Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.05.2023 13.2023.15

Incarto n. 13.2023.15

Lugano 16 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2018.204 (procedura semplificata - risarcimento danni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 giugno 2018 da

PI 1 patrocinato dall’ RE 1

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 10 febbraio 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 6 febbraio 2023 con cui il Pretore ha statuito sulla remunerazione dovutagli in veste di gratuito patrocinatore (tassazione della nota professionale);

ritenuto

in fatto: A. Tra il 1° giugno 2015 e il 29 settembre 2016 PI 1 è stato in cura dal dr. CO 1, medico dentista, per un risanamento completo della sua dentatura, cura autorizzata e finanziata in parte dalla Cassa cantonale di compensazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). PI 1 ha contestato il trattamento così operato insieme ai tentativi tesi a risolvere le complicazioni che ne sono seguite e per il cui ripristino e sistemazione si è infine rivolto ad un altro medico dentista.

B. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 15 giugno 2018 introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, PI 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 16'142.– oltre accessori quale risarcimento del danno patito (fr. 14'642.– cura e nuovo trattamento e fr. 1'500.– torto morale). Egli ha altresì chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Con osservazioni 19 luglio 2018 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione contestando ogni addebito mosso a suo carico.

Con replica 21 settembre 2018 presentata in sede di udienza l’attore ha confermato le sue contestazioni e aumentato l’importo richiesto a titolo di risarcimento a fr. 27'108.15 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2015 (fr. 14'642.– cura e nuovo trattamento, fr. 2'045.30 perizie di parte, fr. 5'420.85 onorario legale sin lì maturato e fr. 5'000.– torto morale). Il convenuto ha ribadito la sua integrale opposizione alle citate richieste con duplica 26 novembre 2018.

C. Il 3 aprile 2019 PI 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nella forma completa e con la rappresentanza dello studio legale avv. RE 1 di __________.

D. Nel frattempo il 7 dicembre 2018 si è tenuto il dibattimento, dove sono state confermate le richieste di giudizio delle parti e sono state notificate le prove. L’istruttoria che ne è seguita ha visto l’audizione di vari testi, l’interrogatorio delle parti e l’allestimento di una perizia giudiziaria, delucidazione e complemento inclusi.

Le parti hanno rinunciato all’udienza finale inoltrando le conclusioni scritte 15 ottobre 2021 con cui hanno ribadito il loro antitetico punto di vista. L’attore ha limitato la sua pretesa a fr. 21'687.30 (fr. 14'642.– cura e nuovo trattamento, fr. 2'045.30 perizie di parte e fr. 5'000.– torto morale) con riserva della nota d’onorario di fr. 14'907.80 coperta dal gratuito patrocinio già concesso. Nello specifico l’annesso dettaglio della nota di fr. 14'907.80 distingue fino al 31.12.2017 un onorario di fr. 1'005.20, spese di fr. 52.– e IVA di fr. 84.60, rispettivamente con effetto dal 01.01.2018 un onorario di fr. 12'195.–, spese di fr. 587.– e IVA di fr. 984.20.

E. Con decisione 10 agosto 2022, in parziale accoglimento della petizione, il Pretore ha condannato CO 1 a pagare a PI 1 fr. 19'187.– oltre accessori. Non ha prelevato tasse e spese e ha condannato il convenuto a versare all’attore fr. 2'900.– di spese ripetibili.

F. Con decisione 6 febbraio 2023 il Pretore ha tassato la nota professionale dell’avv. RE 1 al quale ha riconosciuto la remunerazione di fr. 4'561.- per l’attività svolta a far tempo dal 01.01.2018, e meglio fr. 3'850.– di onorario, fr. 385.– di spese e fr. 326.10 di IVA al 7.7% da cui, dedotti fr. 2'900.– di ripetibili di possibile incasso, un saldo finale di fr. 1'661.10 (dispositivo n. 1).

G. Con reclamo 10 febbraio 2023 l’avv. RE 1 chiede di annullare la decisione 6 febbraio 2023 e di disporre il rinvio dell’incarto al Pretore affinché gli riconosca l’importo di fr. 14'907.80 come indicato nella sua nota professionale 15 ottobre 2021. Dedotte le ripetibili di possibile incasso di fr. 2'900.–, il saldo a suo favore è di fr. 12'007.80.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

La decisione impugnata, recapitata il 7 febbraio 2023, è stata impugnata con reclamo spedito il 10 febbraio 2023. Motivo per cui, in quanto tempestivo, da questo punto di vista il presente gravame è senz’altro ammissibile.

1.3 Infine, vista (per analogia) la procedura sommaria e comunque non essendo data una questione di principio o di rilevante importanza, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e cifra 3 LOG).

