Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.05.2023 13.2023.2

Incarto n. 13.2023.2

Lugano 10 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Olgiati e Giamboni

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2020.39 (azione di divorzio unilaterale – procedura matrimoniale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 24 settembre 2020 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 9 gennaio 2023 di RE 1 contro la decisione 16 dicembre 2022 con cui il Pretore gli ha assegnato un ultimo termine per la produzione (completa) di documentazione bancaria e/o postale;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (1959) ed CO 1 (1969), si sono uniti in matrimonio a __________ il 15 settembre 1995. Dalla loro unione sono nati i figli __________ e __________, entrambi maggiorenni. Il 1° settembre 2018 la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale, e la vita separata delle parti è poi stata regolamentata nell’ambito di una procedura di protezione dell’unione coniugale sfociata nella sentenza 4 marzo 2020, parzialmente riformata con sentenza 24 dicembre 2020 della prima Camera civile del Tribunale d’appello.

B. Con petizione - non motivata - 24 settembre 2020 RE 1 ha chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie. La volontà delle parti sul principio del divorzio è stata accertata dal Pretore in occasione dell’udienza 10 novembre 2020. Infruttuose le trattative per un accordo sui punti accessori, il 18 maggio 2021 RE 1 ha motivato la sua domanda di divorzio e postulato l’adozione di provvedimenti cautelari.

Con risposta 20 agosto 2021, confermato il divorzio, CO 1 ha presentato le sue considerazioni e richieste di giudizio. Il 2 novembre 2021 RE 1 ha inoltrato la sua replica, seguita dalla duplica 20 gennaio 2022 di CO 1.

C. Il 21 marzo 2022, all’udienza delle prime arringhe, le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio e notificato le relative richieste di prove, formulando le proprie opposizioni.

D. Con decisione del medesimo giorno, registrata a verbale, il Pretore ha statuito sulle prove. Fra queste, il primo giudice ha disposto l’audizione dei due figli e ha fatto ordine a RE 1 di produrre entro il termine di 30 giorni gli attestati di capitale e gli estratti completi dall’1.1.2018 (ad oggi) dei conti bancari e/o postali a lui intestati o di cui era beneficiario economico.

Il reclamo 30 marzo 2022 di RE 1 è stato respinto, per quanto ammissibile, da questa Camera con decisione datata 2 settembre 2022 (inc. n. 13.2022.24).

E. Con istanza 19 ottobre 2022 RE 1 ha invitato il Pretore a valutare concretamente l’ordine di edizione a suo carico di estratti bancari e/o postali completi dal 1° gennaio 2018 (ad oggi) di cui all’ordinanza 21 marzo 2022, rifiutando la relativa prova in quanto indiscriminata, generalizzata, priva di pertinenza processuale e lesiva della sua sfera privata. In via subordinata egli ha chiesto che l’ordine di edizione fosse limitato agli estratti patrimoniali annuali delle relazioni bancarie più significative.

Il 9 novembre 2022 CO 1 ha chiesto di respingere l’istanza e di assegnare al marito un termine per produrre gli estratti completi dal 1° gennaio 2018 in avanti.

Con replica 23 novembre 2022 RE 1 ha ribadito la sua domanda. Il 5 dicembre 2022 CO 1 ha confermato la sua opposizione.

F. Con decisione 16 dicembre 2022 il Pretore ha respinto le domande di cui all’istanza 19 ottobre 2022 e ha fissato a RE 1 un ultimo termine non prorogabile di 10 giorni per produrre gli attestati di capitale e gli estratti conto completi dal 1° gennaio 2018 ad oggi dei conti bancari e/o postali a lui intestati o di cui egli è beneficiario economico. L’interessato è stato reso attento sulle conseguenze di cui all’art. 164 CPC in caso di rifiuto indebito a cooperare.

G. Con reclamo 9 gennaio 2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, il gravame sia riformato nel senso di accogliere le domande di cui all’istanza 19 ottobre 2022 con conseguente modifica dell’ordinanza sulle prove 21 marzo 2022, e quindi che egli sia tenuto a produrre alla Pretura entro il termine di 30 giorni gli attestati di capitale dal 2018 dei conti bancari e/o postali a lui intestati o di cui è beneficiario economico.

