Incarto n. 13.2022.24
Lugano 2 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.39 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione di divorzio unilaterale) promossa con petizione 24 settembre 2020 da
RE 1 patrocinato dall PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 30 marzo 2022 di RE 1 contro la decisione 21 marzo 2022 con cui il Pretore ha statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 hanno contratto matrimonio il 15 settembre 1995. Dalla loro unione sono nati i figli __________ e __________, entrambi maggiorenni.
Con petizione - non motivata - 24 settembre 2020 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Con atto 18 maggio 2021 l’attore ha motivato la petizione.
B. Con risposta 20 agosto 2021 la convenuta ha adito alla domanda di divorzio, formulando a sua volta conclusioni in merito alla regolamentazione delle conseguenze accessorie.
C. All’udienza delle prime arringhe, tenutasi il 21 marzo 2022, le parti hanno confermato i rispettivi mezzi di prova.
D. Con decisione 21 marzo 2022 il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendo segnatamente il richiamo dall’attore degli estratti completi dal 1° gennaio 2018 ad oggi relativi ai conti bancari e/o postali a lui intestati o di cui è beneficiario economico. Ha inoltre disposto l’audizione di __________ e __________.
E. Con reclamo 30 marzo 2022 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, che l’audizione di __________ e __________ non siano ammesse e che l’edizione dei documenti sia limitata al periodo fino al 31 agosto 2018.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 segg. CPC). In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione 21 marzo 2022 è stata notificata il medesimo giorno. Rimesso alla posta il 31 marzo 2022, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., vol. 2, Lugano 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
3.1 Ora, l’errata amministrazione di una prova va di regola contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.2 Può invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).
Il rischio di un pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2).
Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile va quindi riconosciuto. Su questo punto è da entrare nel merito del reclamo.
Nel merito il reclamante, premesso che non si oppone alla produzione degli estratti completi per il periodo precedente alla separazione dei coniugi, ritiene ingiustificata la produzione degli estratti completi per il periodo dopo la separazione dei coniugi, la stessa non essendo suscettibile di fornire indicazioni circa il tenore di vita delle parti durante la vita in comune, e quindi ingiustificata e pregiudizievole della sua privacy. L’argomento è solo parzialmente fondato, considerato che i documenti in questione sono comunque suscettibili di fornire indicazioni circa il dispendio e quindi anche in merito alle disponibilità economiche del reclamante dopo la separazione, che sono pure oggetto di contestazione e di esame. Si può certo disquisire se il dettaglio dei movimenti sia necessario per accertare ciò o se non siano sufficienti le ricapitolazioni mensili di entrate e uscite, ma non è possibile escludere a priori che se ne possano ricavare informazioni pertinenti.
All’attore, che invoca un diritto degno di protezione, incombeva però l’onere di indicare in che misura i documenti in questione contengono informazioni riservate e sensibili al fine di permettere al Pretore di soppesare i rispettivi interessi - dell’attore a non rendere accessibili certe informazioni e della convenuta a prenderne visione - e determinarsi in proposito. In tal senso non è sufficiente invocare un diritto degno di protezione quale la sfera privata ma è anche necessario spiegare quali informazioni, e in che misura, siano suscettibili di violare tale diritto.
Su questo punto il reclamo deve quindi essere respinto. Resta salva la facoltà dell’attore di chiedere al Pretore di limitare l’accesso ai documenti, indicando partitamente quali siano le informazioni riservate suscettibili di violare la sua sfera personale.
Per quanto concerne i figli, il reclamante sostiene che la decisione impugnata comporta il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la loro audizione sarebbe suscettibile di pregiudicare ulteriormente i loro rapporti con il padre, motivo per cui è da evitare un loro coinvolgimento nel processo. A prescindere dalla questione a sapere se l’ipotesi di un possibile peggioramento dei rapporti con i figli sia sufficiente a sostanziare il rischio di un pregiudizio, su questo punto la decisione non appare comunque contraria al diritto né il frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Non è infatti sufficiente sostenere aprioristicamente che l’interrogatorio dei figli sia irrilevante ai fini di causa per sostanziare un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’applicazione errata del diritto.
Ne consegue che, per quanto ammissibile, il reclamo va respinto. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–. Non si pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 30 marzo 2022 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 30 marzo 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.