4D_37/2018, 5A_1002/2018, 5A_1007/2018, 5A_120/2016, 5A_706/2018, + 1 weiteres
Incarto n. 13.2022.87
Lugano 6 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliere:
Annovazzi
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2016.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promose ora sul reclamo del 10 novembre 2022 dell'avv. RE 1 contro la decisione del 31 ottobre 2022 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale;
Ritenuto
in fatto A. Con decisione del 21 ottobre 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha stralciato dal ruolo per intervenuta transazione un'istanza di protezione dell'unione coniugale presentata da PI 1, (1971), contro il marito CO 1 (1972). Nella decisione il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio __________ (2006) alla madre per cura ed educazione mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha stabilito il diritto di visita a beneficio del padre, obbligandolo – tra l'altro – a versare alla moglie contributi alimentari anticipati per __________ di fr. 1300.– mensili a partire dal 1° novembre 2010, ritenuto che “l'assegno familiare è percepito dalla madre in aggiunta al contributo”, e per la moglie di fr. 700.– mensili. PI 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RE 1. Non sono state prelevate tasse e spese di giustizia e non sono state assegnate ripetibili (inc. DI.2010.217).
B. Il 18 gennaio 2016 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti alla medesima Pretura, chiedendo tra l'altro di affidare Riccardo alla custodia della madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, postulando un ampio diritto di visita riservata la regolamentazione minima come stabilita dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello, offrendo un contributo alimentare per __________, chiedendo, inoltre, di suddividere a metà le prestazioni previdenziali maturate dai coniugi in costanza di matrimonio, ognuno dovendo provvedere da sé al proprio mantenimento.
C. All'udienza del 4 marzo 2016, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di divorzio, il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura sino al 15 aprile. All'udienza per incombenti del 20 aprile promossa dal marito, entrambi i coniugi hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RE 1 per la moglie, e dell'PA 1 per il marito. Per il resto, si sono dati atto di non vantare pretese reciproche dalla liquidazione del regime matrimoniale e di voler suddividere a metà gli averi previdenziali maturati durante il matrimonio. È stato stabilito un “ampio diritto di vista” in favore del padre, “i genitori essendo consapevoli che __________ è restio a vedere il padre e ha difficoltà a esprimerne i motivi”. Partendo dai rispettivi elementi di reddito e fabbisogno, i coniugi hanno ritenuto di poter cominciare a discutere da un fabbisogno minimo per il figlio di fr. 1155.–. Al termine dell'udienza, il Pretore aggiunto ha impartito un termine per produrre gli attestati di cassa pensione, quindi ha sospeso la procedura, da riattivarsi a semplice istanza di parte. Il 15 ottobre 2021 il marito ha chiesto la riattivazione della procedura.
D. Nelle sue “osservazioni di risposta” del 17 dicembre 2021, la moglie ha chiesto, tra l'altro, un contributo alimentare per Riccardo di fr. 1500.– mensili sino alla conclusione degli studi e uno per sé di fr. 835.– mensili, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.– in subordine alla richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Relativamente alla propria situazione, la moglie ha fatto rilevare di aver perso il lavoro a causa del decesso del datore di lavoro, e di aver dovuto chiedere contributi di disoccupazione e, scaduto il termine quadro, il sostegno per sé e il figlio all'Ufficio del sostegno e dell'inserimento cantonale. Compiuti i 50 anni, a fronte di un matrimonio di “solidarietà, poiché l'assetto deciso nel 2010 è durato sino ad oggi”, la moglie ha sostenuto di trovarsi in “un'impossibilità reale di trovare un lavoro”, tanto meno a tempo parziale.
Nelle successive “osservazioni” del 18 gennaio 2022, il marito ha ribadito il proprio punto di vista, offrendo un contributo alimentare per __________ di fr. 1178.– su tredici mensilità, oltre agli assegni familiari se da lui percepiti e postulando un “più ampio” diritto di visita, oltre a un assetto minimo.
Nella duplica e replica alla domanda di provvigione ad litem del 18 marzo 2022, la moglie ha ribadito quanto chiesto nelle osservazioni di risposta. Il 28 marzo 2022, il marito ha presentato la propria duplica sulla richiesta di provvigione ad litem della moglie, indicando di non disporre di mezzi economici per assumersi i costi legali di procedura di divorzio della moglie.
