Incarto n. 13.2023.101
Lugano 8 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
segretario:
Bettoni
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. DM.2016.280 (procedura di divorzio con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda del 24 novembre 2016 da
CO 1
contro
RE 1 patrocinata dall' PA 1 ,
e ora sul reclamo del 17 ottobre 2023 di RE 1 contro la decisione del 6 ottobre 2023 con cui il Pretore ha ordinato l'edizione da terzi di documentazione;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti in matrimonio a __________ il 3 ottobre 2008. Ad evasione della procedura di protezione dell’unione coniugale pendente innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel corso dell'udienza del 24 novembre 2016 i coniugi hanno raggiunto un accordo sulla vita separata e assunto il regime di separazione dei beni che è stato omologato. Così richiesto dalle parti, il Pretore ha aperto la procedura di divorzio e accertato la volontà di entrambi di divorziare. La causa che ne è poi seguita si è contraddistinta per vari incidenti cautelari promossi dalle parti, su cui non giova qui dilungarsi oltre.
B. Il 25 gennaio 2018 CO 1 ha motivato la sua domanda di divorzio e avanzato le relative richieste in punto alla liquidazione del regime matrimoniale e alla ripartizione degli averi di previdenza, con rinuncia a contributi di mantenimento. Con risposta del 24 maggio 2018 RE 1, riservata la pronuncia del divorzio, si è opposta alle richieste di giudizio del marito e ha formulato le proprie rivendicazioni.
Con replica del 7 febbraio 2022 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista, aggiornando e adattando le sue richieste alla nuova documentazione reperita e agli esiti della ricostruzione finanziaria effettuata nel procedimento penale promosso a suo carico, in cui la moglie aveva il ruolo di accusatrice privata. In particolare, per quanto qui rileva, ha postulato l'edizione “da RE 1 degli estratti dei conti bancari e/o postali, inclusi i relativi movimenti dal 2016 a oggi, a lei singolarmente o congiuntamente intestati direttamente o in via fiduciaria sia in Svizzera che all'estero (questa richiesta si giustifica con la necessità di determinare i benefici economici conseguiti da RE 1 a seguito degli investimenti effettuati dai coniugi)”. Dal canto suo con duplica del 2 maggio 2022 RE 1, confermato il divorzio, ha precisato i termini delle proprie domande di giudizio in punto alle conseguenze accessorie.
C. Il dibattimento si è tenuto il 20 giugno 2022. Riaffermate le proprie richieste e allegazioni, l'attore ha notificato i mezzi di prova indicati nell'allegato di replica. Anche la convenuta ha ribadito le proprie allegazioni e conclusioni, rispettivamente le richieste di prova di cui al memoriale di duplica. Le parti si sono quindi espresse sulle reciproche opposizioni formulate rispetto ai mezzi di prova così indicati.
Con ordinanza dell'11 luglio 2022 il Pretore ha deciso sulle prove. Egli ha ammesso tutti i documenti prodotti (dispositivo n. 1); richiamato incarti dalla medesima Pretura (n. 2); dal Ministero Pubblico (n. 9); dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (n. 10); dall'Ufficio circondariale di tassazione delle persone giuridiche (n. 11) e dall'Ufficio di esecuzione di __________ (n. 12) e di __________ (n. 13); ordinato l'edizione di documenti dalla convenuta (n. 3) dall'attore (n. 4) e da terzi (n. 5, 6, 7, 8, 14, 15), autorizzato l'attore all'ispezione a Registro fondiario previa trasmissione dei giustificativi (n. 16), disposto l'audizione di testi (n. 17), l'esecuzione di perizie immobiliari e mobiliari (n. 18) oltre che fiscali (n. 19 e 20) e, infine, le deposizioni delle parti (n. 21). Il Pretore ha respinto ogni altra prova non espressamente specificata (n. 22). Per il resto ha ingiunto all'attore (n. 23) e alla convenuta (n. 24) il pagamento di fr. 5000.– ciascuno quale anticipo spese per l'assunzione della perizia di cui al dispositivo n. 18.