L’effetto sospensivo al reclamo è stato concesso con decisione presidenziale 26 gennaio 2023.

Con le osservazioni 9 febbraio 2023 CO 1 ha sollevato dubbi circa la tempestività del reclamo e, nel merito, ne ha chiesto la reiezione.

RE 1 ha documentato la tempestività del reclamo con replica spontanea 2 marzo 2023.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore statuisce in materia di prove, rappresenta una disposizione ordinatoria processuale ai sensi degli art. 124 e 154 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

Il giudizio impugnato è pervenuto al reclamante il 19 dicembre 2022 (tracciamento degli invii). Trattandosi di procedura ordinaria, i termini sono sospesi tra il 18 dicembre e il 2 gennaio inclusi (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Il gravame, spedito il 9 gennaio 2023 (busta d’invio originale) e giunto l’indomani alla cancelleria del tribunale (timbro originale), è quindi tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

  1. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 75 ad art. 319]). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

2.3 Può invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Brunner/Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad art. 319; Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 319; Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).

Il rischio di un pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2).

  1. Con riferimento alla contestata edizione di documenti questa Camera ha già avuto modo di riconoscere l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (III CCA 13.2022.24 del 2 settembre 2022 consid. 4). Essa ha in particolare rilevato che l’art. 13 Cost. sancisce il diritto alla protezione della sfera privata, ovvero al rispetto della propria vita privata, vita familiare, abitazione, corrispondenza epistolare e delle proprie relazioni via posta e telecomunicazioni (cpv. 1), e ad essere protetti dall’impiego abusivo di dati personali (cpv. 2). Ha poi ritenuto che alla fattispecie in esame non tornava utile il principio sancito dal Tribunale federale secondo cui, in generale, i dati finanziari su reddito e sostanza di una persona non costituiscono dati personali degni di particolare protezione, ed esulano quindi dal concetto di tutela della sfera privata (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., vol. 1, Lugano 2017, n. 23 seg. e nota 4000 e 4002 ad art. 156 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 23 e nota 5112 e 5114 ad art. 156], che rinvia alla sentenza del TF 1P.79/2000 del 28 maggio 2001 consid. 2d/dd), in quanto nel caso specifico il contenuto dei documenti andava ben oltre i dati relativi a reddito e sostanza e si estendeva anche al loro utilizzo, quindi a informazioni che rientrano nella sfera privata.

Da ciò ne consegue che, per quanto il reclamante invochi qui e ancora il diritto al rispetto della sua sfera privata a fronte del rinnovato e confermato ordine di edizione di documenti bancari e/o postali completi a lui riconducibili dal 1° gennaio 2018 ad oggi (dispositivo n. 2 della decisione impugnata), il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile è senz’altro dato. Per questo motivo, il reclamo va esaminato nel merito.

  1. Il reclamante richiama l’art. 29 cpv. 2 Cost. e rimprovera al Pretore di non avere motivato la decisione impugnata in punto alla rilevanza e alla pertinenza della prova che egli contesta e sulla qualifica di dati sensibili.

4.1 Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). L’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è parte integrante di quel diritto di essere sentito (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).

4.2 Afferma il reclamante che il Pretore non ha - una volta di più - deciso in punto alla rilevanza e pertinenza della documentazione chiesta in edizione. Il primo giudice si sarebbe in particolare limitato a confermare l’ordinanza 21 marzo 2022, dando atto in modo implicito della rilevanza di quei documenti per il solo fatto di averne ordinato l’assunzione. Invece la decisione era da motivare riguardo a tutti gli argomenti di rilievo, così da consentire alla parte interessata di valutare i presupposti di un’eventuale impugnazione e, conseguentemente, permettere il controllo giurisdizionale dell’autorità superiore.

4.2.1 Il Pretore ha trattato lo scritto 19 ottobre 2022 quale istanza di modifica del dispositivo n. 6 dell’ordinanza sulle prove 21 marzo 2022 che era stata confermata in sede di reclamo il 2 settembre 2022 da questa Camera anche rispetto al qui contestato ordine di edizione di documenti. Ha quindi indicato che la rilevanza di detti documenti era implicita già per il solo fatto di averli ammessi quale mezzo di prova, per poi soggiungere che anche a mente di questa Camera le relative informazioni potevano contenere elementi utili in punto al dispendio e alle disponibilità economiche del reclamante dopo la separazione dalla moglie. Il Pretore ha inoltre specificato che il reclamante medesimo sosteneva la tesi di una diminuzione delle sue entrate dopo la separazione e delle sue capacità contributive a causa del prepensionamento, e che controverso fra le parti era proprio il tema della sua disponibilità economica. Il primo giudice ha così confermato la pertinenza e la rilevanza della documentazione chiesta in edizione al reclamante.

