Incarto n. 13.2021.72 13.2021.73 13.2021.74
Lugano 18 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta de giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.40/SO.2021.1816 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 marzo 2020 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 15 luglio 2021 di RE 1 contro la decisione 30 giugno 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua domanda di revisione 14 aprile 2021 (inc. SO.2021.1816), rispettivamente sull’appello di medesima data contro la decisione con cui ha dichiarato inammissibile la sua azione 10 marzo 2020 (inc. OR.2020.40);
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 10 marzo 2020 RE 1 ha chiamato in causa la CO 1, a suo dire responsabile di diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa nei suoi confronti, postulandone la condanna al risarcimento dei relativi danni, chiedendo pure l’adozione di provvedimenti cautelari. L’attrice ha poi chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e di essere esonerata dall’anticipo delle spese.
B. Con istanza 31 marzo 2020 la convenuta ha chiesto al Pretore di far obbligo all’attrice di prestare una cauzione processuale per spese ripetibili.
C. Con decisione 30 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 perché la causa non presentava possibilità di esito favorevole. Ha poi accolto l’istanza di garanzia della convenuta, facendo obbligo all’attrice di versare una cauzione per spese ripetibili di fr. 9'700.-.
Il reclamo di RE 1 contro il diniego dell’AG è stato respinto con sentenza 8 gennaio 2021 da questa Camera. Con la medesima decisione è stato respinto il suo reclamo contro la decisione sulla cauzione (sentenza 13.2020.64-66). Il ricorso contro la predetta sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale (sentenza 5A_135/2021 del 9 marzo 2021).
D. Il Pretore, con ordinanza 30 marzo 2021 ha fissato a RE 1 un ulteriore termine di 10 giorni per prestare la cauzione per ripetibili di fr. 9'700.-, con la comminatoria della non entrata nel merito dell’azione ex art. 101 cpv. 3 CPC.
E. Con istanza 14 aprile 2021 RE 1 ha chiesto la revisione della decisione 30 giugno 2020 con la quale le era stato negato il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Con sentenza 30 giugno 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di revisione e dichiarato inammissibile l’azione 10 marzo 2020 formante l’incarto OR.2020.40 di RE 1.
G. Con reclamo 15 luglio 2021 RE 1 ha chiesto che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia annullata e, in accoglimento della domanda di revisione che le sia concesso il gratuito patrocinio. Con il medesimo atto essa ha impugnato con appello la decisione di stralcio. Postula pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio anche per l’evasione dei gravami.
Non sono state chieste osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. RE 1 presenta in un atto unico reclamo contro la decisione sulla sua istanza di revisione e appello contro la decisione d’inammissibilità della sua azione. Stante lo stretto legame tra le decisioni impugnate e i due gravami si giustifica, per economia di giudizio, evaderli con un’unica decisione, pure tenendo conto delle peculiarità dei due rimedi di diritto.
Reclamo contro la domanda di revisione
La decisione impugnata è pervenuta all’interessata il 7 luglio 2021 e di conseguenza il reclamo, rimesso alla posta il 15 luglio 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
3.1 Nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto inammissibile la domanda di revisione perché intesa a rimettere in discussione la precedente decisione, cresciuta in giudicato. Inoltre, non ha ravvisato alcun motivo di revisione posto che la precedente decisione non era stata influenzata da un crimine o un delitto, ritenuto che la reiezione della stessa era invece dovuta agli errori procedurali commessi dall’istante.
3.2 La reclamante rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto di un fatto nuovo, ovvero della decisione di allontanamento pronunciata nei suoi confronti il 21 dicembre 2020, fatto che realizzerebbe il motivo di revisione dell’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC). Inoltre sarebbero pure realizzati gli estremi dell’art. 328 cpv. 1 lett b CPC, il primo giudice avendo ritenuto a torto che la decisione di cui è stata chiesta la revisione non è stata influenzata da un reato penale, perché non avrebbe tenuto conto della violazione, da parte del giornalista della CO 1, del principio dell’innocenza nei suoi confronti e della non pubblicità dell’atto d’accusa, atto che sarebbe stato reso pubblico nonostante fosse coperto dal segreto d’inchiesta.
3.3 Nella sua sentenza dell’8 gennaio 2021 questa Camera ha respinto il reclamo di RE 1 contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio, rilevando quanto segue:
3.2 Nel caso di cui trattasi il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 ritenendo la causa sprovvista di probabilità di esito favorevole. Ricordato che l’oggetto della causa è una pretesa risarcitoria dove l’onere allegatorio e probatorio è posto in capo alla parte attrice, ha poi rilevato che la petizione è carente, l’attrice essendosi limitata a sostenere genericamente di aver subito un danno di fr. 162'000, chiedendo al giudice di accertarlo, senza però allegare alcunché in punto alle componenti di ciascuna posizione del danno. Ha quindi constatato l’insufficienza delle allegazioni sul rapporto di causalità naturale e adeguato, sulla colpa e sull’illiceità dell’agire della convenuta. Inoltre, neppure erano state notificate le necessarie prove a sostegno dei – comunque carenti – fatti allegati.
...
3.5 Per quanto concerne l’insufficienza delle allegazioni della petizione 10 marzo 2020 rilevata dal Pretore, la lettura della stessa permette agevolmente di confermare il giudizio impugnato. In effetti, l’attrice non ha sostanziato né le poste di danno né il rapporto di causalità naturale e adeguato tra il preteso atto illecito e il danno, ma neppure la colpa e l’illiceità dell’agire della convenuta. Non si può quindi rimproverare al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del diritto.
