Incarto n. 13.2022.37
Lugano 19 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Olgiati e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2022.2 (procedura di diritto matrimoniale - accordo completo) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza comune 20/24 gennaio 2022 da
PI 1
e
PI 2
entrambi patrocinati dall’avv. RE 1
e ora sul reclamo 18 maggio 2022 dell’avv. RE 1 contro la decisione 9 maggio 2022 con cui il Pretore ha statuito sulla remunerazione dovutagli in veste di gratuito patrocinatore;
ritenuto
in fatto: A. PI 1 e PI 2 si sono uniti in matrimonio il 3 giugno 1994 a __________ e dalla loro unione sono nati __________, __________ e __________. Con sentenza 20 settembre 2019 il Pretore del Distretto di Blenio ha autorizzato le parti a vivere separati.
B. Con istanza 17 agosto 2021 PI 1 ha chiesto al Pretore la concessione del gratuito patrocinio in vista di una possibile causa di divorzio.
C. Con istanza comune di divorzio 20/24 gennaio 2022 PI 1 e PI 2 hanno chiesto al Pretore la pronuncia del divorzio e l’omologazione della convenzione completa sulle conseguenze accessorie del divorzio da essi sottoscritta. Le parti hanno altresì postulato il beneficio del gratuito patrocinio nella misura più estesa e dal 6 luglio 2021, con la designazione dell’avv. RE 1 quale patrocinatore di entrambi.
D. L’audizione congiunta dei coniugi si è tenuta il 14 marzo 2022 e contestualmente sono state loro notificate le decisioni di concessione del gratuito patrocinio e di nomina dell’avv. RE 1.
E. Con decisione 28 marzo 2022 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle parti (dispositivo n. 1), ha omologato - con tre precisazioni - la convenzione da essi sottoscritta il 20 gennaio 2022 (dispositivo n. 2, 3 e 4) e ha statuito sulle spese posto il gratuito patrocinio già concesso (dispositivo n. 5).
F. Il 7 aprile 2022 l’avv. RE 1, premessa la rinuncia delle parti a impugnare la decisione di divorzio, ha trasmesso al Pretore la nota professionale per un totale di fr. 4'161.35, di cui fr. 3'786.– di onorario, fr. 77.80 di spese e fr. 297.54 di IVA al 7.7%.
G. Con decisione 9 maggio 2022 il Pretore ha tassato la citata nota e stabilito il compenso dovuto in fr. 2'916.30, di cui fr. 2'630.– di onorario, fr. 77.80 di spese e fr. 208.50 di IVA al 7.7%.
H. Con reclamo 18 maggio 2022 l’avv. RE 1 ne chiede la riforma nel senso di ammettere integralmente la sua nota d’onorario 7 aprile 2022. Ha inoltre protestato tasse, spese e ripetibili di almeno fr. 1'500.–.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata è pervenuta al qui reclamante il 10 maggio 2022. Giunto tramite posta alla cancelleria del tribunale il 20 maggio 2022, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.1 Il Pretore ha ridotto a 4 le ore effettuate prima del 17 agosto 2021, ha poi stralciato 28 minuti giudicati essere un aiuto di tipo sociale, 35 minuti di contatti con i clienti in quanto eccessivi e 20 minuti in quanto relativi ad atti di mera cancelleria, ed infine ha ridotto di un terzo l’onorario per i 40 minuti di trasferta in Pretura. Ammesso un dispendio di tempo di 14 ore e 50 minuti, ha così stabilito il compenso in fr. 2'916.30, e meglio 14 ore e 10 minuti alla tariffa di fr. 180.– e 40 minuti alla tariffa di fr. 120.–, oltre fr. 77.80 di spese (come esposte dall’avvocato) e fr. 208.50 di IVA al 7.7% su fr. 2'707.80.
