Incarto n. 13.2023.1
Lugano 31 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Olgiati e Giamboni
vicencancelliere:
Annovazzi
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.133 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione da
CO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
RE 1 (patrocinata dall' PA 1 )
e ora sul reclamo del 9 gennaio 2023 di RE 1 contro la decisione del 13 dicembre 2022, con cui il Pretore ha statuito sul presupposto processuale della capacità di postulare dell'avv. PA 2;
Ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l'autorizzazione ad agire in esito al tentativo di conciliazione, CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1, chiedendo di accertare l'invalidità di due scritture private del 4 ottobre 2018 e del 20 marzo 2019, per dolo, e di condannare la convenuta a restituirle due aerei Messerschmitt Bf.109 e Boeing Stearman modello N450D; nel caso ciò fosse oggettivamente impossibile, ha postulato la restituzione del valore corrispettivo dei due aerei. La petizione faceva seguito a un procedimento arbitrale, dichiarato concluso con lodo finale del 16 febbraio 2021, a seguito del ritiro delle domande da parte di CO 1 la quale, con domanda di arbitrato dell'8 giugno 2020, aveva chiesto che fossero invalidati un “contratto di affidamento in gestione” del 2 giugno 2014 e due scritture private del 4 ottobre 2018, oltre alla restituzione dei due aeromobili e a un congruo risarcimento per il danno subito.
Con risposta e domanda riconvenzionale del 15 novembre 2021, la convenuta ha contestato ogni pretesa, sollevando tra l'altro anche le eccezioni d'incompetenza territoriale del giudice adito e di prescrizione delle pretese avanzate dall'attore. In caso di parziale accoglimento della petizione e obbligo di restituzione degli aeromobili, ha poi chiesto la condanna della parte attrice al rimborso di fr. 160 000.– ed EUR 285 000 oltre accessori e “in ogni caso in via riconvenzionale”, l'accoglimento integrale della domanda riconvenzionale e il versamento di fr. 161 000.– oltre accessori.
B. Con memoriale di replica e risposta riconvenzionale del 29 aprile 2022, l'attore ha ribadito le proprie pretese, avversando quelle di parte convenuta.
Con duplica e replica riconvenzionale del 17 giugno 2022 la parte convenuta ha confermato il proprio punto di vista. Con duplica riconvenzionale del 19 agosto 2022, la parte attrice ha fatto altrettanto. È seguita una “triplica riconvenzionale” del 29 agosto 2022, in cui la parte convenuta ha modificato la richiesta di causa “in ogni caso in via riconvenzionale”, postulando l'accoglimento integrale della domanda riconvenzionale e il versamento di fr. 165 699.16 oltre accessori, per il resto confermando le proprie richieste, importo poi rettificato con scritto del 30 agosto successivo in fr. 156 358.06. Con disposizione ordinatoria processuale del 1° settembre 2022, il Pretore ha respinto una richiesta della parte attrice chiedente l'assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare un'eventuale quadruplica. Il 12 settembre 2022 la parte attrice ha presentato un'istanza di estromissione della triplica riconvenzionale.
C. Con istanza del 16 settembre 2022 la parte convenuta ha sollevato l'eccezione di incapacità di postulare dell'avv. PA 2, chiedendo di annullare il termine assegnatole per presentare le osservazioni all'istanza del 12 settembre 2022, con cui la parte attrice aveva chiesto l'estromissione della triplica riconvenzionale.
Con osservazioni del 17 ottobre 2022 la parte attrice ha chiesto la reiezione dell'istanza 16 settembre 2022. Le parti hanno poi confermato i rispettivi punti di vista con replica spontanea del 31 ottobre 2022, duplica spontanea del 17 novembre 2022, triplica spontanea del 25 novembre 2022 e quadruplica spontanea del 1° dicembre 2022.
D. Con decisione del 13 dicembre 2022 il Pretore ha respinto l'istanza del 16 settembre 2022, caricando gli oneri processuali alla convenuta.
E. Con reclamo del 22 dicembre 2022 la convenuta RE 1 chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'accoglimento dell'istanza del 16 settembre 2022.
