Incarto n. 13.2022.90
Lugano 13 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.131 (azione di contestazione di pretesa di terzi) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 4 luglio 2022 da
RE 1 patrocinata dallo studio legale PA 1
contro
CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dallo PA 2
e ora sul reclamo 14 novembre 2022 di RE 1 contro la decisione 2 novembre 2022 con cui il Pretore le ha imposto la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 300'000.– oltre IVA;
ritenuto
in fatto: A. In esito alla procedura arbitrale (n° 12/2018) promossa da RE 1 innanzi al Tribunal d’Arbitrage International de Commerce auprès de la Chambre européenne d’arbitrage di Bruxelles, con lodo arbitrale 24 aprile 2019 PI 1, CO 2 e la società CO 1 sono stati condannati - in solido fra loro - al pagamento di USD 6'874'283.17 oltre interessi e spese.
La pretesa rileva da un contratto di servizi giuridici in virtù del quale RE 1 avrebbe agito quale entità giuridica patrocinatrice di PI 1, di CO 2 e della società CO 1 nell’ambito di un’altra procedura arbitrale (n° 122280) promossa innanzi al London Court of International Arbitration a carico di K__________. In esito a questa pregressa procedura, con lodo arbitrale emesso a Londra il 27 febbraio 2018 queste parti erano state condannate a pagare USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.– a favore di PI 1, di CO 2 e della società CO 1
B. Il lodo arbitrale 24 aprile 2019 emesso a Bruxelles è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in seconda istanza con decisione 7 gennaio 2021 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (12.2020.85), confermata dal Tribunale federale con sentenza 17 giugno 2021 (4A_95/2021).
C. Intanto il 24 settembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato a favore di RE 1 e fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 (controvalore del credito di USD 6'874'283.17) oltre interessi e spese, il sequestro di tutti i beni riconducibili a PI 1, e fra questi del credito di USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.– di cui al lodo arbitrale 27 febbraio 2018, sequestro eseguito il medesimo giorno dall’Ufficio esecuzione di Lugano (verbale n° __________). Il sequestro ha trovato conferma - in sede di opposizione al sequestro - con decisione 11 ottobre 2021 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (14.2020.95) limitatamente al credito sequestrato di USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.–.
D. La procedura di convalida del sequestro ha preso avvio con il (nuovo) precetto esecutivo (n° __________) 26 gennaio 2021 dell’UE di Lugano, emesso su richiesta di RE 1 e per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre interessi e spese, a carico di PI 1. Il 4 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via definitiva l’opposizione dell’escusso per fr. 6'909'133.18 oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2018 su fr. 6'819'423.06 e dal 24 aprile 2019 su fr. 89'710.09. La decisione ha trovato conferma innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (14.2021.158) il 19 aprile 2022.
E. Alla domanda di continuazione dell’esecuzione 14 ottobre/1° novembre 2021 di RE 1 sono poi seguiti il 23 novembre 2021 l’avviso di pignoramento dell’UE e il 29 novembre 2021 la rivendicazione della titolarità del credito sequestrato, con richiesta di assegnazione del termine giusta l’art. 108 cpv. 2 LEF, a nome della società semplice composta - come essi pretendono - da PI 1, CO 2 e CO 1. Il 13 dicembre 2021 l’UE ha fissato ad RE 1 il termine per proporre l’azione di contestazione di questa loro rivendicazione. Il provvedimento è stato riformato con decisione 31 maggio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza (15.2022.2) fissando un nuovo termine ad RE 1 per promuovere davanti al Tribunale competente e contro CO 2 e CO 1 l’azione di contestazione della loro pretesa, pena il suo pacifico riconoscimento nell’esecuzione.
F. Il 4 luglio 2022 RE 1 ha introdotto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, l’azione di contestazione della pretesa sequestrata di cui CO 2 e CO 1 rivendicavano la titolarità. Il 6 luglio 2022 il Pretore ha fissato il termine per la risposta.
G. Con istanza 7 luglio 2022 CO 2 e CO 1 hanno chiesto, previa sospensione della procedura, di imporre ad RE 1 la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 600'000.– oltre IVA. L’8 luglio 2022 il Pretore ha indicato di non ritenere giustificata la sospensione della causa in quanto il termine suppletorio per la risposta non era ancora stato assegnato.