2.2 Il reclamante reputa giustificate tutte le ore di lavoro come da lui specificate, contestando lo stralcio di prestazioni operato dal Pretore e la riduzione di un terzo dell’onorario applicato al tempo di trasferta. Rivendica l’onorario come quantificato nella sua nota professionale.
3.1 La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3).
Nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011).
3.2 Di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).
3.3 Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del TF 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65 ad §16; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile della Corte d’appello del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (IIICCA 13.2014.47 del 16 settembre 2014 consid. 8 e rif.).
4.1 Come indicato dal Pretore, il gratuito patrocinio copre le prestazioni svolte con effetto dalla presentazione della relativa istanza (cfr. a contrario art. 119 cpv. 4 CPC). In concreto l’istanza è stata inoltrata dalla moglie il 17 agosto 2021, con la prospettiva di una futura causa di divorzio, poi condivisa con il marito. La relativa istanza comune di divorzio con accordo completo è seguita il 20 gennaio 2022. E in questo contesto i coniugi - posto l’unanime e totale consenso raggiunto - hanno confermato in capo alla moglie ed esteso al marito l’istanza di gratuito patrocinio “con effetto dal 6 luglio 2021” (act. I, pag. 5 n. 5). Le decisioni 14 marzo 2022 di concessione del gratuito patrocinio, che richiamano in capo alla moglie l’istanza 17 agosto 2021 e in capo al marito l’istanza 20 gennaio 2022, indicano che “è concesso il beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RE 1” senza accenno ad un effetto dal 6 luglio 2021 e sono state notificate agli interessati nel corso della loro udienza di audizione.
4.2 Sostiene invero il reclamante che con le decisioni 14 marzo 2022 “il Pretore ha accolto senza alcuna riserva le istanze di gratuito patrocinio presentate dai coniugi” (reclamo, pag. 5 n. 10). Se non che - come si è detto (sopra, consid. 3.3) - trattandosi di un aspetto eccezionale, il giudice è tenuto a confrontarsi con il tema del riconoscimento di un effetto retroattivo già nel contesto della decisione di concessione sul gratuito patrocinio. Ora, in difetto di una richiesta al riguardo, nulla consente di ritenere che a priori il Pretore abbia implicitamente inteso riconoscere quel beneficio sin dal 6 luglio 2021. Peraltro, non risulta che a fronte dell’intervenuta notifica di questi due giudizi il Pretore sia stato sollecitato in tal senso a fornire chiarimenti o spiegazioni. E, a ben vedere, il reclamante nemmeno lo pretende.
Del resto poi l’auspicato “effetto dal 6 luglio 2021” non era stato chiesto con la domanda di gratuito patrocinio 17 agosto 2021, e il reclamante neppure accenna ad un “motivo scusabile”. Quest’ultimo aveva anzi avuto cura di precisare “visto che le discussioni tra i coniugi potrebbero durare ancora del tempo, mi permetto cautelativamente di già inoltrare già ora prima della procedura civile (cfr. art. 119 cpv. 1 CPC) un’istanza di gratuito patrocinio, in modo tale che le prestazioni da me frattanto svolte siano considerate in futuro. Ho infatti già incontrato la cliente in due occasioni in luglio, dalla quale ho nel frattempo ricevuto la documentazione attestante i suoi redditi e le sue spese e il certificato municipale sottoscritto dal Comune di Blenio. Questa documentazione sarà trasmessa insieme con l’istanza di divorzio” (nel fascicolo rubricato quale inc. n. SO.2021.150). Per contro, non si fa menzione alcuna ad un caso di applicazione eccezionale della retroattività giusta l’art. 119 cpv. 4 CPC. Motivo per cui, da questo punto di vista, è mal posto il rimprovero al Pretore per non avere riconosciuto l’integralità delle ore conteggiate prima del 17 agosto 2021.