4.2.2 Ciò posto, il reclamante fa completa astrazione da questi aspetti riducendo all’utilizzo del termine “implicitamente” l’eccepita assenza di motivazione che imputa al Pretore. E già solo per questo la critica è destituita di ogni buon diritto e va respinta.

4.3 Il reclamante rimprovera poi al Pretore di non avere spiegato, e quindi di non riuscire a comprendere, perché taluni dati sarebbero da considerare sensibili e da proteggere, mentre altri lo sarebbero meno o non del tutto. Con l’istanza 19 ottobre 2022 aveva sostenuto che tutti i dati attinenti alle transazioni sui conti a lui riconducibili, incluse quelle più banali e quotidiane, rientravano nel concetto di sfera privata e quindi meritavano a priori e senza eccezione tutela. Si trattava in particolare di dati personali e sensibili poiché quelle transazioni erano atte a localizzare l’utente ed evocative delle sue abitudini o altro ancora, includendovi pure la specifica per genere e ammontare quale poteva essere per spese mediche, alimentari, di benzina o acquisti online, spese per locali pubblici anche notturni, in Svizzera e all’estero. In merito il Pretore non si era minimamente espresso.

4.3.1 Sul tema della sfera personale e privata, il Pretore ha invero indicato che spettava al reclamante precisare quali voci di entrata ed uscita dal relativo conto contenevano dati sensibili, in modo tale da consentirgli di soppesare adeguatamente i rispettivi interessi in gioco - della moglie da una parte e del reclamante dall’altra - incombenza a cui però l’interessato era venuto meno. Questo non solo in occasione dell’udienza delle prime arringhe ma anche e nonostante la puntualizzazione specificata da questa Camera il 2 settembre 2022. Da qui, la reiezione dell’istanza 19 ottobre 2022.

4.3.2 Ora, di fatto, il reclamante legittima il suo rifiuto a produrre i documenti richiesti per effetto di un diritto generalizzato e indistinto a proteggere i dati ivi contenuti in quanto rientranti tutti nella categoria di dati sensibili e strettamente personali, che non devono riguardare la moglie nella misura in cui questa non ha giustificato un interesse degno di protezione maggiore rispetto al suo. Ma con ciò egli non pretende di avere specificato e individualizzato delle puntuali transazioni che meritano particolare tutela. Una volta di più la pretesa carente motivazione risulta infondata, oltre che pretestuosa.

  1. Il reclamante contesta in generale che, con riferimento al suo dispendio (fabbisogno) e alla sua disponibilità economica dopo la separazione, sia data la necessità processuale di rovistare tra le sue movimentazioni in conto e di interferire nella sua sfera personale. Egli considera che sia prima da identificare il fatto processualmente pertinente e da provare insieme alla parte tenuta a fornirne la prova, e che a quel momento soltanto diventi possibile determinarsi in punto alla sua necessità di quella prova. La questione impone anzitutto e in concreto le seguenti puntualizzazioni.

5.1 In primo luogo giova qui richiamare la pregressa decisione 2 settembre 2022 e rammentare che, in quella sede, questa Camera aveva evidenziato quanto segue (III CCA 13.2022.24 consid. 4):

“Nel merito il reclamante, premesso che non si oppone alla produzione degli estratti completi per il periodo precedente alla separazione dei coniugi, ritiene ingiustificata la produzione degli estratti completi per il periodo dopo la separazione dei coniugi, la stessa non essendo suscettibile di fornire indicazioni circa il tenore di vita delle parti durante la vita in comune, e quindi ingiustificata e pregiudizievole della sua privacy. L’argomento è solo parzialmente fondato, considerato che i documenti in questione sono comunque suscettibili di fornire indicazioni circa il dispendio e quindi anche in merito alle disponibilità economiche del reclamante dopo la separazione, che sono pure oggetto di contestazione e di esame. Si può certo disquisire se il dettaglio dei movimenti sia necessario per accertare ciò o se non siano sufficienti le ricapitolazioni mensili di entrate e uscite, ma non è possibile escludere a priori che se ne possano ricavare informazioni pertinenti.”.

