Incarto n. 13.2022.95
Lugano 13 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2021.3319 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 20 luglio 2021 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1 già patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 7 dicembre 2022 dell’avv. PA 1 contro la decisione 24 novembre 2022 con cui il Pretore aggiunto ha negato il beneficio del gratuito patrocinio a RE 1;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di misure a protezione dell’unione coniugale 20 luglio 2021 CO 1 ha chiesto l’autorizzazione a vivere separato dalla moglie e la regolamentazione delle conseguenze accessorie della separazione.
Con istanza 4 agosto 2021 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
In corso di procedura, con scritto 19 settembre 2022 l’avv. PA 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che RE 1 aveva conferito mandato di rappresentanza a un altro legale per la causa di cui trattasi.
Con scritto 21 settembre 2022 si è manifestata l’avv. PA 3 quale nuovo patrocinatore della convenuta, chiedendo a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio per la propria cliente.
B. Con decisione 24 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1, comprensivo del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. PA 3. Ha per contro respinto la richiesta di gratuito patrocinio riferita all’avv. PA 1.
C. Con reclamo 7 dicembre 2022 presentato “per sé e per RE 1” l’avv. PA 1 chiede ora la riforma di quest’ultima decisione nel senso di concedere a RE 1 il gratuito patrocinio anche con la sua rappresentanza e di riconoscerle integralmente la nota d’onorario per la somma di fr. 5'384.50.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 29 novembre 2022. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 7 dicembre 2022, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), segnatamente la validità della rappresentanza.
3.1 Posto come RE 1 è attualmente rappresentata dall’avv. PA 3, nulla agli atti indica che essa abbia incaricato l’avv. PA 1 di interporre reclamo contro la decisione qui impugnata che respinge l’istanza di gratuito patrocinio 4 agosto 2021 con la designazione di quest’ultima a sua rappresentante legale. Pertanto, in quanto proposto a nome di RE 1 il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per carenza del presupposto processuale della rappresentanza (Zingg, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 62 ad art. 59).
4.1 Per quanto si è appena detto, nella misura in cui non sono eccepiti motivi personali o professionali legati alla sua mancata nomina a gratuito patrocinatore, non può entrare in considerazione l’ipotesi di un diritto eccezionale del patrocinatore ad impugnare a titolo personale la decisione di diniego del gratuito patrocinio della sua assistita. Inoltrato dall’avv. PA 1 “per sé” il reclamo è quindi inammissibile.
Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 dicembre 2022 dell’avv. PA 1 è inammissibile.
Il reclamo 7 dicembre 2022 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste integralmente a carico dell’avv. PA
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).