4.3 Di fatto il Pretore ha stimato un dispendio di tempo ammissibile di 4 ore, che tenesse conto di un primo colloquio con i clienti di 1 ora e 30 minuti, di un esame iniziale degli atti di 1 ora e della raccolta dei documenti da accludere all’istanza di gratuito patrocinio rispettivamente alla sua stesura di 1 ora e 30 minuti. Tutto sommato quindi, rapportate alle circostanze di cui si è detto (sopra, consid. 4.1 e 4.2) e nell’ambito dell’ampio margine di apprezzamento di cui gode, la conclusione del Pretore non sfocia in un accertamento manifestamente errato dei fatti, ma neppure in un’applicazione errata del diritto. Ne consegue che, in quanto infondata, la censura va respinta.
Non si può tuttavia negare
Le attività in discussione sono letteralmente le uniche e ultime fatturate dopo le prestazioni esposte dal reclamante per il giorno 14 marzo 2022 e che si riassumono nella durata effettiva dell’udienza (25 minuti), che ha visto fra l’altro la notifica delle decisioni di concessione del gratuito patrocinio e alcune puntualizzazioni sulla convenzione sottoposta al giudice per omologazione, e nella durata della trasferta in Pretura (40 minuti). Sicché, a ben vedere, mal si vede come possano considerarsi non necessari i 10 minuti per la e-mail trasmessa ai clienti il giorno 15 marzo 2022, inclusivo anche di un riesame sotto il profilo del contenuto delle decisioni e del verbale del giorno prima. Parimenti vale per i 25 minuti della e-mail seguita il 29 marzo 2022 a ricezione della decisione di divorzio 28 marzo 2022, considerato un tempo di lettura della medesima da parte del reclamante e l’informativa di rito trasmessa ai clienti. Anche su questo punto il reclamo merita accoglimento.
Questa Camera ha già avuto modo di precisare che semplici attività di natura amministrativa e di cancelleria, quand’anche svolte da un legale, non possono evidentemente legittimare la remunerazione del tempo ad esse dedicato alla tariffa oraria di fr. 180.– tesa a compensare un lavoro di natura prettamente giuridica (IIICCA 13.2020.113 dell’11 febbraio 2021 consid. 4.5.4). In concreto l’udienza del 7 marzo 2022 è stata annullata e “rinviata d’ufficio al giorno di lunedì 14 marzo 2022” dalla Pretura (ordinanza 9 marzo 2022). A ben vedere quindi, diversamente da quanto lascia intendere, il reclamante si è limitato a trasmettere tale informazione ai propri clienti. Motivo per cui, il Pretore non può essere seriamente criticato per avere qualificato la telefonata del 7 marzo 2022 e la e-mail del 10 marzo 2022 di semplice atti di cancelleria. Di certo l’accertamento in proposito non può essere definito manifestamente errato o costitutivo di un’errata applicazione del diritto. Il reclamo va respinto.
8.1 Il reclamante rileva che la giurisprudenza applicata dal Pretore non si attaglia alla fattispecie. In concreto egli ha dovuto recarsi all’udienza con l’automobile e non con i mezzi pubblici, sicché non sarebbe dato di comprendere quale tipo di prestazioni egli avrebbe potuto svolgere durante il tragitto.
8.2 In una sua sentenza il Tribunale penale federale aveva defalcato dalla nota d’onorario del difensore il tempo di trasferta (in totale 57 ore), argomentando che durante il viaggio in treno egli poteva impiegare il tempo con un lavoro produttivo. Il Tribunale federale, nella sentenza 6B_136/2009 menzionata dal Pretore, ha però ritenuto insostenibile e contraddittorio non riconoscere il tempo di viaggio in treno, ciò ritenuto che la possibilità di svolgere attività lavorativa era comunque limitata dalla mancanza dell’infrastruttura d’ufficio e anche ostacolata dalla mancanza di discrezione. Ha quindi concluso che il tempo di viaggio doveva comunque essere remunerato, seppure poteva essere giustificato riconoscere un onorario ridotto. In una sentenza più recente (1B_385/2021) l’alta Corte si è nuovamente chinata sulla questione del tempo di trasferta. Precisato che la precedente sentenza riguardava un caso di un patrocinatore d’ufficio in un procedimento avanti il Tribunale penale federale, la cui remunerazione era da stabilire in applicazione del diritto federale, ha poi rilevato che i Cantoni hanno adottato soluzioni differenti in punto alla remunerazione del tempo di viaggio (consid. 4.7). Constatato che il diritto cantonale del Canton Glarona, applicabile alla fattispecie, era silente su questo punto, ha poi ritenuto che la soluzione di riconoscere un forfait di 30 minuti per trasferta non è arbitraria e comunque ammissibile da un profilo costituzionale, ma anche rispettosa del precetto valido a livello federale che la remunerazione non può essere completamente esclusa (consid. 4.8).
