Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.12.2022 13.2022.39

Incarto n. 13.2022.39

Lugano 12 dicembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2022.1370 - OR.2022.42 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa in data 24 febbraio 2022 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 15 giugno 2022 RE 1 contro la decisione 8 giugno 2022 con cui il Pretore le ha fatto obbligo di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 11'250.-;

ritenuto

in fatto: A. __________, locatrice, e RE 1, conduttrice, avevano stipulato in data 14 giugno 2011 un contratto di locazione avente per oggetto uno stabile sito in __________, da adibire a scuola dell’infanzia. A seguito di un procedimento esecutivo promosso nei confronti della __________ l’immobile è stato battuto all’asta e la CO 1 ne è divenuta proprietaria. CO 1 e RE 1 hanno poi posto fine al contratto di locazione.

B. Con petizione 24 febbraio 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 150'000.- quale indennizzo per i lavori da essa effettuati nello stabile che ne hanno aumentato il valore.

C. Con istanza 15 marzo 2022 la CO 1 ha chiesto che RE 1 sia tenuta a prestare una cauzione di fr. 13'500.– a garanzia di spese ripetibili. A mente della richiedente vi sono due attestati di carenza di beni a carico dell’attrice, ma anche un’esecuzione in corso nei confronti della stessa, avviata dalla Fondazione istituto collettore LPP per l’importo di fr. 5'158.36.

Con osservazioni 30 marzo 2022 RE 1 si è opposta all’istanza di cauzione.

Con gli allegati di replica, duplica, triplica e quadruplica le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

D. Con decisione 8 giugno 2022 il Pretore ha imposto RE 1 la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 11'250.- e ha sospeso la trattazione della causa di merito in attesa che sia prestata.

E. Con reclamo 15 giugno 2022 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione dell’istanza di prestazione di garanzia.

Con istanza 17 giugno 2022 la reclamante ha chiesto che al gravame sia concesso effetto sospensivo, che è stato concesso con decisione 20 luglio 2022.

La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:

  1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 9 giugno 2022. Spedito con invio raccomandato il 17 giugno 2022 il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

  1. Per lart. 320 CPC con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

  2. Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).

3.2 L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (sentenza del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art. 99).

Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio, pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99). Se il fatto di essere oggetto di esecuzioni o di aver subito un pignoramento ancora non significa nullatenenza, vale a dire incapacità di onorare i propri debiti, trattasi comunque di indizi d’insolvenza che il giudice deve valutare nel caso concreto.

  1. Il Pretore ha constatato che l’attrice ha provveduto il 23 marzo 2022 al pagamento di due attestati di carenza di beni per l’importo di complessivi fr. 1'128.10 e che, per l’esecuzione in corso, aveva concordato con la creditrice un piano d’ammortamento. Ha quindi ritenuto che non fossero dati gli estremi per imporre una cauzione in applicazione dell’art. 99 cpv.1 lett. b CPC. Ha in seguito rilevato che il pagamento degli attestati di carenza di beni era avvenuto soltanto a seguito dell’inoltro dell’istanza di prestazione di garanzia. Anche il piano di ammortamento per il debito in essere con la Fondazione istituto collettore LPP era stato concordato successivamente all’istanza di garanzia, e meglio il 28 marzo 2022. A mente del primo giudice, il fatto che per il pagamento della somma, tutto sommato esigua, di fr. 5'158.36 sia stato concordato un piano di pagamento rateale è indizio di una precaria situazione finanziaria dell’attrice. Ha quindi ritenuto verificati gli estremi per ordinare la prestazione di una garanzia in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC.

  2. A mente della reclamante non sarebbero in concreto dati i presupposti per l’imposizione di una garanzia in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. Sostiene che l’esistenza di una sola esecuzione non è sufficiente per concludere che la riscossione delle ripetibili è seriamente a rischio. L’esistenza di un’esecuzione per l’importo, di poca entità, di fr. 5'158.36 il cui pagamento è stato rateizzato per comodità non è sufficiente per rendere verosimile il pagamento di eventuali ripetibili future.

  3. La decisione impugnata regge alle critiche. Se è vero che l’esistenza di una singola esecuzione può non essere sufficiente per concludere che la riscossione delle ripetili sia a rischio, nel caso di cui trattasi il primo giudice ha rilevato che vi erano due attestati di carenza di beni per complessivi fr. 1'128.10. Trattasi di un importo relativamente modesto cui l’attrice non è stata in grado di far fronte, a dimostrazione che essa era comunque priva di mezzi. Vero è che, come accertato dal Pretore, l’attrice ha poi proceduto al pagamento, ma ciò solo a seguito dell’inoltro della domanda di garanzia. Il fatto che, come accertato dal Pretore, vi era un’ulteriore esecuzione in corso per un importo tutto sommato modesto (fr. 5'158.36), debito cui l’attrice ha fatto fronte con pagamenti rateizzati non permette certo una prognosi diversa. A fronte di siffatti indizi circa le sue difficoltà finanziarie, spettava all’attrice documentare la propria situazione economica, ciò che non pare impossibile, essa certamente disponendo perlomeno di bilanci e di un conto perdite e profitti.

In definitiva, il reclamo non evidenzia argomenti validi per ritenere che, riconoscendo il pagamento delle ripetibili per altri motivi “seriamente compromesso” giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, il Pretore abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti - il mero accertamento errato di fatti è sconosciuto in sede di reclamo (sopra, consid. 2) - e, pertanto, abbia applicato in modo errato il diritto. Il gravame va quindi respinto.

  1. Le spese processuali per la presente procedura, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

  2. Il presente reclamo, che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:

  1. Il reclamo 15 giugno 2022 di RE 1 è respinto.

  2. Le spese processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di RE 1.

  3. Notificazione (unitamente al reclamo 15 giugno 2022 alla controparte):

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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