Incarto n. 13.2022.26
Lugano 1 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.208 (procedura di diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 26 agosto 2020 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 7 aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 28 marzo 2022 con cui il Pretore aggiunto ha fra l’altro respinto l’istanza di annullamento della replica 11 novembre 2021 e di assegnazione di un nuovo termine;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1, entrambi di nazionalità sudafricana, si sono uniti in matrimonio il 9 marzo 1991 a __________. Dall’unione è nato __________. In esito alla procedura di protezione dell’unione coniugale, l’11 novembre 2016 il Pretore di Lugano ha autorizzato la vita separata delle parti dal 1° luglio 2015 e omologato il relativo accordo raggiunto.
B. Il 26 agosto 2020 RE 1, e per esso l’avv. G__________, ha chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio e l’adozione di misure cautelari. All’udienza 16 dicembre 2020 CO 1 ha aderito alla domanda di divorzio.
C. Il 1° febbraio 2021 l’attore ha motivato le sue richieste in punto a contributo di mantenimento tra coniugi e liquidazione del regime matrimoniale rimasti litigiosi, a cui ha fatto seguito la risposta della convenuta in data 8 marzo 2021.
Il 9 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha tra l’altro fissato all’attore un termine di 30 giorni per la replica, prorogato con ordinanze 23 aprile 2021, 25 maggio 2021, 22 giugno 2021, 18 agosto 2021 e 21 settembre 2021.
D. Intanto, il 9 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove nei procedimenti cautelari, I documenti richiesti alle parti sono stati prodotti il 3 settembre 2021 dalla convenuta e l’8 settembre 2021 dall’attore.
E. Il 22 settembre 2021 l’avv. G__________ ha rinunciato al mandato di rappresentanza, interruzione confermata dall’attore con scritto 8 ottobre al giudice.
F. Con ordinanza 8 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha prorogato d’ufficio di 15 giorni il termine per la replica. Il 20 ottobre 2021 ha inoltre notificato personalmente all’attore i documenti trasmessi a settembre dalla convenuta. Il 28 ottobre 2021 l’attore ha chiesto una proroga di termine per analizzare e prendere posizione sui documenti così ricevuti. Il 2 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha negato la proroga del termine per la replica, assegnando nondimeno all’attore un termine suppletorio di 10 giorni.
G. L’11 novembre 2021 l’attore ha trasmesso la replica, e il 17 gennaio 2022 è seguita la duplica della convenuta. L’udienza è stata fissata per il 9 febbraio 2022. Il 28 gennaio 2022 l’attore ha indicato al Pretore aggiunto la necessità di avvalersi di un’assistenza legale. L’udienza è così stata rinviata al 31 marzo 2022. Il 25 febbraio 2022 l’avv. PA 1 ha assunto il mandato di patrocinio dell’attore e con istanza 4 marzo 2022 ha chiesto di annullare la replica previa assegnazione di un nuovo termine, subordinatamente la restituzione in intero di quel termine, e di annullare la prefissata udienza. Il primo giudice ha annullato l’udienza, mentre la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni 23 marzo 2022.
H. Con decisione 28 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 4 marzo 2022 e convocato le parti alla nuova udienza prevista il 4 maggio 2022.
I. Con reclamo 7 aprile 2022, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede di annullare quest’ultima decisione, assegnandogli un termine per la replica.
L’effetto sospensivo al reclamo è stato concesso con decisione presidenziale 29 aprile 2022.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza tesa ad annullare la replica presentata l’11 novembre 2021 e ad assegnare un nuovo termine per presentarla. Egli ha pure respinto la subordinata domanda di restituzione del termine (art. 148 CPC) per la replica, tema a cui in questa sede il reclamante non oppone contestazioni.
Il giudizio impugnato è stato notificato al reclamante il 29 marzo 2022. Rimesso alla posta il 7 aprile 2022, il gravame è pertanto tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3.1 Il Pretore aggiunto non ha ritenuto il reclamante incapace di procedere con atti propri al momento di presentare la replica. Fino al 22/23 settembre 2021 era stato patrocinato, dopo di che aveva avuto sufficiente tempo per rivolgersi ad un nuovo legale. Da cui la conferma della replica e di tutti i successivi atti. Il primo giudice ha pure respinto l’istanza di restituzione del termine poiché l’allegato era stato inoltrato correttamente e non vi era stata inosservanza del termine. L’attore infine avrebbe avuto modo di contestare le richieste della moglie alle prime arringhe.