8.3 Per quanto riguarda il Cantone Ticino, l’art. 4 LAG dispone che al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato, secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. Sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale. Giusta l’art. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), che disciplina gli onorari e le spese, all’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento medesimo, oltre al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio. Gli onorari sono poi disciplinati dagli art. 4-5a. Per quanto concerne invece le spese, queste sono rette, segnatamente, dall’art. 6 cpv. 2 Rtar, per il quale il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio. Il tempo di viaggio non è esplicitamente menzionato, ma è da ritenere che, nella misura in cui è necessario ad esempio per recarsi a un’udienza, si tratta di una prestazione necessaria. In concreto ciò neppure è contestato, tanto che anche il primo giudice ha riconosciuto il tempo di trasferta quale prestazione necessaria. La questione riguarda quindi unicamente l’ammontare della retribuzione oraria.
8.4 Il Pretore ha ritenuto che il tempo di trasferta non può essere equiparato al normale tempo di lavoro dell’avvocato. Vero è che una remunerazione non integrale delle ore di trasferta non è esclusa in dottrina, prendendo ispirazione dalla prassi vigente in materia penale (Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 15 ad art. 122). E da questo punto di vista tanto a livello federale quanto a livello cantonale la prassi penale propone invero approcci e soluzioni assai diverse e variegate fra di loro (per una panoramica cfr. sentenza TF 1B_385/2021 del 25 ottobre 2021 consid. 4.4 a 4.8). Se non che, giusta l’art. 4 cpv. 1 Rtar (sopra, consid. 3), è il tempo di lavoro - dedicato alle prestazioni necessarie
In definitiva, il dispendio totale di ore riconoscibili a favore del reclamante passa da complessive 14 ore e 50 minuti a 15 ore e 13 minuti (cfr. sopra, consid. 5: 28 minuti; sopra, consid. 6: 35 minuti). A ciò sono da aggiungere 40 minuti di trasferta alla tariffa di fr. 180.-/ora invece che fr. 120.-/ora. L’onorario riconoscibile al reclamante va così stabilito in fr. 2'859.–, corrispondenti a 15 ore e 53 minuti alla tariffa oraria di fr. 180.–. Non v’è contestazione sulle spese, la somma esposta pari a fr. 77.80 essendo stata integralmente riconosciuta. Sull’importo complessivo di fr. 2'936.80 va inoltre computata, in aggiunta, l’IVA al 7.7% (fr. 226.15), da cui un totale di fr. 3'163.–.
Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. La retribuzione del reclamante passa da fr. 2'916.30 a fr. 3'163.– (sopra, consid.
Per i quali motivi,
pronuncia:
“1. A favore del patrocinatore avv. RE 1, __________, è riconosciuto l’importo di:
onorario fr. 2'859.–
spese fr. 77.80
IVA 7.7% su fr. 2'936.80 fr. 226.15
Totale (approssimato) fr. 3'163.–”
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste in ragione di fr. 250.– a carico dell’avv. RE 1 e per la rimanenza a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino. Non si assegnano indennità per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione:
Pretura del Distretto di Blenio;
UIPA, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 1'245.05, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).