Con osservazioni 27 luglio 2022 RE 1 ne ha chiesto la reiezione, subordinatamente di stabilirla riferendosi alle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile e al massimo in fr. 6'000.– IVA esclusa.
CO 2 e CO 1, con replica spontanea 8 agosto 2022, e RE 1, con duplica spontanea 22 agosto 2022, hanno ribadito le antitetiche tesi e richieste di giudizio. È seguito un ulteriore scambio di scritti il 22 settembre 2022 e il 6 ottobre 2022.
H. Con decisione 2 novembre 2022 il Pretore ha imposto ad RE 1 la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 300'000.– oltre IVA da versare in contanti o tramite garanzia bancaria di pari importo.
I. Con reclamo 14 novembre 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 ne chiede la riforma nel senso di respingere l’istanza di cauzione per spese ripetibili 7 luglio 2022. In via subordinata di annullare la decisione e in via ancor più subordinata di annullare la decisione con rinvio al Pretore per nuovo giudizio.
L’effetto sospensivo richiesto è stato concesso con decisione presidenziale 21 novembre 2022.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione in esame è pervenuta alla reclamante il 4 novembre 2022 (tracciamento degli invii annesso al reclamo). Spedito il 14 novembre 2022 il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.1 Il Pretore ha ritenuto adempiuto il presupposto di assenza di domicilio o sede in Svizzera (art. 99 cpv. 1 lett. a CPC), posto che la Repubblica delle Seychelles - sede della società attrice - non era parte a Convenzioni o Trattati che escludevano la prestazione di una cauzione per spese ripetibili. L’ammontare dipendeva poi dal valore litigioso da cui il tasso del 2% secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 10 dicembre 2007 (Rtar, di seguito: RegRip). Tenuto conto delle circostanze concrete, del ragionevole rapporto con la prestazione e dell’ampio potere d’apprezzamento, ha stabilito la cauzione in fr. 300'000.– oltre IVA, con facoltà di chiederne l’aumento in corso di procedura a dipendenza del consumo degli importi prestati.
2.2 La reclamante considera abusiva e scioccante l’istanza di cauzione in quanto la rivendicazione delle parti convenute era strumentalizzata dall’escusso PI 1. Le parti convenute era altresì debitrici verso la reclamante dell’importo di cui al lodo arbitrale 24 aprile 2019 - esecutivo in Svizzera - cifra che andava ben oltre qualsiasi pretesa a titolo di cauzione per spese ripetibili. Di fatto ostacolava liquidità e diritti di difesa della reclamante, i cui titolari erano avvocati attivi in Ucraina paese in guerra e soggetti a limitazioni e restrizioni innumerevoli.
3.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16 n. 28).
3.2 Il manifesto abuso di un proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Questa regola permette al giudice di correggere gli effetti della legge in determinati casi in cui l’esercizio di un diritto causerebbe una manifesta ingiustizia. Sono le circostanze concrete del caso di specie a determinare se si sia in presenza di un abuso di diritto, traendo ispirazione dalle diverse categorie evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. L’aggettivo “manifesto” utilizzato nel testo di legge evidenzia tuttavia che l’abuso di diritto va ammesso restrittivamente. Casi tipici sono l’assenza di un qualsiasi interesse all’esercizio di un proprio diritto, l’utilizzo di un istituto giuridico in modo contrario al proprio scopo, una manifesta sproporzione di interessi in gioco e un atteggiamento contraddittorio (DTF 137 III 625 consid. 4.3 con rinvii).
Sull’argomentazione così esposta la reclamante non solleva contestazioni. Motivo per cui, da questo punto di vista, la conclusione del Pretore resiste e merita pacifica conferma.
