Incarto n. 13.2022.33
Lugano 22 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.88 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 maggio 2021 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 2 maggio 2022 di RE 1 contro la decisione 22 aprile 2022 con cui il Pretore ha disposto a suo carico la prestazione di una cauzione per spese ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 10 maggio 2021 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di EUR 1'620'000.– oltre interessi al 5% dal 3 marzo 2021.
In sostanza la sua pretesa si fonda sul contratto datato 12 giugno 2018 e denominato “Provision of Design Agreement” con cui RE 1 si era impegnata dapprima ad elaborare il design (estetica, schizzi e piani) e poi a realizzare il relativo prototipo/macchina, del progetto __________, un impianto rivoluzionario di stoccaggio di energia in caso di sovrapproduzione di elettricità proveniente da impianti eolici e fotovoltaici. Modifiche subentrate in corso di realizzazione dell’opera e nuovi accordi intercorsi tra le parti (4 dicembre 2019 e 18 maggio 2020) avevano comportato un aumento di costi, di cui RE 1 chiede il pagamento per un importo complessivo a saldo di EUR 1'620'000.–.
B. Con istanza 17 giugno 2021 CO 1 ha chiesto di imporre a RE 1 una cauzione per spese ripetibili giusta gli art. 99 cpv. 1 lett. b, c e d CPC, tenuto conto di un minimo di almeno fr. 59'935.12 e di un massimo di fr. 88'225.20.
Con osservazioni 5 luglio 2021 RE 1 ha chiesto di respingere l’istanza di cauzione e di fissare il termine per la risposta alla petizione.
CO 1, con replica spontanea 21 luglio 2021, e RE 1, con duplica spontanea 27 luglio 2021, hanno ribadito le reciproche antitetiche tesi e richieste di giudizio.
C. Con decisione 3 settembre 2021 il Pretore ha disposto una perizia orale per accertare un eventuale stato d’insolvenza in capo alla società attrice. L’udienza - in videoconferenza - si è tenuta il 5 ottobre 2021 alla presenza delle parti, del perito incaricato __________ e della contabile __________ della società attrice. In esito all’udienza il Pretore ha proposto di fissare in fr. 52'500.– la cauzione per spese ripetibili.
Il 3 dicembre 2021 la società attrice vi si è opposta, di nuovo contestando l’esistenza dei presupposti per la pronuncia di una siffatta cauzione. La società convenuta ha invece ribadito il suo punto di vista il 21 dicembre 2021.
D. Con decisione 22 aprile 2022 il Pretore ha imposto alla società attrice la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 64'000.– da versare in contanti o tramite garanzia di pari importo.
E. Con reclamo 2 maggio 2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, in assenza dei necessari presupposti la decisione sia annullata.
La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta con decisione presidenziale 3 maggio 2022.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione in esame è pervenuta alla reclamante il 25 aprile 2022 (doc. B al reclamo ed estratto tracciamento degli invii). Spedito in data 2 maggio 2022 il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2.1 Il Pretore ha preso atto della conclusione del perito che, in capo alla reclamante e con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020, indicava un rischio d’insolvenza per mancanza di liquidità. Egli ha ritenuto gli argomenti a sostegno di tale accertamento costitutivi dei presupposti materiali della fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. Applicato il parametro medio del 4% ha stabilito in fr. 64'000.– la cauzione per spese ripetibili.
2.2 La reclamante censura l’errata applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC e del concetto di pagamento delle ripetibili “seriamente compromesso per altri motivi”, che impongono un’interpretazione restrittiva e una situazione particolarmente grave.
3.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2 L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (sentenza del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art. 99).
Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio, pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99). In assenza di iniziative esecutive o fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i propri attivi o anche solo perché l’importo dovuto a titolo di cauzione è oggettivamente elevato (sentenza del TF 5A_221/2014 10.09.2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Stoudmann, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 32 ad art. 99; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per contro stata negata a fronte di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).