E. Nell'udienza del 24 agosto 2022, indetta per le prime arringhe e per la discussione sulla richiesta di provvigione ad litem – preso atto tra l'altro che la moglie ha trovato un impiego dal 1° luglio 2022 che le procura un reddito di fr. 3100.– per tredici mensilità oltre assegni familiari – i coniugi hanno concordato di regolare le conseguenze accessorie del divorzio. In particolare, si sono dati atto che non sono dovuti contributi alimentari tra i coniugi e che non ci sono saldi per contributi alimentari in favore della moglie dovuti dal marito per il periodo precedente, ad eccezione dei contributi alimentari fatti valere nell'ambito del fallimento del marito e oggetto di attestati di carenza beni. Riguardo al figlio __________ i coniugi si sono dati atto che le relazioni tra padre e figlio, “attualmente turbate, verranno discusse direttamente tra loro, ritenuto che il padre ribadisce di avere sempre la volontà e l'interesse di riuscire a ristabilire un rapporto con il figlio, senza forzarlo”. Il marito si è poi impegnato a versare un contributo alimentare per __________ di fr. 1400.– mensili dal mese di agosto 2022, “oltre assegni familiari se da lui percepiti”. Le parti hanno concordato la revoca della trattenuta di stipendio a carico del marito a far tempo dai “primi di settembre”. Il padre si è altresì impegnato “ad effettuare quanto necessario affinché gli vengano riconosciuti gli assegni per il figlio a partire dal mese di febbraio 2021 fino al mese di giugno 2022 compresi, ritenuto che dal mese di febbraio 2021 la madre non li ha più percepiti”, questi assegni dovendo poi essere riversati alla madre. Il Pretore aggiunto ha assegnato un termine fino al 2 settembre 2022 per comunicare se la moglie riconosce l'esattezza del calcolo di suddivisione degli averi di cassa pensione effettuato dal marito, riservata in ogni caso la decisione del giudice. “Qualora il Pretore aggiunto accogliesse la domanda di assistenza giudiziaria, la moglie ritira la domanda di provvigione ad litem”, le parti non avendo ulteriori prove da notificare.
F. Con sentenza del 13 settembre 2022, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e omologato la transazione giudiziale. Le spese processuali di fr. 1300.–, di cui fr. 900.– occasionati dall'ascolto del figlio, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non sono state prelevate ripetibili. Le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dei rispettivi legali.
G. Con scritto del 26 ottobre 2022, l'avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale esponendo una remunerazione di fr. 7028.50, comprensiva di onorario (fr. 6071.–) e spese effettive (fr. 957.50), senza esporre importi per IVA, per prestazioni legali svolte dal 25 marzo 2021 al 26 ottobre 2022.
H. Con decisione del 31 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale, riconoscendo una retribuzione limitatamente a fr. 4000.–, somma ritenuta “più consona a quanto svolto e del tutto adeguata alla difficoltà della pratica”, pari a un “importo corrispondente a 20 ore di lavoro più le spese, ricordato che l'IVA [al 7.7%] non è stata richiesta e non figura la relativa partita sulla nota professionale”.
I. Con reclamo del 10 novembre 2022, l'avv. RE 1 chiede la riforma della decisione pretorile del 31 ottobre 2022, nel senso di riconoscere fr. 6071.– di onorario, spese ridotte a fr. 500.–, oltre all'IVA “sull'intero importo”, protestate spese e ripetibili.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d'ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l'ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenze del Tribunale federale 5A_1002/2018 dell'8 agosto 2019, consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019, consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019, consid. 1.1 e 1.2).
Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l'art. 110 e 319 lett. b n. 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d'appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell'art. 48 lett. c n. 2 LOG.
Rammentata la procedura sommaria qui applicabile, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG).
L'art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE
Per l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ridotto la nota esposta dal patrocinatore (v. sopra, lett. H), spiegando che l'onorario esposto non si giustifica. Nelle cause di divorzio può essere riconosciuto un massimo di fr. 4200.–, a condizione poi che la pratica abbia comportato anche l'istruttoria e le conclusioni. Il patrocinatore avrebbe assunto il mandato a pratica già avviata, ha redatto due memorie di causa e non ha dovuto affrontare un'istruttoria, “ma semplicemente far fronte alla richiesta di questo Pretore alle parti di ovviare, oltretutto, a loro carenze, ossia per non aver fornito la documentazione necessaria di cassa pensione, ciò che avrebbero dovuto fare spontaneamente”; inoltre la causa si è conclusa senza la necessità di conclusioni e non era neppure complessa. A giustificazione della somma ridotta – ritenuta “più consona a quanto svolto e del tutto adeguata alla difficoltà della pratica” – il Pretore aggiunto ha ricordato che anche se, da un lato, va concesso al legale che opera in regime di assistenza giudiziaria un certo margine di manovra circa il tempo che ritiene opportuno dedicare alla pratica, dall'altro lato lo Stato non è tenuto a sovvenzionare indistintamente ogni attività eseguita, qualsivoglia contatto o colloquio intrattenuto con il cliente o il suo sostegno morale e sociale, soprattutto se non motivati da un'esigenza prettamente procedurale.