5.1 Invero, innanzi al Pretore, l’interessata aveva escluso l’esistenza di motivi per ritenere seriamente compromesso il pagamento di ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, poiché l’eventuale futura pretesa delle parti convenute era già estinta a priori e per compensazione da un proprio credito di spese e ripetibili di complessivi fr. 54'233.40 e interessi, risultante da precedenti procedure giudiziarie svoltesi a Lugano a carico di PI 1 di cui appunto le convenute erano un mero strumento (osservazioni 27 luglio 2022, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, con rinvio al doc. 27). Sotto questo profilo, il Pretore ha tuttavia spiegato che la fattispecie di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC non era applicabile, e questo poiché era comunque realizzata la fattispecie di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC, rimasta - lo si è detto (sopra, consid. 4) - incontestata dalla reclamante. Per il resto, il rimedio di diritto del reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di modo che, avvalendosi di argomenti mai allegati in primo grado, l’interessata formula una critica addirittura nuova e quindi, di per sé, inammissibile.
5.2 Non solo. Vero è che il giudice esamina d’ufficio la questione dell’abuso di diritto quando ne sono stabilite le condizioni di fatto, sicché non è necessario che un’eccezione in tal senso sia sollevata da una parte, quand’anche questo ancora non la esoneri dal provare le circostanze particolari che rendono abusivo l’esercizio di quel diritto in capo alla controparte (Chappuis, in: Commentaire Romand, CC, vol. I, 2020, n. 26 ad art. 2). Ma di allegazioni di fatto in tal senso non vi è traccia nelle osservazioni all’istanza di cauzione formulate dalla reclamante (sopra, consid. 5.1). E non è nel contesto del reclamo contro la cauzione che può trovare risposta la questione a sapere se le parti convenute stanno ostacolando in modo pretestuoso e abusivo il pignoramento del credito sequestrato (di cui al lodo arbitrale emesso a Londra il 27 febbraio 2018) rivendicandone a torto la titolarità. Del resto l’azione della reclamante si inserisce nella procedura di incasso forzato del credito di quasi fr. 7 Mio (di cui al lodo arbitrale emesso a Bruxelles il 24 aprile 2019) avviata con sequestro prima ed esecuzione poi a carico del debitore PI 1 residente in Ticino, mentre le parti convenute e debitrici solidali hanno domicilio e sede all’estero, rispettivamente Panama e Ucraina. Di qui il paradosso nel senso che la reclamante contesta da una parte la titolarità sul credito sequestrato e oggetto di pignoramento delle parti convenute in quanto le reputa figure apparenti ed artificiose strumentalizzate dal sequestrato, pur pretendendo dall’altro di sottrarsi alla cauzione in forza del credito a suo favore di quasi fr. 7 Mio per cui quelle stesse parti convenute devono rispondere in solido insieme al sequestrato.
5.3 Ad ogni modo, poco importa che le parti convenute siano debitrici della reclamante in ragione di quasi fr. 7 Mio in forza del citato lodo arbitrale e che tale somma compensi ampiamente l’eventuale pretesa per ripetibili che potrebbe essere loro riconosciuta in esito alla procedura di contestazione della loro rivendicata pretesa. Il rischio di mancato pagamento delle ripetibili sussiste in modo incontrovertibile per il solo fatto che è adempiuto il presupposto di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC, la reclamante non avendo sede in Svizzera (sopra, consid. 4). L’art. 100 cpv. 1 CPC stabilisce inoltre che la cauzione per spese ripetibili può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera. E in merito il Tribunale federale ha già precisato che, trattandosi di enumerazione esaustiva, un credito esigibile posto in compensazione a estinzione di una futura pretesa per spese ripetibili non risponde ai criteri fissati da quest’ultima norma, sicché l’autorità inferiore non aveva violato il diritto per non averla considerata tale e avere invece ordinato la prestazione di una cauzione conforme ai requisiti così richiesti (DTF 141 III 155 consid. 4 a 4.4). Di modo che, mal si vede che le circostanze concrete possano anche solo lontanamente configurare i restrittivi estremi di un abuso di diritto (sopra, consid. 3.2). Nel merito il reclamo va quindi comunque respinto.
6.1 L’ammontare della cauzione processuale dev’essere adeguato alle presumibili spese e ripetibili che la causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare per la parte vincente. In merito alle ripetibili, la misura della cauzione va riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i disposti del Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007. Come per la determinazione delle ripetibili a favore della parte vincente, anche per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale il primo giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi previsti (III CCA 13.2022.29 del 5 settembre 2022, consid. 6.1 con riferimento).