F. Con decisione ordinatoria processuale del 25 gennaio 2023, il presidente di questa Camera ha negato la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Non sono state chieste osservazioni alla parte attrice.
Considerando
in diritto: 1. La facoltà di postulare, ovvero la capacità di compiere atti processuali necessari alla conduzione di un processo nella forma giuridica pertinente (May Canellas in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 2 ad art. 67 con rimandi), è un presupposto processuale, anche se non figura esplicitamente all'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_469/2019 del 17 novembre 2020 consid. 3.2 con riferimenti; v. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 82 ad art. 59 con rinvii).
Il Tribunale federale si è pronunciato sulla natura della capacità di postulare dell’avvocato, rispettivamente sull'autorità competente a statuire in proposito in un procedimento pendente (DTF 147 III 351 consid. 6.2). In tale contesto ha evidenziato che la decisione sulla facoltà di rappresentanza dell'avvocato tende a garantire il buon andamento del procedimento, sicché essa rientra nella categoria delle decisioni relative alla direzione del processo giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC e che, conseguentemente, nell'ambito di un procedimento pendente su questo punto deve statuire il tribunale competente nel merito della causa o, in applicazione dell'art. 124 cpv. 2 CPC, su delega un membro di questo tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi poi di una condizione di ricevibilità giusta l'art. 59 CPC con riferimento all'atto introduttivo d'istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata all'avvocato, alla parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per porre rimedio a tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).
La decisione impugnata (v. sopra, lett. D) è una disposizione ordinatoria processuale impugnabile, giusta l'art. 319 lett. b n. 2 CPC, mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG) entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Notificata il 13 dicembre 2022, la decisione è pervenuta alla reclamante il 14 dicembre 2022. Tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, art. 145 CPC), il termine è giunto a scadenza il 9 gennaio 2023. Consegnato alla posta l'ultimo giorno utile, il reclamo è pertanto tempestivo.
La reclamante sostiene che RE 1 e il suo dominus, , “hanno potuto a torto essere trascinati nel castello di accuse di CO 1/ proprio grazie alle conoscenze che il legale di CO 1, avv. PA 2, poteva avere dei rapporti economici e finanziari fra __________ e i suoi famigliari”. CO 1 avrebbe “in effetti più volte cercato invano di confondere in un unico minestrone i rapporti tra attrice e convenuta e quelli tra __________, __________ e i suoi famigliari e ciò appunto avvalendosi delle conoscenze che il legale della controparte da anni aveva degli affari personali e professionali di __________. La probabilità quindi che controparte continui a utilizzare in modo distorto e abusivo simili conoscenze e informazioni sarebbe più che concreta, per non dire sicura, tanto più che già il rischio di un conflitto di interesse sarebbe sufficiente affinché il patrocinatore debba rinunciare al mandato”. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe tangibile qualora RE 1 dovesse attendere la decisione finale per contestare la disposizione ordinatoria processuale qui impugnata.
Ora, non si vede come questi argomenti possano fondare un pregiudizio difficilmente riparabile. Un timore astratto non è sufficiente, la reclamante non avendo in alcun modo reso verosimile quali elementi in concreto l'avv. PA 2 abbia utilizzato o potuto utilizzare – nel quadro del contenzioso in esame – che già non fossero in possesso del proprio mandante __________ o conosciuti per via dei mandati di natura commerciale svolti in suo favore, o delle società a lui facenti capo. Per il resto, sarà l'istruttoria a mettere in evidenza la pertinenza in fatto e in diritto delle posizioni delle parti. In mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile.
Secondo il Pretore, dallo scritto del 5 aprile 2018 risulta chiaramente che l'avv. PA 2 agiva in veste di legale della sola __________. Il fatto di aver menzionato la convenuta ed __________ nel predetto scritto (scritto citato, pag. 4 e pag. 5 in fine) non significa ancora che agisse quale loro rappresentante o che questi fossero suoi clienti in ragione di un contratto di mandato. Alla luce delle prove prodotte non risulterebbe che all'avv. PA 2 sia stato conferito un mandato di patrocinio legale dalla RE 1 o dal suo amministratore/azionista __________.
