Incarto n. 13.2022.45
Lugano 12 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2017.133 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 28 giugno 2017 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 28 luglio 2022 di RE 1 contro la decisione 18 luglio 2022 con cui il Pretore ha respinto le sue obiezioni in punto all’audizione in modalità videoconferenza zoom con l’estero di parte attrice e di un teste;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 era titolare della relazione bancaria di conto corrente n. __________ con beneficiario economico __________, presso __________ SA, e aveva disposto la trattenuta in banca della corrispondenza. Quanto depositato è stato bonificato favore di una società terza in forza di vari ordini di addebito eseguiti tra il 14 agosto 2012 e il 3 dicembre 2013 e a fine 2013 la banca ha chiuso la relazione bancaria. In visita in banca ad ottobre 2015 CO 1 ha contestato di avere mai ordinato, autorizzato e/o ratificato le citate operazioni di addebito e ha chiesto la restituzione di tutti i relativi importi. Con la fusione del 2016, attivi e passivi della banca sono stati ripresi da RE 1 a cui la titolare ha annunciato il credito giusta l’art. 25 cpv. 2 LFus.
B. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 28 giugno 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 a pagarle EUR 159'842.–, fr. 162'921.– e USD 127'967.–, oltre interessi del 5%, e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
La convenuta, con risposta 27 settembre 2017, ha chiesto di respingere integralmente la petizione. Gli antitetici punti di vista e richieste di giudizio sono stati ribaditi dalle parti in sede di replica 1° ottobre 2019 e duplica 16 dicembre 2019.
C. L’udienza delle prime arringhe si è svolta il 16 giugno 2020. In corso d’istruttoria il 18 novembre 2020 il Pretore ha proceduto all’audizione in videoconferenza del teste __________ dall’Italia e il 23 novembre 2020 all’interrogatorio di CO 1 dalla Bulgaria. La convenuta si è opposta per violazione del principio di territorialità di Italia e Bulgaria e della Convenzione dell’Aja sull’assunzione di prove all’estero del 1970. Il Pretore ha rinviato la decisione sulle obiezioni a separato giudizio.
D. Chiuso il dibattimento, con decisione 18 luglio 2022 il Pretore ha respinto le obiezioni della convenuta.
E. Con reclamo 28 luglio 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di accogliere le sue obiezioni, di stralciare i verbali di audizioni e di sentire gli interessati presso la Pretura o nel rispetto delle norme di cooperazione internazionale e assistenza giudiziaria. In via subordinata chiede il rinvio degli atti al Pretore per decidere ai sensi dei considerandi.
Con decisione 8 agosto 2022 il presidente di questa Camera ha negato l’effetto sospensivo.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
F. In luogo delle arringhe finali, le parti hanno formulato le rispettive conclusioni scritte, l’attrice il 29 settembre 2022 e la convenuta il 30 settembre 2022.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 18 luglio 2022, con cui il Pretore ha stabilito di procedere all’audizione in forma digitale e all’estero del teste e dell’attrice, è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 19 luglio 2022 (estratto tracciamento degli invii; doc. B al reclamo). Sicché spedito il 28 luglio 2022 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Il Pretore ha ordinato le audizioni del teste __________ e dell’attrice con decisione 4 agosto 2020 e, il 29 settembre 2020, in forma di videoconferenza sulla base dell’ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale del 16 aprile 2020 [RS 272.81]. Il 18 novembre 2020, dopo avere appurato che il teste __________ si trovava in Italia a __________, la convenuta vi si è opposta (act. VII pag. 6). Parimenti ha poi fatto il 23 novembre 2020, l’attrice trovandosi a __________ in territorio bulgaro (act. VIII pag. 1). Il Pretore ha proceduto alle relative audizioni e rinviato la decisione sulle eccepite contestazioni della convenuta. Ora, se da un canto tale modo di procedere suscita qualche perplessità, l’avvenuta audizione dei due interessati lasciava invero già presagire un’implicita reiezione delle citate obiezioni e, a priori, rendeva persino privo d’oggetto un qualsiasi reclamo in materia di prove avverso la successiva decisione. Il gravame con cui la reclamante qui impugna il relativo giudizio pretorile 18 luglio 2022 deve quindi essere stralciato dai ruoli giusta l’art. 242 CPC. Resta da decidere sulle spese giudiziarie del reclamo, fermo restando che l’oggetto come tale non è venuto meno per motivi imputabili alla reclamante ma va ricondotto alla conduzione del procedimento.
Giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. L’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce poi che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e procedere a un giudizio secondo equità, considerando quindi i motivi alla base del reclamo, il suo probabile esito finale e le cause che hanno condotto al suo stralcio (sentenza del Tribunale federale 4A_24/2019 del 26.2.2019 consid. 1.1; Trezzini, op. cit., n. 20 [n. 23 versione e-book #8 al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021] ad art. 107; Leumann/Liebster, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., 2016, n. 9 ad art. 242; Richers/Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 10 ad art. 242; Killias, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 23 ad art. 242).
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 [n. 75 versione e-book #8 al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021] ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
4.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (IIICCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
4.3 Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (IIICCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
5.1 Se non che - come visto - di regola il presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC non si realizza solo perché viene eccepita una violazione del diritto, foss’anche di natura procedurale. Giova in effetti ricordare che anche laddove la decisione impugnata fosse il frutto di un’applicazione errata del diritto, oppure di un manifestamente errato accertamento dei fatti, ciò non comporterebbe eo ipso un pregiudizio difficilmente riparabile. Una sentenza finale favorevole potrebbe in definitiva riparare al preteso pregiudizio lamentato dalla reclamante, fermo restando che fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere l’incidenza delle contestate prove e se realmente - e se del caso in che misura - hanno compromesso la posizione complessiva dell’interessata. È in quella sede che il primo giudice avrà cura di spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge la domanda di causa, dando puntuale contezza delle sue relative conclusioni. Diversamente il presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile andrebbe a sovrapporsi ai motivi del reclamo previsti dall’art. 320 lett. a e b CPC e non vi sarebbe più alcun margine per un distinguo tra le due norme, ciò che all’evidenza non può aver voluto il legislatore (cfr. in tal senso anche Verda Chiocchetti, op. cit., versione e-book #8 al 1° febbraio 20/22 marzo 2021, n. 72 segg. ad art. 319). Invero, nemmeno basta contestualizzare un generico pregiudizio. È bensì necessario che la reclamante qualifichi il pregiudizio difficilmente riparabile concreto ed effettivo da lei patito in conseguenza della decisione impugnata e che, appunto, una decisione finale a lei favorevole non potrebbe annullare.
5.2 In concreto la reclamante riconduce all’assunzione di prove contrarie al diritto, il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Ciò non è il caso. In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame sarebbe quindi risultato inammissibile.
6.1 La Convenzione dell’Aja sull’assunzione all’estero di prove in materia civile e commerciale del 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), di cui sono parte la Svizzera (in vigore dal 1° gennaio 1995), l’Italia (in vigore dal 21 agosto 1982) e la Bulgaria (in vigore dal 12 marzo 2002) - il teste __________ risiede in Italia ed è stato sentito in collegamento tramite videoconferenza da __________, l’attrice in collegamento da __________ in Bulgaria - stabilisce puntuali protocolli a salvaguardia del principio di territorialità dei singoli paesi. Nel rispetto delle regole di questa convenzione, le audizioni testimoniali all’estero esperite tramite videoconferenza sono ammesse (Vouilloz, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 171; Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 32 ad art. 171). Da questo punto di vista è da tener conto delle riserve e dichiarazioni dei singoli paesi (sulle specifiche particolarità informazioni utili sono ad esempio consultabili al sito https://www.hcch.net/fr/ instruments/conventions/specialised-sections/evidence; e più specificatamente sulle pratiche in uso e da seguire nei singoli stati membri dell’Unione europea puntuali indicazioni sono altresì reperibili tramite il portale https://e-justice.europa.eu).