5.2 In secondo luogo va pure evidenziato che con il reclamo in esame il procedente si oppone alla produzione dei documenti richiestigli in forma completa dal 1° gennaio 2018 (reclamo, pag. 12 domande di giudizio n. II/1) e quindi in parte anche per il periodo che ha preceduto la separazione dei due coniugi stabilita al 1° settembre 2018. Ma - oltre a quanto già rilevava la citata sentenza 2 settembre 2022 (sopra, consid. 5.1) - del fatto che su questo punto la questione non fosse oggetto di controversia dà atto la stessa istanza 19 ottobre 2022 (pag. 4 ad 5). Sicché, per quanto non già inammissibile in quanto domanda nuova ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC, la richiesta interpella persino la buona fede processuale (art. 52 CPC). Sia come sia, il reclamante medesimo rileva di avere “puntualmente ed effettivamente già prodotti agli atti [gli estratti di conto completi] sino al 31 luglio 2018” nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale (reclamo, pag. 11 ad 10.4 in fine). Mal si vede quindi come in virtù di un preteso diritto al rispetto della propria sfera personale egli possa ora anche solo pensare di validamente contestare un ordine di edizione di documenti completi bancari e/o postali fino al 31 agosto 2018. Motivo per cui su questo punto il reclamo, fuorviante e del tutto inconsistente, è votato all’insuccesso.

  1. A mente del reclamante spettava alla moglie precisare quali erano i dati pertinenti nel processo. Quest’ultima aveva però avanzato una richiesta generalizzata, visto che non aveva mai sostenuto la necessità dei dettagli dei movimenti di conto anche una volta cessata la vita comune. Al contraddittorio aveva giustificato l’edizione di documenti per provare il tenore di vita durante il matrimonio, le quote di risparmio medio sul lungo periodo, i costi delle varie posizioni che concorrono a definire il fabbisogno e l’insieme delle spese accessorie della famiglia. E documentati agli atti vi erano i redditi del marito, i fabbisogni delle parti prima e dopo la separazione (foss’anche in parte contestati) e l’insieme delle spese accessorie della famiglia che più non esisteva dal 1° settembre 2018. Le quote di risparmio erano poi documentate e desumibili dagli estratti patrimoniali. La controparte non aveva invece mai spiegato, e nemmeno era dato vedere, la necessità e utilità pratica dei dettagli dei movimenti in conto. Il reclamante lamenta pertanto la lesione dell’art. 8 CC, 55 CPC e 152 CPC.

6.1 L’art. 55 cpv. 1 CPC stabilisce che le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. La parte cui incombe l’onere di allegazione è gravata dall’onere probatorio determinato dall’art. 8 CC in base al quale - se la legge non dispone altrimenti - chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC), ritenuto poi che ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte (art. 152 cpv. 1 CPC).

6.2 Il Pretore ha ritenuto che la richiesta di edizione avanzata dalla convenuta nei confronti dell’attore verte su documenti che possono essere rilevanti ai fini della causa. E che non solo a comprova di ciò egli ne aveva ordinato l’assunzione, ma che di tale rilevanza dava pure riscontro la decisione di questa Camera datata 2 settembre 2022. Inoltre

  • ha continuato il Pretore - dagli allegati preliminari emergeva che la disponibilità economica del marito era oggetto di lite fra le parti e che il marito lamentava una riduzione delle sue capacità e disponibilità economiche dopo la separazione e il suo prepensionamento.

6.3 Ciò posto, in realtà il reclamante non contesta questi argomenti. Si aggiunga poi che le richieste di giudizio delle parti sono diametralmente opposte, giacché a fronte di un contributo di mantenimento rivendicato dalla moglie anche oltre il proprio pensionamento (act. VI pag. 33), il marito oppone il versamento alla moglie di un contributo di mantenimento solo fino al 1° gennaio 2022 (act. V pag. 32). Poco importa che il reclamante ritenga poi ampiamente sufficiente la documentazione sin lì prodotta e già agli atti. In effetti questo non fa venir meno la rilevanza dei documenti chiesti in edizione, in quanto non si può a priori escludere l’efficacia di un controllo incrociato delle rispettive informazioni e corrispondenze. In tal senso pertanto il reclamante non inficia la conclusione del Pretore ma si limita a opporre una propria lettura in punto alle necessità istruttorie. E questo non basta certo a confortare la pretesa lesione degli art. 8 CC, 55 CPC e 152 CPC. In merito il reclamo va così respinto.