Per il Pretore non si vede poi come l'avv. PA 2, “nel contesto dell'assistenza legale fornita a __________” – sub judice davanti a questa Camera (v. inc. 13.2022.100) è anche la questione di sapere se l'avv. PA 2 abbia funto nel periodo 2018-2019 da consulente legale di __________ (padre di __________) in un contenzioso civile all'estero che lo vedeva convenuto insieme a __________ – possa aver acquisito informazioni rilevanti suscettibili di essere usate contro la convenuta nella causa in rassegna. Le due vertenze non solo vedono contrapposte parti diverse, ma differiscono pure nell'oggetto del contendere, non avendo esse alcun legame sul piano giuridico o fattuale. Detto ciò, il Pretore non ha ravvisato, nel caso concreto, alcuna violazione dell'art. 12 lett. c LLCA da parte dell'avv. PA 2.
Nella denegata ipotesi si volesse negare un rapporto diretto di patrocinio legale fra l'avv. PA 2 e la qui istante – continua la reclamante – il Pretore avrebbe sorvolato su un'argomentazione fondamentale sollevata nell’istanza 16 settembre 2022. Il conflitto di interesse e la conseguente carente capacità di postulare possono essere invocate – non soltanto da chi è stato direttamente cliente – ma pure da chi era in stretti rapporti con il cliente. Il Pretore avrebbe disatteso che circostanze di fatto “evocate ad arte e in modo distorto nella vertenza tra CO 1 e RE 1 facciano capolino proprio nei precedenti scritti dell'avv. PA 2 versati agli atti nell'ambito di questa procedura incidentale a dimostrazione che l'avv. PA 2 – nel contesto dell'assistenza legale fornita in passato – non soltanto ha acquisito informazioni rilevanti suscettibili di essere usate contro la qui convenuta nella procedura in rassegna, ma di fatto le abbia già utilizzate in modo distorto”. A detta della controparte, __________ avrebbe sempre svolto un ruolo essenziale nei rapporti tra le parti __________-CO 1 / __________-RE 1. __________ sarebbe stata addirittura una piattaforma girevole dei contestati flussi finanziari che la controparte asserisce essere andati da __________ a __________. Nella replica contro RE 1 (pag. 21) l'avv. PA 2 a nome di CO 1 ha asserito – citando un presunto teste – che era infatti anche da __________ che sarebbero pervenuti i pagamenti a favore dei congiunti di __________ e dalla convenuta (ordini di bonifico doc. Q e S del 1° febbraio 2019 di __________ in favore di RE 1 per fr. 30 000.–).
Nella misura in cui poi nella risposta all'istanza 16 settembre 2022 la controparte sostiene che __________ sarebbe stato “una sorta di burattino” di __________, “a logica gli affari, le società e le cause di __________ erano di fatto anche business, entità giuridiche e controversie del signor __________ e quindi quello che l'avv. PA 2 chiama gruppo __________ sarebbe stato in realtà un gruppo __________ a cui sarebbe appartenuta anche __________”. “Il ruolo di presunta finanziatrice di __________, della sua famiglia e di RE 1 che la controparte ha attribuito nelle proprie memorie alla __________” – società patrocinata in passato dall'avv. PA 2 – sarebbe “la cartina di tornasole di un conflitto d'interesse, grande come una casa del legale in questione”. In sintesi, l'avv. PA 2 nel contesto dell'assistenza legale fornita in passato ad esempio a __________, avrebbe acquisito informazioni rilevanti suscettibili di essere usate contro la qui convenuta nella procedura in rassegna. Le vertenze seguite in passato dall'avv. PA 2 e quella presente tra RE 1 e CO 1 pur vedendo contrapposte parti diverse, avrebbero evidenti legami sul piano fattuale, da cui un rischio concreto di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 12 lett. c LLCA, anzi sarebbero già state poste in essere crasse violazioni dell'art. 12 lett. c LLCA da parte dell'avv. PA 2.