In particolare, nel dispositivo n. 3 il Pretore ha ordinato l'edizione dalla convenuta degli “estratti dei conti bancari e/o postali, inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione, a lei singolarmente o congiuntamente intestati direttamente o in via fiduciaria, sia in Svizzera che all'estero; tutta la documentazione relativa ai suoi averi di terzo pilastro; tutta la documentazione relativa ai suoi averi di secondo pilastro”. La convenuta vi si era opposta, ritenuto che tra i coniugi vige la separazione dei beni dal 2016, quindi non essendovi “ragioni che permettano di ritenere che vi siano state dal 2016 in poi situazioni di natura economica che possano interessare la liquidazione del regime matrimoniale; (“d'altronde l'attore non indica nei propri memoriali di causa quali fatti, dopo il 2016 (24 novembre) possano rivestire alcuna rilevanza ai fini della liquidazione del regime matrimoniale”), ma anche che la società __________ Sagl è un suo bene proprio. L'attore non avrebbe indicato nelle sue memorie di causa quali fatti possano rivestire una rilevanza patrimoniale nell'ambito della liquidazione del regime, sicché il mezzo di prova sarebbe teso ad indagare alla cieca per reperire qualcosa, ciò che è inammissibile in procedura civile. Di contro, l'attore ha ritenuto tali mezzi di prova rilevanti al fine di comprovare i benefici economici conseguiti dagli investimenti comuni dei coniugi, come ad esempio la vendita “della part.” __________ RFD di __________ da parte della __________ Sagl, nonché benefici derivanti dalla commercializzazione del prodotto __________. Il Pretore ha quindi ammesso tutte le edizioni, “la rilevanza della documentazione richiesta non potendo essere esclusa già sin d'ora, né d'altronde l'edizione dei documenti appare particolarmente gravosa in termini di celerità ed economicità del procedimento”.
D. Il 18 agosto 2022 RE 1 ha interposto reclamo contro l'ordinanza sulle prove dell'11 luglio 2022. Con decisione dell'8 settembre 2022 il Pretore ha sospeso i termini ancora pendenti assegnati con tale ordinanza.
Il reclamo del 18 agosto 2022 è stato respinto da questa Camera, in quanto ammissibile, con sentenza – passata in giudicato – del 23 febbraio 2023 (inc. 13.2022.51). Nella sentenza, in particolare, questa Camera ha indicato alla reclamante come procedere per chiedere al Pretore di limitare l'accesso ai documenti, ovvero indicando partitamente quali sono le informazioni riservate suscettibili di violare la sua sfera personale in modo da eventualmente valutare l'adozione di provvedimenti giusta l'art. 156 CPC e rammentando che spetta in ogni caso alla convenuta l'onere di indicare in che misura i documenti in questione contengono informazioni riservate e sensibili così da permettere al Pretore di soppesare i rispettivi interessi – e meglio della reclamante a non rendere accessibili certe informazioni e dell'attore a prenderne visione – e determinarsi in proposito, essendo in tal senso necessario spiegare quali informazioni, e in che misura, sono suscettibili di violare il diritto degno di protezione della sfera privata.
E. Sicché con ordinanza del 26 aprile 2023 il Pretore ha tra l'altro assegnato un termine di 30 giorni alla convenuta per produrre “gli estratti dei conti bancari e/o postali, inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione, a lei singolarmente o congiuntamente intestati direttamente o in via fiduciaria, sia in Svizzera che all'estero; tutta la documentazione relativa ai suoi averi di terzo pilastro; tutta la documentazione relativa ai suoi averi di secondo pilastro” (dispositivo n. 4).
Con decisione del 13 giugno 2023 il Pretore ha respinto un'istanza del 13 febbraio 2023 della convenuta in cui postulava di statuire sul principio del divorzio e di rinviare la regolamentazione delle conseguenze accessorie “ad separatum”.