3.2 Rileva il reclamante di avere presentato la replica senza l’ausilio di un legale e che l’allegato dava atto della sua manifesta incapacità a condurre la causa. Le relative considerazioni non si esprimevano su fatti e tesi della risposta, ciò di cui il Pretore aggiunto si doveva accorgere e procedere giusta l’art. 69 CPC.
Inoltre, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
5.1 Il reclamante identifica invano il suo pregiudizio nella preclusione verso fatti e mezzi di prova della risposta che non avrebbe più potuto confutare e che il Pretore aggiunto avrebbe potuto considerare validi decidendo a suo sfavore. La preoccupazione così espressa si traduce in un suo mero timore a che il primo giudice possa giungere ad un giudizio finale per lui negativo. Lo scenario così descritto non configura però (ancora) un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché è un rischio insito in tutte le cause. In particolare non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge la sola eventualità che il giudice possa respingere o non accogliere una pretesa a causa di un fatto precluso. Giova considerare che una sentenza finale favorevole potrebbe anche riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente e in che misura questa circostanza abbia davvero compromesso la posizione complessiva dell’interessato.
5.2 Vero è che - fatta astrazione per i procedimenti inquisitori (art. 229 cpv. 3 CPC) - nella misura in cui un doppio scambio degli allegati è stato ordinato, la facoltà di addurre nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soggiace alle restrizioni poste dall’art. 229 cpv. 1 CPC (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, nella versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 10 e 15 ad art. 225). Va nondimeno e pur sempre rilevato che una mancata contestazione dei fatti di risposta non genera in nessun caso ammissione di quei medesimi fatti, siccome la loro contestazione è implicita, già perché la parte attrice propone in petizione una fattispecie diversa e la conferma poi alle prime arringhe (sentenza del TF 4A_106/2020 dell’8 luglio 2020 consid. 2.3.3 citata in: Trezzini, op. cit., nella versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 19 ad art. 225). Stabilito che, per quanto poc’anzi detto, l’accenno a prospettive di scenari futuri e generici ancora non basta a concretizzare una parvenza attuale di pregiudizio difficilmente riparabile, l’evocata conseguenza negativa ricondotta alla mancata contestazione risulta nello specifico quantomeno prematura.
5.3 Nelle circostanze così descritte il pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere recuperato mediante una successiva sentenza finale a lui favorevole. Motivo per cui, da questo punto di vista, l’argomento non conforta l’ammissibilità del reclamo.
Obietta invero il reclamante che qualora il suo gravame fosse ritenuto inammissibile e la censura fosse così possibile solo impugnando la decisione finale, la procedura ne risulterebbe inutilmente appesantita nel senso che la causa di divorzio verrebbe oltremodo prolungata per mesi o addirittura anni. A mente dell’interessato, questo rischio supporta di fatto l’esistenza del pregiudizio difficilmente riparabile e l’ammissibilità del reclamo in esame. Se non che, a differenza di quanto egli qui pretende, neppure un ipotetico e futuro allungamento dei tempi di progressione di una procedura giudiziaria consente di ritenere dato il presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 80 ad art. 319). Peraltro, già si è detto che l’ipotesi di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause (sopra, consid. 5.1). Alla stessa stregua, poiché non è possibile escludere a priori che una delle parti o finanche entrambe impugnino la decisione finale laddove risultasse a loro sfavorevole, anche l’eventualità di un conseguente allungamento dei tempi processuali deve giocoforza considerarsi un aspetto tipico delle cause giudiziarie. Motivo per cui, anche da questo punto di vista il reclamo si rivela inammissibile.