  1. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1 Il Pretore ha in sostanza considerato eccessiva una retribuzione di fr. 14'907.80 rispetto ai sistemi previsti dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar) ed escluso le poste dell’anno 2017. Con effetto dal 1° gennaio 2018 ha in definitiva riconosciuto fr. 3'850.– di onorario, fr. 385.– di spese e fr. 326.10 di IVA al 7.7%, da cui ha dedotto fr. 2'900.– di ripetibili di possibile incasso, per un saldo finale a favore del reclamante di fr. 1'661.10.

2.2 Il reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentito e l’errata applicazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, rimproverando al Pretore di non avere motivato la sua decisione nonostante il conteggio particolareggiato e dettagliato prodotto agli atti. Rileva pure un’errata applicazione degli art. 13 Rtar, 2 Rtar e 122 CPC con conseguente accertamento manifestamente errato dei fatti, in quanto il Pretore non gli aveva riconosciuto un’adeguata remunerazione per l’attività svolta e il maggior dispendio di tempo necessario alla conduzione della causa. Da cui l’obbligo di ammettere integralmente la sua nota d’onorario.

  1. Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art.
  1. che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche
  • che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).

Per prassi del Tribunale federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicato in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie. L’obbligo di motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (v. anche DTF 111 Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 122 e n. 45 ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 20 ad art. 122 e n. 50 ad art. 238]; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 583 pag. 208 con riferimenti; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).

  1. La nota professionale del reclamante, che conteggia una pretesa complessiva di fr. 14'907.80, tiene conto di un dispendio di tempo di 4400 minuti - di cui 335 minuti (5 ore e 35 minuti) fino al 31.12.2017 - ovvero 73 ore e 20 minuti alla tariffa oraria di fr. 180.–, oltre spese e IVA. Dal canto suo il Pretore ha rilevato che l’importo era eccessivo rispetto ai sistemi di calcolo previsti dal citato Regolamento, che tengono conto tanto del dispendio di tempo alla tariffa oraria di fr. 180.– quanto del valore di causa e che erano da applicare a titolo comparativo e da non superare, indicando per il resto di stralciare le poste dell’anno 2017 poiché riferite alla procedura di conciliazione.

4.1 Vero è che, già di primo acchito, la richiesta di fr. 14'907.80 avanzata dal reclamante va ben oltre l’indennità massima ottenibile a dipendenza del sistema di calcolo delle ripetibili che per le pratiche aventi un valore di causa determinato o determinabile tra fr. 20'000.– e fr. 50'000.– stabilisce un tasso percentuale che si situa tra il 10% e il 20% (art. 11 cpv. 1 Rtar). In effetti, posto un valore litigioso di fr. 27'108.15 (act. IV pag. 10) rispettivamente di fr. 21'687.30 (act. XIX pag. 8), la relativa indennità si attesterebbe tutt’al più tra fr. 5'421.– e fr. 4'337.–. Addirittura, la cifra di fr. 14'907.80 è oltre la metà dei valori di causa così considerati e per i quali il reclamante ha dato avvio alla procedura giudiziaria.

Nondimeno. L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Questo significa che al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 Rtar). Più in particolare, nel Canton Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). Sicché, a fronte di un totale di 73 ore e 20 minuti di attività lavorativa, l’onorario di fr. 3'850.– si traduce in un compenso orario di fr. 52.50, all’incirca ad un terzo della tariffa applicabile di fr. 180.– l’ora. Ciò posto, di fatto con l’indennità così stabilita il Pretore ha inteso remunerare il lavoro di patrocinio svolto dal reclamante limitatamente a 21 ore e 25 minuti. Spiegato lo stralcio di 5 ore e 35 minuti in quanto attinenti la procedura di conciliazione del 2017, egli ha di riflesso proceduto al taglio netto delle restanti e complessive 46 ore e 20 minuti conteggiate dal 1° gennaio 2018 in quanto parevano “eccessive” alla luce del Rtar, ma senza aggiungere altra specifica.

4.2 Ora, nel contesto delle circostanze concrete e appena descritte, il monte ore di lavoro indicato dal reclamante (73 ore e 20 minuti) può senz’altro dirsi inusuale e straordinario. Al riguardo, peraltro, non risulta nemmeno che con l’invio della nota professionale il reclamante abbia in qualche modo evidenziato delle circostanze eccezionali tali da giustificare un particolare maggior dispendio di ore (act. XIX pag. 7 e lettera accompagnatoria 15 ottobre 2021). Ciò non toglie che rispetto ad un dettaglio delle prestazioni legali - come già indicato (sopra, consid. 3)