F. Con richiesta del 7 agosto 2023 l'attore ha tra l'altro sollecitato il Pretore a chiedere direttamente, indicando una lista di istituti, gli estratti conto bancari/postali, inclusi i relativi movimenti da gennaio 2016 al giorno di edizione, per tutti i conti legati alla convenuta, singolarmente o congiuntamente intestati, direttamente e in via fiduciaria (anche conti societari dove lei ha diritto di firma)”, oltre a tutta la documentazione relativa agli averi di secondo e terzo pilastro. Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2023 la convenuta si è opposta “alla richiesta di edizione documentale avanzata dall'attore, ritenendo come tale richiesta violi gli art. 150 segg. CPC”.
Il 26 e il 28 settembre 2023 il Pretore ha proceduto all'escussione di diversi testi.
G. Con ordinanza del 6 ottobre 2023 – in accoglimento della richiesta dell'attore del 7 agosto 2023 – il Pretore ha tra l'altro assegnato “un termine di 30 giorni per produrre la documentazione che la convenuta ha omesso di produrre” direttamente a __________ (dispositivo n. 6); __________ (dispositivo n. 7); __________ e/o __________ (dispositivo n. 8); __________ (dispositivo n. 9); __________ (dispositivo n. 10); __________ (dispositivo n. 11) e meglio “per produrre gli estratti dei conti bancari, inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione, intestati singolarmente o congiuntamente o in via fiduciaria, a RE 1 sia in Svizzera che all'estero”.
H. Con reclamo del 17 ottobre 2023, previa concessione dell'effetto sospensivo, RE 1 chiede la riforma dell'ordinanza del 6 ottobre 2023, nel senso di stralciare i dispositivi da n. 6 a n. 11.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore statuisce sui mezzi di prova rappresenta una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 10 ottobre 2023. Consegnato alla posta il 17 ottobre 2023, il reclamo è quindi tempestivo.
Il reclamo, che non pone in discussione questioni di principio o di rilevante importanza, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
2.1 L'impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l'errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l'impugnazione principale contro la decisione finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 del 1° settembre 2014 consid. 1.3.2), non quindi con reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA sentenza inc. 13.2012.106 del 22 marzo 2013 consid. 2.4.1 fino a 2.4.3, riprodotti in: RTiD II-2013 n. 47c pag. 901).
2.3 Può invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità (sentenze del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Brunner/Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad art. 319; Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 319; Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).
2.4 Il rischio di un pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2).
Gioverà al proposito riprendere quanto già esposto nella sentenza 23 febbraio 2023 (inc. 13.2022.51, supra, consid. D).
I dettagli di dati bancari e postali riferiti a beni economici possono senz'altro includere informazioni sulla vita privata del titolare del conto, motivo per cui quest'ultimo può avere un interesse legittimo a impedirne l’accesso. Va qui rilevato che l'art. 13 Cost. sancisce il diritto alla protezione della sfera privata, ovvero al rispetto della propria vita privata, vita familiare, abitazione, corrispondenza epistolare e delle proprie relazioni via posta e telecomunicazioni (cpv. 1) e a essere protetti dall'impiego abusivo di dati personali (cpv. 2). In proposito il Tribunale federale ha invero sancito il principio secondo cui, in generale, i dati finanziari su reddito e sostanza di una persona non costituiscono dati personali degni di particolare protezione ed esulano quindi dal concetto di tutela della sfera privata (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., vol. 1, Lugano 2017, n. 23 seg. e nota 4000 e 4002 ad art. 156, che rinvia alla sentenza del Tribunale federale 1P.79/2000 del 28 maggio 2001 consid. 2d/dd). Questa giurisprudenza non è però applicabile al caso concreto, dove il contenuto dei documenti va ben oltre ai dati relativi a reddito e sostanza, estendendosi verosimilmente anche al loro utilizzo, quindi a informazioni che rientrano nella sfera privata.
Ne segue che, in concreto, è dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Il Pretore ha deciso le contestate edizioni di documenti da terzi, indicando nella decisione impugnata che “la convenuta nel termine assegnatele non ha prodotto la documentazione richiesta, motivo per cui si giustifica accogliere la richiesta dell'attore assegnando a terzi un termine per produrre la documentazione che la convenuta ha omesso di produrre”.
La reclamante ritiene che l'accoglimento della richiesta attorea sia lesiva del diritto.
