Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 15.05.2023 13.2023.25

Incarto n. 13.2023.25

Lugano 15 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.45 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di modifica di sentenza di divorzio 31 marzo 2020 da

PI 1 patr. dall’ PA 1

contro

PI 2 patr. dall’ PA 2

e ora sul reclamo 1° marzo 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 15 febbraio 2023 con cui il Pretore aggiunto ha revocato il gratuito patrocinio a PI 1;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 31 gennaio 2019 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio in essere tra PI 2 e PI 1 e ha omologato la convenzione regolante gli effetti accessori.

B. Con petizione 31 marzo 2020 PI 1 ha postulato una modifica della regolamentazione delle conseguenze accessorie in punto al contributo alimentare dovuto da PI 2 per i figli. Essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

C. Con decisione 15 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di PI 1 e designato l’avv. RE 1 quale patrocinatore.

D. Con scritto 28 novembre 2022 l’avv. RE 1 ha comunicato alla Pretura che PI 1 le aveva revocato il mandato. Con scritto 1° dicembre 2022 l’avv. PA 1 ha comunicato di aver assunto il patrocinio di PI 1 e, con istanza 26 gennaio 2023 ha postulato che la stessa sia posta al beneficio del gratuito patrocinio ed egli designato quale patrocinatore.

E. In data 6 febbraio 2023 l’avv. RE 1 ha inviato alla Pretura la propria nota d’onorario, chiedendone la tassazione.

Con decisione 15 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di tassazione della nota d’onorario e ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio a PI 1.

F. Con reclamo 1° marzo 2023 l’avv. RE 1 chiede che la menzionata decisione sia annullata.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1 La decisione 15 febbraio 2023 è pervenuta alla reclamante il 20 febbraio 2023. Rimesso alla posta il 1° marzo 2023 il reclamo risulta così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2 Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).

3.1 La reclamante non sostanzia l’esistenza di circostanze eccezionali che le consentano di insorgere a titolo personale contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio. In difetto della legittimazione a ricorrere in capo all’insorgente il reclamo è quindi inammissibile.

  1. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° marzo 2023 dell’avv. RE 1 è inammissibile.

  1. Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

  2. Notificazione:

  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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