Incarto n. 13.2023.126
Lugano 2 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Olgiati e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2023.5356 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 14 novembre 2023 da
PI 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 20 dicembre 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 5 dicembre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha accertato la carenza del presupposto processuale della sua capacità di postulare nella procedura di cui all’incarto SO.2023.5356;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 14 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 28 gennaio 2000 da CO 1 e __________ e omologato la convenzione disciplinante le conseguenze accessorie del divorzio. Per quanto qui di rilievo, la figlia PI 1 è stata affidata alle cure della madre e l’autorità parentale è stata attribuita congiuntamente a entrambi i genitori. È pure stato stabilito che CO 1 avrebbe versato per la figlia un contributo alimentare di fr. 1'100.- mensili (non comprensivo degli assegni famigliari) “fino alla maggiore età, rispettivamente sino al termine di un’adeguata formazione scolastica o professionale, tenuto conto che dopo il raggiungimento del 18° anno di età da parte di PI 1 è richiamata l’applicazione dell’art. 277 CCS”.
B. Con istanza di diffida ai debitori del 14 novembre 2023 PI 1, rappresentata dall’avv. RE 1, rilevato che il padre aveva cessato di versarle il contributo alimentare a far tempo dal mese di settembre 2022, ha chiesto, in via supercautelare, cautelare e nel merito, di far ordine al datore di lavoro di CO 1 di trattenere dal suo stipendio l’importo di fr. 1'100.- mensili e di versare detto importo direttamente a lei.
C. Con decisione 5 dicembre 2023 il Pretore aggiunto ha accertato la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell’avv. RE 1 nella procedura di cui all’incarto SO.2023.5356.
D. Con reclamo 20 dicembre 2023 l’avv. RE 1 ha impugnato quest’ultima decisione chiedendone l’annullamento.
Con osservazioni 10 gennaio 2024 CO 1 si è rimesso al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui è negata a un avvocato la facoltà di rappresentare una parte è una disposizione ordinatoria processuale giusta l’art. 319 lett. b CPC. Essa è costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile in quanto non più rimediabile in sede di decisione finale, visto che il processo si è nel frattempo comunque svolto senza la partecipazione di quel legale. Il pregiudizio è dato tanto per la parte quanto per il patrocinatore, che sono entrambi legittimati a impugnare la decisione (sentenza del Tribunale federale del 12 ottobre 2021 4A_20/2021 consid. 1, 2).
1.1 Trattandosi di una disposizione ordinatoria processuale, la decisione 5 dicembre 2023 è impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG). Il gravame va proposto nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
In concreto il giudizio impugnato è stato notificato alla reclamante il 12 dicembre 2023. Rimesso alla posta il 20 dicembre 2023, il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile è in concreto dato (cfr. sopra consid. 1) sicché è da entrare nel merito del reclamo.
La facoltà di postulare, ovvero la capacità di compiere atti processuali necessari alla conduzione di un processo nella forma giuridica pertinente, è un presupposto processuale, anche se non figura esplicitamente all’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 2020 5A_469/2019 consid. 3.2). Come tale il giudice ne esamina d’ufficio l’esistenza (art. 60 CPC).
L’art. 68 cpv. 1 CPC dispone che ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. In tutti i procedimenti, la facoltà di rappresentanza professionale in giudizio è riconosciuta agli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la LLCA (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC).
3.1 Fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il principio cardine dell’art. 12 lett. c LLCA (Legge sulla liberazione circolazione degli avvocati), secondo cui l’avvocato deve evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla clausola generale dell’art. 12 lett. a LLCA, che impone all’avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi dell’art. 12 lett. b LLCA, che impone all’avvocato di esercitare l’attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell’art. 13 LLCA relativo al segreto professionale.
3.2 Ove sopraggiunga un possibile conflitto d’interessi, l’avvocato deve rinunciare al mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d’interessi l’avvocato non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138 II 162 consid. 2.5). Atti processuali compiuti da persone prive della capacità di postulare sono inefficaci e il giudice che ravvisa atti inefficaci per tale motivo assegna anche alla parte un termine perché sottoscriva essa medesima gli atti compiuti dal legale, ratificandoli, oppure designi un altro patrocinatore (sentenza del Tribunale federale del 10 aprile 2012 4A_87/2012 consid. 3.2.3). Chi dirige il procedimento statuisce d’ufficio e in ogni tempo sulla capacità di patrocinio di un mandatario professionale (DTF 141 IV 257 consid. 2.2).
La reclamante censura anzitutto la violazione del diritto di essere sentito, rimproverando al Pretore aggiunto di non aver dato alle parti la possibilità di esprimersi sulla questione della rappresentanza. Essa contesta poi l’esistenza di un conflitto d’interessi, rimproverando al primo giudice di essersi limitato a rilevare l’esistenza di un conflitto d’interessi teorico, senza accertarne l’effettiva esistenza nel caso concreto.
Il diritto di essere sentito delle parti, sancito dall’art. 53 cpv. 1 CPC, gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Esso comprende segnatamente il diritto dell’interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica. Il diritto di essere sentito riguarda principalmente questioni di fatto. Tuttavia, le parti devono essere eventualmente anche sentite su questioni di diritto quando l’autorità intende basare la propria decisione su norme o motivi mai evocati in precedenza, che le parti non potevano ragionevolmente prevedere sarebbero stati presi in considerazione (sentenza del TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008).
5.1 Sollevando d’ufficio la questione della capacità di postulare dell’avv. RE 1, il Pretore aggiunto ha fondato la propria decisione su norme e motivi mai evocati in precedenza. Né le parti potevano attendersi che sarebbe stata messa in dubbio la capacità di postulare dell’avv. RE 1. Volendosi basare su un argomento mai sollevato in precedenza da alcuno, il Pretore aggiunto avrebbe quindi dovuto dapprima avvisare le parti, concedere loro il diritto di essere sentite in merito e disporre i necessari chiarimenti. Ciò non è stato fatto. La violazione del diritto di essere sentito è quindi manifesta e l’annullamento della decisione impugnata inevitabile.
Il reclamo merita quindi accoglimento e la decisione va annullata. L’incarto è rinviato al primo giudice affinché dia alle parti la possibilità di esprimersi sulla capacità di postulare dell’avv. RE 1 e, se del caso, si pronunci nuovamente sulla questione.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 dicembre 2023 dell’avv. RE 1 è accolto. La decisione 5 dicembre 2023 del Pretore aggiunto è annullata.
Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nella presente causa il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore di causa non essendo in concreto definito, la parte ricorrente dovrà indicare preliminarmente il valore di causa.