In concreto, la parcella legale è in buona misura costituita da costi occasionati da scambi di e-mail e telefonate con il cliente, la cui utilità per il tempo complessivo fatturato non può essere ammessa. Per effettuare questa valutazione – continua il Pretore aggiunto – ci si è confrontati in modo concreto con il dettaglio delle ore allegato alla nota professionale, tenuto conto, come detto, della complessità e della natura dell'incarto e della sua fine prematura, ossia senza che vi sia stata un'istruttoria, la comparsa alle arringhe finali o un memoriale conclusivo. Infine, per tali motivi, prima di decidere non si è reso necessario interpellare il patrocinatore. Ciò considerato, il Pretore aggiunto ha riconosciuto “un onorario di fr. 4000.–, comprese le spese, IVA non richiesta”, ovvero un “importo corrispondente a 20 ore di lavoro più le spese, ricordato che l'IVA (al 7.7%) non è stata richiesta e non figura la relativa partita sulla nota professionale”.
Degli approfondimenti si sarebbero resi necessari in un “momento storico” dove molti concetti giuridici nella dottrina e nella giurisprudenza sono in continuo cambiamento. Reddito ipotetico, età di reinserimento della moglie, durata del matrimonio, cura dei figli hanno richiesto contatti con la cliente. La situazione del figlio – “sentito due volte” [dalla medesima consulente familiare, v. scritto dell'Associazione centro studi coppia e famiglia del 19 febbraio 2016 e del Consultorio coppia famiglia del 14 giugno 2021], richiedeva delicatezza e attenzione. Le relazioni di un minore con il genitore non affidatario sono parte del “lavoro di patrocinio”. Si tratta di una “questione di misura e in questo caso la reclamante non avrebbe ecceduto”. Il figlio ha avuto (e ha) difficoltà nel suo percorso formativo. Cambiavano le scuole, le terapie e la quantificazione dei fabbisogni. Senza la necessaria documentazione la madre non avrebbe mai potuto ottenere un contributo alimentare adeguato. La domanda di provvigione ad litem, con relativo scambio di allegati si imponeva. La questione della cassa pensione, per quanto riguarda la moglie e i suoi interessi, è stata gestita con la dovuta attenzione.
Contesta che la mancanza di conclusioni scritte possa portare, nel caso presente, a una riduzione – soprattutto così importante – della nota. Per il dibattimento finale le parti si sono preparate, consultandosi, cercando ancora un accordo. È stata prodotta una serie di documenti di attualità per __________, per la collega e per il giudice all'udienza, durata due ore e in cui sono stati regolati “vari elementi di diritto”. Tale lavoro e dispendio di tempo va retribuito, perché ha fatto risparmiare lavoro al Tribunale. Scambi di posta elettronica con la collega prima dell'udienza attestano ancora il tentativo di giungere a una transazione. Sottolinea che l'accordo in causa è la conseguenza del fatto che la moglie ha trovato un impiego poco prima dell'udienza di agosto 2022: “il divorzio come tale era complicato, con importanti interessi in gioco. Si è reso semplice unicamente per il cambiamento delle circostanze a fine causa”. Anche le iniziative extragiudiziali in vista di cercare una transazione vanno rimunerate quando sono giustificate per la difesa degli interessi del cliente.
L'art. 5 Rtar prevede “già un tetto massimo piuttosto ridotto”, ma con la possibilità di valutazione da parte del giudice. La reclamante rileva di aver applicato una tariffa oraria di fr. 180.– che “al giorno d'oggi è veramente bassa, se si pensa a quando è stata emanata la legge e al costo della vita al tempo della sua emanazione”. Non è poi “colpa dei patrocinatori se i documenti devono essere spediti in tre copie ai tribunali” e neppure che “il costo delle raccomandate sia di molto aumentato”. Ignorare le spese e persino le disposizioni legali in merito sarebbe una violazione di legge, come pure decidere un “Pauschal a naso” per onorario e spese: sarebbe stata svolta unicamente una valutazione del tutto sommaria, senza spiegare almeno brevemente in virtù di quali motivi concreti il Pretore aggiunto ha ritenuto inutili alcune prestazioni o spese. La reclamante accampa poi una violazione del diritto di essere sentito per non aver potuto prendere posizione sulle obiezioni del Pretore aggiunto prima dell'emanazione della decisione di tassazione della nota d'onorario.