6.2 Il Pretore il 29 settembre 2020 aveva giustificato le controverse audizioni nella forma della videoconferenza in applicazione dell’Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale; RS 272.81) del 16 aprile 2020, la cui validità prevista fino al 31 dicembre 2021 (art. 10 cpv. 3) e stata prorogata poi fino al 31 dicembre 2022 (art. 10 cpv. 4). E tale ordinanza si fonda sull’art. 7 lett. b della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia COVID-19 [Legge COVID-19; RS 818.102] approvata dall’Assemblea federale il 25 settembre 2020. Questo però ancora non consente di ritenere superati i protocolli imposti dalla citata convenzione internazionale (sopra, consid. 6.1).
Anche la prospettata modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero elaborata nell’intento di migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto (Messaggio 20.026 del 26 febbraio 2020 [FF 2020 2407]), prevede - fra l’altro - di integrare nel nostro ordinamento l’interrogatorio di testimoni (art. 170a D-CPC) e l’interrogatorio/deposizione delle parti (art. 193 D-CPC) tramite videoconferenza o con analoghi strumenti tecnici (FF 2020 2491 2495]. E in punto a questa novità, ritenuta necessaria in “considerazione del costante sviluppo delle possibilità tecniche, della loro diffusione e dell’accresciuta internazionalizzazione di quasi tutti i settori della vita e quindi anche dell’attività delle parti di un procedimento civile […], anche tenuto conto dell’obiettivo di fare della Svizzera una piazza giudiziaria internazionale”, è pur sempre stato precisato che le “videoconferenze con persone all’estero devono rispettare le regole dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile” (FF 2020 2407 2458; Schmid/Baumgartner, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad art. 170a E-ZPO/art. 171; Vouilloz, op. cit., n. 10 ad art. 170).
6.3 Il Pretore ha respinto le obiezioni della reclamante legittimando le due audizioni tramite videoconferenza in collegamento dall’estero posto il consenso degli interessati e il fatto che, poiché la loro testimonianza/deposizione veniva recepita e registrata nell’aula giudiziaria in Svizzera, in sostanza difettava l’elemento internazionale per l’applicazione della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970, estrapolando il relativo passaggio da: Heinzmann/Trezzini, Verhandlung per Videokonferenz, in: Zehn Jahre ZPO – Zwischenstand und Perspektive, Tagung zu Ehren von Jürgen Brönnimann, CIVPRO 16, 2022, pag. 81 segg., 86. Può risultare senz’altro stimolante discutere l’opportunità di una siffatta lettura contrapponendo motivi di qualità, speditezza e contenimento delle spese alle difficoltà di una procedura di assistenza giudiziaria (cfr. in tal senso la stessa citazione). Ma è a dir poco discutibile che ciò basti per soprassedere all’applicazione di normative nazionali e internazionali che, fino a prova contraria, allo stato attuale delle cose determinano ancora il funzionamento delle nostre procedure giudiziarie. Gioverà al proposito rilevare che l’opinione espressa nella menzionata pubblicazione è comunque perlomeno discutibile. Se è vero che le risposte del teste sono recepite in Svizzera, le domande gli vengono comunque poste nel paese terzo, dove egli deve rispondere. A ciò si aggiunga che mal si vede come possano essere ossequiati i requisiti imposti dal CPC, segnatamente dall’art. 171, quando il testimone risiede in un paese terzo, ciò che basta a rendere perlomeno dubbia l’utilizzabilità della deposizione.
A fronte di un reclamo di per sé inammissibile (sopra, consid. 5), giova qui attenersi al principio di ripartizione delle spese secondo la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse vanno fissate in fr. 400.– per gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo). Non si pone la questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata interpellata.
Il reclamo, che termina qui con uno stralcio ma con la prospettiva di un giudizio inammissibile, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 e cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 28 luglio 2022 di RE 1 è stralciato dal ruolo in quanto diventato privo d’oggetto.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 28 luglio 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.