Incarto n. 13.2023.74
Lugano 19 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2018.146 (procedura di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data 1° giugno 2018 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 3 luglio 2023 di RE 1 contro la decisione 19 giugno 2023 con cui il Pretore ha respinto le sue domande di sospensione della procedura, di proroga di un termine e di nomina di un rappresentante d’ufficio;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1958), cittadino britannico, divorziato, e RE 1 (1964), cittadina italiana, si sono sposati a __________ il 23 agosto 1999. Dalla loro unione sono nati i figli __________, __________, __________ e __________.
B. Il 4 maggio 2015 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un’istanza a protezione dell’unione coniugale. La vertenza è sfociata nella sentenza 19 dicembre 2019 impugnata con separati appelli dai due coniugi e su cui la prima Camera civile del Tribunale d’appello si è infine pronunciata il 17 novembre 2020 (inc. 11.2019.151/11.2020.2).
Il 4 luglio 2017 CO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo l’annullamento della convenzione 29 settembre 2014 con cui i coniugi avevano adottato la separazione dei beni. La nullità per vizio formale di tale atto è stata infine accertata con sentenza 22 febbraio 2021. Il relativo appello di RE 1 è stato poi respinto il 28 marzo 2022 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 11.2021.42).
Il 1° giugno 2018 RE 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, procedura rimasta sospesa tra il 27 agosto 2020 e l’8 giugno 2022 in attesa della sentenza sulla nullità dell’atto di separazione dei beni, con riserva dei vari procedimenti cautelari che si sono susseguiti in corso di causa.
C. Il 14 aprile 2023 l’avv. S__________ ha comunicato al Pretore che la sua assistita RE 1 aveva rescisso il mandato di rappresentanza affidatole.
Il 16 giugno 2023 RE 1 ha chiesto al Pretore di sospendere temporaneamente la procedura o una proroga del termine per la replica e di nominare l’avv. M__________ “quale difensore d’ufficio con gratuito patrocinio” per lei e per la figlia __________.
D. Con decisione 19 giugno 2023 il Pretore ha respinto tanto la richiesta dell’attrice di sospensione della procedura quanto quella di proroga del termine, ha respinto la richiesta dell’attrice di nomina a rappresentante d’ufficio dell’avv. M__________ e, infine, ha citato le parti all’udienza di dibattimento.
E. Con reclamo 3 luglio 2023, personalmente introdotto, RE 1 chiede di annullare questa decisione e modificarla nel senso di incaricare l’avv. M__________ quale suo patrocinatore gratuito, di sospendere il procedimento e di cancellare e rinviare l’udienza di dibattimento.
Non sono state raccolte osservazioni.
F. L’udienza di dibattimento si è tenuta il 21 agosto 2023. Le parti avendo raggiunto un accordo completo sul divorzio e sulle conseguenze accessorie, con sentenza 22 agosto 2023 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai due coniugi, ha omologato la convenzione sugli effetti accessori e ha stralciato i procedimenti cautelari ancora pendenti.
RE 1, rappresentata dall’avv. N__________ di Lugano, il 22 settembre 2023 ha presentato appello contro quest’ultima sentenza innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendone l’annullamento per difetto di consenso, il rinvio della causa al Pretore per procedere al contraddittorio e il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi legali dell’avv. N__________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 19 giugno 2023 evade le seguenti richieste poste dalla reclamante con scritto 16 giugno 2023, e meglio:
respinge la domanda di sospensione della procedura (dispositivo n. 2);
respinge la domanda di proroga dei termini (dispositivo n. 3);
respinge la domanda di nomina dell’avv. M__________ quale suo rappresentante d’ufficio (dispositivo n. 4).
La decisione 19 giugno 2023 è pervenuta alla reclamante il 24 giugno 2023. Rimesso alla posta il 4 luglio 2023 (timbro sulla busta originale) il gravame risulta così tempestivo.
Le decisioni che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC - a differenza di quelle previste dall’art. 319 lett. b cifra 1 CPC - possono anche essere impugnate nel contesto della decisione finale, posto che rispetto a quest’ultima l’esame delle relative censure abbia ancora un interesse attuale (Sutter-Somm/Seiler, op. cit. n. 11 ad art. 319; Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 12 ad art. 319).
3.1 In concreto sono impugnabili con reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC tanto la decisione che rifiuta la sospensione di un procedimento (a contrario art. 126 cpv. 2 CPC; III CCA 13.2021.154 8 giugno 2022 consid. 2 e 2.1) quanto quella sulla domanda di proroga di un termine (III CCA 13.2020.127 16 marzo 2021). E questo rimedio giuridico è altresì proponibile in caso di diniego di nomina di un rappresentante d’ufficio, quand’anche Sterchi sembri escludere a priori una siffatta eventualità in virtù del fatto che una parte è di per sé libera di decidere di consultarne personalmente uno (op. cit., n. 10 ad art. 69).
3.2 Ora, pendente il reclamo qui proposto, il Pretore ha proceduto il 21 agosto 2023 all’udienza di dibattimento a cui entrambe le parti hanno partecipato. Ha successivamente evaso la vertenza con sentenza finale 22 agosto 2023 pronunciando il divorzio, omologando la relativa convenzione sugli effetti accessori con accordo totale e stralciando i procedimenti cautelari che erano ancora in essere fra le parti (sopra, consid. F). E poiché il processo avanti al Pretore è oramai terminato, il reclamo contro le citate disposizioni ordinatorie processuali è diventato privo d’oggetto (III CCA 13.2021.15/16 2 giugno 2021). Questo in applicazione dell’art. 242 CPC, l’interesse attuale e degno di protezione a ottenere la modifica delle contestate disposizioni ordinatorie processuali essendo venuto meno pendente il gravame in forza dell’emanazione della decisione finale (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 61 ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 8 ad art. 242 che rinvia alla sentenza del TF 4A_226/2016 20 ottobre 2016 consid. 5 e riferimenti). Motivo per cui il reclamo va stralciato dai ruoli.
A mero titolo aggiuntivo, e limitatamente alla mancata nomina d’ufficio del rappresentante legale, giova nondimeno ancora rilevare che il CPC non prevede l’obbligo di farsi assistere da un avvocato, sicché di principio una parte munita della capacità processuale può agire personalmente in causa oppure decidere di fare capo ad un rappresentante contrattuale (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 69). Il Pretore ha indicato che “l’attrice è perfettamente in grado di reperire un patrocinatore che la possa rappresentare, cosa che per altro ha già fatto avendo la stessa, nell’ambito della presente procedura, cambiato quattro patrocinatori”. E, appunto, l’interessata (ha) segnala(to) l’avv. M__________ in quanto “l’unica che con gentilezza è stata disponibile a chinarsi sul mio caso” e che “sarebbe volenterosa di aiutare sia me, che mia figlia, facendo del suo meglio” (reclamo, pag. 1). D’altro canto basti poi precisare che il diritto al gratuito patrocinio è comunque sussidiario rispetto all’obbligo di anticipo dei costi giudiziari (fra cui rientrano anche i costi di rappresentanza legale) in capo all’altro coniuge (“provisio ad litem”) (Sutter-Somm/Seiler, op. cit., n. 8 ad art. 117), aspetto che sarebbe pur sempre da considerare.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) restano a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il tema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Lo stralcio del reclamo è pronunciato da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 3 luglio 2023 di RE 1 avverso la decisione 19 giugno 2023 della Pretura di Lugano, sezione 6, è stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, restano a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 3 luglio 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).