richiesti è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CP e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 22 dicembre 2023. Richiamata la sospensione dei termini valida in procedura ordinaria dal 18 dicembre al 2 gennaio (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il gravame spedito con invio raccomandato 8 gennaio 2024 risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

  1. Il Pretore ha rilevato che i documenti richiesti dal designando perito esistevano già prima dell’avvio della causa. Trattandosi di “pseudonova” e dando prova di diligenza, all’attrice incombeva pertanto di produrli agli atti, rispettivamente richiederli allo studio di architettura progettista che sapeva esserne ancora in possesso e produrli poi agli atti, e/o postularne la produzione da questo studio di architettura in forma di edizione di documenti da terzi giusta l’art. 160 CPC, pendente lo scambio degli allegati e l’udienza di dibattimento. Ma così non era stato. A mente del Pretore la rilevanza di quei documenti per l’esecuzione della perizia giudiziaria non poteva sfuggire alla reclamante quale professionista del settore, ritenuto che lei stessa aveva richiesto quella prova. E poiché non si trattava di “nova”, l’interessata non poteva neanche sopperire alla sua lacuna in forza del fatto che il designando perito ne aveva poi evidenziato la necessità in vista dell’elaborazione del referto peritale. Motivo per cui ha respinto la richiesta, dando modo a quest’ultimo di rivedere - se del caso - il preventivo di onorario tenuto conto delle difficoltà e dell’incertezza a rispondere a specifici temi.

  2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 75 ad art. 319]). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

3.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3.3 In casi invero eccezionali, il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile può sussistere. Ad esempio quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che rientrano in tale ambito, visto che non è possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (cfr. III CCA 13.2023.2 10 maggio 2023, 13.2022.51 23 febbraio 2023 [edizione di documenti bancari e postali], 13.2021.94 19 gennaio 2022 [documenti con indicazione di indirizzo]), o quando vi è un ordine di assunzione di prove assortita della comminatoria penale dell’art. 292 CPS (cfr. III CCA 13.2015.29 e 13.2015.39 12 febbraio 2016 [perizia sul DNA]). E può anche sussistere rispetto ad una perdita verosimilmente irreversibile di un mezzo di prova concernente fatti non ancora accertati (ad esempio distruzione di documenti, grave malattia o anzianità del teste), fermo restando che non è considerato tale il timore astratto a che il trascorrere del tempo possa alterarlo (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 319; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 22b ad art. 319; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 80 ad art. 319]; Spühler, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 319; negato in tema di audizione testi: III CCA 13.2022.51 23 febbraio 2023 consid. consid. 3, sentenza TF 4A_366/2023 1° settembre 2023; negato il rischio di perdita in tema di nuove prove: sentenza TF 4A_416/2017 del 6 ottobre 2017).

  1. La reclamante lamenta un pregiudizio difficilmente riparabile in quanto il designando perito ha ritenuto necessario disporre dei documenti da lui richiesti - nello specifico, appunto, “dei piani esecutivi, o esecutivi provvisori, consegnati all’attrice per la stesura dell’offerta” finalizzata alla conclusione del contratto d’appalto - per rispondere in modo compiuto ai quesiti peritali dell’attrice e al quesito peritale del convenuto, e in assenza dei quali le conclusioni del suo referto peritale sarebbero potute risultare persino aleatorie ed inutilizzabili. Invano.

La reclamante sembra così paventare l’eventualità che ciò vada a scapito della dimostrazione e della pertinenza delle sue allegazioni e pretese, sicché ne possa poi derivare un giudizio di merito a lei sfavorevole. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato un fatto che quella prova avrebbe potuto provare non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. Questo poiché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere l’incidenza di quella specifica prova, in particolare se e in che misura pregiudicherà davvero la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo a motivo che quel referto peritale potrebbe risultare in parte lacunoso, e questo perché tale pregiudizio potrebbe essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole.

  1. A mente della reclamante non è poi dato sapere se e fino a quando lo studio di architettura progettista, che dispone di quei piani in forma digitale, è tenuto a conservarne una copia. Ciò posto, in assenza di un obbligo legale a custodirli e ritenuto che il cantiere era oramai terminato nell’anno 2019, lo studio di architettura avrebbe anche potuto decidere di cancellare quella copia digitale. Era quindi dato il rischio concreto ed effettivo che quei piani non sarebbero più stati reperibili in futuro, ciò a cui nemmeno una seconda perizia avrebbe più potuto porre rimedio. Di qui, il pregiudizio difficilmente riparabile.

Tuttavia. Così facendo la reclamante si limita ad esprimere una sua personale preoccupazione, senza con questo evidenziare gli estremi di una oggettiva e concreta esposizione a pericolo di perdita di detti documenti. Fermo restando, oltretutto, che di per sé l’architetto ha comunque un dovere di custodia di documenti verso il suo cliente (cfr. Gauch/Tercier, Das Architektenrecht/Le droit de l’architechte, 3a ed., 1995, n. 517 seg. pag. 166; con riferimento a SIA-Norm 102 e all’art. 400 CO). Ad ogni modo il tema è mal posto. Nella misura in cui dichiara di non possedere più i piani esecutivi richiesti dal designando perito per procedere alla redazione del referto peritale (reclamo, pag. 2 in basso), la reclamante medesima ammette in modo implicito di avere in precedenza disposto di quel materiale. Allo stesso tempo però l’interessata non pretende di avere cautelativamente tentato di sopperire a questa sua carenza avvalendosi della notifica quale mezzo di prova dell’edizione di detti documenti dallo studio di architettura. Motivo per cui, già solo per questo l’interessata è malvenuta a dolersi ora di un pregiudizio difficilmente riparabile rispetto ad una ipotetica cancellazione di quegli specifici piani per mano di quello stesso studio di architettura. E a questo nulla cambia che in vista del mandato peritale affidatogli il designando perito abbia poi espresso l’esigenza di doverli visionare per rispondere a parte delle relative domande formulate delle parti, richiesta che il Pretore ha in concreto respinto.

  1. Nelle citate circostanze, il pregiudizio invocato dalla reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile. Diventa così inutile entrare nel merito del reclamo per disquisire oltre sulle censure di errata applicazione del diritto e di accertamento manifestamente errato dei fatti sollevate dalla reclamante in tema di violazione del principio dispositivo e del principio attitatorio, di margine d’indagine giusta l’art. 186 CPC del perito giudiziario e di pretesa inidoneità e incapacità dell’attrice a valutare la rilevanza dei piani esecutivi ai fini della causa da lei promossa.

  2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state raccolte osservazioni.

  3. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

La richiesta di effetto sospensivo, in sé inammissibile essendo stata proposta contro una decisione negativa, è priva d’oggetto.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 gennaio 2024 di RE 1 è inammissibile.

  1. La richiesta di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

  2. Le spese processuali, stabilite in fr. 800.–, sono poste a carico della reclamante.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 8 gennaio 2024 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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