  1. Infine per il Pretore il reclamante non ha specificato le singole voci di entrata e uscita dei relativi conti che meritavano tutela in quanto suscettibili di violare la sua sfera privata. Egli non lo aveva fatto né in sede di udienza e neppure dopo che questa Camera gli aveva reso noto tale suo onere. Il primo giudice ha quindi spiegato che questo non gli aveva consentito di ponderare i rispettivi interessi in gioco. Il reclamante si oppone a questa conclusione pretorile, contestando in sostanza di dover precisare in primis e con riferimento a tre anni di estratti conto dettagliati quali voci di entrata e uscita contengono informazioni sensibili, questo poiché a suo modo di vedere i ruoli delle parti imponevano l’esatto opposto (reclamo, pag. 10 ad 10.3).

7.1 Il tema del sapere se, in concreto, non fossero sufficienti le ricapitolazioni mensili di entrate e uscite, in luogo dei dettagli di ogni singola movimentazione in conto, è stato riconosciuto anche da questa Camera pur senza poter escludere che quei dettagli potessero rivelare informazioni pertinenti (sopra, consid. 5.1). Era stato segnatamente spiegato che “all’attore, che invoca un diritto degno di protezione, incombeva però l’onere di indicare in che misura i documenti in questione contengono informazioni riservate e sensibili al fine di permettere al Pretore di soppesare i rispettivi interessi - dell’attore a non rendere accessibili certe informazioni e della convenuta a prenderne visione - e determinarsi in proposito” e che “in tal senso non è sufficiente invocare un diritto degno di protezione quale la sfera privata ma è anche necessario spiegare quali informazioni, e in che misura, siano suscettibili di violare tale diritto” (III CCA 13.2022.24 del 2 settembre 2022 consid. 4).

La questione merita così qualche precisazione aggiuntiva. E trattandosi di obbligo informativo in una controversia fra coniugi giova qui ispirarsi ai principi che reggono il diritto all’informazione fondato sull’art. 170 CC, quand’anche questi sia un istituto giuridico a sé stante e ben distinto (sentenza del Tribunale federale 5A_635/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3.1).

7.2 L’interesse degno di protezione ad ottenere informazioni dal coniuge giusta l’art. 170 CC viene meno se manifestamente la richiesta emana da pura curiosità, da meri fini indagatori o tesi a mettere in cattiva luce la parte richiesta o a raccogliere altre informazioni non prettamente necessarie (DTF 143 III 297 consid. 8.2.5.4; Maier/Schwander, Basler Kommentar, ZGB I, 7a ed., 2022, n. 15b ad art. 170; Arndt, Die Auskunftpflicht nach Art. 170 ZGB, in: Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess, Beweis – Strategien – Durchsetzung, 2020, pag. 71 e nota 27; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Band II/1/2, Art. 159 – 180 ZGB, 1999, n. 11 e 22 ad art. 170). Il giudice valuta l’estensione di tale diritto a dipendenza della pretesa a sostegno della quale è invocata l’informazione e del caso specifico, con facoltà di adottare i necessari “filtri” (Arndt, op. cit., pag. 72 e nota 31 con riferimenti; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 19 e 23 seg. ad art. 170). Poiché la documentazione bancaria - e/o postale - non solo indica quando, dove e come un coniuge spende il suo denaro ma lascia anche trasparire una tipologia di comportamento, la ponderazione dei rispettivi interessi in gioco diventa necessaria ogni qual volta un ordine di edizione in tal senso entra in conflitto con questioni di tutela della sfera personale (Arndt, op. cit., pag. 72 seg. e nota 32). Maggior rigore e severità s’impongono quando è in discussione l’accesso a informazioni una volta cessata la vita comune dei coniugi, ad esempio a fronte di procedure di protezione dell’unione coniugale e di divorzio protratte su più anni, fermo restando che l’interesse degno di protezione ad accedervi andrà comunque riconosciuto se ad esempio la parte tenuta a fornire informazioni fa valere una diminuzione delle sue capacità ma nel contempo trascorre di frequente vacanze lussuose o risultano altrimenti verosimili esborsi di particolare rilievo (Arndt, op. cit., pag. 73 e nota 33).