Ove sopraggiunga un possibile conflitto d'interessi, l'avvocato deve rinunciare al mandato. Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi l'avvocato non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede (o, se così dispone il diritto cantonale, l'autorità di vigilanza sull'avvocatura) gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138 II 162 consid. 2.5). Atti processuali compiuti da persone prive della capacità di postulare sono inefficaci (Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 26 ad art. 68). Il giudice che ravvisa atti inefficaci per tale motivo assegna anche alla parte un termine perché sottoscriva essa medesima gli atti compiuti dal legale, ratificandoli, oppure designi un altro patrocinatore (sentenza del Tribunale federale 4A_87/2012 del 10 aprile 2012 consid. 3.2.3 in fine, in: RSPC 2012 pag. 311 con rinvio a Bohnet, op. cit., n. 82 ad art. 59 CPC). La parte in causa conserva difatti, per principio, la capacità di postulare personalmente e potrebbe anche procedere in lite con atti propri (Hrubesch-Millauer in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 68). Chi dirige il procedimento, in effetti, statuisce d'ufficio e in ogni tempo sulla capacità di patrocinio di un mandatario professionale (DTF 141 IV 257 consid. 2.2).
Se non che, nello scritto in questione si può leggere per ben 27 volte il riferimento esplicito a “mia cliente”, “mia cliente __________”, “mia assistita __________”, “mia assistita”. Per quanto attiene alla formulazione (…) la prova inconfutabile dell'onestà dei miei clienti (…) (v. scritto citato, pag. 6 nel mezzo), occorre rilevare che nel medesimo paragrafo due righe dopo viene indicato “mia assistita __________” e, più oltre “mia assistita”. Nel paragrafo immediatamente precedente (v. scritto citato, pag. 5 in basso e 6 in alto) viene indicato: (…) mia cliente __________ ha tramite il suo CEO dott. __, avuto contatto personale con il sig. __________ come lo ha avuto quest'ultimo con il sig. __________ e con il CEO della RE 1, __________ (…). Ne deriva una chiara ripartizione di ruoli e funzioni, ricordato che l'avv. PA 2 è anche il rappresentante di N S. Ciò rilevato, la locuzione “dei miei clienti”, non dimostra l'esistenza di un mandato di rappresentanza dell'avv. PA 2 con __________, con la RE 1 o con il suo CEO ed azionista, __________. Questa conclusione è coerente con quanto indicato più sopra (v. scritto citato, pag. 4 in basso: (…) la mia cliente __________ vi sta offrendo molto più di quanto sino ad oggi ricevuto da voi, perché niente ha finora ricevuto, e sempre sulla stessa linea operativa anche la società RE 1 ha inviato in data 26 marzo u.s., documento che allego alla presente, una e-mail alle ore 10:32:33 seguita da una raccomandata alla attenzione di __________ spiegando quanti danni stava subendo la stessa società, in ragione di quanto non adempiuto da parte del gruppo __________ e/o di chi si propone per esso, con molta documentazione che non lascia possibilità di interpretazione diversa da quella del non rispetto di tutti gli accordi). Pertanto, l'accertamento del Pretore, non soltanto non è manifestamente errato, ma resiste alle critiche della reclamante.
Aggiungasi, che la reclamante nuovamente non illustra e tanto meno dimostra come l'avv. PA 2 si ponga in un concreto conflitto di interessi nel significare, nello scritto citato, a una controparte commerciale la percezione di comportamenti non linea con i rapporti in corso, cercando di far chiarezza sui medesimi e richiamando alle responsabilità, pur evidenziando anche inadempimenti della controparte verso un terzo, come la RE 1 (v. scritto sopra citato e i relativi passaggi ivi riprodotti). La reclamante non ha quindi reso verosimile un accertamento manifestamente errato dei fatti, né ha illustrato un'applicazione errata del diritto. Anche nel merito il reclamo è quindi infondato.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo del 9 gennaio 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali, fissate in fr. 1200.–, sono poste a carico della parte reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo del 9 gennaio 2023 alla controparte):
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– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30 000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell'art. 93 LTF.