Il reclamante individua ancora il suo pregiudizio difficilmente riparabile nella manifesta violazione del suo diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 1 Cost., inteso quale opportunità di far valere le proprie ragioni in un processo equo e di disporre dei medesimi mezzi di difesa della convenuta. Egli sostiene che ammettere - come ritenuto dal Pretore aggiunto - alla stregua di “valida replica” il memoriale datato 18 [correttamente: 11] novembre 2021 urta il senso di giustizia essendo palese che il reclamante non era in grado da solo di tutelare i propri interessi nella procedura giudiziaria del suo divorzio.
7.1 In discussione vi è la replica 11 novembre 2021 che nella decisione impugnata è stata considera valida. Ora, nel memoriale il reclamante ha riassunto le sue considerazioni e i suoi commenti in punto a documenti prodotti dalla controparte, per poi concludere che quest’ultima non aveva affatto dimostrato e chiarito quella che era la sua reale situazione finanziaria. Per contro, non vi è traccia di riferimenti e richiami alla risposta 8 marzo 2021 e ad allegazioni avanzate in quel contesto.
7.2 L’allegato in questione fa seguito all’ordinanza 2 novembre 2021 con cui il Pretore aggiunto ha espressamente accertato che il termine per la replica assegnato a suo tempo con ordinanza 9 marzo 2021 - e più volte prorogato (cfr. ordinanze 23 aprile 2021, 25 maggio 2021, 22 giugno 2021, 18 agosto 2021, 21 settembre 2021 e da ultimo 8 ottobre 2021: sopra, consid. C, F) - era oramai già scaduto infruttuoso. Proprio per effetto di questa intervenuta scadenza, egli ha respinto la richiesta di proroga avanzata dal reclamante il 28 ottobre 2021. Per consentire all’interessato l’inoltro della sua replica, il Pretore aggiunto ha però concesso un termine suppletorio di 10 giorni con la comminatoria in caso di inosservanza. Iniziativa questa che è in linea con quanto disposto dagli art. 148 cpv. 1 e 147 cpv. 3 CPC.
7.3 Il reclamante considera manifesta la violazione del suo diritto di essere sentito poiché non aveva avuto l’opportunità di far valere le proprie ragioni in un processo equo e di beneficiare dei mezzi di difesa alla stessa stregua della controparte. Tuttavia egli nemmeno pretende di non avere avuto consapevolezza della pregressa inosservanza del termine di cui all’ordinanza 9 marzo 2021, rispettivamente della portata e delle conseguenze che questo avrebbe potuto avere. A fronte dell’ultima proroga d’ufficio di cui aveva beneficiato con ordinanza 8 ottobre 2021 a causa dell’interruzione del mandato legale, il Pretore aggiunto aveva indicato il relativo termine in scadenza per lunedì 11 ottobre 2021. E tenuto appunto conto della relativa proroga di 15 giorni così concessa la scadenza veniva di fatto protratta a martedì 26 ottobre 2021. Dal canto suo il reclamante dava quel termine scadente già il 23 ottobre 2021, ciò di cui dà riscontro il rimprovero scritto indirizzato alla precedente patrocinatrice per non avergli trasmesso tutta la necessaria documentazione (cfr. scritto e-mail 18 ottobre 2021 annesso al contestuale scritto 18 ottobre 2021 in Pretura della medesima patrocinatrice). Mentre la successiva ordinanza 20 ottobre 2021 con cui il Pretore aggiunto ha provveduto a personalmente notificare al reclamante gli stessi documenti prodotti dalla convenuta a settembre, non si esprime minimamente riguardo ad eventuali proroghe di termine. Ciò posto, il reclamante ha fatto seguire l’ulteriore richiesta solo in data 28 ottobre 2021, giustificandola in forza della necessità di dover analizzare “i voluminosi documenti finanziari” e con l’“impegno a fornirle i miei commenti dettagliati entro il 5 novembre 2021”. Tardiva questa richiesta, il memoriale di replica è nondimeno stato inoltrato tempestivamente entro il termine suppletorio (sopra, consid. 7.2) che nel frattempo aveva comunque disposto il primo giudice. Sicché, nelle citate circostanze, mal si vede come si possa seriamente sostenere che al reclamante sarebbe stata negata l’opportunità di far valere le proprie ragioni e i propri mezzi di difesa. In difetto di una palese e manifesta violazione del diritto di essere sentito costitutiva degli estremi di un pregiudizio difficilmente riparabile, e quindi in assenza del requisito fondamentale, il reclamo risulta una volta di più inammissibile.