6.2 Il Pretore ha premesso che la causa in oggetto aveva un valore litigioso determinante per il calcolo delle ripetibili dovute alla fine della procedura (art. 95 cpv. 3 CPC), e quindi anche per stimare in via anticipata la cauzione dovuta a questo titolo. Per valori di oltre fr. 5 Mio il tasso applicabile era del 2% in base al Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (art. 96 CPC). Ritenuto il principio di proporzione ragionevole tra importo e prestazione svolta il Pretore ha rilevato che l’importanza e la responsabilità della causa era funzionale al valore litigioso, fermo restando l’ampio potere di apprezzamento del giudice e l’insieme delle circostanze specifiche. Ha soggiunto che l’art. 13 RegRip era espressione di questi criteri, mentre l’art. 100 cpv. 2 CPC consentiva di aumentare la cauzione in corso di procedura. Alla luce di tutto ciò e della difficoltà di pronostico di una causa agli inizi, egli ha limitato la cauzione a fr. 300'000.– ovvero la metà di quanto dovuto in base al RegRip, con riserva di un successivo aumento se richiesto.
6.3 La reclamante non si esprime su queste puntuali considerazioni limitandosi a una propria valutazione di calcolo di onorario secondo il dispendio di tempo. Essa sembra sottacere che tema dell’azione era la titolarità dalle parti convenute in punto alla pretesa di USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66.–, che a tale valore tornava applicabile il tasso del 2% (art. 11 cpv. 1 RegRip), che un maggiore valore di causa corrispondeva a maggiore importanza delle lite e maggiore responsabilità dell’avvocato e che la cifra di fr. 300'000.– era metà di quanto dovuto riservato un aumento in corso di causa. Ciò posto, a fronte poi di un importo che nemmeno raggiunge quel limite, l’ipotesi di un eccesso o abuso censurabile innanzi a questa Camera risulta escluso a priori (sopra, consid. 6.1). E, per il resto, invano ne sostiene l’arbitrarietà e la necessità di ridurne l’ammontare in base al solo dispendio di tempo, criterio valido nelle pratiche senza valore determinato o determinabile (art. 12 RegRip). La critica priva di consistenza va quindi respinta, per quanto non già inammissibile.
7.1 L’art. 10 RegRip definisce le ripetibili quale partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente. Inoltre, per l’art. 14 RegRip, l’autorità determina le ripetibili con un ammontare complessivo che include anche l’imposta sul valore aggiunto. D’altra parte è pur vero che le prestazioni di avvocati sottostanno al principio dell’art. 8 cpv. 1 LIVA, norma questa in base alla quale la prestazione eseguita ad un destinatario con sede o domicilio all’estero non soggiace al prelievo d’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (cfr. Info IVA /06 Luogo della prestazione/2.1 Luogo del destinatario, in “Pubblicazioni della prassi IVA basate sul web” https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto.html), riservati i patrocini d’ufficio in ambito penale (DTF 141 IV 344) e civile (DTF 141 III 560) (Schmid/Jent-Sørensen, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 26 ad art. 95 e riferimenti). Mentre che, in caso di controversia sul prelievo o meno dell’IVA, spetterà alla parte che la rivendica dimostrare di avervi diritto (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16 n. 16 in fine).
7.2 In concreto il Pretore ha indicato che l’importo di fr. 300'000.– è la metà di quanto esigibile in applicazione del RegRip. Sicché, al momento, l’aggiunta IVA con comporta di fatto uno sforamento dei parametri tariffali previsti, censurabile innanzi a questa Camera per eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento. Nondimeno, il tema del contestato conteggio IVA andrà al più tardi affrontato - per quanto non già necessario con l’eventuale richiesta di aumento della cauzione - in sede di decisione finale con la fissazione delle ripetibili. Del resto, e a prescindere dalla cauzione, vista la sede all’estero dell’attrice la questione sarà attuale anche riguardo ad un’eventuale indennità per ripetibili a suo favore. Ciò posto, e a questo stadio della causa, la critica non ha (ancora) una portata pratica.
Le spese processuali per il presente giudizio, fissate in fr. 1'000.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti.
Il presente reclamo, per quanto non già inammissibile e che - ad ogni modo - non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 14 novembre 2022 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali, fissate in fr. 1'000.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo alle controparti):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.