La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l'espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l'attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l'impegno che essa ha richiesto, l'autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (III CCA, sentenza inc. 13.2020.134 del 30 marzo 2021, consid. 3).
Nella determinazione della retribuzione dell'avvocato d'ufficio è da tener conto della natura, dell'importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio 2011).
Contrariamente a quanto sostenuto, in concreto non sussiste violazione dell'obbligo di motivazione per il motivo che il Pretore aggiunto non avrebbe “neppure suddiviso l'onorario dalle spese”. Dalla decisione impugnata si evince con meridiana evidenza che il Pretore aggiunto ha stabilito un onorario di fr. 3600.–, pari a 20 ore di lavoro a un tasso orario di fr. 180.– e spese per fr. 400.–, senza riconoscere l'IVA (v. sopra, lett. H). Vero è che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, la reclamante ha rappresentato la sua cliente già dalla procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2010.217) e ancora dalla domanda di divorzio inoltrata dalla controparte. Trattasi di un accertamento manifestamente errato dei fatti, concernente la temporalità delle prestazioni svolte dal patrocinatore, che tuttavia non ha influito sulla decisione, considerato che le prestazioni esposte sono quelle successive alla richiesta di gratuito patrocinio del 20 aprile 2021, non invece quelle precedenti.
Giusta l'art. 5 Rtar, salvo diversa decisione del giudice in materia di cause di stato – e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale – è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4200.–, corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar). Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4200.– o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informarlo immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). Questa Camera ha già avuto modo di rammentare principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il tema dell'onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio (III CCA sentenze inc. 13.2022.11 del 17 agosto 2022, consid. 3.1 e 5; 13.2021.83 del 22 febbraio 2022, consid. 3.1; 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021, consid. 3).
8.1 Poiché la reclamante non ha informato il primo giudice del superamento dell'importo di fr. 4200.– il reclamo è destinato all'insuccesso nella misura in cui essa chiede un importo che supera il massimo previsto dall'art. 5 Rtar.
8.2 Diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante in questa sede (v. sopra, consid. 5), il caso in esame non appare di particolare complessità per un avvocato al beneficio di una normale esperienza nel contenzioso di diritto di famiglia. Premesso che l'assetto normativo che regola il beneficio del gratuito patrocinio non è sindacabile in questa sede, le prestazioni derivanti dalla gestione di problematiche personali della cliente e dalla ricerca di accordi vanno ammesse soltanto se strettamente necessarie alla definizione di una pratica di divorzio in regime di gratuito patrocinio. La documentazione prodotta non appare particolarmente copiosa, se raffrontata a procedure di divorzio paragonabili per problematiche da definire. In concreto, la definizione delle questioni litigiose – quindi i contributi di mantenimento e la cassa pensione, di transenna le relazioni personali – non travalicano una normale complessità di tipo fattuale e giuridico per questa tipologia di pratiche. Nemmeno l'adattamento di singole posizioni a mutate circostanze concorre ad aumentare il grado di complessità, anche se certamente comporta un aumentato dispendio di tempo. Va poi considerato che, come rilevato dal primo giudice, non è stata svolta istruttoria, le parti essendosi limitate a produrre i rispettivi documenti. Non si può quindi rimproverare al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'applicazione errata del diritto per aver stabilito l'onorario in fr. 4000.– comprensivo di spese, quando di base l'importo massimo di fr. 4200.– è riconosciuto per pratiche che comportano anche una normale istruttoria.
Il reclamo va quindi respinto.
8.3 Merita pure conferma la decisione del Pretore aggiunto per quanto riguarda l'IVA. La reclamante sostiene che avrebbe sempre inviato le sue note lasciando che fosse il tribunale a calcolare l'IVA dopo il proprio giudizio. L'IVA sarebbe stata “indicata nella nota, ma non calcolata e non esplicitamente richiesta nella lettera. Sarebbe dovuta e il giudice in buona fede lo saprebbe”. In realtà, il computo dell'IVA cade nel vuoto per carenza di qualsivoglia richiesta, allegazione e quantificazione, come sufficientemente già rilevato dal Pretore aggiunto nella decisione impugnata (v. sopra, consid. H). Non può sfuggire, inoltre, che nella pagina di ricapitolazione delle posizioni, nella finca “Nostre prestazioni/IVA”, la reclamante si limiti a riportare il subtotale di fr. 7028.50 concernente soltanto l'onorario e le spese, come sopra esposti, per poi confermarlo tale e quale più in basso, nel “Saldo a nostro favore”.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 10 novembre 2022 dell'avv. RE 1 è respinto.
Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
– RE 1, Locarno.
– Pretura di Locarno-Campagna;
– Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 3077.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d'importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).