5.1 Sottolinea che in occasione del dibattimento del 20 giugno 2022 le parti hanno notificato le rispettive richieste di prova, oggetto di contraddittorio. L'attore non ha formulato alcuna richiesta di edizione documentale da terzi, né si è riservato tale prova con i propri memoriali introduttivi. Di tale mezzo di prova, di conseguenza, non si fa parola nemmeno in sede di ordinanza sulle prove dell'11 luglio 2022. A suo dire, solo con l'istanza 7 agosto 2023 l'attore ha postulato la richiesta di edizione di documenti “da soggetti terzi”. Nelle osservazioni del 21 agosto 2023 la convenuta ha esposto le proprie motivazioni in merito alla richiesta dell'attore di assumere nuove prove, in particolare l'edizione documentale da soggetti terzi (istituti bancari e assicurativi), “eccependo” come la richiesta formulata dall'attore sia intempestiva, nuova e formalmente inammissibile, in quanto lesiva dell'art. 152 CPC.
5.2 II Pretore poi, ammettendo le prove contestate e respingendo le censure sollevate dalla reclamante, non avrebbe offerto alcuna motivazione che permetta di comprendere la decisione stessa, rivelandosi in tal modo anche lesiva dell'obbligo di motivazione, come espressamente previsto all'art. 238 CPC e del diritto di essere sentito della reclamante.
5.3 L'attore non avrebbe indicato nei propri memoriali quali fatti (peraltro successivi al 24 novembre 2016) siano suscettibili di rivestire un'importanza nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale. Egli neppure avrebbe spiegato i possibili contorni degli “investimenti comuni dei coniugi” (che sarebbero ovviamente avvenuti solo prima del 2016) e “non avrebbe comprovato come sarebbero avvenuti questi investimenti comuni, che ad ogni modo sono e restano assolutamente contestati dalla reclamante”. L'ordinanza impugnata violerebbe gli art. 150 CPC, 55 cpv. 1 CPC e 152 cpv. 1 CPC. Nel caso di specie mancherebbe qualsivoglia specificazione da parte dell'attore circa la rilevanza dei fatti che la documentazione richiesta in via di edizione dovrebbe comprovare, neppure sostanziata con l'istanza del 7 agosto 2023. Se è vero che vi sono articolate e quantificate richieste di giudizio avanzate dall'attore (replica, pag. 49 segg.) e che si contrappongono diametralmente con quelle della reclamante (duplica, pag. 96), l'attore non avrebbe adempiuto al suo obbligo di allegazione dei fatti in modo preciso e circostanziato, dunque non avrebbe specificato quei fatti, non solo nei suoi fondamenti, ma neppure in maniera chiara ed esaustiva così da permettere, da un lato di potersi assicurare le necessarie prove e, dall'altro, alla controparte di poter prendere posizione e di assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti.
Quest'onere di allegazione dell'attore si sarebbe dovuto pretendere come oltremodo importante e ampio a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta e del (contestato) ruolo avuto dall'attore durante il matrimonio quale amministratore di società, sedicente promotore di affari commerciali, fiduciario e giurista, sia prima sia durante il matrimonio. l fatti esposti dalla convenuta con proprio memoriale di duplica non sono mai stati contestati dall'attore neppure, da ultimo, in sede di udienza di prime arringhe. Il fatto che l'attore concluda il suo memoriale di replica con articolate e quantificate richieste di giudizio non può essere considerato a posteriori liberatorio del suo obbligo di circostanziata esposizione dei fatti, di riserva dei propri mezzi di prova (non essendosi infatti egli riservato la specifica edizione di documenti da terzi) e di specificazione dell'utilità, o dell'opportunità, della richiesta di documentazione bancaria a sostegno dei fatti da lui addotti. Nei memoriali non vi sarebbero esposte argomentazioni in fatto e in diritto meritevoli di essere istruite con la documentazione richiesta in via di edizione.