  • il giudice ha l’obbligo di identificare quali fra le menzionate operazioni presentano una durata eccessiva o in che misura va ridotto il tempo di ognuna di esse, quantomeno facendo un distinguo per tipologia di attività (ad esempio scritturazioni varie, contatti e colloqui con il cliente, udienze, elaborazione di allegati, preparazione e studio, ecc.) (Colombini, in: Commentaire Romand, CPC, 2020, n. 21 ad art. 122). In tal senso non basta invece una stima generica e sommaria del tempo necessario all’esecuzione dell’intero mandato, equiparabile ad una riduzione forfettaria e - come tale - costitutiva di una insufficiente motivazione (Colombini, op. cit., n. 21 ad art. 122; Jent-Sørensen, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1a ad art. 122). Trattandosi
  • lo si è detto - della remunerazione dovuta al gratuito patrocinatore da determinarsi secondo il dispendio di tempo (art. 4 Rtar; sopra, consid. 4.1), in concreto non è da considerare un minor rigore, semmai ipotizzabile laddove la tariffa cantonale di riferimento prevedesse degli importi forfettari che pongono in secondo piano le ore di lavoro (cfr. Jent-Sørensen, op. cit., n. 1a con riferimento a DTF 143 IV 453). Ma siffatta eventualità non si realizza nel caso che qui ci occupa. Né, a ben vedere, risulta che un importo massimo in tal senso sia mai stato fissato dal primo giudice e comunicato al reclamante, facoltà che senz’altro gli compete (art. 8 Rtar).

4.3 Invero - giova ancora rilevare - nel mandato di gratuito patrocinio qui in discussione sono di fatto intervenuti - insieme quando non singolarmente - l’avv. RE 1, l’avv. __________ e l’avv. __________, rispettivamente sono stati in tal senso presentati allegati firmati in sostituzione dell’avv. RE 1. Ora, la decisione 3 aprile 2019 con cui era stato riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio indicava “con la rappresentanza dello studio legale Avv. RE 1, __________” (inc. n. SO.2018.3427; sopra, consid. C). Ma va da sé che era comunque implicita e auspicabile la conduzione dell’intero patrocinio da parte di un solo legale. Si può certo ipotizzare che, dandosene la necessità, un collaboratore del medesimo studio legale possa agire in forza di un accordo interno su delega dell’avvocato designato quale gratuito patrocinatore, il quale resta però responsabile per l’esecuzione dell’incarico ricevuto (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 527 pag. 184). Ancorché non sia dato vedere se nel caso specifico sia mai stato un tema quello di una ipotetica sostituzione di legali giustificata e/o avvallata dal Pretore (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 122 con riferimento a DTF 141 I 70), va pur sempre considerato che giocoforza l’intervento di più persone in veste di rappresentanti possa comportare un maggior dispendio di ore di lavoro rispetto a quello ragionevolmente ammissibile per un solo legale, dettato dall’esigenza di recuperare ed aggiornare la conoscenza e l’informazione di quanto sin lì accaduto, attività questa che in sé non può essere messa in conto per stabilire la remunerazione dovuta. E di ciò anche il reclamante deve essere conscio, fermo restando che laddove si realizzasse questo scenario, quel maggior onere andrebbe comunque identificato e spiegato dal giudice per poi giustificare una riduzione del relativo dispendio di tempo.

4.4 In definitiva, riassumendo, tenuto conto di un onorario di fr. 3'850.– il dispendio di tempo remunerabile alla tariffa di fr. 180.-/ora corrisponde a 21 ore e 25 minuti. Ad eccezione delle 5 ore e 35 minuti dell’anno 2017 che il Pretore ha provveduto a giustificare, egli ha in pratica operato una decurtazione di tempo ritenuto eccessivo quantificabile in ben 46 ore e 20 minuti ma senza un confronto con il dettaglio delle prestazioni che è stato prodotto agli atti dal reclamante. Rispetto al dispendio totale da questi esposto, la riduzione è pari al 63% che, immotivata, neppure può trovare una pertinente giustificazione alla luce dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice e su cui l’istanza superiore interviene con riserbo (III CCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3). La pretesa violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 cpv. 1 CPC invocata dal reclamante risulta quindi fondata.

Ritenuto come non sia compito dell’autorità di reclamo sovvenire alla così evidenziata carenza di motivazione, il reclamo merita accoglimento e la decisione annullata. Giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC è disposto il rinvio dell’incarto al Pretore, affinché si chini nuovamente sulla fattispecie ed emetta un nuovo giudizio debitamente motivato.

  1. Le spese processuali del reclamo sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. Richiamato il principio della soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il gratuito patrocinatore che insorge contro l’insufficiente remunerazione riconosciutagli dal giudice ha diritto ad un’adeguata indennità per ripetibili (DTF 125 II 518 consid. 5b; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Tappy, op. cit., n. 87 con riferimenti). In concreto, lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità di fr. 500.– (IVA inclusa) che copre più di un’ora e mezza di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.– (art. 12, 13 e 14 Rtar), dispendio senz’altro sufficiente per proporre il pertinente argomento sollevato con il reclamo, ovvero l’omessa motivazione della decisione.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 10 febbraio 2023 dell’avv. RE 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 6 febbraio 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. n. SE.2018.204), è annullata. La causa è rinviata al Pretore per nuova decisione.

  1. Le spese processuali del reclamo, di fr. 400.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà all’avv. RE 1 fr. 500.– di ripetibili.

  2. Notificazione:

  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 7'450.– (arrotondato), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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