In proposito il Pretore ha anzitutto elencato i motivi per i quali il perito aveva concluso che la reclamante era da considerare a rischio di perdita del suo capitale giusta l’art. 725 cpv. 1 CO se il contestato credito fosse stato pagato anche solo ridotto del 20%. Il perito aveva pure soggiunto che se è dato un rischio d’incasso di un credito, ciò che è insito in una causa giudiziaria, è da prevedere a bilancio un accantonamento a tale scopo, che nello specifico la reclamante non aveva però considerato. Riguardo alla situazione al 31 dicembre 2020 il perito aveva così rilevato che il rischio d’insolvenza della reclamante consisteva nella mancanza di liquidità. Il Pretore ha ricordato che la fattispecie giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC era più dinamica e generica rispetto alle altre (lett. a, b e c) consentendo, nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice, di modulare il concetto di “pagamento seriamente compromesso” così da tener conto delle specificità del singolo caso. In concreto la reclamante aveva tentato invano di sminuire gli accertamenti del perito risultati invece chiari e ripetuti, e che realizzavano pienamente i requisiti posti dall’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. Inoltre la realtà da questi considerata era quella dell’anno 2020 in quanto era l’unica disponibile. Non vi era modo di seguire la reclamante quando riferiva del miglioramento economico attestato dal bilancio intermedio al 30 settembre 2021 e dai finanziamenti nel frattempo ricevuti. I documenti prodotti il 3 dicembre 2021, che avrebbero imposto la presentazione di un’istanza di assunzione di nuove prove ex art. 229 CPC e un aggiornamento della perizia orale mai avvenuti, non rendevano le conclusioni del perito superate da quei fatti. La tesi contraria, quale tema prettamente tecnico contabile che sfuggiva alla cognizione di un laico, necessitava appunto e semmai di un aggiornamento peritale, che però non era stato fatto.
5.1 In effetti dalla perizia orale era emerso che la mancanza di liquidità riguardava tanto il bilancio relativo all’anno 2019 quanto quello dell’anno 2020, e più precisamente al 31 dicembre 2020 sul conto della reclamante risultava l’importo di soli EUR 14'000.–. Ora, l’analisi del perito aveva comportato la verifica dei tre gradi di liquidità come imposto dalle regole di bilancio, gradi di liquidità che in concreto erano risultati tutti insufficienti sia in riferimento all’anno 2019 che all’anno 2020 (verbale 5 ottobre 2021 pag. 4 e foglio n. 2 del documento Excel” nella mappetta gialla e prodotto all’udienza). E, a ben vedere, da questo punto di vista nulla indica che l’incasso del credito di EUR 1'620'000.– avrebbe necessariamente comportato un esito diverso inteso quale aumento e/o miglioramento di liquidità. Quantomeno, la reclamante non propone spiegazioni oggettive in tal senso.
5.2 Invero, l’interessata sembra nemmeno voler considerare che il perito aveva evidenziato l’esistenza di un patrimonio netto al 31 dicembre 2020 di EUR 338'669.–, e che questo sarebbe andato integralmente perso se anche solo la pretesa di EUR 1'620'000.–(inclusa nei crediti complessivi di EUR 2'541'300.– vantanti nel 2020 dalla reclamante) fosse stata saldata in ragione dell’80%. In sede di perizia orale il perito aveva inoltre accertato presso la contabile della reclamante che il credito di EUR 1'620'000.– era stato inserito a bilancio nella sua integralità in quanto ritenuto ancora solvibile al 31 dicembre 2020 e quindi non indicativo della necessità di un fondo di svalutazione o un accantonamento a titolo di spese legali per andare ad incassarlo (verbale 5 ottobre 2021 pag. 2). Così richiesta, la contabile aveva pure precisato che il bilancio al 31 dicembre 2020 era stato chiuso al 28 giugno 2021, e che anche allora quel credito era stato ritenuto solvibile e non necessitante di un accantonamento, poiché “i rapporti che intercorrevano a quel momento tra creditore e debitore erano in via bonaria, nel senso che essi ancora non davano parvenza di voler interrompere il rapporto commerciale” (verbale 5 ottobre 2021 pag. 2). Il che è quantomeno discutibile a fronte di una procedura di conciliazione avviata il 4 marzo 2021 e fallita il 28 aprile 2021 e di una causa giudiziaria promossa con petizione 28 maggio 2021.
Obietta la reclamante di essersi vista costretta a promuovere causa in pieno periodo COVID19, e quindi in un contesto di difficoltà economica generalizzato per tutte le imprese, per rivendicare il pagamento di quanto le spettava. Rileva inoltre che nonostante il periodo critico, dal canto suo aveva invece pagato i propri fornitori e fatto fronte ai propri obblighi verso i creditori. Tuttavia, a sostegno di questo suo argomento l’interessata non si dilunga oltre. Sicché l’allegazione, oltre che nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), rimasta allo stadio di mero parlato non sarebbe comunque verificabile. E per il resto, basti ancora rilevare che in punto all’anno 2020 l’analisi del perito ha evidenziato complessivi debiti a breve termini (“capitale di terzi a breve termine”) della reclamante per EUR 4'161'296.– rispetto ad una liquidità di EUR 14'658.– e crediti a breve termine per EUR 2'541'300.– (verbale 5 ottobre 2021 pag. 4 e foglio n. 2 del documento Excel” nella mappetta gialla e prodotto all’udienza).