7.3 Superata la questione in punto all’edizione dei dettagli completi delle relazioni bancarie e/o postali per il periodo fino al 31 agosto 2018 (sopra, consid. 5.2), è pacifico che l’ordine di edizione generalizzato disposto a carico del reclamante degli analoghi dettagli completi dopo il 1° settembre 2018 rende accessibili alla controparte una serie di informazioni che toccano la sfera personale. È pur sempre vero che il tema va ridimensionato nella misura in cui le informazioni ivi contenute emergono anche da altri documenti già agli atti e noti, o rispetto alle quali si avanzano precise pretese economiche o, di contro, è pretesa l’impossibilità a farvi fronte. È questo il caso ad esempio per le voci di costo che rientrano nel fabbisogno personale riconosciuto ad un coniuge o che questi rivendica o ha rivendicato a tale titolo. Rispetto a questo genere di dati sensibili mal si vede come possa ragionevolmente ancora reggere la tesi di un diritto generalizzato di riservatezza sui documenti, quand’anche riferiti ad un periodo successivo alla separazione dei due coniugi. In relazione a questo periodo, laddove le informazioni non dovessero rivelare evidenze già conosciute e/o vincolate a specifiche rivendicazioni, potrebbero d’altro canto e finanche bastare le ricapitolazioni mensili

  • e non solo annuali - di entrate e uscite.

In sostanza, stabilito che in linea di massima gli elementi di entrate e uscite fra coniugi non sono segrete, la richiesta di documentazione non può e non deve sfociare in una sorta di fishing expedition. Non è necessario che il reclamante debba render conto alla controparte di come egli spende ogni singolo soldo. Nondimeno è comunque indispensabile che la controparte abbia modo di verificare una certa corrispondenza ed equilibrio fra entrate e uscite, nel senso che il rapporto tra quello che è il fabbisogno corrente deve reggere a fronte delle pretese entrate.

7.4 La ponderazione dei rispettivi interessi incombe al giudice, che tuttavia deve essere posto in condizioni per farlo e che lo può fare se e nella misura in cui è stato debitamente informato circa i motivi per i quali specifiche informazioni meritano particolare tutela in quanto non determinanti e necessarie nel contesto della causa giudiziaria in corso. Onere questo che, evidentemente, incombe alla parte tenuta a produrre dei documenti e che è direttamente toccata da quelle informazioni, nel caso specifico al reclamante. Ma in tal senso non basta certo una rinnovata e rivendicata generale, onnicomprensiva e ostinata opposizione alla produzione di documenti bancari e/o postali, giustificata in virtù del semplice fatto che riguarda il periodo successivo alla separazione dalla controparte. E a tale omissione non soccorre il reclamo interposto innanzi a questa Camera.

In conclusione, a fronte di tutto ciò, il reclamo deve essere respinto con conferma della decisione pretorile impugnata. Resta salva - giova ripeterlo - la facoltà dell’attore di chiedere al Pretore di limitare l’accesso ai documenti, indicando partitamente quali siano le informazioni riservate suscettibili di violare la sua sfera personale in modo da eventualmente valutare l’adozione di provvedimenti giusta l’art. 156 CPC.

  1. Ne consegue che, per quanto ammissibile, il reclamo è da respingere. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia, fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–. Alla controparte, che ha resistito al reclamo, sono assegnate congrue ripetibili giusta il Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), e un’indennità di fr. 1'400.– remunera a sufficienza il dispendio di tempo occorso per la presentazione delle relative osservazioni scritte (10 pagine).

Per i quali motivi,

pronuncia:

  1. Per quanto ammissibile, il reclamo 9 gennaio 2023 di RE 1 è respinto.

  2. Le spese processuali, fissate in fr. 500.–, sono a carico del reclamante, con obbligo di rifondere a CO 1 fr. 1'400.– a titolo di ripetibili.

  3. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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