7.4 Un esito diverso andrebbe peraltro a collidere con la decisione impugnata nella misura in cui, in difetto di un’inosservanza del citato termine, il Pretore aggiunto ha finanche respinto la subordinata istanza 4 marzo 2022 di restituzione giusta l’art. 148 CPC (sopra, consid. G), argomento con cui il reclamante non si confronta (sopra, consid. 1). Giova in effetti rilevare che sulla domanda di restituzione il giudice decide definitivamente (art. 149 CPC), sicché tale norma sottrae il provvedimento dalla possibilità d’impugnativa, persino in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, con la conseguenza che andrà censurato nell’ambito dell’appello o del reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale (DTF 139 III 478 consid. 6.3; Hoffmann-Nowotny/Brunner, in: Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 5 ad art. 149; Abbet, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 5 ad art. 149). Nel caso concreto la richiesta di assegnazione di un nuovo termine per presentare la replica si traduce in sostanza in una richiesta (ulteriore) di restituzione di un termine che peraltro risulta essere qui già stato restituito (sopra, consid. 7.2). Per i motivi di cui si è appena detto, tuttavia, in quanto definitiva la relativa decisione non è impugnabile a questo stadio, ritenuto oltretutto che su questo specifico tema il reclamante nemmeno tenta di sollevare censure. Conseguenza questa che non può essere aggirata riconoscendo ora l’ammissibilità del reclamo e l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile.
8.1 Per l’art. 69 cpv. 1 CPC se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Posto per principio il diritto delle parti di condurre personalmente la loro causa senza l’ausilio di un legale, il correttivo previsto dall’art. 69 cpv. 1 CPC ha natura eccezionale (Trezzini, op. cit., nella versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 16 ad art. 69). Una conduzione lacunosa da parte di un laico non consente di ritenere una parte manifestamente incapace di condurre la propria causa (Trezzini, op. cit., nella versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 17 ad art. 69). Dal canto suo il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e trae la sua conclusione ispirandosi ad indizi concreti, oggettivi o soggettivi, appalesanti suddetta manifesta incapacità (Trezzini, op. cit., nella versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 19 ad art. 69). Ciò non include valutazioni strategiche e qualitative del giudice sull’approccio difensivo della parte, giacché questo entrerebbe in collisione con il principio attitatorio e l’obbligo d’interpello ordinario (Trezzini, op. cit., nella versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 18 ad art. 69).
8.2 Il reclamante ha riconsiderato l’opportunità di rivolgersi ad un legale alla luce delle argomentazioni contenute nella duplica, precisando in tal contesto che “mi rendo conto che non sarei in grado di portare avanti la questione senza l’assistenza di un legale” (scritto alla Pretura datato 28 gennaio 2022). A fronte di questa sua valutazione è così ritornato sulla decisione 8 ottobre 2021, con cui aveva dichiarato di voler proseguire assumendosi personalmente la conduzione della causa, per infine affidarsi all’avv. PA 1. E, di per sé, questa facoltà è senz’altro espressione della sua pacifica capacità processuale. In forza dell’applicazione restrittiva dell’art. 69 cpv. 1 CPC, d’altra parte, quand’anche la capacità di postulare di una parte possa apparire dubbia a fronte di un memoriale lacunoso e imperfetto, questo ancora non sarebbe sufficiente per riconoscere come manifesta la sua incapacità di condurre personalmente il proprio processo (sentenza TF 5A_483/2018 23 ottobre 2018 consid. 3.2; May Canellas, in: in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 e 9 ad art. 69). Ora è appunto in virtù delle pretese lacune di cui sarebbe intriso il memoriale di replica che il reclamante pretende di confortare la tesi della sua manifesta incapacità ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPC. Ma questo non basta. Che poi la forma data dal reclamante al memoriale di replica possa rendere eventualmente più articolato e complesso il prosieguo del lavoro di patrocinio in capo al nuovo legale, non è determinante.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 aprile 2022 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 7 aprile 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).