Soggiunge la reclamante che una mancanza di liquidità rilevata in un preciso momento non significa non disporre di attivi e/o capitale realizzabili per pagare eventuali ripetibili in caso di soccombenza. Di fatto, il perito aveva riconosciuto l’esistenza di sufficiente attivo e capitale proprio. E, inoltre, non aveva evidenziato una situazione di eccedenza di debiti ex art. 725 cpv. 2 CO, bensì e semmai una perdita di capitale ex art. 725 cpv. 1 CO. Nondimeno, si è appena detto che per l’anno 2020 gli impegni a breve termine della reclamante sono risultati ben superiori rispetto alla sua liquidità e ai suoi crediti a breve termine (sopra, consid. 6 in fine). D’altra parte il perito ha pure accertato l’esistenza di capitale proprio per EUR 338'669.– e di capitale di terzi a lungo termine (inclusi fondi per rischi e oneri) per EUR 285'906.– rispetto a una sostanza fissa di EUR 491'829.–, e che, diversamente da quanto stabiliva la regola d’oro svizzera, in concreto la sostanza fissa della reclamante non era finanziata da capitale di terzi a lungo termine (rispettivamente capitale proprio) bensì da capitale di terzi a breve termine (verbale 5 ottobre 2021 pag. 4 seg. e foglio n. 3 del documento Excel” nella mappetta gialla e prodotto all’udienza).
A sostegno della sua pacifica capacità di pagare eventuali oneri giudiziari in caso di soccombenza processuale, la reclamante rileva ancora che in sede di perizia orale la sua contabile aveva indicato che la società disponeva di linee di credito aperte e utilizzabili per EUR 210'000.–. Ma su tale punto la reclamante non ha sollecitato maggiori precisazioni. Inoltre tale margine risulta ridimensionato in un contesto di impegni a breve termine della reclamante che superano di gran lunga i mezzi liquidi e i crediti a breve termine (sopra, consid. 6 in fine).
Afferma ancora la reclamante che, pur in un contesto pandemico COVID19, nel 2020 la sua situazione economica era addirittura migliorata rispetto al 2019. Sempre poi dalla perizia era emerso che nel 2021 aveva beneficiato di un sostegno economico dall’ente __________ di EUR 1 mio, di cui EUR 381'600.– a fondo perso e EUR 572'400.– a titolo di finanziamento, sostegno che non le sarebbe certo stato concesso a fronte di una prospettiva di fallimento e/o di gravi problemi economici. Se non che, il Pretore ha indicato che la situazione determinante era quella relativa all’anno 2020 perché era l’unica disponibile. In punto a questi pretesi miglioramenti intervenuti nel corso del 2021 e documentati dall’interessata con scritto 3 dicembre 2021, il primo giudice ha soggiunto che andava proposta una formale istanza di assunzione di nuove prove ai sensi dell’art. 229 CPC e persino rivendicato un aggiornamento della perizia orale. Ciò premesso, la reclamante non pretende ora di essersi attivata in tal senso. Né sostiene che la replica spontanea 3 dicembre 2021 con cui aveva trasmesso i doc. H e I, adempiva in quale modo a quei requisiti. Vero è che la reclamante aveva menzionato il citato finanziamento di EUR 1 mio già in occasione dell’udienza 5 ottobre 2021 con riferimento al doc. F. Ma in proposito il perito aveva anzitutto precisato di non avere considerato tale posizione in quanto ciò non gli era stato richiesto e, comunque sia, che l’impatto di questo finanziamento andava rapportato e valutato rispetto ai dati economici e alla situazione contabile dell’intero anno 2021, e non preso a sé stante (verbale 5 ottobre 2021 pag. 3). E, nemmeno riguardo a questo distinguo l’interessata obietta alcunché.
In definitiva, a fronte di tutti questi argomenti, per quanto ammissibili le censure invocate dalla reclamante non evidenziano nella decisione impugnata gli estremi di un’applicazione errata del diritto, segnatamente dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. Da ciò ne consegue la reiezione del reclamo.
Le spese processuali per la presente procedura, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 2 maggio 2022 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali, stabilite in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 2 maggio 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.