3.6 Per quanto concerne le carenze probatorie, si rileva che la documentazione prodotta dall’attrice è lungi dal dimostrare l’entità delle pretese oggetto di causa. Certo, essa sostiene di aver “esposto la propria situazione reddituale e patrimoniale e presentato tutti i mezzi di prova in suo possesso”, che dimostrerebbero la sua situazione d’indigenza. Tuttavia, la pretesa situazione d’indigenza ancora nulla prova in merito all’entità del preteso pregiudizio patrimoniale e le due cose non si sovrappongono né vanno confuse. Ancora una volta il rimprovero di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto da parte del primo giudice è manifestamente infondato.
3.7 Per i motivi esposti ai considerandi precedenti, nella misura in cui il Pretore ha ritenuto che la causa promossa da RE 1 è sprovvista di possibilità di esito favorevole, la decisione non rileva da un’errata applicazione del diritto né da un manifestamente errato accertamento dei fatti. Il reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio, manifestamente infondato, è quindi da respingere.
La constatazione del primo giudice che la domanda di gratuito patrocinio era stata respinta per errori procedurali dell’istante è quindi perfettamente calzante. La reclamante peraltro neppure lo contesta. Gli argomenti da essa addotti a sostegno della domanda di revisione non sono suscettibile di porre rimedio alle menzionate carenze né essa, per ventura, lo pretende.
La decisione impugnata non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti né da un’applicazione errata del diritto.
4.1 Il Pretore non ha ravvisato l’esistenza di crimini o delitti che hanno influenzato la decisione di cui è chiesta la revisione.
4.2 Per quanto dato di capire dal reclamo, la reclamante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto dei reati commessi dal giornalista della CO 1 che ha realizzato il servizio all’origine della lesione della sua personalità e di quelli imputabili alla CO
Va qui rilevato che, a prescindere dalla questione se gli atti evocati dalla reclamante - che siano quelli all’origine della lesione della personalità piuttosto che l’uso di un mezzo di prova asseritamente illecito - configurino gli estremi del reato penale, tale reato non sarebbe comunque stato in alcun modo causale per il giudizio. Come già detto, la domanda di gratuito patrocinio è infatti stata respinta per errori procedurali commessi dall’istante.
Per quanto concerne poi l’esistenza dei pretesi reati penali che il Pretore non ha esaminato e che costituirebbero motivo di revisione, va rilevato che gli stessi non possono essere invocati per rimettere in discussione la precedente sentenza, ritenuto che, anche qualora dovessero essere accertati, non fanno di certo venir meno né possono sanare le carenze formali che hanno portato alla reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio. Calzante appare quindi anche il rilievo del primo giudice che RE 1 tenta in realtà di rimettere in discussione la precedente decisione, cresciuta in giudicato. Su questo punto il gravame si rivela quindi finanche abusivo. Il reclamo va quindi respinto.
Appello contro il decreto di stralcio
Giusta l’art. 101 cpv. 3 CPC il giudice non entra nel merito dell’azione se l’anticipo o la cauzione non sono versati nemmeno entro un termine suppletorio. La decisione con la quale il giudice decide di non entrare nel merito dell’azione è una decisione finale impugnabile mediante appello, se sono date le condizioni dell’art. 308 CPC, oppure mediante reclamo (art. 319 CPC). In concreto, stante il valore di causa, contro la decisione di inammissibilità è dato il rimedio dell’appello.
È assodato che RE 1 non ha versato la cauzione processuale nel termine assegnatole con ordinanza 30 marzo 2021, assortita della comminatoria art. 101 cpv. 3 CPC.
Per quanto dato di capire dall’appello, l’appellante motiva il gravame sostenendo che la tutela dei suoi diritti imponeva al Pretore di prescindere dall’anticipo di spese e dalla cauzione. Non avendola esonerata, egli le avrebbe negato l’accesso alla giustizia.
Ora, va qui rilevato che la richiesta di RE 1 di poter beneficiare del gratuito patrocinio - e quindi di essere esonerata dal versamento di anticipi e cauzioni processuali - è stata respinta con sentenza 30 giugno 2020 dal Pretore. Il reclamo contro il diniego dell’AG è stato poi respinto con sentenza 8 gennaio 2021 da questa Camera e il ricorso contro la predetta sentenza è stato, in fine, dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 9 marzo 2021.
Con l’appello in questione RE 1 tenta ora di rimettere in discussione queste decisioni, ciò che non è ammissibile. L’appello, abusivo, va respinto.
La reclamante chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo/appello. Per l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). In concreto, sia il reclamo sia l’appello, infondati in tutti i loro punti, difettavano sin dall’inizio della probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito patrocinio è respinta.
Le spese processuali, fissate in complessivi fr. 400.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 12 segg. LTG, vanno poste a carico di RE 1, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 contro la decisione sulla domanda di revisione è respinto.
L’appello di RE 1 contro la decisione di stralcio è respinto.
Le spese processuali del reclamo, di fr. 100.-, sono poste a carico di RE 1.
Le spese processuale dell’appello, di fr. 300.-, sono poste a carico di RE 1.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
Notificazione (unitamente al reclamo/appello 15 luglio 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi, 15 000 franchi nelle controversie in materia di locazione e di lavoro. Quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).