5.4 L'ordinanza andrebbe quindi riformata nel senso che la richiesta del 7 agosto 2023 dell'attore dev'essere respinta e l'ordine di edizione di documenti spiccato all'indirizzo delle banche annullato. A suo dire, “a parte il fatto che la convenuta non si è in alcun modo rifiutata di procedere alla produzione dei 7 documenti richiestile, avendo ella in definitiva insistito nell'ottenere una proroga del termine assegnatele che non le è stata concessa, nell'ipotesi in cui ella si fosse effettivamente rifiutata il Codice di procedura non contempla la facoltà della parte, o del giudice, di ripiegare su una prova (edizione di documenti da terzi) che la parte processuale non si è riservata né, tanto meno, ha formalmente preteso di assumere in sede di dibattimento”.
Va rilevato, in particolare, che con decisione dell'8 settembre 2022 il Pretore aveva sospeso i termini ancora pendenti assegnati con l'ordinanza di edizione dalla convenuta dell'11 luglio 2022. L'ordine di edizione alla convenuta è stato riattivato dal Pretore nell'ordinanza del 26 aprile 2023, con l'assegnazione di un termine di 30 giorni. Il termine impartito è decorso infruttuosamente. Comunque debitamente patrocinata, la convenuta ha poi reagito nello scritto del 21 agosto 2022 con contestazioni (essenzialmente ridondanti rispetto a quanto già verbalizzato nel dibattimento del 20 giugno 2022 e considerato dal Pretore nell'ordinanza sulle prove dell'11 luglio 2022), per postulare la reiezione della richiesta, questa volta di edizione da terzi (formulata dall'attore il 7 agosto 2023). Pertanto la decisione del Pretore del 6 ottobre 2023 di edizione da terzi qui impugnata è la conseguenza diretta del comportamento, qualificabile come implicitamente omissivo ex art. 164 CPC, quanto alla mancata produzione della documentazione richiesta alla convenuta (v. Jeandin, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2° ed., Basilea 2019, n. 10 ad art. 164 CPC), che a tutt'oggi essa non ha ritenuto di produrre. Quindi, nella misura in cui il Pretore si riferisce all'omessa produzione, quindi alla sua mancata collaborazione, la reclamante è assai malvenuta a censurare una qualsivoglia carenza di motivazione nell'ordinanza impugnata.
Contrariamente poi a quanto assume la reclamante, la richiesta dell'attore non è “intempestiva, nuova e formalmente inammissibile, in quanto lesiva dell'art. 152 CPC”. Come la decisione del Pretore, essa è la conseguenza del comportamento procedurale della convenuta che ha disatteso l'ordinanza (motivata) dell'11 luglio 2022 (dispositivo n. 3), le cui relative contestazioni sono già state esaminate ed evase nella decisione, passata in giudicato, di questa Camera del 23 febbraio 2023 (su reclamo del 18 agosto 2022). Detto altrimenti, il tentativo di riferirsi genericamente a un'edizione da terzi come a un altro mezzo di prova non indicato dall'attore – tralasciando che si tratta della conseguenza dell'omessa edizione dalla convenuta medesima e non di una qualsivoglia diligenza ragionevolmente pretendibile dall'attore – non appare meritevole di alcuna tutela in questa sede. In particolare questa situazione procedurale non permette alla convenuta – cui peraltro incombe un onere di cooperare anche fornendo informazioni ampie e dettagliate riguardo alle sue condizioni patrimoniali – di innestare contestazioni su presunte carenze nell'onere di allegazione e specificazione o violazioni degli art. 150 CPC, 55 cpv. 1 CPC e 152 cpv. 1 CPC, tanto più che le stesse sono già state affrontate nella recente sentenza di questa Camera, cui si rinvia integralmente (v. in particolare il consid. 6).
Ne segue che la decisione pretorile che accoglie la richiesta dell'attore di poter far capo alle edizioni di documenti da terzi nel processo di divorzio resiste alle critiche della reclamante.
La presente decisione rende priva d'oggetto la domanda intesa a ottenere il conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo del 17 ottobre 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali, stabilite in fr. 1500.–, sono poste a carico della reclamante.
La domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo è dichiarata priva di oggetto.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15 000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30 000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).